TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/11/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione personale promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]5, con domicilio eletto in Genova, Via XX Settembre
n. 19/10, presso e nello studio dell'Avv. Michela Sarcletti che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Parte ricorrente - contro
, C.F. nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_1 C.F._2
in Via Di Pino n. 48/5, con domicilio eletto in Genova, Piazza Leonardo da Vinci n. 2/3, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Figone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...] 2) per la casa coniugale;
CP_2
3) DISPORRE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_2
(11/6/2012), con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, il figlio
nelle more maggiorenne, studente non economicamente autosufficiente, manterrà Per_3 la residenza anagrafica presso l'abitazione materna ove continuerà a vivere;
4) PREVEDERE che gli incontri padre-figli avvengano, in considerazione dell'esito del loro ascolto effettuato dinanzi al Tribunale, previo il loro parere senza coercizione;
5) PORRE a carico del marito, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli, la somma pari ad € 1.000 mensili, somma adeguabile ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o la maggior somma ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come stabilite dal verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/16; assegno unico alla moglie (con gli arretrati) come da ordinanza presidenziale e da accordo sottoscritto in sede di udienza del 25/5/23.
6) DICHIARARE i coniugi economicamente indipendenti;
7) CONDANNARE il resistente alle spese di giudizio”
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta
e disattesa, previa ove occorrendo ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e non ammesse, nonché delle richieste istruttorie formulate con il presente atto:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1 richiesta di annotazione dell'emananda sentenza presso l'Ufficiale dello stato civile competente;
- disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione degli stessi presso la madre;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare, di proprietà dell'Esponente, avendo già da tempo la IG.ra provveduto a trasferirsi altrove con i figli;
Pt_1
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- confermare l'assegno di mantenimento dei figli a carico del IG. nella misura CP_1 complessiva e non superiore ad Euro 750,00 mensili, con precisazione che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra ; Pt_1 - prevedere il miglior regime di frequentazione e di visita tra il padre ed i figli minori, auspicando che gli interventi in essere consentano il riavvicinamento e dunque la possibilità di applicare un regime che quantomeno preveda week end alternati dei figli con il padre dal venerdì sera alla domenica sera, nonché due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino al mattino seguente;
oltre a periodi di festività e vacanze come statuito dall'ordinanza presidenziale 3 luglio 2023;
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2023, la IG.ra ha chiesto la Parte_1 separazione dal marito IG. con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
31/08/2002 e dalla cui unione erano nati i figli (in data 16/01/2007), Persona_4 Per_5
e (in data 11/06/2012), rappresentando una situazione di ormai
[...] Persona_6
intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale e chiedendo contestualmente che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione degli incontri con il padre, e che venisse stabilito un contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli pari a complessi € 900,00 mensili, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/04/2023, si è ritualmente costituito il IG. il quale, pur contestando l'avversaria versione dei fatti e fornendo una diversa CP_1
prospettazione delle ragioni della crisi coniugale, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo che, fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, venisse disposta la collocazione abitativa dei figli gemelli presso la madre e del figlio maggiore secondo la sua volontà, e che fosse posto a suo carico un assegno di mantenimento per i figli minori pari ad
€ 300,00 mensili ovvero, nel caso in cui anche il figlio maggiore decidesse di abitare presso la madre, un contributo complessivamente pari ad € 450,00-500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale è stato ascoltato il figlio maggiore con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 03/07/2023, il Presidente di Sezione, in Per_3 persona del Dott. Domenico Pellegrini, ha così disposto: (i) i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
(ii) i figli sono stati collocati presso la madre nella nuova residenza della stessa;
(iii) le visite padre-figli sono state liberalizzate secondo la volontà dei figli, comunque è stato predisposto un regime fondato sull'alternanza; (iv) è stato posto a carico del IG.
un contributo per il mantenimento dei figli complessivamente pari ad € 630,00 Pt_1 mensili, oltre alla rivalutazione, mentre le spese straordinarie sono state ripartite tra i genitori nella misura della metà.
Rimesse quindi le parti innanzi al G.I. e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., alla luce delle criticità emerse in punto frequentazione padre-figli, all'udienza del 14/03/2024 si è proceduto all'ascolto dei figli minori e in esito al quale è stato disposto Per_1 Per_6
l'intervento dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare al fine di elaborare un progetto di sostegno al nucleo ed un ripristino della piena bigenitorialità.
All'udienza del 16/09/2024, i difensori delle parti hanno dato atto di avere raggiunto un'intesa provvisoria circa l'incremento dell'assegno di mantenimento a carico del IG. CP_1 quantificato nell'importo complessivo di € 750,00 mensili, tenuto conto dell'assenza di una regolare frequentazione padre-figli.
Con successiva ordinanza in data 03/02/2025, il G.I., preso atto delle relazioni dei Servizi
Sociali e ritenuta la causa matura per la decisione previo ordine di esibizione alle parti delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha rinviato all'udienza cartolare dell'08/05/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed ha infine rimesso la causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: i coniugi all'udienza presidenziale del
10/05/2023 hanno confermato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile sicché, a fronte dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime delle visite dei figli minori
Per quanto concerne i provvedimenti relativi ai figli, va anzitutto evidenziato che nelle more del giudizio il figlio primogenito (nato il [...]) è divenuto maggiorenne, Per_3 acquisendo quindi piena capacità di agire e di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, ragion per cui nulla deve essere disposto in punto di affidamento, collocazione e regime di visita. Quanto invece ai figli minori e (nati entrambi l'11/06/2012), nell'ordinanza Per_1 Per_6
presidenziale è stato conferito vigore alle determinazioni concordate dalle parti che contemplavano l'affido condiviso dei figli, con collocazione abitativa presso la madre nella casa di sua proprietà sita in Genova, Via Robino n. 109/6, e regime di visita con il padre tendenzialmente libero secondo la volontà dei figli, fermi in ogni caso i weekend alternati e le festività secondo il criterio dell'alternanza.
In ordine all'affido, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente chiesto dalle parti.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nel caso di specie, pur sussistendo criticità nel rapporto tra i minori ed il padre, come si evince sia dall'ascolto degli stessi sia dalla relazione del Consultorio acquisita in data 17/01/2025, non sono tuttavia emerse circostanze tali da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità.
Non vi è dissidio invece in punto collocazione abitativa e residenza anagrafica dei minori presso la casa della madre in Genova, Via Robino n. 109/6, ove vive anche il figlio maggiorenne. Ne consegue che non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa ex coniugale sita in Genova, Via Di Pino n. 48/5, di proprietà del IG. che la abita in via CP_1
esclusiva.
In ordine alle visite, tenuto conto delle risultanze di causa dalle quali si evince che i minori hanno manifestato a più riprese, in modo eloquente, la volontà al momento di non avere frequentazioni con il padre, non sussistono i presupposti per stabilire un calendario di visite, ben potendo i minori determinarsi liberamente in merito, salva l'attivazione dei Servizi
Sociali in caso di necessità.
3. Sul mantenimento dei figli
Per quanto concerne il mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337-ter, co. IV, c.c.
Ciò posto, nella vicenda in esame l'ordinanza presidenziale aveva quantificato in complessivi
€ 630,00 mensili il contributo per il mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, prendendo atto dell'accordo fra i coniugi circa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, ferma la ripartizione in misura paritetica delle spese straordinarie.
Tale statuizione si fondava su una compiuta disamina delle ultime tre dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti, dalle quali era dato evincere che il IG. ercepisse un reddito medio CP_1 mensile su base triennale di € 2.494,43, mentre la IG.ra poteva contare su un reddito Pt_1
medio mensile su base triennale di € 904,30. Effettuata quindi la decurtazione delle spese fisse mensili, emergeva un reddito netto residuo rispettivamente di € 1404,43 ed € 204,31.
L'importo di € 630,00 è stato quindi determinato, destinando il 45% del reddito netto complessivo delle parti (pari ad € 724,00) e ripartendo tale onere nella misura dell'87% al
IG. e la restante parte alla IG.ra . CP_1 Pt_1
Nel corso del giudizio, le parti hanno tuttavia raggiunto un'intesa provvisoria che contemplava un incremento del suddetto contributo ad € 750,00, ciò a seguito dell'interruzione di una regolare frequentazione padre-figli.
In sede di definitiva formulazione delle conclusioni, mentre il IG. ha chiesto la CP_1
conferma di tale assetto, comprensivo dell'assegno unico integralmente in favore della IG.ra
, quest'ultima ha invocato un ulteriore incremento complessivo mensile ad € Pt_1
1.000,00.
Orbene, dalla documentazione aggiornata prodotta dalle parti in data 31/03/2025, si evince che il quadro reddituale delle parti non ha subito significative variazioni, tali da indurre a rimodulare in aumento la misura del contributo, come determinata in virtù dell'accordo delle parti. Invero, il IG. ha maturato redditi al netto delle imposte negli anni 2023, 2022 e 2021 CP_1
rispettivamente pari ad € 27.921,00, € 28.359,00 ed € 29.908,00, importi ottenuti decurtando al reddito imponibile, l'imposta IR netta e le addizionali regionali e comunali all'IR, con un reddito medio mensile netto calcolato su 12 mensilità rispettivamente pari ad € 2.326,75,
€ 2.363,25 ed € 2.492,33.
Di contro, la IG.ra ha percepito redditi al netto delle imposte negli anni 2024, 2023, Pt_1
2022 rispettivamente pari ad € 15.082,52, € 12.238,67 ed € 11.532,69, importi ottenuti decurtando al reddito imponibile, l'imposta IR netta e le addizionali regionali e comunali all'IR (ad eccezione del periodo di imposta 2022 in cui non risulta determinata l'addizionale comunale), con un reddito medio mensile netto calcolato su 12 mensilità rispettivamente pari ad € 1.256,87, € 1.019,88 ed € 961,05.
Ne consegue che appare a tutt'oggi congrua la somma di € 750,00 mensili per il mantenimento dei tre figli (€ 250,00 per ciascuno) a carico del IG. da corrispondersi in favore della CP_1
IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 Pt_1
(primo mese successivo all'udienza del 16/09/2024, in cui le parti hanno formalizzato l'accordo), in considerazione della circostanza sopravvenuta costituita dal fatto che i figli avevano cessato di pernottare dal padre, fermo il precedente contributo stabilito in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, continueranno invece ad essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra come concordato dalle parti. Pt_1
4. Sulle spese di lite
Stante la natura della causa e l'esito complessivo della controversia, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ), autorizzandoli a C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_3
vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
AFFIDA i figli minori e nati entrambi in data 11/06/2012, in via Persona_5 Persona_6
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Genova, Via Robino n. 109/6, ove vive anche l'altro figlio IG. Persona_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
DISPONE che i figli minori si autodeterminino liberamente nei rapporti con il padre, salva l'attivazione dei Servizi Sociali in caso di necessità;
PONE in via definitiva a carico del IG. un contributo per il mantenimento dei CP_1 figli nella misura mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno), da corrispondersi in favore della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità Parte_1 di ottobre 2024, fermo quanto stabilito in sede presidenziale per il pregresso, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra Parte_1 come concordato;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Orero (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 3 Parte II Serie A Uff. 1
Anno 2002).
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione personale promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]5, con domicilio eletto in Genova, Via XX Settembre
n. 19/10, presso e nello studio dell'Avv. Michela Sarcletti che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Parte ricorrente - contro
, C.F. nato a [...] il [...], ed ivi residente CP_1 C.F._2
in Via Di Pino n. 48/5, con domicilio eletto in Genova, Piazza Leonardo da Vinci n. 2/3, presso e nello studio dell'Avv. Alberto Figone, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...] 2) per la casa coniugale;
CP_2
3) DISPORRE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Per_2
(11/6/2012), con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, il figlio
nelle more maggiorenne, studente non economicamente autosufficiente, manterrà Per_3 la residenza anagrafica presso l'abitazione materna ove continuerà a vivere;
4) PREVEDERE che gli incontri padre-figli avvengano, in considerazione dell'esito del loro ascolto effettuato dinanzi al Tribunale, previo il loro parere senza coercizione;
5) PORRE a carico del marito, a titolo di mantenimento ordinario dei tre figli, la somma pari ad € 1.000 mensili, somma adeguabile ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario o la maggior somma ritenuta dall'Ill.mo Tribunale, a decorrere dalla data di presentazione del presente ricorso, oltre alla partecipazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, come stabilite dal verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/9/16; assegno unico alla moglie (con gli arretrati) come da ordinanza presidenziale e da accordo sottoscritto in sede di udienza del 25/5/23.
6) DICHIARARE i coniugi economicamente indipendenti;
7) CONDANNARE il resistente alle spese di giudizio”
Conclusioni di parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta
e disattesa, previa ove occorrendo ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e non ammesse, nonché delle richieste istruttorie formulate con il presente atto:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1 richiesta di annotazione dell'emananda sentenza presso l'Ufficiale dello stato civile competente;
- disporre l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione degli stessi presso la madre;
- nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare, di proprietà dell'Esponente, avendo già da tempo la IG.ra provveduto a trasferirsi altrove con i figli;
Pt_1
- dichiarare i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
- confermare l'assegno di mantenimento dei figli a carico del IG. nella misura CP_1 complessiva e non superiore ad Euro 750,00 mensili, con precisazione che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla IG.ra ; Pt_1 - prevedere il miglior regime di frequentazione e di visita tra il padre ed i figli minori, auspicando che gli interventi in essere consentano il riavvicinamento e dunque la possibilità di applicare un regime che quantomeno preveda week end alternati dei figli con il padre dal venerdì sera alla domenica sera, nonché due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino al mattino seguente;
oltre a periodi di festività e vacanze come statuito dall'ordinanza presidenziale 3 luglio 2023;
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2023, la IG.ra ha chiesto la Parte_1 separazione dal marito IG. con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
31/08/2002 e dalla cui unione erano nati i figli (in data 16/01/2007), Persona_4 Per_5
e (in data 11/06/2012), rappresentando una situazione di ormai
[...] Persona_6
intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale e chiedendo contestualmente che venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione degli incontri con il padre, e che venisse stabilito un contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli pari a complessi € 900,00 mensili, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/04/2023, si è ritualmente costituito il IG. il quale, pur contestando l'avversaria versione dei fatti e fornendo una diversa CP_1
prospettazione delle ragioni della crisi coniugale, ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo che, fermo l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, venisse disposta la collocazione abitativa dei figli gemelli presso la madre e del figlio maggiore secondo la sua volontà, e che fosse posto a suo carico un assegno di mantenimento per i figli minori pari ad
€ 300,00 mensili ovvero, nel caso in cui anche il figlio maggiore decidesse di abitare presso la madre, un contributo complessivamente pari ad € 450,00-500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della fase presidenziale, nel corso della quale è stato ascoltato il figlio maggiore con ordinanza ex art. 708 co. III c.p.c. del 03/07/2023, il Presidente di Sezione, in Per_3 persona del Dott. Domenico Pellegrini, ha così disposto: (i) i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
(ii) i figli sono stati collocati presso la madre nella nuova residenza della stessa;
(iii) le visite padre-figli sono state liberalizzate secondo la volontà dei figli, comunque è stato predisposto un regime fondato sull'alternanza; (iv) è stato posto a carico del IG.
un contributo per il mantenimento dei figli complessivamente pari ad € 630,00 Pt_1 mensili, oltre alla rivalutazione, mentre le spese straordinarie sono state ripartite tra i genitori nella misura della metà.
Rimesse quindi le parti innanzi al G.I. e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., alla luce delle criticità emerse in punto frequentazione padre-figli, all'udienza del 14/03/2024 si è proceduto all'ascolto dei figli minori e in esito al quale è stato disposto Per_1 Per_6
l'intervento dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare al fine di elaborare un progetto di sostegno al nucleo ed un ripristino della piena bigenitorialità.
All'udienza del 16/09/2024, i difensori delle parti hanno dato atto di avere raggiunto un'intesa provvisoria circa l'incremento dell'assegno di mantenimento a carico del IG. CP_1 quantificato nell'importo complessivo di € 750,00 mensili, tenuto conto dell'assenza di una regolare frequentazione padre-figli.
Con successiva ordinanza in data 03/02/2025, il G.I., preso atto delle relazioni dei Servizi
Sociali e ritenuta la causa matura per la decisione previo ordine di esibizione alle parti delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, ha rinviato all'udienza cartolare dell'08/05/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, ed ha infine rimesso la causa al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: i coniugi all'udienza presidenziale del
10/05/2023 hanno confermato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile sicché, a fronte dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Sull'affidamento, sulla collocazione e sul regime delle visite dei figli minori
Per quanto concerne i provvedimenti relativi ai figli, va anzitutto evidenziato che nelle more del giudizio il figlio primogenito (nato il [...]) è divenuto maggiorenne, Per_3 acquisendo quindi piena capacità di agire e di autodeterminarsi nei rapporti con i genitori, ragion per cui nulla deve essere disposto in punto di affidamento, collocazione e regime di visita. Quanto invece ai figli minori e (nati entrambi l'11/06/2012), nell'ordinanza Per_1 Per_6
presidenziale è stato conferito vigore alle determinazioni concordate dalle parti che contemplavano l'affido condiviso dei figli, con collocazione abitativa presso la madre nella casa di sua proprietà sita in Genova, Via Robino n. 109/6, e regime di visita con il padre tendenzialmente libero secondo la volontà dei figli, fermi in ogni caso i weekend alternati e le festività secondo il criterio dell'alternanza.
In ordine all'affido, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente chiesto dalle parti.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto soltanto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui il genitore assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, presenti carenze o incapacità ad occuparsene.
Nel caso di specie, pur sussistendo criticità nel rapporto tra i minori ed il padre, come si evince sia dall'ascolto degli stessi sia dalla relazione del Consultorio acquisita in data 17/01/2025, non sono tuttavia emerse circostanze tali da imporre una deroga al principio di piena bigenitorialità.
Non vi è dissidio invece in punto collocazione abitativa e residenza anagrafica dei minori presso la casa della madre in Genova, Via Robino n. 109/6, ove vive anche il figlio maggiorenne. Ne consegue che non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa ex coniugale sita in Genova, Via Di Pino n. 48/5, di proprietà del IG. che la abita in via CP_1
esclusiva.
In ordine alle visite, tenuto conto delle risultanze di causa dalle quali si evince che i minori hanno manifestato a più riprese, in modo eloquente, la volontà al momento di non avere frequentazioni con il padre, non sussistono i presupposti per stabilire un calendario di visite, ben potendo i minori determinarsi liberamente in merito, salva l'attivazione dei Servizi
Sociali in caso di necessità.
3. Sul mantenimento dei figli
Per quanto concerne il mantenimento dei figli minori e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello di
“adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze dei figli che si devono mantenere anche in ragione dell'età, del tenore di vita dei figli in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337-ter, co. IV, c.c.
Ciò posto, nella vicenda in esame l'ordinanza presidenziale aveva quantificato in complessivi
€ 630,00 mensili il contributo per il mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, prendendo atto dell'accordo fra i coniugi circa la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, ferma la ripartizione in misura paritetica delle spese straordinarie.
Tale statuizione si fondava su una compiuta disamina delle ultime tre dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti, dalle quali era dato evincere che il IG. ercepisse un reddito medio CP_1 mensile su base triennale di € 2.494,43, mentre la IG.ra poteva contare su un reddito Pt_1
medio mensile su base triennale di € 904,30. Effettuata quindi la decurtazione delle spese fisse mensili, emergeva un reddito netto residuo rispettivamente di € 1404,43 ed € 204,31.
L'importo di € 630,00 è stato quindi determinato, destinando il 45% del reddito netto complessivo delle parti (pari ad € 724,00) e ripartendo tale onere nella misura dell'87% al
IG. e la restante parte alla IG.ra . CP_1 Pt_1
Nel corso del giudizio, le parti hanno tuttavia raggiunto un'intesa provvisoria che contemplava un incremento del suddetto contributo ad € 750,00, ciò a seguito dell'interruzione di una regolare frequentazione padre-figli.
In sede di definitiva formulazione delle conclusioni, mentre il IG. ha chiesto la CP_1
conferma di tale assetto, comprensivo dell'assegno unico integralmente in favore della IG.ra
, quest'ultima ha invocato un ulteriore incremento complessivo mensile ad € Pt_1
1.000,00.
Orbene, dalla documentazione aggiornata prodotta dalle parti in data 31/03/2025, si evince che il quadro reddituale delle parti non ha subito significative variazioni, tali da indurre a rimodulare in aumento la misura del contributo, come determinata in virtù dell'accordo delle parti. Invero, il IG. ha maturato redditi al netto delle imposte negli anni 2023, 2022 e 2021 CP_1
rispettivamente pari ad € 27.921,00, € 28.359,00 ed € 29.908,00, importi ottenuti decurtando al reddito imponibile, l'imposta IR netta e le addizionali regionali e comunali all'IR, con un reddito medio mensile netto calcolato su 12 mensilità rispettivamente pari ad € 2.326,75,
€ 2.363,25 ed € 2.492,33.
Di contro, la IG.ra ha percepito redditi al netto delle imposte negli anni 2024, 2023, Pt_1
2022 rispettivamente pari ad € 15.082,52, € 12.238,67 ed € 11.532,69, importi ottenuti decurtando al reddito imponibile, l'imposta IR netta e le addizionali regionali e comunali all'IR (ad eccezione del periodo di imposta 2022 in cui non risulta determinata l'addizionale comunale), con un reddito medio mensile netto calcolato su 12 mensilità rispettivamente pari ad € 1.256,87, € 1.019,88 ed € 961,05.
Ne consegue che appare a tutt'oggi congrua la somma di € 750,00 mensili per il mantenimento dei tre figli (€ 250,00 per ciascuno) a carico del IG. da corrispondersi in favore della CP_1
IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2024 Pt_1
(primo mese successivo all'udienza del 16/09/2024, in cui le parti hanno formalizzato l'accordo), in considerazione della circostanza sopravvenuta costituita dal fatto che i figli avevano cessato di pernottare dal padre, fermo il precedente contributo stabilito in sede presidenziale con decorrenza dalla domanda.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, continueranno invece ad essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra come concordato dalle parti. Pt_1
4. Sulle spese di lite
Stante la natura della causa e l'esito complessivo della controversia, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ), autorizzandoli a C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_3
vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
AFFIDA i figli minori e nati entrambi in data 11/06/2012, in via Persona_5 Persona_6
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre in Genova, Via Robino n. 109/6, ove vive anche l'altro figlio IG. Persona_4
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
DISPONE che i figli minori si autodeterminino liberamente nei rapporti con il padre, salva l'attivazione dei Servizi Sociali in caso di necessità;
PONE in via definitiva a carico del IG. un contributo per il mantenimento dei CP_1 figli nella misura mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno), da corrispondersi in favore della IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità Parte_1 di ottobre 2024, fermo quanto stabilito in sede presidenziale per il pregresso, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15/09/2016;
DISPONE che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla IG.ra Parte_1 come concordato;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Orero (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 3 Parte II Serie A Uff. 1
Anno 2002).
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante