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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/07/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 26 GIUGNO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2785/2022 R.G. e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cipollaro Parte_1
RICORRENTE
E
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te,
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Alberto Controparte_3
Peluso
RESISTENTE
Oggetto: accertamento omesso versamento alla società finanziaria della trattenuta mensile sulla retribuzione spettante nonché condanna al pagamento di differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.05.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della resistente, dal 01.12.2005 sino al 31.10.2018, data in cui il rapporto è cessato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time e con inquadramento al 5 livello del
Ccnl Pulizia Multiservizi con regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa;
di aver stipulato in data 23.07.2010 con l'istituto finanziario un “contratto di mutuo Controparte_3 rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n 120 quote della retribuzione mensile, ciascuna di €. 100,00 corrispondenti ad un capitale lordo di €. 12.000,00; che le parti pattuivano: “per il rimborso del prestito concessomi conferisco all'amministrazione
[...] da cui dipendo mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, Controparte_2 comma 2 cc, a prelevare mensilmente dalla mia retribuzione la somma di €. 100,00 per n. 120 mesi
(complessivamente 12.000,00) a partire dal mese successivo a quello di erogazione del prestito fino alla totale estinzione”; che la convenuta società ha mensilmente trattenuto, dalla retribuzione netta mensile, l'importo di euro 100,00 per un totale di euro 9.800,00 corrispondenti a complessive per 98 rate;
che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la società ha trattenuto a titolo di cessione/delega la somma complessiva di euro 12.000,00 (9.800 + 2.200) con conseguente estinzione per il ricorrente del mutuo contratto;
di risultare essere creditore nei confronti della odierna convenuta della somma complessiva di euro 7.922,03 a titolo di spettanze di fine rapporto e saldo TFR, al netto delle trattenute già operate in esecuzione della delega di pagamento;
di aver sottoscritto, per ottenere il pagamento delle spettanze, un verbale di conciliazione, a mezzo del quale il datore di lavoro si rendeva disponibile al pagamento dell'importo di € 7.922,03 mediante la corresponsione di n. 8 rate mensili, di euro 990,25 caduna, con decorrenza dal 20.03.2019; che tale accordo non veniva rispettato, avendo la società convenuta pagato solo le prime quattro rate, per un ammontare complessivo di euro 3.961,00 e che, pertanto, era ancora creditore del residuo importo di euro
3961,00; di aver ricevuto, in data 18.06.2019, comunicazione da parte di con la quale CP_3 apprendeva quanto segue: “abbiamo appreso che il nominativo in oggetto ha cessato con voi il suo rapporto di lavoro in data 31.10.2018…Vi ricordiamo che il Tfr ed ogni altro emolumento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro……sono vincolati irrevocabilmente e per l'intero, per legge
e per volontà del consumatore manifestata con la sottoscrizione del contratto, in favore della scrivente, fino all'estinzione del prestito. In allegato Vi trasmettiamo il conto preventivo per anticipata estinzione che, per quanto ovvio, non tiene conto degli interessi non maturati. Nel suddetto importo sono incluse le rate insolute relative alle mensilità di 06/2017 e da 05/2018 a 10/2018 per un importo di euro 700,00 e siamo pertanto a richiedere all'amministrazione
[...]
le motivazioni del mancato versamento o in difetto per eseguirlo”; Controparte_4 che, pertanto, l'importo residuo da versare a saldo del mutuo contratto era pari ad euro 2.713,52, comprensivo altresì delle rate insolute relative alle mensilità di 06/2017 nonché da 05/2018 a 10/2018 per un importo di euro 700,00; che dai cedolini paga agli atti si evince che tale importo era stato già integralmente trattenuto dal datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
che, a causa dell'inadempimento datoriale, il ricorrente si è trovato costretto a ripetere il pagamento della somma di euro 2713,52, mediante trattenuta mensile, da parte del nuovo datore di lavoro Capital srl, di euro 100,00 fino al totale soddisfacimento del credito azionato dalla . CP_3
Su tali premesse ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'omesso versamento della società datrice della somma complessiva di euro 2.713,52 a titolo di trattenuta verso l'istituto Finanziario Controparte_3
e, per l'effetto, condannare la società a corrispondere al CP_1 Controparte_1 lavoratore la somma di euro 2.713,52 e/o quella maggior e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
condannare la già - in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t.- con sentenza provvisoriamente esecutiva, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma €. 3.961,00 per spettanze di fine rapporto e tfr come da conteggio allegato, nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma liquidata sulla base degli indici di svalutazione subiti dalla moneta e degli interessi legali dal dì della maturazione del diritto al giorno del soddisfo;
condannare altresì la società al Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore.
Nonostante la regolare vocatio in ius, parte resistente già Controparte_1
restava contumace. Controparte_2
Si costituiva la società la quale deduceva l'integrale soddisfacimento del proprio Controparte_3 credito secondo le modalità diffusamente indicate in memoria.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, all'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
La prima domanda avanzata dal ricorrente ha ad oggetto la restituzione dell'importo di euro 2713,00 che parte ricorrente ha dedotto di avere pagato due volte secondo le modalità indicate in ricorso per l'estinzione del contratto di mutuo stipulato con in data 23.07.2010. Controparte_3
Dagli atti depositati è emerso che tra il ricorrente e la sia stato stipulato un contratto di Controparte_3 mutuo, con conferimento di un mandato irrevocabile al datore di lavoro ( poi Controparte_5 divenuto a prelevare ogni mese, dalla retribuzione del Controparte_1 ricorrente, la somma di € 100,00, per un totale di 120 rate mensili corrispondenti ad un capitale lordo di € 12.000,00 e a versarla direttamente alla società mutuante, secondo lo schema della delegazione di pagamento ex artt. 1268 ss c.c..
Dal prospetto paga di ottobre 2018 si evince pure che il datore di lavoro Controparte_6
[...
aveva provveduto a trattenere, sulla somma spettante al ricorrente a titolo di TFr e spettanze di fine rapporto, la somma di euro 2.200 per l'estinzione del contratto di finanziamento. Parte ricorrente ha, poi, depositato una comunicazione della del 18 giugno 2019, nella quale la stessa, in esito alla Controparte_3 richiesta dello stesso ricorrente, specificava che il conteggio per l'anticipata estinzione del prestito concesso era pari ad euro 2713,52. Da qui l'allegazione secondo la quale il datore di lavoro convenuto in giudizio, alla data di cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data 31.10.2018, avrebbe trattenuto l'intera somma necessaria all'estinzione integrale del finanziamento, senza, tuttavia, rimetterla alla società di finanziamento e che lo stesso sarebbe stato costretto a ripetere il pagamento della predetta somma mediante trattenute mensili da parte del nuovo datore di lavoro Capital srl fino alla totale estinzione del debito. La doglianza è infondata. Ritiene il Giudicante che dalla documentazione depositata da parte ricorrente non si evinca il secondo pagamento di euro 2713,00 eseguito mediante trattenute mensili da parte della Capital srl. Dai prospetti paga depositati agli atti si evincono solo sei trattenute mensili in favore di di euro 100,00 cadauna da luglio a dicembre 2019. Del resto la , Controparte_3 Controparte_3 costituendosi in giudizio, ha dedotto di avere chiesto e ottenuto Decreto Ingiuntivo n. 1045/2019 dal
Tribunale di Nola, con il quale la resistente era stata condannata al Controparte_7 pagamento di rate di mutuo trattenute sulle retribuzioni di alcuni lavoratori e non versate, per il complessivo importo di euro 10.381,16, di cui euro 1.100,00 a titolo di rate mensili trattenute e non versate per il ricorrente;
che l'intero importo veniva versato dalla resistente Controparte_1 successivamente alla notifica dell'atto di precetto in data 18 febbraio 2020; che il residuo importo era poi stato recuperato mediante pagamento da parte della Compagnia Assicuratrice, per cui il debito era stato completamente estinto.
Dunque, la parte ricorrente non ha provato, come era suo onere, di avere eseguito due volte il pagamento del medesimo importo;
inoltre, che le trattenute mensili di euro 100 eseguite dal datore di lavoro Capital srl da luglio 2019 a dicembre 2019 fossero ricollegabili al contratto di mutuo per cui è causa non è stato in alcun modo dimostrato dal ricorrente;
del resto, quand'anche le stesse fossero riferite alla restituzione del prestito per cui è causa, non vi è prova che il nuovo datore di lavoro ( non convenuto in giudizio) le abbia effettivamente rimesse alla mutuante , la quale ha solo allegato che parte del credito è CP_3 stato estinto dalla resistente e parte mediante intervento della Controparte_1
Compagnia Assicuratrice. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di condanna della resistente non può che essere respinta. Controparte_1 Quanto alla doglianza relativa alla domanda di condanna al pagamento del saldo spettanze di fine rapporto e TFR, è emerso dai documenti depositati che parte ricorrente, alla cessazione del rapporto di lavoro, risultava creditore della somma pari ad € 7.922,03.
Va, preliminarmente, evidenziato che al fine di dirimere la controversia, le parti in data 01 marzo
2019 sottoscrivevano, in sede sindacale a composizione della lite, un verbale di conciliazione con il riconoscimento al ricorrente della somma di € 7922,03 il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire con la dilazione del pagamento delle già menzionate spettanze in 8 rate mensili di € 990,25 ciascuna, con decorrenza 20.03.2019. Parte ricorrente ha dedotto di avere percepito il pagamento di solo quattro rate, restando inevaso il pagamento delle restanti quattro rate pari ad € 3961,00.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Il datore di lavoro, rimasto contumace, nessuna prova ha offerto dell'avvenuto pagamento, né risulta provato che il verbale di conciliazione sia stato dichiarato esecutivo con Decreto del giudice ai sensi dell'art. 411 c.p.c..
Alla luce di tali considerazioni, la domanda va in parte accolta e, per l'effetto, parte resistente va condannata al pagamento della somma di euro 3961,00 oltre Controparte_1 accessori come per legge.
Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
Spese compensate nei confronti della resistente . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda, e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento della somma pari ad € 3.961,00 a titolo di spettanze di fine rapporto e tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge di anno in anno rivalutate in base agli indici Istat dal dì della maturazione di singoli crediti al soddisfo effettivo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente Controparte_1 al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 1313,00, oltre spese
[...] generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini