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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RT RA,
in esito all'udienza del 23 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5724/2018 R.G. vertente
TRA
" rappresentato e difeso Cod. Fisc.: Codice Fiscale_1 Parte_1
,
dall'avv. Concetta Bosurgi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...] Controparte_2 , [...]
in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_3
tempore, non costituiti in giudizio
E NEI CONFRONTI DI
CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Gian Mario Rombaldi, Antonello Monoriti e Ester Cascio
RESISTENTI
OGGETTO: tempo determinato- anzianità di servizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_2 esponeva di aver lavorato alle Con ricorso depositato in data 27.11.2018 con successivi contratti a tempo determinato sin dall'anno dipendenze del Controparte_1
scolastico 2001-2002 e di aver prestato servizio presso diversi Istituti scolastici e che, solo nell'anno
2015/2016, dopo essere stato inserito nelle GAE relative sia alla classe di concorso D610 che alla classe di concorso A007, era stato immesso in ruolo con stipula di contratto individuale a tempo indeterminato.
Evidenziava di avere maturato il diritto alla nomina in ruolo, possedendo i requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato quantomeno a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, avendo, in data 2.8.2009, 1' sciolto la riserva relativa allaControparte_5
sua posizione, provvedendo all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento Fascia 3, del personale docente abilitato, classe di concorso D610.
Osservava la violazione da parte del CP_6 nell'apposizione della riserva alla domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento Fascia 3 della L. 65 del 2000, nonché del decreto
Milleproroghe n. 14 del 2009 che ha leso il proprio diritto soggettivo all'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2009/2010.
Assumeva che la mancata immissione in ruolo nell'anno scolastico 2009- 2010, avvenuta solo nell'anno scolastico 2015/2016, aveva causato anche un danno perdita di chance professionale.
Deduceva la violazione della disciplina di origine comunitaria del contratto a tempo determinato, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto nonché al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, con conseguente condanna di controparte alla corresponsione in suo favore di una somma a tal titolo;
chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento danno derivante dal mancato o tardivo inserimento nelle graduatorie permanenti, e dalla tardiva immissione in ruolo;
chiedeva altresì che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, e alla conseguente progressione professionale retributiva. Chiedeva infine la condanna dell'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, instando per la rifusione delle spese di lite.
2. Il CP_6 benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3. Veniva disposta consulenza tecnica contabile.
4. Con ordinanza del 10.03.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP confronti dell' attesa la domanda di versamento dei contributi previdenziali. Con memoria del CP eccependo la prescrizione in relazione alla richiesta di 03.04.2023 si costituiva in giudizio 1 contributi previdenziali.
5. L'udienza del 23.12.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, conformemente ad altri precedenti di quest'ufficio pronunciati in fattispecie analoghe (ex multis sent. n. 694/2017, n. 906/2020), che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
6. Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al [...]
Controparte_7 , già CP_6, quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece in و
capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
7. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente muovere dalla specifica disamina della disciplina del reclutamento del personale scolastico, che com'è noto costituisce un corpo normativo connotato da specialità finanche rispetto a quello afferente al reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni.
Orbene, la ricostruzione del quadro normativo non può che muovere dal T.U. in materia di istruzione (di cui al d.lgs. n. 297/1994) il quale per l'accesso in ruolo del personale docente prevedeva il cd. sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli.
La legge n. 124/1999, pur mantenendo il previgente sistema del doppio binario, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse ed il periodico aggiornamento delle posizioni degli aspiranti e, per quanto più interessa ai nostri fini, ha modificato il regime delle supplenze, distinguendo tra:
a) supplenze annuali cd. su "organico di diritto", con scadenza al termine dell'anno scolastico (ossia al 31 agosto), riguardanti posti disponibili che risultino effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano scoperti per l'intero anno;
b) supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, ossia, sino al termine delle attività didattiche, relative a posti non vacanti, ma che si rendano disponibili di fatto, per svariate ragioni;
c) supplenze temporanee conferite per ogni altra necessità soltanto dopo il 31 dicembre e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i relativi contratti sono stati stipulati. Ebbene, la descritta disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico non è stata abrogata dalla normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce appunto un connotato di specialità (cfr. Cass. sez. lav. n. 10127 del 20/06/2012 rv.
622748, secondo cui "Il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al D.Lgs. n.
297/1994 e s.m.i., che configura una situazione di precarietà che viene bilanciata da una sostanziale e garantita immissione in ruolo, è escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, in applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”).
L'inapplicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con il personale scolastico, discendente dalla peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore, ha trovato ulteriore conferma nell'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, con cui il legislatore ha aggiunto il comma bis all'art. 10 del d.lgs. 368 del 2001, prevedendo espressamente l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis.
Sulla scorta dell'inapplicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 368 del 2001 al settore scolastico la Corte Costituzionale con ordinanza n. 207/2013 ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE:
a) se la predetta clausola debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre", dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,
"in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo" - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 26 novembre 2014 (CGUE 26 novembre 2014, Per_1 e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C- 418/13) ha statuito che la clausola 5, punto 1, del citato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Per contro, la CGUE ha ritenuto che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire personale delle scuole statali che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro, poiché la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del citato accordo quadro.
E' poi seguita la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124/1999 “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
All'esito dell'importante dialogo tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte
Costituzionale la stessa configurabilità di un abuso dell'impiego dei contratti a termine nel settore scolastico è stata limitata ad un'unica tipologia contrattuale, ossia quella delle supplenze su posto disponibile e vacante (su “organico di diritto"), con conseguente esclusione tanto delle supplenze su organico di fatto, tanto delle supplenze temporanee (cfr. sul punto pronunce n. 22552, n. 22553, n.
22554, n. 22555, n. 22556, 22557 del 7.11.2016 della Corte di Cassazione: "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima").
La ragione di tale esclusione si rintraccia agevolmente nell'esigenza di particolare flessibilità che caratterizza il settore scolastico, se si considera come l'insegnamento rappresenta un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che impone allo Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari, sicché non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali difficilmente controllabili o prevedibili (si pensi ai flussi migratori esterni ed interni o alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, ma anche alle misure dirette a tutelare la gravidanza e la maternità, nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali con quelli di tipo familiare).
Ciò chiarito, passando ad esaminare le conseguenze dell'illegittimo rinnovo dei contratti a termine relativi a supplenze annuali su organico di diritto, premesso che alla luce dell'art. 97 Cost., comma 4, il concorso pubblico costituisce l'ordinaria modalità di accesso nei ruoli delle Pubbliche
Amministrazioni, è certamente da escludere, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, che nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico la violazione di disposizioni riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa comportare la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (cfr. tra le altre Cass. 30.12.2014, n. 27481).
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione lavoro nelle citate pronunce nn. 22552, 22553,
22554, 22555, 22556 e 22557 del 7.11.2016 l'immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Per_1 "idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario del nostro Stato, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato" e ciò in quanto il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio.
Nell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nelle pronunce citate l'avvenuta stabilizzazione costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione tanto nel caso in cui sia conseguenza dell'intervento attuato con legge n. 107 del 2015 (sia avvenuta cioè attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente), quanto nel caso in cui sia stata acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali diversi da quelli contenuti nella citata legge n. 107 del 2015, non potendosi operare alcuna differenziazione tra le due modalità di immissione in ruolo. In ogni caso, nelle ipotesi di reiterazione (realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. n. 107 del 2015) rispettivamente con il personale docente e con quello ATA per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti ed eliminati per effetto dell'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata.
Ora, in base al sopra richiamato orientamento della Suprema Corte, è illegittima solo la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del
1999, prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.0.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
Al contrario, nel caso di supplenze su organico di fatto, non è di per sé configurabile alcun abuso e spetta al ricorrente l'allegazione e prova del ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze, in assenza di esigenze temporanee dell'amministrazione.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie concreta, va considerato che, nel caso in esame parte ricorrente ha documentato che solo le supplenze conferite negli anni dal 2009-2010 al 2014-
2015 erano finalizzate a coprire un posto vacante e disponibile. La prova non può ritenersi raggiunta per le precedenti supplenze, poiché la reiterazione dei contratti a termine è avvenuta per soddisfare esigenze provvisorie
Pertanto lo stesso ha diritto al riconoscimento a fini giuridici dei servizi svolti fino al termine delle attività didattiche nei suddetti anni.
È poi un dato pacifico che il ricorrente è stato immesso in ruolo in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015, avendo quindi ottenuto il bene della vita per il quale ha agito.
Con riguardo alle domande risarcitorie, come già accennato tanto la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno esaminato gli effetti riparatori dello jus superveniens costituito dalla L.
107/2015.
Per quanto concerne l'illecito comunitario la legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte Costituzionale, lo ha senz'altro cancellato perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, “in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo.
La Corte Costituzionale ha precisato che per effetto della legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato
"cancellato" dal legislatore con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
la Corte ha anche sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
Per ciò che concerne gli effetti della L. 107/2015 sull'illecito costituzionale interno la Corte di Cassazione nelle sentenze del novembre 2016 afferma che “si tratta, al contempo, di una sanzione e, sotto il versante del beneficiario, di una riparazione in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato - che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione.
In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente, che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del "diritto vivente", costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n.
5072/2016, principi ai quali il Collegio ritiene di dare continuità.
Ad un tempo, quindi, dal punto di vista del diritto dell'Unione, l'immissione in ruolo scelta dal legislatore del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Per_1 che si
,
è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato".
In riferimento all'eventualità di ulteriori danni risarcibili la Corte ha precisato che "rimane impregiudicata, in applicazione dei principi affermati dalle SSUU nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016, la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, con la precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli "..da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro" (così la ridetta decisione delle SS.UU.".
Richiamando la sentenza a SU 5072/2016 la Cassazione esclude, condivisibilmente, che sia configurabile un danno da "mancata conversione”; ciò in quanto, anzi, se l'Amministrazione pubblica avesse agito legittimamente non commettendo l'abuso, non avrebbe posto in essere la sequenza di contratti a termine in violazione di legge e il lavoratore non sarebbe stato affatto assunto. Non c'è quindi un danno da mancata conversione del rapporto e quindi da perdita del posto di lavoro (così
SU citata).
Dunque il danno ulteriore eventualmente risarcibile non può mai coincidere con quello da mancata stabilizzazione e la risarcibilità di tale danno ulteriore è sottoposta all'ordinario regime di allegazione e prova senza agevolazioni derivanti dalla nozione di “danno comunitario" di cui alla predetta SU del 2016.
In definitiva nell' ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati dopo il 10 luglio 2001 su organico di diritto per un periodo eccedente i 36 mesi anche non consecutivi, laddove l'interessato sia stato immesso in ruolo (per effetto dello scorrimento della graduatoria ad esaurimento o per effetto della L. 107/2015) ovvero comunque abbia la certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, dell'accesso privilegiato al pubblico impiego nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015 non si dà luogo a risarcimento danni, salvo che l'interessato abbia specificatamente allegato e dimostrato secondo gli ordinari canoni e senza agevolazioni probatorie relative al c.d. danno comunitario- la sussistenza di danni diversi da quelli derivati dalla mancata immissione in ruolo.
In ordine alla domanda volta ad ottenere la "retrodatazione" dell'immissione in ruolo la stessa deve reputarsi infondata in quanto contrastante con il divieto della conversione del rapporto e giacché presupporrebbe il denegato riconoscimento del diritto all'assunzione, per effetto della dedotta illegittimità del termine, in data antecedente rispetto a quella in cui è di fatto avvenuta.
Vanno, pertanto, rigettate le richieste risarcitorie.
8. Quanto alla domanda volta ad ottenere la “ricostruzione di carriera” occorre distinguere la ricostruzione di carriera che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domande e la diversa pretesa avente ad oggetto la ricostruzione della progressione economica spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato che assuma a proprio fondamento la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro. Con riferimento alla domanda di riconoscimento degli aumenti retributivi per l'anzianità maturata nel corso della prestazione dell'attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze del
CP_1 convenuto, giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento. Il CP_1 convenuto, in attuazione di quanto previsto dal ccnl del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio, mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, in base al quale "al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".
Il ricorrente che ha, pertanto, sempre percepito la retribuzione corrispondente al trattamento economico iniziale, contesta la legittimità di tale condotta di parte convenuta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive che ne scaturiscono per il periodo di causa.
La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al quarto comma che “i criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva
99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (così: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 Per_2 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C- 444/09 Per 3 e C-456/09 Torres punto 43).
"Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro" (Corte di Giustizia
22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella "garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato" (punti 47 e 48).
Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 Del Per_2, punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09
e 456/09 Per_3 e Per_4 v. anche Corte di giustizia, ordinanza 9.2.2012, causa C-556/11, [...]
Persona_5
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di
"elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato" (cfr.: Corte di Giustizia sentenza Per_2 citata, punti da 49 a 58).
Per_3 e Per_4 ai punti 54 e 55,In altri termini - come puntualizzato dalla citata sentenza richiamando la precedente decisione C 307 punti 57 e 58 - le ragioni oggettive che, ai sensi dell'art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria".
Dunque, la reale necessità così come descritta dalla Corte europea non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43).
Ritornando alla fattispecie in esame, la domanda può trovare accoglimento esclusivamente nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l'assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità.
Orbene, va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore.
Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione.
Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento sin qui riservata al ricorrente non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile.
Così considerata, invero, essa risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro.
D'altra parte, tale ricostruzione risulta coerente con il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
"Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass., sez. lav. del 7.11.2016 n. 22558).
Al ricorrente, pertanto, spetta il riconoscimento della medesima progressione economica spettante ai docenti di ruolo.
Conseguentemente, al ricorrente spetterà quanto dovutogli a titolo di differenze retributive maturate in ragione della progressione professionale ai sensi del CCNL comparto scuola, per i periodi di cui ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto così come esposti in ricorso e documentati in atti, tenendo conto dell'anzianità di servizio con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato e per ciascun periodo di effettivo servizio, cumulando i rispettivi periodi di servizio annuali fino al termine delle attività didattiche dalla medesima svolti in ragione dei contratti in oggetto.
Il medesimo principio di non discriminazione non vale, invece, a ritenere applicabile anche il meccanismo degli scatti biennali previsto dall'art. 53 legge n. 312/80, atteso che i medesimi non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola (docente, tecnico e amministrativo) sin dalla contrattualizzazione del pubblico impiego.
Tale conclusione, peraltro, è stata raggiunta anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che: "in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione" (Cass., sez. lav,
7.11.2016 n. 22558). Il CP_1 convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto corrisposto per il servizio prestato in base all'assegnazione delle supplenze sopra indicate e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio maturata con l'attività lavorativa precedentemente svolta in virtù di supplenze del medesimo tipo.
Al fine di quantificare le differenze è stata disposta una consulenza tecnica per la corretta ricostruzione del servizio pre-ruolo, tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte nella massima della sentenza del 28.11.2019 n. 31149:
"In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". Con ordinanza n. 2232 del 30.01.2020 la Cassazione ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo.
In ordine al quantum debeatur, la liquidazione delle somme dovute al ricorrente per differenze retributive va effettuata sulla base della relazione di consulenza tecnica contabile depositata dall'incaricato c.t.u. Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama Persona_6
per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione. Il c.t.u. ha concluso che al ricorrente spetta la complessiva somma di € 15.383,93 a titolo di spettanze retributive. Va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il consulente, a seguito del richiamo per rispondere ai rilievi mossi alla prima consulenza, ha correttamente proceduto a rideterminare la retribuzione eventualmente dovuta al ricorrente su una anzianità di servizio considerando l'immissione in ruolo in data 01.09.2009, come richiesto in ricorso.
Il ctu ha rilevato che l'anzianità al 01.09.2009 è pari ad anni 8 mesi 10 e giorni 00 ai fini giuridici, ed ai fini economici anni 6 e mesi Zero, con collocamento nella fascia retributiva relativa al personale con anzianità compresa tra 0 e 8 anni mentre alla data del 09/2018, l'anzianità maturata
è pari ad anni 16 mesi 10 e giorni 00 ai fini giuridici, ed ai fini economici anni 14 e mesi zero, con collocamento nella fascia retributiva relativa al personale con anzianità fino a 14 anni.
Controparte_8Ne consegue che il va condannato a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 15.383,93 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, la somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000).
9. Quanto alla domanda diretta ad ottenere il versamento contributivo sulle differenze dovute,
ritenuto che il decorso della prescrizione sia stato interrotto con la notifica del ricorso (22.07.2019) nei confronti del datore di lavoro, va accertata la prescrizione dei contributi per il periodo antecedente alla data del 22.07.2014.
CP Va quindi disposta la condanna del resistente a corrispondere all' i contributi previdenziali dovuti in relazione alle differenze retributive accertate in favore del ricorrente per il periodo dal
22.07.2014 al 27.11.2018.
La parziale reciproca soccombenza e il contrasto giurisprudenziale sorto in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Parte_1 con ricorso Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da depositato in data 27.11.2018 contro il Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dell CP_4, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
Parte_1 alin parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine oggetto del presente giudizio, in base al CCNL applicabile e, per l'effetto, condanna il
CP_6 al pagamento in suo favore delle differenze retributive quantificate in €
15.383,93 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive accertate dal 22.07.2014 al 27.11.2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di parte resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 24 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
RT RA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RT RA,
in esito all'udienza del 23 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5724/2018 R.G. vertente
TRA
" rappresentato e difeso Cod. Fisc.: Codice Fiscale_1 Parte_1
,
dall'avv. Concetta Bosurgi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...] Controparte_2 , [...]
in persona dei legali rappresentanti pro- Controparte_3
tempore, non costituiti in giudizio
E NEI CONFRONTI DI
CP_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Gian Mario Rombaldi, Antonello Monoriti e Ester Cascio
RESISTENTI
OGGETTO: tempo determinato- anzianità di servizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_2 esponeva di aver lavorato alle Con ricorso depositato in data 27.11.2018 con successivi contratti a tempo determinato sin dall'anno dipendenze del Controparte_1
scolastico 2001-2002 e di aver prestato servizio presso diversi Istituti scolastici e che, solo nell'anno
2015/2016, dopo essere stato inserito nelle GAE relative sia alla classe di concorso D610 che alla classe di concorso A007, era stato immesso in ruolo con stipula di contratto individuale a tempo indeterminato.
Evidenziava di avere maturato il diritto alla nomina in ruolo, possedendo i requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato quantomeno a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, avendo, in data 2.8.2009, 1' sciolto la riserva relativa allaControparte_5
sua posizione, provvedendo all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento Fascia 3, del personale docente abilitato, classe di concorso D610.
Osservava la violazione da parte del CP_6 nell'apposizione della riserva alla domanda di inserimento nella graduatoria ad esaurimento Fascia 3 della L. 65 del 2000, nonché del decreto
Milleproroghe n. 14 del 2009 che ha leso il proprio diritto soggettivo all'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2009/2010.
Assumeva che la mancata immissione in ruolo nell'anno scolastico 2009- 2010, avvenuta solo nell'anno scolastico 2015/2016, aveva causato anche un danno perdita di chance professionale.
Deduceva la violazione della disciplina di origine comunitaria del contratto a tempo determinato, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto nonché al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro, con conseguente condanna di controparte alla corresponsione in suo favore di una somma a tal titolo;
chiedeva il riconoscimento del diritto al risarcimento danno derivante dal mancato o tardivo inserimento nelle graduatorie permanenti, e dalla tardiva immissione in ruolo;
chiedeva altresì che venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, e alla conseguente progressione professionale retributiva. Chiedeva infine la condanna dell'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, instando per la rifusione delle spese di lite.
2. Il CP_6 benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
3. Veniva disposta consulenza tecnica contabile.
4. Con ordinanza del 10.03.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei CP confronti dell' attesa la domanda di versamento dei contributi previdenziali. Con memoria del CP eccependo la prescrizione in relazione alla richiesta di 03.04.2023 si costituiva in giudizio 1 contributi previdenziali.
5. L'udienza del 23.12.2025 veniva sostituita del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, conformemente ad altri precedenti di quest'ufficio pronunciati in fattispecie analoghe (ex multis sent. n. 694/2017, n. 906/2020), che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
6. Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al [...]
Controparte_7 , già CP_6, quale datore di lavoro del ricorrente, difettando invece in و
capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
7. Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame occorre necessariamente muovere dalla specifica disamina della disciplina del reclutamento del personale scolastico, che com'è noto costituisce un corpo normativo connotato da specialità finanche rispetto a quello afferente al reclutamento del personale delle altre pubbliche amministrazioni.
Orbene, la ricostruzione del quadro normativo non può che muovere dal T.U. in materia di istruzione (di cui al d.lgs. n. 297/1994) il quale per l'accesso in ruolo del personale docente prevedeva il cd. sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli.
La legge n. 124/1999, pur mantenendo il previgente sistema del doppio binario, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse ed il periodico aggiornamento delle posizioni degli aspiranti e, per quanto più interessa ai nostri fini, ha modificato il regime delle supplenze, distinguendo tra:
a) supplenze annuali cd. su "organico di diritto", con scadenza al termine dell'anno scolastico (ossia al 31 agosto), riguardanti posti disponibili che risultino effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimangano scoperti per l'intero anno;
b) supplenze temporanee cosiddette su "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, ossia, sino al termine delle attività didattiche, relative a posti non vacanti, ma che si rendano disponibili di fatto, per svariate ragioni;
c) supplenze temporanee conferite per ogni altra necessità soltanto dopo il 31 dicembre e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui i relativi contratti sono stati stipulati. Ebbene, la descritta disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico non è stata abrogata dalla normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che le attribuisce appunto un connotato di specialità (cfr. Cass. sez. lav. n. 10127 del 20/06/2012 rv.
622748, secondo cui "Il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al D.Lgs. n.
297/1994 e s.m.i., che configura una situazione di precarietà che viene bilanciata da una sostanziale e garantita immissione in ruolo, è escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, in applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali”).
L'inapplicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 ai rapporti di lavoro stipulati con il personale scolastico, discendente dalla peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore, ha trovato ulteriore conferma nell'art. 9, comma 18, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, con cui il legislatore ha aggiunto il comma bis all'art. 10 del d.lgs. 368 del 2001, prevedendo espressamente l'inapplicabilità del d.lgs. n. 368 del 2001 al personale della scuola ed escludendo che potesse essere allo stesso esteso il limite fissato dall'art. 5, comma 4 bis.
Sulla scorta dell'inapplicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. 368 del 2001 al settore scolastico la Corte Costituzionale con ordinanza n. 207/2013 ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE:
a) se la predetta clausola debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre", dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali,
"in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo" - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 26 novembre 2014 (CGUE 26 novembre 2014, Per_1 e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C- 418/13) ha statuito che la clausola 5, punto 1, del citato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo, aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Per contro, la CGUE ha ritenuto che una normativa nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per sostituire personale delle scuole statali che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni non è di per sé contraria all'accordo quadro, poiché la sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare, in sostanza, esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale può, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del citato accordo quadro.
E' poi seguita la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 124/1999 “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
All'esito dell'importante dialogo tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte
Costituzionale la stessa configurabilità di un abuso dell'impiego dei contratti a termine nel settore scolastico è stata limitata ad un'unica tipologia contrattuale, ossia quella delle supplenze su posto disponibile e vacante (su “organico di diritto"), con conseguente esclusione tanto delle supplenze su organico di fatto, tanto delle supplenze temporanee (cfr. sul punto pronunce n. 22552, n. 22553, n.
22554, n. 22555, n. 22556, 22557 del 7.11.2016 della Corte di Cassazione: "Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima").
La ragione di tale esclusione si rintraccia agevolmente nell'esigenza di particolare flessibilità che caratterizza il settore scolastico, se si considera come l'insegnamento rappresenta un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che impone allo Stato l'obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di scolari, sicché non si può negare che tale adeguamento dipenda da un insieme di fattori, taluni dei quali difficilmente controllabili o prevedibili (si pensi ai flussi migratori esterni ed interni o alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, ma anche alle misure dirette a tutelare la gravidanza e la maternità, nonché a consentire agli uomini e alle donne di conciliare i loro obblighi professionali con quelli di tipo familiare).
Ciò chiarito, passando ad esaminare le conseguenze dell'illegittimo rinnovo dei contratti a termine relativi a supplenze annuali su organico di diritto, premesso che alla luce dell'art. 97 Cost., comma 4, il concorso pubblico costituisce l'ordinaria modalità di accesso nei ruoli delle Pubbliche
Amministrazioni, è certamente da escludere, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, che nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico la violazione di disposizioni riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa comportare la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (cfr. tra le altre Cass. 30.12.2014, n. 27481).
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione lavoro nelle citate pronunce nn. 22552, 22553,
22554, 22555, 22556 e 22557 del 7.11.2016 l'immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Per_1 "idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario del nostro Stato, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato" e ciò in quanto il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio.
Nell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nelle pronunce citate l'avvenuta stabilizzazione costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione tanto nel caso in cui sia conseguenza dell'intervento attuato con legge n. 107 del 2015 (sia avvenuta cioè attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente), quanto nel caso in cui sia stata acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali diversi da quelli contenuti nella citata legge n. 107 del 2015, non potendosi operare alcuna differenziazione tra le due modalità di immissione in ruolo. In ogni caso, nelle ipotesi di reiterazione (realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della legge n. n. 107 del 2015) rispettivamente con il personale docente e con quello ATA per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti ed eliminati per effetto dell'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata.
Ora, in base al sopra richiamato orientamento della Suprema Corte, è illegittima solo la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del
1999, prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.0.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
Al contrario, nel caso di supplenze su organico di fatto, non è di per sé configurabile alcun abuso e spetta al ricorrente l'allegazione e prova del ricorso improprio o distorto a tale tipologia di supplenze, in assenza di esigenze temporanee dell'amministrazione.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie concreta, va considerato che, nel caso in esame parte ricorrente ha documentato che solo le supplenze conferite negli anni dal 2009-2010 al 2014-
2015 erano finalizzate a coprire un posto vacante e disponibile. La prova non può ritenersi raggiunta per le precedenti supplenze, poiché la reiterazione dei contratti a termine è avvenuta per soddisfare esigenze provvisorie
Pertanto lo stesso ha diritto al riconoscimento a fini giuridici dei servizi svolti fino al termine delle attività didattiche nei suddetti anni.
È poi un dato pacifico che il ricorrente è stato immesso in ruolo in forza del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015, avendo quindi ottenuto il bene della vita per il quale ha agito.
Con riguardo alle domande risarcitorie, come già accennato tanto la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno esaminato gli effetti riparatori dello jus superveniens costituito dalla L.
107/2015.
Per quanto concerne l'illecito comunitario la legge n. 107 del 2015, come affermato dalla sentenza 187 della Corte Costituzionale, lo ha senz'altro cancellato perché, per il futuro, ha previsto le misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola nella quale la Corte di Giustizia ha ravvisato l'illecito stesso. Dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati con la suddetta legge n. 107 del 2015, il Giudice delle leggi ha desunto l'esistenza, “in tutti i casi che vengono in rilievo", di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo.
La Corte Costituzionale ha precisato che per effetto della legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si è reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato
"cancellato" dal legislatore con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
la Corte ha anche sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
Per ciò che concerne gli effetti della L. 107/2015 sull'illecito costituzionale interno la Corte di Cassazione nelle sentenze del novembre 2016 afferma che “si tratta, al contempo, di una sanzione e, sotto il versante del beneficiario, di una riparazione in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato - che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione.
In siffatta prospettiva deve ritenersi che la "stabilizzazione" disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente, che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del "diritto vivente", costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n.
5072/2016, principi ai quali il Collegio ritiene di dare continuità.
Ad un tempo, quindi, dal punto di vista del diritto dell'Unione, l'immissione in ruolo scelta dal legislatore del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare ed a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Per_1 che si
,
è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato".
In riferimento all'eventualità di ulteriori danni risarcibili la Corte ha precisato che "rimane impregiudicata, in applicazione dei principi affermati dalle SSUU nella richiamata sentenza n. 5072 del 2016, la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli "risarciti" dalla immissione in ruolo, con la precisazione che l'onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, non operando il beneficio della prova agevolata e che detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli "..da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro" (così la ridetta decisione delle SS.UU.".
Richiamando la sentenza a SU 5072/2016 la Cassazione esclude, condivisibilmente, che sia configurabile un danno da "mancata conversione”; ciò in quanto, anzi, se l'Amministrazione pubblica avesse agito legittimamente non commettendo l'abuso, non avrebbe posto in essere la sequenza di contratti a termine in violazione di legge e il lavoratore non sarebbe stato affatto assunto. Non c'è quindi un danno da mancata conversione del rapporto e quindi da perdita del posto di lavoro (così
SU citata).
Dunque il danno ulteriore eventualmente risarcibile non può mai coincidere con quello da mancata stabilizzazione e la risarcibilità di tale danno ulteriore è sottoposta all'ordinario regime di allegazione e prova senza agevolazioni derivanti dalla nozione di “danno comunitario" di cui alla predetta SU del 2016.
In definitiva nell' ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati dopo il 10 luglio 2001 su organico di diritto per un periodo eccedente i 36 mesi anche non consecutivi, laddove l'interessato sia stato immesso in ruolo (per effetto dello scorrimento della graduatoria ad esaurimento o per effetto della L. 107/2015) ovvero comunque abbia la certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, dell'accesso privilegiato al pubblico impiego nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del
2015 non si dà luogo a risarcimento danni, salvo che l'interessato abbia specificatamente allegato e dimostrato secondo gli ordinari canoni e senza agevolazioni probatorie relative al c.d. danno comunitario- la sussistenza di danni diversi da quelli derivati dalla mancata immissione in ruolo.
In ordine alla domanda volta ad ottenere la "retrodatazione" dell'immissione in ruolo la stessa deve reputarsi infondata in quanto contrastante con il divieto della conversione del rapporto e giacché presupporrebbe il denegato riconoscimento del diritto all'assunzione, per effetto della dedotta illegittimità del termine, in data antecedente rispetto a quella in cui è di fatto avvenuta.
Vanno, pertanto, rigettate le richieste risarcitorie.
8. Quanto alla domanda volta ad ottenere la “ricostruzione di carriera” occorre distinguere la ricostruzione di carriera che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domande e la diversa pretesa avente ad oggetto la ricostruzione della progressione economica spettante al dipendente reiteratamente assunto a tempo determinato che assuma a proprio fondamento la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro. Con riferimento alla domanda di riconoscimento degli aumenti retributivi per l'anzianità maturata nel corso della prestazione dell'attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze del
CP_1 convenuto, giova premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento. Il CP_1 convenuto, in attuazione di quanto previsto dal ccnl del comparto scuola, attribuisce al personale di ruolo un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali progressive che maturano allo scadere di prestabiliti periodi di servizio, mentre non riconosce ai dipendenti assunti a termine alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine con il medesimo instaurati, erogando loro sempre e comunque soltanto la retribuzione corrispondente alla prima posizione stipendiale.
Ciò è previsto dall'art. 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, in base al quale "al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".
Il ricorrente che ha, pertanto, sempre percepito la retribuzione corrispondente al trattamento economico iniziale, contesta la legittimità di tale condotta di parte convenuta alla luce del principio del diritto europeo che vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, chiedendo la completa valorizzazione in termini di anzianità dell'attività lavorativa prestata sulla scorta degli allegati contratti a termine, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive che ne scaturiscono per il periodo di causa.
La condotta denunciata e la normativa che l'autorizza si pongono effettivamente in contrasto con la normativa comunitaria e precisamente con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al primo comma che “per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al quarto comma che “i criteri del periodo di anzianità di sevizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito la portata generale della direttiva
99/70/CE e del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che vi sono affermati: “la mera circostanza che un impiegato sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (così: Corte di Giustizia 13 settembre 2007 C-307/5 Per_2 punto 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C- 444/09 Per 3 e C-456/09 Torres punto 43).
"Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego. Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro" (Corte di Giustizia
22 dicembre 2010 cit. punto 57), scopi individuati dalla stessa corte nella "garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato" (punti 47 e 48).
Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra, indiscutibilmente, nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 Del Per_2, punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 cause riunite 444/09
e 456/09 Per_3 e Per_4 v. anche Corte di giustizia, ordinanza 9.2.2012, causa C-556/11, [...]
Persona_5
La Corte di Giustizia ha definito la nozione di ragioni oggettive tali da giustificare una diversità di trattamento tra assunti a termine e assunti di ruolo, nel senso che si deve trattare di
"elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato" (cfr.: Corte di Giustizia sentenza Per_2 citata, punti da 49 a 58).
Per_3 e Per_4 ai punti 54 e 55,In altri termini - come puntualizzato dalla citata sentenza richiamando la precedente decisione C 307 punti 57 e 58 - le ragioni oggettive che, ai sensi dell'art. 4 punto 1 della direttiva, legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria".
Dunque, la reale necessità così come descritta dalla Corte europea non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, né tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi esatti termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit. punto 43).
Ritornando alla fattispecie in esame, la domanda può trovare accoglimento esclusivamente nella misura in cui, rilevata la sussistenza di una situazione sostanzialmente equiparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, e rilevata altresì una differenziazione nel trattamento dei dipendenti assunti a termine, si constati l'assenza di qualsivoglia ragione atta a giustificare tale disparità.
Orbene, va osservato che lo scatto di anzianità ha la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggior professionalità e competenza del lavoratore.
Esso, in sostanza, tiene conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue in forza del protratto svolgimento della propria prestazione.
Nel caso di specie, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato.
Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.
La disparità di trattamento sin qui riservata al ricorrente non risulta legittimata da alcuna ragione obiettiva, né in altro modo giustificabile.
Così considerata, invero, essa risulta integrare una palese violazione della norma imperativa di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro.
D'altra parte, tale ricostruzione risulta coerente con il principio di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
"Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato" (Cass., sez. lav. del 7.11.2016 n. 22558).
Al ricorrente, pertanto, spetta il riconoscimento della medesima progressione economica spettante ai docenti di ruolo.
Conseguentemente, al ricorrente spetterà quanto dovutogli a titolo di differenze retributive maturate in ragione della progressione professionale ai sensi del CCNL comparto scuola, per i periodi di cui ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto così come esposti in ricorso e documentati in atti, tenendo conto dell'anzianità di servizio con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato e per ciascun periodo di effettivo servizio, cumulando i rispettivi periodi di servizio annuali fino al termine delle attività didattiche dalla medesima svolti in ragione dei contratti in oggetto.
Il medesimo principio di non discriminazione non vale, invece, a ritenere applicabile anche il meccanismo degli scatti biennali previsto dall'art. 53 legge n. 312/80, atteso che i medesimi non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola (docente, tecnico e amministrativo) sin dalla contrattualizzazione del pubblico impiego.
Tale conclusione, peraltro, è stata raggiunta anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che: "in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione" (Cass., sez. lav,
7.11.2016 n. 22558). Il CP_1 convenuto va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto corrisposto per il servizio prestato in base all'assegnazione delle supplenze sopra indicate e quanto spettante in base alla posizione stipendiale acquisita in ragione dell'anzianità di servizio maturata con l'attività lavorativa precedentemente svolta in virtù di supplenze del medesimo tipo.
Al fine di quantificare le differenze è stata disposta una consulenza tecnica per la corretta ricostruzione del servizio pre-ruolo, tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte nella massima della sentenza del 28.11.2019 n. 31149:
"In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". Con ordinanza n. 2232 del 30.01.2020 la Cassazione ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio è insuscettibile di autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo.
In ordine al quantum debeatur, la liquidazione delle somme dovute al ricorrente per differenze retributive va effettuata sulla base della relazione di consulenza tecnica contabile depositata dall'incaricato c.t.u. Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama Persona_6
per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione. Il c.t.u. ha concluso che al ricorrente spetta la complessiva somma di € 15.383,93 a titolo di spettanze retributive. Va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il consulente, a seguito del richiamo per rispondere ai rilievi mossi alla prima consulenza, ha correttamente proceduto a rideterminare la retribuzione eventualmente dovuta al ricorrente su una anzianità di servizio considerando l'immissione in ruolo in data 01.09.2009, come richiesto in ricorso.
Il ctu ha rilevato che l'anzianità al 01.09.2009 è pari ad anni 8 mesi 10 e giorni 00 ai fini giuridici, ed ai fini economici anni 6 e mesi Zero, con collocamento nella fascia retributiva relativa al personale con anzianità compresa tra 0 e 8 anni mentre alla data del 09/2018, l'anzianità maturata
è pari ad anni 16 mesi 10 e giorni 00 ai fini giuridici, ed ai fini economici anni 14 e mesi zero, con collocamento nella fascia retributiva relativa al personale con anzianità fino a 14 anni.
Controparte_8Ne consegue che il va condannato a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 15.383,93 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, la somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000).
9. Quanto alla domanda diretta ad ottenere il versamento contributivo sulle differenze dovute,
ritenuto che il decorso della prescrizione sia stato interrotto con la notifica del ricorso (22.07.2019) nei confronti del datore di lavoro, va accertata la prescrizione dei contributi per il periodo antecedente alla data del 22.07.2014.
CP Va quindi disposta la condanna del resistente a corrispondere all' i contributi previdenziali dovuti in relazione alle differenze retributive accertate in favore del ricorrente per il periodo dal
22.07.2014 al 27.11.2018.
La parziale reciproca soccombenza e il contrasto giurisprudenziale sorto in materia giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Parte_1 con ricorso Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da depositato in data 27.11.2018 contro il Controparte_9 in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dell CP_4, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede:
Parte_1 alin parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine oggetto del presente giudizio, in base al CCNL applicabile e, per l'effetto, condanna il
CP_6 al pagamento in suo favore delle differenze retributive quantificate in €
15.383,93 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive accertate dal 22.07.2014 al 27.11.2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
rigetta per il resto;
compensa integralmente le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di parte resistente gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 24 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
RT RA