Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 331
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica dell'intimazione di pagamento prima del pignoramento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica di cartelle di pagamento e successive intimazioni. La notifica dell'ultima intimazione è regolare e determina la definitività dei crediti.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate.

  • Rigettato
    Nullità dei ruoli per decadenza della potestà di riscossione

    La regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento determina la definitività e incontestabilità dei crediti, rendendo inammissibile l'impugnazione del successivo pignoramento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del pignoramento

    La regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento determina la definitività e incontestabilità dei crediti, rendendo inammissibile l'impugnazione del successivo pignoramento.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'impugnazione del pignoramento

    La regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento determina la definitività e incontestabilità dei crediti, rendendo inammissibile l'impugnazione del successivo pignoramento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 331
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 331
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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