CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 133
CGARS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima qualunque ulteriore conseguenza della sospensione diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio

    Il Collegio ritiene che il dPCM 12 ottobre 2021 non sia invocabile nella fattispecie in esame, in quanto espressamente previsto dalla fonte primaria solo per la disciplina di attuazione di una fattispecie diversa. La disciplina di carattere emergenziale è di stretta interpretazione e non può trovare applicazione in via analogica. La detrazione dell'anzianità, non essendo espressamente prevista quale conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, non può essere prevista in via amministrativa. Il Collegio condivide il canone esegetico applicato dal giudice di prime cure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 133
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 133
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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