TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 16719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16719 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3 procuratore di , nata a [...] il [...] e residente a 455 East Parte_4
Palmetto Park Road- Boca Raton- Florida 33432 (USA), giusta procura generale del
1.09.2022 che si deposita, , C.F. , Parte_5 C.F._4
, C.F. , C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_6
, n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] ed C.F._5 Persona_1 ivi deceduto il 19.03.1996, rapp.ti e difesi, giusta procura alle liti in calce, dall'Avv. Daniela
D'IO ed elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del difensore.
Attore
CONTRO
- RPBXXX99A01 – in persona Controparte_1 dell'ambasciatore pro tempore presso la sua nota sede in Italia sita in Roma, Via S.
Martino della Battaglia n. 4.
contumace
pagina1 di 9 in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, in persona del Controparte_3 CP_4 pro tempore, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
convenuti
oggetto: azione di danni per crimini di guerra
conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, 1.
DICHIARARE la propria competenza giurisdizionale a decidere del caso de quo;
2.
DICHIARARE l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento di danni da crimini di guerra con conseguente ingiusta detenzione;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la
[...]
responsabile per i danni non patrimoniali subiti da in Controparte_1 Persona_1 conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia nel periodo dal 26.09.1943 al 29.04.1945; 4. per l'effetto, CONDANNARE la al Controparte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, nella spiegata qualità, della somma di € 137.011,42 ovvero della minore e/o maggiore somma che sarà ritenuta più giusta e congrua per i titoli e le ragioni indicate in premessa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'insorta obbligazione risarcitoria all'effettivo soddisfo, avvalendosi del fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze ex art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. 5. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, previa verifica di sussistenza della propria (dubbia) competenza territoriale, nonché della effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ex lege previsti per celebrare il c.d. rito semplificato, in ogni caso: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_3 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o
– in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
pagina2 di 9 Con ricorso sommario ex art 281 decies e segg. c.p.c. gli attori, auto qualificatisi tutti eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 19.03.1996 hanno Persona_1 convenuto in giudizio, ognuno secondo il proprio titolo, la Controparte_5
la ed il
[...] Controparte_2 Controparte_3 lamentando che il proprio dante causa fosse soggetto passivo di crimini di guerra
[...] ad opera delle FFAA del ZO CH, durante la seconda guerra mondiale, ed hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni del proprio dante causa ed hanno formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
Hanno precisato che costui, , militare di truppa nell'Esercito Persona_1
Italiano con numero di matricola 48959 del Distretto Militare di Frosinone, aveva partecipato alle operazioni del II conflitto mondiale (campagna di guerra anni 1943-1944-
1945) dislocato presso l'isola di Corfù (Grecia) associato al 18° reggimento di Fanteria
“Acqui” dalla data del 08.09.1943 alla data del 25.09.1943; che in data il 26.09.1943 era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e fatto loro prigioniero fino al 29.4.1945 come espressamente indicato nel Foglio matricolare e caratteristico del Distretto di Frosinone: in particolare si leggeva sul frontespizio del foglio “Catturato dalle FF.AA. Tedesche il 26 settembre 1943 cessa dallo stato di cattività il 12 marzo 1945 e trattenuto fino al 29 aprile 1945”.
Che cessava dallo stato di cattività in data 26.09.1943 ed ivi trattenuto in data 29.04.1945.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti. La Corte
Costituzionale con la pronuncia pure richiamata da parte attrice, aveva
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del CH in e ivi sottoposti a lavoro forzato. CP_5
pagina3 di 9 La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Gli obblighi in sede di attuazione delle sentenze di condanna a carico dello Stato
Italiano in ragione dell'articolo 43 del D.L. n. 36/2022.
Rimasta contumace – legittimamente – la , che, Controparte_5 come noto, rammentava all'ordinamento italiano gli obblighi superiori derivanti dalla pronuncia della Corte di Giustizia n. 5 2013, si costituiva invece l'avvocatura
[...]
e per il Controparte_6 Controparte_3
, che formulavano le proprie conclusioni, difetto di legittimazione passiva
[...] della prima, prescrizione e rigetto nel merito della domanda per la seconda.
La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il
Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79,
(che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la CP_5
Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi. Controparte_1
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del ZO CH, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_5
ZO CH ( accollatari).
Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le CP_5 vittime del III CH.
pagina4 di 9 L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Controparte_3 contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla
[...]
di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione Controparte_2 passiva.
A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Andava in ogni caso rilevata la genericità dei pregiudizi patiti dall'attore, del tutto sforniti di dimostrazione.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_5
Va rilevato che – a priori – , , Parte_5 Parte_3 Pt_6
, non offrono dimostrazione della propria qualità di eredi. DO ,
[...] Parte_1
, compaiono quali figli del de cuius e per tali Parte_2 Parte_4
pagina5 di 9 vengono menzionati nello stato di famiglia storico depositato, nulla si deposita in riferimento ai primi tre. Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione, “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005).
Prova non sempre semplice, considerandosi che il certificato di morte serve, infatti, per provare solo l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n.
11276).
Tuttavia, nessuna certificazione anagrafica ufficiale è stata depositata ad attestare il rapporto di parentela da parte degli attori con i propri ascendenti. Né Parte_7 uno stato di famiglia storico, o al limite semplice, né un certificato di residenza.
L'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore nell'ambito di un giudizio civile essendo una mera dichiarazione di parte.
A monte di quanto evidenziato, del fatto storico lamentato, abbiamo solo documentazione ufficiale della cattura del e della sua deportazione in Per_1 CP_5 dello stesso . Nulla sul viaggio, nulla sul luogo di destinazione, nulla Persona_1 circa le sofferenze i pregiudizi ed i maltrattamenti subiti che vengono dati per presunti.
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
La difesa di parte attrice opera richiamo astratto, per pura relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI. Nulla nello specifico viene dedotto dalla difesa di parte attrice circa il luogo di destinazione, il luogo di internamento, la sottoposizione a lavoro forzato.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra, in stato estero dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama DO
pagina6 di 9 sull'armistizio di , con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) Per_2 sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale comandante in capo delle forze Per_3 alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle
FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo ipotetico internamento in un campo recintato unici fatti incontestabili della fattispecie possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
Ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al
1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8), in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
pagina7 di 9 Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, ( nella fattispecie puramente ipotetica) in sé
e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili.
Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti (per chi contesti che lo Stato Italiano e la non fossero in guerra all'esito della promulgazione del proclama DO, si CP_5 rinvia al concetto di “belligeranza” del diritto internazionale, che si presume noto).
Niente è stato anche solo addotto, dalle parti ricorrenti, quanto al corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta. Sia come sia, ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, (come se il risarcimento e l'indennizzo e le ragioni del loro riconoscimento fossero le medesime) tutto il corredo fattuale trascendente i soli dati oggettivi (cattura, deportazione,
l'internamento,) viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della presunta qualifica di IMI, ( l'attribuzione della qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla Per_4 base della decisione assunta nella data del 20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è che, per postulato, nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il militare sia stato sottoposto a quei mal-trattamenti di cui si parla Persona_1 nell'atto introduttivo e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale ( spese processuali) alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la qualifica IMI attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
pagina8 di 9 È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado di giudizio, integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
R.G. 32736/2023:
a) Dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_2
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. c) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 27.11.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- – , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3 procuratore di , nata a [...] il [...] e residente a 455 East Parte_4
Palmetto Park Road- Boca Raton- Florida 33432 (USA), giusta procura generale del
1.09.2022 che si deposita, , C.F. , Parte_5 C.F._4
, C.F. , C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_6
, n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] ed C.F._5 Persona_1 ivi deceduto il 19.03.1996, rapp.ti e difesi, giusta procura alle liti in calce, dall'Avv. Daniela
D'IO ed elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del difensore.
Attore
CONTRO
- RPBXXX99A01 – in persona Controparte_1 dell'ambasciatore pro tempore presso la sua nota sede in Italia sita in Roma, Via S.
Martino della Battaglia n. 4.
contumace
pagina1 di 9 in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, in persona del Controparte_3 CP_4 pro tempore, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
convenuti
oggetto: azione di danni per crimini di guerra
conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, 1.
DICHIARARE la propria competenza giurisdizionale a decidere del caso de quo;
2.
DICHIARARE l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento di danni da crimini di guerra con conseguente ingiusta detenzione;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la
[...]
responsabile per i danni non patrimoniali subiti da in Controparte_1 Persona_1 conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia nel periodo dal 26.09.1943 al 29.04.1945; 4. per l'effetto, CONDANNARE la al Controparte_1 pagamento in favore dei ricorrenti, nella spiegata qualità, della somma di € 137.011,42 ovvero della minore e/o maggiore somma che sarà ritenuta più giusta e congrua per i titoli e le ragioni indicate in premessa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'insorta obbligazione risarcitoria all'effettivo soddisfo, avvalendosi del fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze ex art. 43 del D.L. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. 5. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, previa verifica di sussistenza della propria (dubbia) competenza territoriale, nonché della effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ex lege previsti per celebrare il c.d. rito semplificato, in ogni caso: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_3 causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dall'odierna controparte improponibili per intervenuta decadenza o
– in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi dei de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
pagina2 di 9 Con ricorso sommario ex art 281 decies e segg. c.p.c. gli attori, auto qualificatisi tutti eredi di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 19.03.1996 hanno Persona_1 convenuto in giudizio, ognuno secondo il proprio titolo, la Controparte_5
la ed il
[...] Controparte_2 Controparte_3 lamentando che il proprio dante causa fosse soggetto passivo di crimini di guerra
[...] ad opera delle FFAA del ZO CH, durante la seconda guerra mondiale, ed hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni del proprio dante causa ed hanno formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
Hanno precisato che costui, , militare di truppa nell'Esercito Persona_1
Italiano con numero di matricola 48959 del Distretto Militare di Frosinone, aveva partecipato alle operazioni del II conflitto mondiale (campagna di guerra anni 1943-1944-
1945) dislocato presso l'isola di Corfù (Grecia) associato al 18° reggimento di Fanteria
“Acqui” dalla data del 08.09.1943 alla data del 25.09.1943; che in data il 26.09.1943 era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e fatto loro prigioniero fino al 29.4.1945 come espressamente indicato nel Foglio matricolare e caratteristico del Distretto di Frosinone: in particolare si leggeva sul frontespizio del foglio “Catturato dalle FF.AA. Tedesche il 26 settembre 1943 cessa dallo stato di cattività il 12 marzo 1945 e trattenuto fino al 29 aprile 1945”.
Che cessava dallo stato di cattività in data 26.09.1943 ed ivi trattenuto in data 29.04.1945.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei criminali nazisti. La Corte
Costituzionale con la pronuncia pure richiamata da parte attrice, aveva
“ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico del 2004 ritenendo operativi i c.d. controlimiti e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite “ esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, dichiarando l'illegittimità delle contrastanti diposizioni della legge 5/2013.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 20442/2020, con la quale le SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del CH in e ivi sottoposti a lavoro forzato. CP_5
pagina3 di 9 La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Gli obblighi in sede di attuazione delle sentenze di condanna a carico dello Stato
Italiano in ragione dell'articolo 43 del D.L. n. 36/2022.
Rimasta contumace – legittimamente – la , che, Controparte_5 come noto, rammentava all'ordinamento italiano gli obblighi superiori derivanti dalla pronuncia della Corte di Giustizia n. 5 2013, si costituiva invece l'avvocatura
[...]
e per il Controparte_6 Controparte_3
, che formulavano le proprie conclusioni, difetto di legittimazione passiva
[...] della prima, prescrizione e rigetto nel merito della domanda per la seconda.
La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il
Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022 n. 79,
(che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la CP_5
Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi. Controparte_1
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del ZO CH, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
(accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del CP_5
ZO CH ( accollatari).
Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della verso le CP_5 vittime del III CH.
pagina4 di 9 L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Controparte_3 contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla
[...]
di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione Controparte_2 passiva.
A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Andava in ogni caso rilevata la genericità dei pregiudizi patiti dall'attore, del tutto sforniti di dimostrazione.
Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. frale tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_5
Va rilevato che – a priori – , , Parte_5 Parte_3 Pt_6
, non offrono dimostrazione della propria qualità di eredi. DO ,
[...] Parte_1
, compaiono quali figli del de cuius e per tali Parte_2 Parte_4
pagina5 di 9 vengono menzionati nello stato di famiglia storico depositato, nulla si deposita in riferimento ai primi tre. Secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione, “colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)” (fra le tante vedi Cass. civ. n. 13738/2005).
Prova non sempre semplice, considerandosi che il certificato di morte serve, infatti, per provare solo l'avvenuto decesso di una persona, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato, né se i chiamati all'eredità l'abbiano accettata (tale orientamento è stato recentemente riaffermato dalla Cassazione con sentenza del 10 maggio 2018 n.
11276).
Tuttavia, nessuna certificazione anagrafica ufficiale è stata depositata ad attestare il rapporto di parentela da parte degli attori con i propri ascendenti. Né Parte_7 uno stato di famiglia storico, o al limite semplice, né un certificato di residenza.
L'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce prova idonea della qualità di erede, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma non ha valore nell'ambito di un giudizio civile essendo una mera dichiarazione di parte.
A monte di quanto evidenziato, del fatto storico lamentato, abbiamo solo documentazione ufficiale della cattura del e della sua deportazione in Per_1 CP_5 dello stesso . Nulla sul viaggio, nulla sul luogo di destinazione, nulla Persona_1 circa le sofferenze i pregiudizi ed i maltrattamenti subiti che vengono dati per presunti.
L'azione coltivata in questa sede dagli attori non è quella della responsabilità statuale per violazione di norme internazionali: la presente è una classica domanda risarcitoria civile per fatto illecito aquiliano. E come in ogni causa avente ad oggetto un illecito aquiliano, si impone all'interprete un problema verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio.
La difesa di parte attrice opera richiamo astratto, per pura relationem, alle c.d. notorie condizioni di vita degli IMI. Nulla nello specifico viene dedotto dalla difesa di parte attrice circa il luogo di destinazione, il luogo di internamento, la sottoposizione a lavoro forzato.
Al di là dell'intenzionale pathos emergente dal racconto (che si comprende e non si irride) dal punto di vista fattuale, oggetto di discrimine è in buona sostanza - la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, catturato in tempo di guerra, in stato estero dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito della promulgazione del noto proclama DO
pagina6 di 9 sull'armistizio di , con quella locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) Per_2 sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria…. ha chiesto un armistizio al generale comandante in capo delle forze Per_3 alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
Occorre quindi verificare se in pura sostanza: (a) la cattura del militare italiano dalle
FFAA tedesche, (b) la sua deportazione in campo nemico, (c) il suo ipotetico internamento in un campo recintato unici fatti incontestabili della fattispecie possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposta.
Ridotta all'osso la narrazione di cui si possa dare contezza, a parere di chi scrive è lo stesso fatto illecito aquiliano ad esser in discussione. Per sostenere il contrario non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4 Convenzioni di Ginevra successive al
1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale
Internazionale (artt. 7 e 8), in quanto sono tutte disposizioni di diritto internazionale successive ai fatti di cui è giudizio.
Ma, come la stessa difesa di parte attrice richiama, le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, la base normativa consuetudinaria e perciò solo operante tramite la quale analizzare la fattispecie concreta e definire l'illecito ratione temporis, sono invece: 1) la Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 richiamate a fondamento della pretesa dalla stessa difesa di parte attrice.
E tutte queste Convenzioni, vigenti ed operanti al momento dei fatti raccontati, pur avendo cominciato a costruire un diritto internazionale penale umanitario di guerra nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
“ ….potranno anche esser internati in campi cintati “, vieppiù la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini.
pagina7 di 9 Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, ( nella fattispecie puramente ipotetica) in sé
e per sé considerati elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità.
Lo sarebbero se si trattasse di civili.
Ma si trattava di militari
contro
-belligeranti (per chi contesti che lo Stato Italiano e la non fossero in guerra all'esito della promulgazione del proclama DO, si CP_5 rinvia al concetto di “belligeranza” del diritto internazionale, che si presume noto).
Niente è stato anche solo addotto, dalle parti ricorrenti, quanto al corredo di maltrattamenti e disagi che si ritiene integrino la fattispecie concreta. Sia come sia, ove si ritenga il contrario, e seguirsi il ragionamento operato dalla parte attrice, (come se il risarcimento e l'indennizzo e le ragioni del loro riconoscimento fossero le medesime) tutto il corredo fattuale trascendente i soli dati oggettivi (cattura, deportazione,
l'internamento,) viene dato per dimostrato dalla difesa della parte attrice in considerazione dell'attribuzione allo stesso della presunta qualifica di IMI, ( l'attribuzione della qualifica IMI in quanto militare italiano prigioniero disposta dallo stesso sulla Per_4 base della decisione assunta nella data del 20.09.1943, IMI italienische Militär-Internierte), ovvero per relationem in ragione delle rappresentazioni operate dai vari deportati nei vari campi di prigionia, di cui v' è diffusa letteratura.
Ma oggetto di dimostrazione di cui si grava la parte attrice non è che, per postulato, nei campi si patisse la fame, il freddo, la paura, il lavoro coatto: occorre invero dimostrare che il militare sia stato sottoposto a quei mal-trattamenti di cui si parla Persona_1 nell'atto introduttivo e che lo sia stato in quelle condizioni di tempo e di luogo.
Per quel che ne ricava probatoriamente il Tribunale, la condizione specifica dell'internato avrebbe potuto esser deteriore, rispetto a quanto rappresentato. Ovvero, per ipotesi, per ragioni non commendevoli, del tutto diversa e migliore.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti – un problema di prova della fattispecie concreta, che se non è addebitabile come tale ( spese processuali) alla difesa di parte attrice non appare neanche superabile – a danno dello stato Italiano - facendo riferimento a presunzioni o nozioni di comune esperienza: se non é contestabile la qualifica IMI attribuita al militare, e la cattura in quelle ragioni di tempo e di luogo, se il riferimento al c.d. notorio può essere operato con riguardo ad alcuni frammenti della prospettazione il giudice dell'illecito aquiliano non può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi men che meno facendo ricorso alle c.d. presunzioni semplici, il noto procedimento logico in base al quale il giudice desume l'esistenza di un fatto ignoto dalla esistenza di fatti noti nel presupposto di una regolarità nella successione dei fatti appartenenti alla medesima serie e tipo.
pagina8 di 9 È vero che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive. (c.f.r. Cassazione Civile 2020/ 29743). Ma, come evidenziato, quello che manca alla fattispecie concreta è la dimostrazione del c.d. quid, quomodo, quando, siano stati irrogati gli allegati maltrattamenti a cui il militare sia stato sottoposto, nelle indicate condizioni di tempo e di luogo, (lì ed allora): e di questa dimostrazione è onerata la parte attrice, dimostrazione che non è stata neanche tentata (vedasi i mezzi di prova non richiesti).
Né è a dirsi che - in astratto – fosse in assoluto impossibile (con gli ordinari strumenti di ricerca messi a disposizione dalla c.d. rete) rinvenire l'attuale presenza/ esistenza in vita di ( anche pochi) testimoni del fatto, italiani o stranieri, che – chiamati in udienza – o comunque diversamente interpellati, avessero potuto dare conto, diretto o indiretto, delle circostanze di fatto che si ritiene date per presunte in quel luogo di restrizione ed in quel contesto temporale.
La conseguenza del fallimento dell'onere dimostrativo in cui è incorsa la parte attrice, con la migliore volontà, non può che portare al rigetto della domanda.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per queste prime cause del tenore rappresentato, si compensano, per questo solo grado di giudizio, integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
R.G. 32736/2023:
a) Dichiara il difetto di legittimazione della Controparte_2
b) Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice. c) Compensa integralmente le spese processuali.
Roma il 27.11.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
pagina9 di 9