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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore CAVONE FRANCESCO, Giudice POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2043/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N. 3 70125 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150031953714000 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190031986386000 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200028515853000 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200037792607000 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210018153212000 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249025742048000 2024 - PIGN.C/TERZI n. 01484202500010025/001 IB RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2871/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.9.2025 Ricorrente_1 impugnava n. 5 cartelle di pagamento e una successiva intimazione di pagamento, conosciute a seguito di notifica di pignoramento presso terzi in data 8.9.2025. Censura gli atti impugnati per i seguenti motivi: 1) omessa notifica della intimazione di pagamento prima della notifica del pignoramento presso terzi;
2) omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3) nullità dei ruoli per decadenza della potestà di riscossione essendo decorso il termine di cui all'art. 25 DPR 600/1973; 4) difetto di motivazione del pignoramento perché non sono indicate le somme pretese a titolo di imposte, sanzioni e interessi, né le ragioni delle pretese creditorie. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 17.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, depositava notifiche degli atti impugnati e di altre tre precedenti intimazioni di pagamento e di un fermo amministrativo, in relazione alle medesime cartelle. Il ricorrente depositava successive memorie con cui contestava la validità delle notifiche prodotte da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Ed infatti agenzia delle entrate riscossione ha provato l'avvenuta notifica di n. 5 cartelle di pagamento impugnate e di successivi n. 1 preavviso di fermo amministrativo e n. 4 intimazioni di pagamento in relazione alle suddette cartelle di pagamento. Al fine di decidere della ammissibilità della odierna impugnazione, è sufficiente avere riguardo all'ultima delle intimazioni di pagamento notificata il 5.11.2024. Detta notifica è regolare perché eseguita direttamente da agenzia delle entrate riscossione a mezzo del servizio postale, senza intermediazione di ufficiale giudiziario;
in tal caso, valgono regole del servizio postale ordinario e la notifica si perfeziona a seguito di ricevimento della raccomandata presso l'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.) senza che sia necessario l'invio di una successiva raccomandata di avvenuta notifica (il cd CAN) prescritta per le ipotesi di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario (per tutte, Cass. 14.5.2024 n. 13217). La regolarità della notifica della intimazione determina la definitività e la incontestabilità dei crediti con essa intimati sicchè inammissibile è la impugnazione del successivo pignoramento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1000,00 in favore di agenzia delle entrate riscossione. Bari, 12 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore CAVONE FRANCESCO, Giudice POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2043/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N. 3 70125 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420150031953714000 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190031986386000 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200028515853000 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420200037792607000 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210018153212000 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249025742048000 2024 - PIGN.C/TERZI n. 01484202500010025/001 IB RI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2871/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.9.2025 Ricorrente_1 impugnava n. 5 cartelle di pagamento e una successiva intimazione di pagamento, conosciute a seguito di notifica di pignoramento presso terzi in data 8.9.2025. Censura gli atti impugnati per i seguenti motivi: 1) omessa notifica della intimazione di pagamento prima della notifica del pignoramento presso terzi;
2) omessa notifica delle cartelle di pagamento;
3) nullità dei ruoli per decadenza della potestà di riscossione essendo decorso il termine di cui all'art. 25 DPR 600/1973; 4) difetto di motivazione del pignoramento perché non sono indicate le somme pretese a titolo di imposte, sanzioni e interessi, né le ragioni delle pretese creditorie. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 17.10.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, depositava notifiche degli atti impugnati e di altre tre precedenti intimazioni di pagamento e di un fermo amministrativo, in relazione alle medesime cartelle. Il ricorrente depositava successive memorie con cui contestava la validità delle notifiche prodotte da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Ed infatti agenzia delle entrate riscossione ha provato l'avvenuta notifica di n. 5 cartelle di pagamento impugnate e di successivi n. 1 preavviso di fermo amministrativo e n. 4 intimazioni di pagamento in relazione alle suddette cartelle di pagamento. Al fine di decidere della ammissibilità della odierna impugnazione, è sufficiente avere riguardo all'ultima delle intimazioni di pagamento notificata il 5.11.2024. Detta notifica è regolare perché eseguita direttamente da agenzia delle entrate riscossione a mezzo del servizio postale, senza intermediazione di ufficiale giudiziario;
in tal caso, valgono regole del servizio postale ordinario e la notifica si perfeziona a seguito di ricevimento della raccomandata presso l'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.) senza che sia necessario l'invio di una successiva raccomandata di avvenuta notifica (il cd CAN) prescritta per le ipotesi di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario (per tutte, Cass. 14.5.2024 n. 13217). La regolarità della notifica della intimazione determina la definitività e la incontestabilità dei crediti con essa intimati sicchè inammissibile è la impugnazione del successivo pignoramento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 1000,00 in favore di agenzia delle entrate riscossione. Bari, 12 dicembre 2025 Il Presidente e relatore