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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9485/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9485/2018
Promossa
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., nonché (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._1
difesi, in virtù di procure alle liti allegate al presente ricorso, dall'avv.
Giancarlo Gargione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno,
al Viale G. Verdi, n. 11;
- opponenti-
contro
(c. f. ente Controparte_1 P.IVA_2
pubblico non economico, in persona del suo direttore ad interim dott.
, rappresentato e difeso dai Funzionari delegati, come da Controparte_2
delega in atti, elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi
(Palazzo Amato)
- opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 7
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 02/11/2018 la società istante, Parte_1
nonché proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_2
ingiunzioni n. 956/19117A e 956/19117B del 17/9/2018 emesse dall'
[...]
con le quali venivano ingiunti, Controparte_1
rispettivamente a quale “legale responsabile” della impresa Parte_2
e alla di pagare, alternativamente, quali obbligati in Parte_1 Parte_1
solido, la sanzione amministrativa per le violazioni accertate, per la somma di
€ 54.503,00, oltre spese di notifica, “risultante dalla somma delle sanzioni riportate nel prospetto allegato sopra citato (mod. M1) costituente parte integrante della presente ordinanza ingiunzione”.
Gli opponenti esponevano che la sanzione era stata irrogata per presunta violazione dell'art. 3 D.L. 22 febbraio 2002, convertito in Legge 23/4/2002 n.
73, come modificato ed integrato dall'art. 4 della L. 04/11/2010 n. 183 nonché
dell'art. 4 bis D. Lgs 21/4/2000 n. 181, e successive modificazioni riferitamente a n. 4 lavoratrici che sarebbero state assunte dalla società deducente: “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”, oltre ad aver omesso di consegnare al personale dipendente, al momento dell'assunzione, ovvero prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997.
Le ordinanze ingiunzioni in parola seguivano la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00003/2015 -213 -02 del 09 novembre 2015,
notificato il successivo 16 novembre 2015, con il quale la
[...]
oltre i termini previsti dall'art. 14 della Legge n. Parte_3
689/1981 (oltre un anno), aveva contestato la asserita violazione delle pagina 2 di 7 disposizioni normative appena innanzi citate. Tale verbale era stato impugnato in sede di autotutela con la comunicazione protocollata in data 07
dicembre 2015 presso la , Controparte_3
inopinatamente ignorata e disattesa dal . CP_4
Tanto premesso, pertanto, proponevano opposizione avverso le predette ordinanze ingiunzioni eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 – mancato rispetto del termine di contestazione della asserita violazione di legge – nullità del verbale unico di accertamento e notificazione del 09/11/2015, nonché delle ordinanze ingiunzioni opposte, nel merito, per la insussistenza di alcuna delle violazioni normative indicate nel verbale unico di accertamento nonché nelle successive ordinanze ingiunzioni;
chiedevano, pertanto, in via cautelare, la sospensione delle ordinanze ingiunzioni ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo,
tardivo il verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00003/2015-213-
02 del 09 novembre 2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni con consequenziale annullamento e/o revoca di tali provvedimenti, sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità
delle ordinanze ingiunzioni, attesa l'inesistenza e/o infondatezza delle contestate violazioni di legge con consequenziale annullamento e/o revoca di tali provvedimenti, con condanna alle spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
In data 3/9/2021 si costituiva l' rilevando, Controparte_1
quanto alla asserita violazione dell'art. 14 L 689/81, che la stessa era destituita di fondamento, tanto in quanto, come risultava dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa, nel caso di specie gli accertamenti risultavano iniziati in data 18/11/2014 con l'accesso ispettivo, risultavano conclusi in data 09/11/2015, e risultavano notificati in data 16/11/2015 al pagina 3 di 7 responsabile in proprio e alla società quale Parte_2 Parte_1
responsabile in solido, nel rispetto del termine di legge.
A resistenza del motivo del ricorso che paventava la violazione dell'art. 14 L.
689/81, faceva rilevare la complessità dell'accertamento che aveva riguardato il personale in forza al momento dell'accesso. A tale riguardo evidenziava che, secondo anche il consolidato orientamento della Suprema Corte, il tempo intercorrente tra la data di ispezione, nel caso di specie 18/11/2014, giorno dell'accesso ispettivo, e la data di definizione degli accertamenti, 09/11/2015,
non era un tempo normativamente stabilito, ma si conformava a seconda delle esigenze di ogni singolo accertamento e la nozione di “accertamento” si realizzava solo quando l'organo di vigilanza acquisiva la piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto e,
conseguentemente, l'adozione del provvedimento sanzionatorio (cfr Cass.
03/9/2014 n 18574).
Nella specie risultava che la società opponente in data 23/03/2015, protocollo n 11444, aveva consegnato parte della documentazione richiesta dall' ; in data 23/04/2014 risulta una mail trasmessa dalla CP_1
Consulente della ditta;
in data 03/11/2015 risulta la dichiarazione resa da
, responsabile della società e redazione del verbale Parte_2
interlocutorio della stessa data n 153/121. Nessuna violazione del termine di legge, può essere paventata al riguardo.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese di giudizio.
La prima udienza veniva rinviata di ufficio al 14/9/2021, rinviata nello stato al
16/11/2021 quando il giudice si riservava sulla richiesta sospensione, che veniva concessa, e l'udienza rinviata al 18/7/2023, poi rinviata di ufficio al
28/5/2024 quando ognuna delle parti chiedeva l'ammissione dei propri mezzi istruttori ed in subordine la decisione della causa.
pagina 4 di 7 Ritenuta la causa provata documentalmente veniva rinviata per la discussione, con termine per deposito di note conclusionale.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per cui deve trovare accoglimento.
Ebbene l'art. 14 Legge 689/1981, che l'opponente assume violato, oltre a fissare il termine massimo tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, esprime, secondo una elaborazione giurisprudenziale della
Suprema Corte, il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori ma anche, per certi aspetti, del lavoratore occupato presso il datore di lavoro ispezionato.
Il tipo di accertamento era di tipo semplice e le dichiarazioni dei lavoratori coinvolti risultavano tutte assunte già in sede di primo accesso, come pure la dichiarazione resa dall'amministratore societario in data 3/11/2015, risulta una dichiarazione di stile, in quanto rilevabile da un semplice accesso ai registri della Camera di Commercio
Quindi il dies a quo, onde conteggiare i novanta giorni per la notificazione del verbale di accertamento, decorrono essenzialmente dalla data del primo accesso, e quindi dal 18/11/2014, considerato la scarna e quasi inesistente attività di accertamento attuata dall' dopo il primo accesso. CP_1
Quand'anche tale termine dovesse essere considerato posticipato alla data di accesso, non si giustificherebbe in alcun modo il decorso di oltre un anno per la notifica del verbale di accertamento in quanto tale decorso del tempo apparirebbe lesivo del principio di ragionevolezza.
Anche la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti pagina 5 di 7 compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016;
Cass., 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11
dicembre 1998, n. 12490).
Ciò, perché, altrimenti l'accertatore sarebbe completamente libero di fissare i termini senza una vera e propria giustificazione ed in lesione del disposto dell'art. 14 Legge 689/1981.
Anche la dimensione dell'impresa destinataria dell'accertamento ed il numero esiguo degli addetti di cui doveva accertarsi la regolarità
dell'assunzione non giustifica il trascorso di oltre un anno.
Anche il Parlamento Europeo con risoluzione del 14 gennaio 2014 (“Ispezioni
sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa”) al punto n. 13 evidenzia, tra i principi alla base dell'efficacia delle ispezioni sul lavoro, che i risultati di una ispezione devono essere elaborati entro un termine ben definito, onde impedire tempestivamente gli abusi e garantire prontamente la tutela dell'interessati, cioè del lavoratore e del datore di lavoro, ognuno relativamente alle proprie posizioni.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va accolta con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Per quanto riguarda le spese legali del presente giudizio rilevano molteplici aspetti che conducono alla eccezionale compensazione delle spese legali.
E' da considerarsi assorbente la circostanza, circa la rilevanza delle infrazioni riscontrate, e, pertanto, benché il ricorso sia stato accolto per le motivazioni di cui sopra, e quindi il mancato rispetto di tempi ragionevoli di notifica del verbale unico di accertamento pregresso alle ordinanze ingiunzioni, che impone la compensazione delle spese.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa vivile iscritta al n. 9485/2018 r.g., tra in persona Parte_1
dell'amministratore unico legale rappresentante p.t., nonché Parte_2
–opponenti – e ente pubblico Controparte_1
, in persona del suo direttore p.t. – opposto- ogni altra istanza, CP_5
eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede;
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento pregresso n. SA 0003/2015-213-02 del 9/11/2015 e le ordinanze ingiunzioni n. 956/19117A e 956/19117B del 17/9/2018 emesse dal
[...]
nei confronti di e Parte_4 Parte_2 Pt_1
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno lì, 15/07/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9485/2018
Promossa
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., nonché (C.F. Parte_2
) nato a [...] il [...], rappresentati e C.F._1
difesi, in virtù di procure alle liti allegate al presente ricorso, dall'avv.
Giancarlo Gargione, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno,
al Viale G. Verdi, n. 11;
- opponenti-
contro
(c. f. ente Controparte_1 P.IVA_2
pubblico non economico, in persona del suo direttore ad interim dott.
, rappresentato e difeso dai Funzionari delegati, come da Controparte_2
delega in atti, elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi
(Palazzo Amato)
- opposto-
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 7
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 02/11/2018 la società istante, Parte_1
nonché proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_2
ingiunzioni n. 956/19117A e 956/19117B del 17/9/2018 emesse dall'
[...]
con le quali venivano ingiunti, Controparte_1
rispettivamente a quale “legale responsabile” della impresa Parte_2
e alla di pagare, alternativamente, quali obbligati in Parte_1 Parte_1
solido, la sanzione amministrativa per le violazioni accertate, per la somma di
€ 54.503,00, oltre spese di notifica, “risultante dalla somma delle sanzioni riportate nel prospetto allegato sopra citato (mod. M1) costituente parte integrante della presente ordinanza ingiunzione”.
Gli opponenti esponevano che la sanzione era stata irrogata per presunta violazione dell'art. 3 D.L. 22 febbraio 2002, convertito in Legge 23/4/2002 n.
73, come modificato ed integrato dall'art. 4 della L. 04/11/2010 n. 183 nonché
dell'art. 4 bis D. Lgs 21/4/2000 n. 181, e successive modificazioni riferitamente a n. 4 lavoratrici che sarebbero state assunte dalla società deducente: “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”, oltre ad aver omesso di consegnare al personale dipendente, al momento dell'assunzione, ovvero prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997.
Le ordinanze ingiunzioni in parola seguivano la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00003/2015 -213 -02 del 09 novembre 2015,
notificato il successivo 16 novembre 2015, con il quale la
[...]
oltre i termini previsti dall'art. 14 della Legge n. Parte_3
689/1981 (oltre un anno), aveva contestato la asserita violazione delle pagina 2 di 7 disposizioni normative appena innanzi citate. Tale verbale era stato impugnato in sede di autotutela con la comunicazione protocollata in data 07
dicembre 2015 presso la , Controparte_3
inopinatamente ignorata e disattesa dal . CP_4
Tanto premesso, pertanto, proponevano opposizione avverso le predette ordinanze ingiunzioni eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981 – mancato rispetto del termine di contestazione della asserita violazione di legge – nullità del verbale unico di accertamento e notificazione del 09/11/2015, nonché delle ordinanze ingiunzioni opposte, nel merito, per la insussistenza di alcuna delle violazioni normative indicate nel verbale unico di accertamento nonché nelle successive ordinanze ingiunzioni;
chiedevano, pertanto, in via cautelare, la sospensione delle ordinanze ingiunzioni ed in via principale, dichiarare nullo, illegittimo,
tardivo il verbale unico di accertamento e notificazione n. SA00003/2015-213-
02 del 09 novembre 2015 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni con consequenziale annullamento e/o revoca di tali provvedimenti, sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità
delle ordinanze ingiunzioni, attesa l'inesistenza e/o infondatezza delle contestate violazioni di legge con consequenziale annullamento e/o revoca di tali provvedimenti, con condanna alle spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
In data 3/9/2021 si costituiva l' rilevando, Controparte_1
quanto alla asserita violazione dell'art. 14 L 689/81, che la stessa era destituita di fondamento, tanto in quanto, come risultava dalla documentazione prodotta in allegato alla comparsa, nel caso di specie gli accertamenti risultavano iniziati in data 18/11/2014 con l'accesso ispettivo, risultavano conclusi in data 09/11/2015, e risultavano notificati in data 16/11/2015 al pagina 3 di 7 responsabile in proprio e alla società quale Parte_2 Parte_1
responsabile in solido, nel rispetto del termine di legge.
A resistenza del motivo del ricorso che paventava la violazione dell'art. 14 L.
689/81, faceva rilevare la complessità dell'accertamento che aveva riguardato il personale in forza al momento dell'accesso. A tale riguardo evidenziava che, secondo anche il consolidato orientamento della Suprema Corte, il tempo intercorrente tra la data di ispezione, nel caso di specie 18/11/2014, giorno dell'accesso ispettivo, e la data di definizione degli accertamenti, 09/11/2015,
non era un tempo normativamente stabilito, ma si conformava a seconda delle esigenze di ogni singolo accertamento e la nozione di “accertamento” si realizzava solo quando l'organo di vigilanza acquisiva la piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto e,
conseguentemente, l'adozione del provvedimento sanzionatorio (cfr Cass.
03/9/2014 n 18574).
Nella specie risultava che la società opponente in data 23/03/2015, protocollo n 11444, aveva consegnato parte della documentazione richiesta dall' ; in data 23/04/2014 risulta una mail trasmessa dalla CP_1
Consulente della ditta;
in data 03/11/2015 risulta la dichiarazione resa da
, responsabile della società e redazione del verbale Parte_2
interlocutorio della stessa data n 153/121. Nessuna violazione del termine di legge, può essere paventata al riguardo.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese di giudizio.
La prima udienza veniva rinviata di ufficio al 14/9/2021, rinviata nello stato al
16/11/2021 quando il giudice si riservava sulla richiesta sospensione, che veniva concessa, e l'udienza rinviata al 18/7/2023, poi rinviata di ufficio al
28/5/2024 quando ognuna delle parti chiedeva l'ammissione dei propri mezzi istruttori ed in subordine la decisione della causa.
pagina 4 di 7 Ritenuta la causa provata documentalmente veniva rinviata per la discussione, con termine per deposito di note conclusionale.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata per cui deve trovare accoglimento.
Ebbene l'art. 14 Legge 689/1981, che l'opponente assume violato, oltre a fissare il termine massimo tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, esprime, secondo una elaborazione giurisprudenziale della
Suprema Corte, il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori ma anche, per certi aspetti, del lavoratore occupato presso il datore di lavoro ispezionato.
Il tipo di accertamento era di tipo semplice e le dichiarazioni dei lavoratori coinvolti risultavano tutte assunte già in sede di primo accesso, come pure la dichiarazione resa dall'amministratore societario in data 3/11/2015, risulta una dichiarazione di stile, in quanto rilevabile da un semplice accesso ai registri della Camera di Commercio
Quindi il dies a quo, onde conteggiare i novanta giorni per la notificazione del verbale di accertamento, decorrono essenzialmente dalla data del primo accesso, e quindi dal 18/11/2014, considerato la scarna e quasi inesistente attività di accertamento attuata dall' dopo il primo accesso. CP_1
Quand'anche tale termine dovesse essere considerato posticipato alla data di accesso, non si giustificherebbe in alcun modo il decorso di oltre un anno per la notifica del verbale di accertamento in quanto tale decorso del tempo apparirebbe lesivo del principio di ragionevolezza.
Anche la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione, in relazione agli atti pagina 5 di 7 compiuti ed agli elementi raccolti, può essere notificata, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016;
Cass., 29 febbraio 2008, n. 5467; Cass., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11
dicembre 1998, n. 12490).
Ciò, perché, altrimenti l'accertatore sarebbe completamente libero di fissare i termini senza una vera e propria giustificazione ed in lesione del disposto dell'art. 14 Legge 689/1981.
Anche la dimensione dell'impresa destinataria dell'accertamento ed il numero esiguo degli addetti di cui doveva accertarsi la regolarità
dell'assunzione non giustifica il trascorso di oltre un anno.
Anche il Parlamento Europeo con risoluzione del 14 gennaio 2014 (“Ispezioni
sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa”) al punto n. 13 evidenzia, tra i principi alla base dell'efficacia delle ispezioni sul lavoro, che i risultati di una ispezione devono essere elaborati entro un termine ben definito, onde impedire tempestivamente gli abusi e garantire prontamente la tutela dell'interessati, cioè del lavoratore e del datore di lavoro, ognuno relativamente alle proprie posizioni.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va accolta con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Per quanto riguarda le spese legali del presente giudizio rilevano molteplici aspetti che conducono alla eccezionale compensazione delle spese legali.
E' da considerarsi assorbente la circostanza, circa la rilevanza delle infrazioni riscontrate, e, pertanto, benché il ricorso sia stato accolto per le motivazioni di cui sopra, e quindi il mancato rispetto di tempi ragionevoli di notifica del verbale unico di accertamento pregresso alle ordinanze ingiunzioni, che impone la compensazione delle spese.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa vivile iscritta al n. 9485/2018 r.g., tra in persona Parte_1
dell'amministratore unico legale rappresentante p.t., nonché Parte_2
–opponenti – e ente pubblico Controparte_1
, in persona del suo direttore p.t. – opposto- ogni altra istanza, CP_5
eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede;
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento pregresso n. SA 0003/2015-213-02 del 9/11/2015 e le ordinanze ingiunzioni n. 956/19117A e 956/19117B del 17/9/2018 emesse dal
[...]
nei confronti di e Parte_4 Parte_2 Pt_1
[...]
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno lì, 15/07/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7