TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2777/2023 promossa da:
(C.F.: ) IN PERSONA DEL Parte_1 C.F._1
CURATORE AVV. C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Siracusa, via Nizza n. 16, presso lo studio dell'avv. CORRADO V. GIULIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Parma, via Università n. 1, elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso lo studio dell'avv. MATTEO PASCULLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 29.6.2023 il fallimento di in persona del curatore, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo di aver riscontrato sul conto Parte_3
corrente di corrispondenza n. 5430843 – intrattenuto con quest'ultima ed intestato alla fallita
- il compimento di operazioni passive non autorizzate allo sportello in data 6.3.2014, in data
15.5.2014 ed in data 5.6.2014. Per tali ragioni, parte attrice, addebitando al predetto istituto di credito l'inadempimento degli obblighi correlati al rapporto contrattuale sopra richiamato, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti agli addebiti illegittimamente operati per €. 20.000,00 o per il diverso ammontare maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi ed all'importo corrispondente al pregiudizio consistente nella mancata destinazione alle esigenze d'impresa del denaro oggetto di indebita disposizione.
Il fallimento di ha in via subordinata domandato il pagamento delle superiori Parte_1
somme ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.10.2023 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie. Parte_3
L'istituto di credito convenuto ha recisamente contestato gli inadempimenti denunciati da controparte ed ha lamentato la tardività delle doglianze articolate da quest'ultima, rilevando in particolare come la stessa abbia omesso di attivarsi nel rispetto dei limiti temporali imposti dal testo costitutivo del rapporto contrattuale.
Per altro verso, ha evidenziato che la correntista Parte_3 Parte_1 sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1832 c.c., per non avere mosso alcuna contestazione nei termini previsti da tale disposizione, nonostante la costante ricezione degli estratti conto.
Infine, parte convenuta ha eccepito la inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato da controparte in relazione alle operazioni censurate in citazione ed ha ritenuto infondata la domanda di responsabilità extracontrattuale.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica grafologica mentre è stata disattesa la richiesta di prova testimoniale formulata da Parte_3
Terminate le operazioni peritali, il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Nel merito, il fallimento di ha lamentato il compimento, nel conto corrente Parte_1 di corrispondenza n. 5430843 intrattenuto da quest'ultima con di Parte_3
operazioni non autorizzate, che avrebbero determinato ammanchi nel saldo complessivo.
In particolare, parte attrice ha censurato:
- il prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 6.3.2014 per €. 2.500,00, recante n. ordine 41; - il bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00 – con beneficiario
-, recante n. ordine 3; Persona_1
- il prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 5.6.2014 per €. 1.500,00, recante n. ordine 61.
Orbene, la pretesa risarcitoria azionata dal fallimento di contro la Parte_1 [...] va ricondotta alla disposizione di cui all'art. 1228 c.c., a tenore della Parte_3
quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti di cui si vale nell'adempimento dell'obbligazione.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari sussiste – in altri termini - a condizione che si individui in capo a questi ultimi una condotta dolosa o colposa che si traduca in un inadempimento del medesimo debitore alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore.
Sul punto, il Supremo Collegio ha precisato che “in forza dell'art. 1228 c.c., qualora, nell'adempimento dell'obbligazione, il debitore si vale dell'opera di terzi suoi ausiliari, egli risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro […], senza che occorra una sua distinta ed autonoma colpa, quale, in particolare, una culpa in eligendo. Trattasi, in definitiva, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell'ausiliario che ha sostituito il debitore è valutato secondo gli stessi criteri applicabili al debitore nel caso di esecuzione personale della prestazione” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III 4.4.2003, n.
5329).
Venendo in rilievo una fattispecie sussumibile nella categoria della responsabilità per inadempimento, deve poi ritenersi, in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che gravi sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Nel caso di specie, tra e è senz'altro Parte_1 Parte_3
intercorso rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza, recante n. 5430843 (v. all. 1 della citazione).
Ciò premesso, il contratto di conto corrente prevede, quale suo oggetto, l'espletamento da parte dell'istituto di credito di un servizio di cassa, consistente nella esecuzione di operazioni di pagamento e riscossione di somme per conto del cliente, mentre, applicandosi le regole del mandato, la disponibilità di denaro può essere costituita con versamento di somme, con accrediti o anche con interventi della banca, quali l'apertura di credito o la concessione temporanea di credito (cfr. Cass. Civ. Sez. I 5.12.2011, n. 25943; Cass. Civ. Sez. I 10.2.1982,
n. 815; v. anche Cass. Civ. Sez. I 7.2.2007, n. 2711).
Come ha già da tempo evidenziato la giurisprudenza di merito, il contratto di conto corrente di corrispondenza pone a carico dell'istituto di credito anche l'obbligo di compiere ogni altra operazione ed ogni altro atto che si presenti accessorio rispetto alla funzione principale sopra ricostruita (v., per un riferimento a tale aspetto, già Trib. Milano 12.7.1984).
Deve infatti ricordarsi che, in virtù dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
La buona fede c.d. integrativa, secondo la migliore esegesi, costituisce un criterio di sviluppo e di specificazione della disciplina del concreto negozio, volto ad assicurare che quest'ultimo risponda adeguatamente agli obiettivi prestabiliti dai contraenti.
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che l'obbligo di buona fede oggettiva implica, in ambito contrattuale, un obbligo di reciproca lealtà di condotta sia in fase di formazione e interpretazione del contratto (artt. 1337 e 1366 c.c.) sia – per quanto propriamente interessa in questa sede - in fase di esecuzione (art. 1375 c.c.), a prescindere dall'esistenza di specifiche indicazioni contrattuali o da quanto espressamente stabilito da norme di legge (così, Cass.
Civ. Sez. III 2.4.2021, n. 9200; cfr. Cass. Civ. 18.9.2009, n. 20106; nella giurisprudenza di merito Trib. Firenze Sez. III 27.1.2021, n. 180).
Ancora, secondo tale impostazione, il criterio di buona fede oggettiva, espresso specialmente dall'art. 1375 c.c., può essere utilizzato in funzione integrativa per la configurazione di nuovi obblighi, pur non contemplati dalla legge o dalle previsioni negoziali, in vista di un migliore soddisfacimento degli intenti di entrambe le parti, purché ciò non si traduca in un apprezzabile sacrificio del contraente (v., tra le molte, la recente Cass. Civ. Sez. VI 20.1.2022, n. 1825).
In applicazione del su esposto quadro, dunque, essendo le parti di un contratto obbligate non solo a quanto è espresso nello stesso ma anche a ciò che deriva dalla integrazione del vincolo negoziale, deve ritenersi che nell'ambito del rapporto di conto corrente di corrispondenza la banca, in ragione della buona fede, sia altresì obbligata a verificare l'identità e la legittimazione del soggetto che intenda operare nel conto stesso.
Dal momento che anche gli impegni di natura integrativa costituiscono pur sempre parte del regolamento contrattuale, la violazione di essi è del pari idonea a radicare l'addebito di responsabilità per inadempimento. Il superiore ordine di idee, oltre ad essere fondato sulle più accreditate posizioni della dottrina,
è stato integralmente avallato in una pronuncia di merito, in cui si è osservato che: “deve infatti condividersi l'autorevole indirizzo dottrinale che qualifica il rapporto obbligatorio come un “fascio di diritti ed obblighi reciproci” che vede, accanto all'obbligazione principale e caratterizzante del contratto, una serie di obbligazioni accessorie o sussidiarie che contribuiscono a definire il contenuto del rapporto obbligatorio. Tra queste assumono particolare importanza gli obblighi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375
c.c. da cui discendono una serie di doveri strumentali a carico della parti, quali, a seconda dei casi, doveri di informazione, di custodia, di cooperazione, etc. che si pongono quale fonte di eterointegrazione del contratto. Essi [...] sono riassumibili nel dovere di ciascuna parte contrattuale di compiere tutte quelle attività secondarie, necessarie a proteggere la sfera giuridica altrui. Nel caso specifico, può dirsi certamente ricompreso negli obblighi accessori della banca derivanti dall'apertura di un rapporto di conto corrente quello di verificare
l'identità del soggetto che chiede di eseguire operazioni sul conto attraverso i normali canali di controllo (per esempio, accertamento dell'esistenza di una delega ad operare, confronto tra firma apposta sull'assegno e specimen), ovvero effettuando verifiche più approfondite ove particolari circostanze del caso concreto rendano consigliabile una maggiore cautela” (così, testualmente, Trib. Novara 17.10.2011).
Ancora, in un altro provvedimento reso sulla materia oggetto di esame, il giudice ha chiarito che “la diligenza dell'operatore bancario va, quindi, valutata con maggior rigore, dovendosi da questo esigere un elevato grado di attenzione e prudenza nell'espletamento del mandato
e, segnatamente, nell'effettuazione delle operazioni aventi apprezzabili ricadute sui rapporti intestati al proprio mandante. Sulla scorta di tali generali principi, deve, perciò, ritenersi diligente il comportamento dell'operatore bancario che, nel provvedere al pagamento di assegni su c/c di un cliente della banca proceda ad una preventiva e completa identificazione del portatore del titolo, ovvero verifichi attentamente la conformità tra la firma di traenza posta sull'assegno e la sottoscrizione del correntista depositata presso la banca (c.d. specimen). Nel caso di specie, giova, in primo luogo, evidenziare come la stessa banca convenuta non abbia neppure asserito di aver proceduto alla preventiva identificazione del soggetto che aveva richiesto l'esecuzione delle operazioni di prelevamento allegate in citazione dall'odierno attore, né di aver verificato la sussistenza in capo a quest'ultimo dei poteri di operare sul relativo conto corrente, né ancora di aver riscontrato la conformità tra la firma apposta sugli ordini e quella del titolare del conto medesimo” (così Trib. Bologna
Sez. II 17.5.2006, n. 1133).
Fermo quanto sopra, nel caso di specie si rileva che l'art. 7 della Sezione III del testo contrattuale, dedicata ai Servizi di Pagamento, prevede che, “nel caso di disposizioni allo sportello, il Cliente si presenta personalmente in filiale e sottoscrive un ordine contenente la richiesta dell'operazione o delle operazioni da eseguire” (v. pag. 15 dell'all. 1 della citazione).
In altri termini, la superiore previsione rende evidente come il compimento di operazioni allo sportello imponga la presentazione personale del cliente in filiale, necessaria per consentire
a quest'ultimo di apporre la propria sottoscrizione alla presenza del personale bancario.
Ebbene, ricordato come il criterio della buona fede integrativa di cui all'art. 1375 c.c. sia preordinato ad assicurare che il regolamento negoziale risponda adeguatamente agli obiettivi prestabiliti dai contraenti, deve ritenersi che le esigenze testé delineate possano essere efficacemente perseguite solo ove si presupponga che gravi sull'istituto di credito lo specifico obbligo di identificare il correntista che intenda compiere operazioni allo sportello, da un lato, e di accertare che lo stesso corrisponda al soggetto legittimato ad operare nel conto, da un altro lato.
Per altro verso, si osserva che nelle Condizioni Generali Relative al Rapporto Banca-Cliente il testo costitutivo del rapporto di conto corrente oggetto di causa precisa:
- all'art. 5: “1. All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente deve fornire alla i CP_1
dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente la Banca valuta l'idoneità dei documenti di identità prodotti dai soggetti che entrano in rapporto con essa in conseguenza di operazioni disposte dal Cliente stesso (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.)”;
- all'art. 6: “1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la 2. Il Cliente e i soggetti CP_1
autorizzati sono tenuti ad utilizzare, nel rapporto con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica)”;
- all'art. 7: “1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti dei poteri loro accordati.
2. In mancanza di specifiche indicazioni i poteri si intendono conferiti con firme disgiunte.
3. Le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla finché questa CP_1
non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telefax oppure direttamente presso lo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 4 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa;
ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Salvo disposizione contraria l'autorizzazione a rappresentare il Cliente nei rapporti con la non determina revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
5. CP_1
Quando il conto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.
6. Il soggetto che ha disposto la revoca o la persona autorizzata che abbia rinunciato sono tenuti a informare rispettivamente il soggetto revocato e l'intestatario oltre agli altri eventuali cointestatari del rapporto.
7. Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone” (v. pag. 9 dell'all. 1 della citazione).
Chiarito ciò, il testo costitutivo del rapporto di conto corrente n. 5430843 reca, quanto al cliente, esclusivamente la sottoscrizione di (v. all. 1 della citazione). Parte_1
Nessun ulteriore soggetto risulta indicato quale delegato ad operare o rappresentante della detta correntista (v. all. 1 della citazione).
Ancora, lo specimen acquisito dalla banca riguarda soltanto la persona di (v. Parte_1
all. 5 della citazione).
2.2. Precisato quanto sopra, l'inadempimento dedotto dalla parte attrice si traduce nel compimento di operazioni non autorizzate allo sportello della filiale bancaria.
Come si è visto, sussiste a carico dell'istituto di credito presso cui è intrattenuto il rapporto di conto corrente l'obbligo di verificare l'identità e la legittimazione del soggetto che intenda operare su quest'ultimo.
Si è del pari segnalato che nessuno all'infuori di poteva reputarsi abilitato Parte_1
ad effettuare versamenti e prelevamenti sullo stesso. Ricordato che in ragione dell'inquadramento contrattuale della responsabilità in esame è sufficiente che la parte creditrice alleghi l'inadempimento altrui spettando al debitore la prova dei fattori impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001,
n. 13533 cit.), nel caso di specie è provata la violazione, da parte degli operatori della banca, degli obblighi contrattuali correlati al rapporto contrattuale n. 5430843.
2.2.1. Va anzitutto evidenziato che, secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss.
c.p.c. (così Cass. Civ. Sez. VI-I 21.7.2021, n. 20882, correttamente richiamata da parte attrice a pag. 7 della memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.).
Nel caso di specie, il fallimento attore, in coerenza con tale orientamento, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno cagionato dalle operazioni Parte_3
non autorizzate, nel presupposto della non autenticità delle sottoscrizioni rinvenute negli ordini relativi a queste ultime (v. pag. 8 della citazione).
Sulla scorta delle argomentate doglianze attoree, è stata espletata nel presente giudizio consulenza grafologica, che ha consentito di acclarare che non risultano in alcun modo riconducibili a le sottoscrizioni recate nella distinta del: Parte_1
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 6.3.2014 per €. 2.500,00, recante n. ordine 41 (v. all. 2 della citazione);
- bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00 – con beneficiario Per_1
-, recante n. ordine 3 (v. all. 3 della citazione);
[...]
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 5.6.2014 per €. 1.500,00, recante n. ordine 61 (v. all. 4 della citazione).
All'esito di esaustiva indagine fondata sull'attenta osservazione di tutte le più rilevanti caratteristiche della scrittura esaminata e di quella della correntista (v. pagg. 13-38 della consulenza depositata il 2.5.2024), l'ausiliario del Tribunale ha concluso che la
“sottoscrizione apposta alle distinte delle operazioni censurate da parte attrice non è riconducibile alla signora e essa stessa (la sottoscrizione) non è Parte_1 riconducibile allo stesso soggetto che ha apposto la propria firma nello specimen” (v. pag.
46 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024).
Tanto premesso, le censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio dal perito di parte convenuta non colgono nel segno.
Va anzitutto evidenziato che nessuna invalidità delle operazioni peritali discende dall'utilizzo di documenti non acquisiti in originale ma in semplice copia.
A tal riguardo si osserva in primo luogo che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la perizia grafica deve solo “preferibilmente” svolgersi sull'originale (così Cass.
Civ. Sez. VI 18.11.2021, n. 35167; cfr., per analoghe conclusioni sia pur con riferimento alla fattispecie della querela di falso, Cass. Civ. Sez. I 10.6.1996, n. 5350).
Per altro verso, com'è noto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, al quale questo Tribunale ritiene di dover aderire, “la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti” (v. Cass. Sez. III Civ. 3.4.2014,
n. 7775).
Il Supremo Collegio ha poi aggiunto che “il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art.
2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione” (v., in questi termini, Cass. Sez. VI Civ.
11.10.2018, n. 25292; più di recente, v. Cass. Sez. Trib. Civ. 4.2.2020, n. 2482).
Nel caso di specie, nessun disconoscimento della conformità all'originale specifico e tempestivo è stato operato da parte convenuta in relazione ai documenti impiegati per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Ancora, il perito di ha sostenuto che l'ausiliario del Tribunale Parte_3
“per entrambe le firme (in copia) si limita ad affermare che non si può valutare la pressione […] mentre riferisce altri dati tecnici sulla base di mere impressioni e non su dati di oggettiva rilevazione” (v. pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024).
A tale osservazione il consulente tecnico d'ufficio ha replicato affermando che “la pressione del gesto grafico è la forza impressa da colui che scrive e traccia il filo grafico. Tale caratteristica è stata possibile rilevarla solo in un documento in originale: quello di V3, poiché i documenti in verifica V1 e V2 […] sono stati consegnati in fotocopia. […] i dati tecnici a cui fa riferimento il c.t.p. non sono basati su “mere impressioni”, ma sono dati basati su uno studio ben preciso che si rifà in primo luogo alle conoscenze dei segni caratterizzanti la scrittura (nella specie le basi della grafologia francese cfr. J. Per_2
, 1934 nel suo “Trattato pratico di grafologia”) agli otto generi della scrittura e a più
[...]
di 200 specie di scrittura e in secondo luogo al metodo peritale analitico comparativo introdotto da (1861) che a tutt'oggi è inserito nel “Programma di Polizia CP_2
Scientifica” ed è il metodo ufficiale adottato dai C.S.I. (Carabinieri e Polizia di Stato)” (v. pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024).
Il perito di parte convenuta ha poi sostenuto come “sia ben evidente che per le due sottoscrizioni sopra riportate manchino i requisiti per una valutazione completa non solo della pressione, come riferisce la C.T.U., ma degli ulteriori elementi determinanti per la definizione del grafismo che le connota, in primis la qualità dei tracciati, il grado di immediatezza, la spontaneità o il grado di tensione” (v. pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio).
A tale osservazione il consulente tecnico d'ufficio ha replicato evidenziando che “in realtà la pressione del tratto non è l'unico e solo elemento che fa propendere per un giudizio
d'identità o no di una scrittura. Nel caso in cui si tratti di fotocopie, vengono in aiuto, tante altre caratteristiche altrettanto determinanti per il giudizio finale. Il c.t.p. si è soffermato solo sulla pressione del tratto che, ovviamente nelle fotocopie non è rilevabile come già spiegato dalla sottoscritta più volte nel corso della relazione. Come il c.t.p. sa, vi sono numerose caratteristiche come ad esempio gli “idiotismi” che, come spiegato più volte dalla sottoscritta, sono quei tratti particolari e personali di colui che scrive che in questo caso sono stati determinanti nonostante la mancanza di pressione del tratto nelle fotocopie” (v. ancora pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio).
Infine, il perito di parte convenuta si è così espresso, in generale, sugli esiti raggiunti dall'ausiliario del Tribunale: “il lavoro svolto così come relazionato nella bozza di C.T.U., non rispetta in alcun modo i canoni del rigore verificativo e della scientificità e non aderisce alle buone prassi che oggi l'indagine grafologica forense prevede e chiede di rispettare perché la consulenza grafologica forense rientri di diritto tra le scienze criminalistiche, come la norma UNI 11822:2021 prevede” (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio del
2.5.2024).
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sulla scorta di premesse ampiamente ricostruite e scientificamente sviluppate, la doglianza mossa dal perito di
[...]
si mostra del tutto immotivata e manifestamente generica. Parte_3
L'ausiliario del Tribunale ha altresì specificato che “la norma UNI 11822:2021” richiamata da parte convenuta “nulla c'entra al caso in specie visto che delinea le abilità e capacità minime che un grafologo forense deve possedere, mentre le “buone prassi” richiamate dal
c.t.p.” – rimaste prive di qualsivoglia indicazione – “sono solo suggerimenti delineati in tema di perizia grafica che altro non fanno che ribadire processi peritali e protocolli operativi già ampiamente conosciuti nell'esperienza grafo-peritale italiana (cfr. B. Persona_3
, ecc.)” (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024). Per_4 Per_5
Per le ragioni esposte, pertanto, da un lato tutte le operazioni allo sportello sopra individuate devono considerarsi non autorizzate dalla unica intestataria del conto corrente oggetto di causa e da un altro lato la loro esecuzione va conseguentemente qualificata come inadempimento, da parte della banca, dell'obbligo contrattuale di verificare l'identità e la legittimazione ad operare del disponente.
Solo per completezza si rileva che, a fronte degli inequivocabili esiti raggiunti dal consulente tecnico d'ufficio, del tutto superflua si mostra la prova testimoniale chiesta da parte convenuta, rigettata con ordinanza emessa in occasione della prima udienza del 21.12.2023 ed oltretutto non puntualmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass.
Civ. Sez. II 31.5.2019, n. 15029; v., in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 28.9.2017, n. 22709;
Cass. Civ. Sez. III 3.8.2017, n. 19352; v., infine, Cas. Civ. Sez. VI 5.2.2019, n. 3229)
2.2.2. pur gravata del relativo onere (v. ancora Cass. Sez. Un. Parte_3
Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.), non ha fornito alcuna idonea prova di fattori di esonero dalla responsabilità.
Con specifico riguardo al bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00
– con beneficiario -, recante n. ordine 3 (v. all. 3 della citazione), nessuna Persona_1 rilevanza riveste la circostanza per cui tale operazione sarebbe stata effettuata in favore del marito della correntista.
In proposito va ricordato che il conto corrente oggetto di causa ha individuato quale intestataria la sola mentre nessun altro soggetto è stato delegato ad operare Parte_1
o munito di potere di rappresentanza.
Non sussiste poi alcuna prova, per il bonifico del 15.5.2014, di un consenso della correntista alla effettuazione di esso in favore del marito, dalla quale la stessa, com'è rimasto incontestato, si è oltretutto separata di fatto – ancor prima di avviare giudizio di separazione
– in epoca coeva al compimento degli atti contestati (v. pag. 6 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. in cui – senza che ciò sia stato contestato – si legge testualmente che, “alla data in cui è stata eseguita l'operazione di cui si discute, i due ex coniugi vivevano separati, non potendo sussistere alcuna presunzione di conoscibilità in capo alla ; v. anche l'all. 16 della stessa memoria attorea depositata ai sensi dell'art. Pt_1
171-ter n. 1 c.p.c., contenente il ricorso per separazione).
Né tantomeno, per tutte le operazioni non autorizzate, l'acquiescenza di può Parte_1
desumersi dalla mancata contestazione delle risultanze del conto corrente.
Da tale angolo visuale, si osserva in primo luogo come radicalmente insostenibile risulti la tesi di parte convenuta per la quale il fallimento attore non avrebbe contestato la ricezione, nel tempo, degli estratti conto da parte della correntista (così pag. 9 della comparsa conclusionale di parte convenuta, ove si legge che “la mancata rilevazione tempestiva di queste operazioni appare ancor più improbabile data la, non contestata, circostanza per cui la ha sempre regolarmente trasmesso alla correntista gli estratti conto del rapporto, CP_1
dalla lettura dei quali sarebbe emersa immediatamente l'irregolarità oggi rilevata”; v., in senso analogo, pag. 2 della memoria di replica di parte convenuta).
Basti all'uopo ricordare che, fin dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c.
– ossia nel primo scritto successivo alla costituzione di -, parte Parte_3 attrice ha con chiarezza rappresentato che “la IG.ra non ha ricevuto gli estratti Pt_1
conto di cui si discute, né l'istituto bancario ha fornito prova della regolare trasmissione, non potendo, dunque, in questa sede invocarsi il termine decadenziale di cui all'art. 1832
c.c.” (v. pag. 4 della detta memoria;
v., sulla cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – ma con argomentazioni senz'altro estensibili alle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. -, Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali
e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma
6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass.
Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415).
Analoga contestazione è stata ripetuta anche nelle successive difese (v. pag. 2 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c., nonché pag. 3 della memoria di replica attorea).
Tanto chiarito, com'è noto, il Supremo Collegio ha evidenziato che con riferimento al contratto di conto corrente bancario la presunzione legale contenuta nel primo comma dell'art. 1832 c.c. della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto conto al cliente e che questi l'abbia ricevuto (così Cass. Civ. Sez. I 13.1.1988, n. 178).
Nel caso di specie, pur a fronte della evidente contestazione articolata da parte attrice, nessuna prova della ricezione degli estratti conto da parte di è stata fornita da Parte_1 [...]
Parte_3
A prescindere da quanto sopra, si rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'approvazione tacita dell'estratto conto non impedisce al cliente di contestare le annotazioni eccependo, entro gli eventuali comuni termini prescrizionali, l'invalidità delle clausole contrattuali e in genere l'illegittimità sostanziale delle annotazioni per violazioni di legge
(cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I 19.3.2007, n. 6514, per la quale “in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”; nel medesimo senso, in una fattispecie risarcitoria del tutto similare a quella oggetto di esame, v. anche Trib. Bologna Sez. II
17.5.2006, n. 1133 cit.).
Infine, non coglie nel segno la prospettazione di parte convenuta per cui la correntista avrebbe omesso di segnalare le anomalie nelle operazioni contestate entro i termini imposti dal testo costitutivo del rapporto contrattuale. Sotto tale profilo, non appaiono pertinenti le disposizioni negoziali richiamate da
[...]
Parte_3
In particolare, si legge nella Sezione III del testo contrattuale, dedicata ai Servizi di
Pagamento:
- all'art. 14: “1. Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare i propri strumenti di pagamento in conformità con quanto previsto nella presente Sezione e nei Contratti.
2. Il Cliente deve comunicare senza indugio alla Banca, adottando uno dei mezzi di comunicazione previsti nei
Contratti, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita e l'uso non autorizzato di uno qualsiasi dei propri strumenti di pagamento per i quali ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza.
3. Il Cliente non sopporta le conseguenze economiche degli indebiti utilizzi degli strumenti di pagamento intervenuti dopo la comunicazione fatta al
Cliente circa il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita.
4. Per gli indebiti utilizzi, avvenuti prima della comunicazione, il Cliente sopporta le conseguenze economiche nel limite di euro 150,00; in assenza di comunicazione oppure in caso di frode, colpa grave e omissione delle misure di sicurezza relative agli strumenti di pagamento, il Cliente sopporta tutte le conseguenze economiche dell'utilizzo indebito degli anzidetti strumenti di pagamento”;
- all'art. 15: “1. La assicura che i dispositivi personali, che consentono l'utilizzo di CP_1
uno strumento di pagamento, sono sicuri e non sono accessibili a soggetti diversi dal Cliente fermo restando gli obblighi a carico del Cliente stesso.
2. La Banca si asterrà dall'inviare strumenti di pagamento, salvo il caso in cui l'invio si renda necessario per sostituire lo strumento di pagamento già nella disponibilità del Cliente;
in tal caso i rischi derivanti dalla spedizione sono a carico della Banca.
3. La assicura in ogni momento al Cliente la CP_1
possibilità di effettuare senza indugio e in modo efficace la comunicazione relativa allo smarrimento, furto, appropriazione indebita e uso non autorizzato degli strumenti di pagamento nonché la possibilità di chiedere la riattivazione o l'emissione di un nuovo strumento di pagamento, ove bloccato dalla . Le predette comunicazioni, a scelta del CP_1
Cliente, potranno avvenire secondo le modalità previste nei rispettivi Contratti nonché pubblicizzate sul sito internet www.creval.it.
5. La si impegna, sotto la propria CP_1
responsabilità, ad impedire ogni utilizzo di strumenti di pagamento successivamente alla succitata comunicazione del Cliente.
6. La fornirà su richiesta del Cliente i mezzi per CP_1
dimostrare che lo stesso abbia effettuato le comunicazioni di cui ai commi precedenti nei 18 mesi successivi alla comunicazione stessa.
7. In caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, purché sia pervenuta tempestivamente la comunicazione del
Cliente e, comunque, nel termine tassativo di 13 mesi dall'addebito/accredito, la CP_1
provvederà entro tre giorni a riaccreditare il cliente con pari valuta. Ove il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento o sostenga che la stessa non sia stata correttamente eseguita, sarà onere della Banca fornire le prove che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del mal funzionamento delle procedure necessarie per l'esecuzione o altri inconvenienti.
8. L'avvenuto rimborso non precluderà tuttavia alla la possibilità di CP_1
chiederne la restituzione dimostrando, anche in un secondo tempo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata o che il Cliente ha operato con frode, dolo, colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, che consentono l'utilizzo degli strumenti di pagamento. Resta fermo che la potrà non dar CP_1
corso al rimborso, dandone immediata comunicazione al Cliente, nel caso di sospetto di frode ovvero nel caso in cui sia in grado di dimostrare tempestivamente che in realtà l'operazione era stata autorizzata.
9. La Banca non assume alcuna responsabilità nei casi di forza maggiore, caso fortuito e se abbia agito in conformità con vincoli derivanti da altri obblighi di legge (quali ad es.: pignoramenti, sequestri, ecc.)” (v. pag. 16 dell'all. 1 della citazione).
Dovendosi le suddette clausole interpretare le une per mezzo delle altre – secondo il canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. – si rileva che la previsione del termine di 13 mesi dall'accredito o addebito per l'inoltro alla banca della comunicazione appare con chiarezza rapportata esclusivamente alla ipotesi in cui l'operazione sia stata conclusa mediante
“strumenti di pagamento” il cui utilizzo è consentito da “dispositivi personali”.
Ed infatti, l'obbligo comunicativo testé delineato è correlato “allo smarrimento, furto, appropriazione indebita e uso non autorizzato degli strumenti di pagamento”.
In assenza di qualsiasi indice testuale che autorizzi a ritenere che il suddetto limite valga anche per fattispecie diverse da quelle espressamente considerate, l'opzione interpretativa più favorevole per il correntista – ossia quella che esclude l'operatività del prefigurato termine di
13 mesi per la diversa ipotesi in cui gli atti dispositivi siano compiuti allo sportello, alla quale
è dedicato il precedente e separato articolo 7 della Sezione III del testo contrattuale, denominata Servizi di Pagamento (v. pag. 15 dell'all. 1 della citazione) – va senz'altro preferita anche alla luce del criterio di cui all'art. 1370 c.c. Quest'ultimo chiarisce che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti – com'è incontrovertibilmente accaduto nel caso di specie con il testo costitutivo del rapporto di conto corrente – s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Solo per completezza va evidenziato che, a prescindere da quanto sopra, come affermato dalla stessa solo a far data dal 20.9.2017 la banca ha fornito a Parte_3 Pt_1
“copia completa delle contabili richieste” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione
[...]
e risposta di parte convenuta) e che, mentre è indimostrato – come si è visto – che la correntista abbia ricevuto costantemente gli estratti conto nel corso dell'attuazione della relazione contrattuale, la messa a disposizione degli stessi in favore della cliente può dirsi provata solo in seguito al 17.1.2022 (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, ove si legge che “il 17 gennaio 2022 … è pervenuta istanza ex art. 119 T.U.B. dall'avv.
Corrado V. Giuliano, il quale richiedeva la trasmissione e visione degli estratti conto del rapporto n. 5430843, degli specimen di firma e delle ricevute delle operazioni effettuate allo sportello dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Come anche rilevato da controparte nell'atto introduttivo, la ha prontamente trasmesso quanto richiesto”). CP_1
Alla luce di ciò e tenuto conto del fatto che nel giugno del 2022 parte attrice ha presentato istanza di mediazione, nessuna intempestività si registra, dunque, nella condotta assunta dalla stessa.
2.2.3. In conclusione, l'effettuazione di operazioni da parte di soggetto non autorizzato sul conto corrente di corrispondenza n. 5430843 intestato a integra Parte_1 inadempimento contrattuale di del quale quest'ultima è tenuta a Parte_3 rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. quantunque la condotta materiale (quantomeno) colposa realizzativa della violazione negoziale sia stata posta in essere dal proprio personale.
2.3. Venendo al danno risarcibile, esso è stato individuato dalla parte attrice nell'aver subito illegittimi addebiti che hanno ridotto il saldo del conto (v. pag. 8 della citazione, ove si chiede di “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, stante la evidente discrasia tra la firma di cui allo specimen e quella apposta sugli ordini di bonifico e prelievo, la responsabilità contrattuale della per avere eseguito delle operazioni non autorizzate, CP_1 omettendo di adottare tutte le cautele necessarie e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione in favore della IG.ra delle somme illegittimamente addebitate sul conto Pt_1 della sig.ra pari ad euro 20.000,00, o quella maggiore e/o minore somma Parte_1 che verrà accertata in corso di causa”).
Dal momento che il nocumento lamentato si identifica secondo la stessa tesi attorea con gli importi sottratti dal conto senza alcuna autorizzazione della intestataria – in ciò risolvendosi l'ammanco richiamato -, deve conseguentemente ritenersi che nella determinazione del danno risarcibile occorra tener conto esclusivamente del:
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 6.3.2014 per €. 2.500,00, recante n. ordine 41;
- bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00 – con beneficiario Per_1
-, recante n. ordine 3;
[...]
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 5.6.2014 per €. 1.500,00, recante n. ordine 61.
All'importo complessivo di €. 20.000,00 vanno aggiunti, a far data dal giorno delle singole operazioni integranti inadempimento e fino alla data della liquidazione effettuata con la presente sentenza, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici e gli interessi CP_3 compensativi, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari di quella da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (così Cass. Civ. Sez. I 27.12.2022, n. 37798, che, in virtù di tali principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).
Infine, dal momento della pubblicazione della presente pronuncia e fino all'effettivo soddisfo devono essere corrisposti, sulla somma totale liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., poiché, al momento della pubblicazione del provvedimento definitorio, l'obbligazione risarcitoria – che ha natura di debito di valore – si converte in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo di interessi maturati fino alla predetta data.
2.4. Va invece rigettata la domanda con cui parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno consistente nella mancata destinazione alle esigenze d'impresa del denaro oggetto delle operazioni non autorizzate.
Non risultano, invero, assolti gli oneri di allegazione e prova tipicamente gravanti sul danneggiato.
Ed invero, il pregiudizio lamentato risulta essere stato descritto in termini eccessivamente generici, non essendo stata in alcun modo precisata l'incidenza della condotta assunta da sull'attività svolta da Parte_3 Parte_1
Né tantomeno le carenze di allegazione e prova sopra evidenziate possono superarsi con la liquidazione equitativa del danno, in quanto l'applicazione dell'art. 1226 c.c. – com'è noto – postula che sia stata raggiunta la dimostrazione della “reale esistenza” del danno stesso,
“prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”
(v. testualmente Cass. Civ. Sez. I 29.7.2009, n. 17677).
Con specifica attinenza al caso di specie, poi, il Supremo Collegio ha ancora precisato in materia che il ricorso alla disposizione in esame esige il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. Civ. Sez. III 12.4.2023, n. 9744, che ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , in assenza di CP_4
prova di tale pregiudizio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta
[...]
Parte_3
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria accolta (scaglione di riferimento: €.
5.201,00 - €. 26.000,00).
Dal momento che il fallimento di risulta ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, va condannata a pagare le spese in favore dello Stato, senza Parte_3
alcuna dimidiazione. Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002
e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto
a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass.
Civ. Sez. II 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Civ. Sez. II 3.1.2020, n. 19).
Gli oneri della consulenza grafologica espletata, per come già in atti quantificati, vanno posti definitivamente a carico di in ragione del principio di Parte_3
soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n.
R.G. 2777/2023, ogni altra domanda, azione ed eccezione disattese:
- condanna a risarcire al fallimento di la somma Parte_3 Parte_1
di €. 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna a pagare al fallimento di - e, per esso, Parte_3 Parte_1 in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della espletata Parte_3
consulenza tecnica grafologica.
Così deciso in Siracusa, il 24.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2777/2023 promossa da:
(C.F.: ) IN PERSONA DEL Parte_1 C.F._1
CURATORE AVV. C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Siracusa, via Nizza n. 16, presso lo studio dell'avv. CORRADO V. GIULIANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
C.F.: , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Parma, via Università n. 1, elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso lo studio dell'avv. MATTEO PASCULLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 29.6.2023 il fallimento di in persona del curatore, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo di aver riscontrato sul conto Parte_3
corrente di corrispondenza n. 5430843 – intrattenuto con quest'ultima ed intestato alla fallita
- il compimento di operazioni passive non autorizzate allo sportello in data 6.3.2014, in data
15.5.2014 ed in data 5.6.2014. Per tali ragioni, parte attrice, addebitando al predetto istituto di credito l'inadempimento degli obblighi correlati al rapporto contrattuale sopra richiamato, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni conseguenti agli addebiti illegittimamente operati per €. 20.000,00 o per il diverso ammontare maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, oltre agli interessi ed all'importo corrispondente al pregiudizio consistente nella mancata destinazione alle esigenze d'impresa del denaro oggetto di indebita disposizione.
Il fallimento di ha in via subordinata domandato il pagamento delle superiori Parte_1
somme ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.10.2023 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie. Parte_3
L'istituto di credito convenuto ha recisamente contestato gli inadempimenti denunciati da controparte ed ha lamentato la tardività delle doglianze articolate da quest'ultima, rilevando in particolare come la stessa abbia omesso di attivarsi nel rispetto dei limiti temporali imposti dal testo costitutivo del rapporto contrattuale.
Per altro verso, ha evidenziato che la correntista Parte_3 Parte_1 sarebbe incorsa nella decadenza di cui all'art. 1832 c.c., per non avere mosso alcuna contestazione nei termini previsti da tale disposizione, nonostante la costante ricezione degli estratti conto.
Infine, parte convenuta ha eccepito la inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione operato da controparte in relazione alle operazioni censurate in citazione ed ha ritenuto infondata la domanda di responsabilità extracontrattuale.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica grafologica mentre è stata disattesa la richiesta di prova testimoniale formulata da Parte_3
Terminate le operazioni peritali, il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
2. Nel merito, il fallimento di ha lamentato il compimento, nel conto corrente Parte_1 di corrispondenza n. 5430843 intrattenuto da quest'ultima con di Parte_3
operazioni non autorizzate, che avrebbero determinato ammanchi nel saldo complessivo.
In particolare, parte attrice ha censurato:
- il prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 6.3.2014 per €. 2.500,00, recante n. ordine 41; - il bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00 – con beneficiario
-, recante n. ordine 3; Persona_1
- il prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 5.6.2014 per €. 1.500,00, recante n. ordine 61.
Orbene, la pretesa risarcitoria azionata dal fallimento di contro la Parte_1 [...] va ricondotta alla disposizione di cui all'art. 1228 c.c., a tenore della Parte_3
quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti di cui si vale nell'adempimento dell'obbligazione.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari sussiste – in altri termini - a condizione che si individui in capo a questi ultimi una condotta dolosa o colposa che si traduca in un inadempimento del medesimo debitore alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore.
Sul punto, il Supremo Collegio ha precisato che “in forza dell'art. 1228 c.c., qualora, nell'adempimento dell'obbligazione, il debitore si vale dell'opera di terzi suoi ausiliari, egli risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro […], senza che occorra una sua distinta ed autonoma colpa, quale, in particolare, una culpa in eligendo. Trattasi, in definitiva, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell'ausiliario che ha sostituito il debitore è valutato secondo gli stessi criteri applicabili al debitore nel caso di esecuzione personale della prestazione” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III 4.4.2003, n.
5329).
Venendo in rilievo una fattispecie sussumibile nella categoria della responsabilità per inadempimento, deve poi ritenersi, in conformità al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che gravi sul creditore l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Nel caso di specie, tra e è senz'altro Parte_1 Parte_3
intercorso rapporto contrattuale di conto corrente di corrispondenza, recante n. 5430843 (v. all. 1 della citazione).
Ciò premesso, il contratto di conto corrente prevede, quale suo oggetto, l'espletamento da parte dell'istituto di credito di un servizio di cassa, consistente nella esecuzione di operazioni di pagamento e riscossione di somme per conto del cliente, mentre, applicandosi le regole del mandato, la disponibilità di denaro può essere costituita con versamento di somme, con accrediti o anche con interventi della banca, quali l'apertura di credito o la concessione temporanea di credito (cfr. Cass. Civ. Sez. I 5.12.2011, n. 25943; Cass. Civ. Sez. I 10.2.1982,
n. 815; v. anche Cass. Civ. Sez. I 7.2.2007, n. 2711).
Come ha già da tempo evidenziato la giurisprudenza di merito, il contratto di conto corrente di corrispondenza pone a carico dell'istituto di credito anche l'obbligo di compiere ogni altra operazione ed ogni altro atto che si presenti accessorio rispetto alla funzione principale sopra ricostruita (v., per un riferimento a tale aspetto, già Trib. Milano 12.7.1984).
Deve infatti ricordarsi che, in virtù dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
La buona fede c.d. integrativa, secondo la migliore esegesi, costituisce un criterio di sviluppo e di specificazione della disciplina del concreto negozio, volto ad assicurare che quest'ultimo risponda adeguatamente agli obiettivi prestabiliti dai contraenti.
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che l'obbligo di buona fede oggettiva implica, in ambito contrattuale, un obbligo di reciproca lealtà di condotta sia in fase di formazione e interpretazione del contratto (artt. 1337 e 1366 c.c.) sia – per quanto propriamente interessa in questa sede - in fase di esecuzione (art. 1375 c.c.), a prescindere dall'esistenza di specifiche indicazioni contrattuali o da quanto espressamente stabilito da norme di legge (così, Cass.
Civ. Sez. III 2.4.2021, n. 9200; cfr. Cass. Civ. 18.9.2009, n. 20106; nella giurisprudenza di merito Trib. Firenze Sez. III 27.1.2021, n. 180).
Ancora, secondo tale impostazione, il criterio di buona fede oggettiva, espresso specialmente dall'art. 1375 c.c., può essere utilizzato in funzione integrativa per la configurazione di nuovi obblighi, pur non contemplati dalla legge o dalle previsioni negoziali, in vista di un migliore soddisfacimento degli intenti di entrambe le parti, purché ciò non si traduca in un apprezzabile sacrificio del contraente (v., tra le molte, la recente Cass. Civ. Sez. VI 20.1.2022, n. 1825).
In applicazione del su esposto quadro, dunque, essendo le parti di un contratto obbligate non solo a quanto è espresso nello stesso ma anche a ciò che deriva dalla integrazione del vincolo negoziale, deve ritenersi che nell'ambito del rapporto di conto corrente di corrispondenza la banca, in ragione della buona fede, sia altresì obbligata a verificare l'identità e la legittimazione del soggetto che intenda operare nel conto stesso.
Dal momento che anche gli impegni di natura integrativa costituiscono pur sempre parte del regolamento contrattuale, la violazione di essi è del pari idonea a radicare l'addebito di responsabilità per inadempimento. Il superiore ordine di idee, oltre ad essere fondato sulle più accreditate posizioni della dottrina,
è stato integralmente avallato in una pronuncia di merito, in cui si è osservato che: “deve infatti condividersi l'autorevole indirizzo dottrinale che qualifica il rapporto obbligatorio come un “fascio di diritti ed obblighi reciproci” che vede, accanto all'obbligazione principale e caratterizzante del contratto, una serie di obbligazioni accessorie o sussidiarie che contribuiscono a definire il contenuto del rapporto obbligatorio. Tra queste assumono particolare importanza gli obblighi di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375
c.c. da cui discendono una serie di doveri strumentali a carico della parti, quali, a seconda dei casi, doveri di informazione, di custodia, di cooperazione, etc. che si pongono quale fonte di eterointegrazione del contratto. Essi [...] sono riassumibili nel dovere di ciascuna parte contrattuale di compiere tutte quelle attività secondarie, necessarie a proteggere la sfera giuridica altrui. Nel caso specifico, può dirsi certamente ricompreso negli obblighi accessori della banca derivanti dall'apertura di un rapporto di conto corrente quello di verificare
l'identità del soggetto che chiede di eseguire operazioni sul conto attraverso i normali canali di controllo (per esempio, accertamento dell'esistenza di una delega ad operare, confronto tra firma apposta sull'assegno e specimen), ovvero effettuando verifiche più approfondite ove particolari circostanze del caso concreto rendano consigliabile una maggiore cautela” (così, testualmente, Trib. Novara 17.10.2011).
Ancora, in un altro provvedimento reso sulla materia oggetto di esame, il giudice ha chiarito che “la diligenza dell'operatore bancario va, quindi, valutata con maggior rigore, dovendosi da questo esigere un elevato grado di attenzione e prudenza nell'espletamento del mandato
e, segnatamente, nell'effettuazione delle operazioni aventi apprezzabili ricadute sui rapporti intestati al proprio mandante. Sulla scorta di tali generali principi, deve, perciò, ritenersi diligente il comportamento dell'operatore bancario che, nel provvedere al pagamento di assegni su c/c di un cliente della banca proceda ad una preventiva e completa identificazione del portatore del titolo, ovvero verifichi attentamente la conformità tra la firma di traenza posta sull'assegno e la sottoscrizione del correntista depositata presso la banca (c.d. specimen). Nel caso di specie, giova, in primo luogo, evidenziare come la stessa banca convenuta non abbia neppure asserito di aver proceduto alla preventiva identificazione del soggetto che aveva richiesto l'esecuzione delle operazioni di prelevamento allegate in citazione dall'odierno attore, né di aver verificato la sussistenza in capo a quest'ultimo dei poteri di operare sul relativo conto corrente, né ancora di aver riscontrato la conformità tra la firma apposta sugli ordini e quella del titolare del conto medesimo” (così Trib. Bologna
Sez. II 17.5.2006, n. 1133).
Fermo quanto sopra, nel caso di specie si rileva che l'art. 7 della Sezione III del testo contrattuale, dedicata ai Servizi di Pagamento, prevede che, “nel caso di disposizioni allo sportello, il Cliente si presenta personalmente in filiale e sottoscrive un ordine contenente la richiesta dell'operazione o delle operazioni da eseguire” (v. pag. 15 dell'all. 1 della citazione).
In altri termini, la superiore previsione rende evidente come il compimento di operazioni allo sportello imponga la presentazione personale del cliente in filiale, necessaria per consentire
a quest'ultimo di apporre la propria sottoscrizione alla presenza del personale bancario.
Ebbene, ricordato come il criterio della buona fede integrativa di cui all'art. 1375 c.c. sia preordinato ad assicurare che il regolamento negoziale risponda adeguatamente agli obiettivi prestabiliti dai contraenti, deve ritenersi che le esigenze testé delineate possano essere efficacemente perseguite solo ove si presupponga che gravi sull'istituto di credito lo specifico obbligo di identificare il correntista che intenda compiere operazioni allo sportello, da un lato, e di accertare che lo stesso corrisponda al soggetto legittimato ad operare nel conto, da un altro lato.
Per altro verso, si osserva che nelle Condizioni Generali Relative al Rapporto Banca-Cliente il testo costitutivo del rapporto di conto corrente oggetto di causa precisa:
- all'art. 5: “1. All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente deve fornire alla i CP_1
dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente la Banca valuta l'idoneità dei documenti di identità prodotti dai soggetti che entrano in rapporto con essa in conseguenza di operazioni disposte dal Cliente stesso (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.)”;
- all'art. 6: “1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la 2. Il Cliente e i soggetti CP_1
autorizzati sono tenuti ad utilizzare, nel rapporto con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica)”;
- all'art. 7: “1. Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti dei poteri loro accordati.
2. In mancanza di specifiche indicazioni i poteri si intendono conferiti con firme disgiunte.
3. Le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla finché questa CP_1
non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telefax oppure direttamente presso lo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 4 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa;
ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Salvo disposizione contraria l'autorizzazione a rappresentare il Cliente nei rapporti con la non determina revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
5. CP_1
Quando il conto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti. La revoca del potere di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dei poteri dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.
6. Il soggetto che ha disposto la revoca o la persona autorizzata che abbia rinunciato sono tenuti a informare rispettivamente il soggetto revocato e l'intestatario oltre agli altri eventuali cointestatari del rapporto.
7. Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone” (v. pag. 9 dell'all. 1 della citazione).
Chiarito ciò, il testo costitutivo del rapporto di conto corrente n. 5430843 reca, quanto al cliente, esclusivamente la sottoscrizione di (v. all. 1 della citazione). Parte_1
Nessun ulteriore soggetto risulta indicato quale delegato ad operare o rappresentante della detta correntista (v. all. 1 della citazione).
Ancora, lo specimen acquisito dalla banca riguarda soltanto la persona di (v. Parte_1
all. 5 della citazione).
2.2. Precisato quanto sopra, l'inadempimento dedotto dalla parte attrice si traduce nel compimento di operazioni non autorizzate allo sportello della filiale bancaria.
Come si è visto, sussiste a carico dell'istituto di credito presso cui è intrattenuto il rapporto di conto corrente l'obbligo di verificare l'identità e la legittimazione del soggetto che intenda operare su quest'ultimo.
Si è del pari segnalato che nessuno all'infuori di poteva reputarsi abilitato Parte_1
ad effettuare versamenti e prelevamenti sullo stesso. Ricordato che in ragione dell'inquadramento contrattuale della responsabilità in esame è sufficiente che la parte creditrice alleghi l'inadempimento altrui spettando al debitore la prova dei fattori impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa (v. ancora Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001,
n. 13533 cit.), nel caso di specie è provata la violazione, da parte degli operatori della banca, degli obblighi contrattuali correlati al rapporto contrattuale n. 5430843.
2.2.1. Va anzitutto evidenziato che, secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, la parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l'apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss.
c.p.c. (così Cass. Civ. Sez. VI-I 21.7.2021, n. 20882, correttamente richiamata da parte attrice a pag. 7 della memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c.).
Nel caso di specie, il fallimento attore, in coerenza con tale orientamento, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno cagionato dalle operazioni Parte_3
non autorizzate, nel presupposto della non autenticità delle sottoscrizioni rinvenute negli ordini relativi a queste ultime (v. pag. 8 della citazione).
Sulla scorta delle argomentate doglianze attoree, è stata espletata nel presente giudizio consulenza grafologica, che ha consentito di acclarare che non risultano in alcun modo riconducibili a le sottoscrizioni recate nella distinta del: Parte_1
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 6.3.2014 per €. 2.500,00, recante n. ordine 41 (v. all. 2 della citazione);
- bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00 – con beneficiario Per_1
-, recante n. ordine 3 (v. all. 3 della citazione);
[...]
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 5.6.2014 per €. 1.500,00, recante n. ordine 61 (v. all. 4 della citazione).
All'esito di esaustiva indagine fondata sull'attenta osservazione di tutte le più rilevanti caratteristiche della scrittura esaminata e di quella della correntista (v. pagg. 13-38 della consulenza depositata il 2.5.2024), l'ausiliario del Tribunale ha concluso che la
“sottoscrizione apposta alle distinte delle operazioni censurate da parte attrice non è riconducibile alla signora e essa stessa (la sottoscrizione) non è Parte_1 riconducibile allo stesso soggetto che ha apposto la propria firma nello specimen” (v. pag.
46 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024).
Tanto premesso, le censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio dal perito di parte convenuta non colgono nel segno.
Va anzitutto evidenziato che nessuna invalidità delle operazioni peritali discende dall'utilizzo di documenti non acquisiti in originale ma in semplice copia.
A tal riguardo si osserva in primo luogo che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la perizia grafica deve solo “preferibilmente” svolgersi sull'originale (così Cass.
Civ. Sez. VI 18.11.2021, n. 35167; cfr., per analoghe conclusioni sia pur con riferimento alla fattispecie della querela di falso, Cass. Civ. Sez. I 10.6.1996, n. 5350).
Per altro verso, com'è noto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Secondo l'insegnamento della Corte regolatrice, al quale questo Tribunale ritiene di dover aderire, “la contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. In mancanza di tali requisiti la contestazione è priva di effetti” (v. Cass. Sez. III Civ. 3.4.2014,
n. 7775).
Il Supremo Collegio ha poi aggiunto che “il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art.
2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione” (v., in questi termini, Cass. Sez. VI Civ.
11.10.2018, n. 25292; più di recente, v. Cass. Sez. Trib. Civ. 4.2.2020, n. 2482).
Nel caso di specie, nessun disconoscimento della conformità all'originale specifico e tempestivo è stato operato da parte convenuta in relazione ai documenti impiegati per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Ancora, il perito di ha sostenuto che l'ausiliario del Tribunale Parte_3
“per entrambe le firme (in copia) si limita ad affermare che non si può valutare la pressione […] mentre riferisce altri dati tecnici sulla base di mere impressioni e non su dati di oggettiva rilevazione” (v. pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024).
A tale osservazione il consulente tecnico d'ufficio ha replicato affermando che “la pressione del gesto grafico è la forza impressa da colui che scrive e traccia il filo grafico. Tale caratteristica è stata possibile rilevarla solo in un documento in originale: quello di V3, poiché i documenti in verifica V1 e V2 […] sono stati consegnati in fotocopia. […] i dati tecnici a cui fa riferimento il c.t.p. non sono basati su “mere impressioni”, ma sono dati basati su uno studio ben preciso che si rifà in primo luogo alle conoscenze dei segni caratterizzanti la scrittura (nella specie le basi della grafologia francese cfr. J. Per_2
, 1934 nel suo “Trattato pratico di grafologia”) agli otto generi della scrittura e a più
[...]
di 200 specie di scrittura e in secondo luogo al metodo peritale analitico comparativo introdotto da (1861) che a tutt'oggi è inserito nel “Programma di Polizia CP_2
Scientifica” ed è il metodo ufficiale adottato dai C.S.I. (Carabinieri e Polizia di Stato)” (v. pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024).
Il perito di parte convenuta ha poi sostenuto come “sia ben evidente che per le due sottoscrizioni sopra riportate manchino i requisiti per una valutazione completa non solo della pressione, come riferisce la C.T.U., ma degli ulteriori elementi determinanti per la definizione del grafismo che le connota, in primis la qualità dei tracciati, il grado di immediatezza, la spontaneità o il grado di tensione” (v. pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio).
A tale osservazione il consulente tecnico d'ufficio ha replicato evidenziando che “in realtà la pressione del tratto non è l'unico e solo elemento che fa propendere per un giudizio
d'identità o no di una scrittura. Nel caso in cui si tratti di fotocopie, vengono in aiuto, tante altre caratteristiche altrettanto determinanti per il giudizio finale. Il c.t.p. si è soffermato solo sulla pressione del tratto che, ovviamente nelle fotocopie non è rilevabile come già spiegato dalla sottoscritta più volte nel corso della relazione. Come il c.t.p. sa, vi sono numerose caratteristiche come ad esempio gli “idiotismi” che, come spiegato più volte dalla sottoscritta, sono quei tratti particolari e personali di colui che scrive che in questo caso sono stati determinanti nonostante la mancanza di pressione del tratto nelle fotocopie” (v. ancora pag. 44 della consulenza tecnica d'ufficio).
Infine, il perito di parte convenuta si è così espresso, in generale, sugli esiti raggiunti dall'ausiliario del Tribunale: “il lavoro svolto così come relazionato nella bozza di C.T.U., non rispetta in alcun modo i canoni del rigore verificativo e della scientificità e non aderisce alle buone prassi che oggi l'indagine grafologica forense prevede e chiede di rispettare perché la consulenza grafologica forense rientri di diritto tra le scienze criminalistiche, come la norma UNI 11822:2021 prevede” (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio del
2.5.2024).
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio sulla scorta di premesse ampiamente ricostruite e scientificamente sviluppate, la doglianza mossa dal perito di
[...]
si mostra del tutto immotivata e manifestamente generica. Parte_3
L'ausiliario del Tribunale ha altresì specificato che “la norma UNI 11822:2021” richiamata da parte convenuta “nulla c'entra al caso in specie visto che delinea le abilità e capacità minime che un grafologo forense deve possedere, mentre le “buone prassi” richiamate dal
c.t.p.” – rimaste prive di qualsivoglia indicazione – “sono solo suggerimenti delineati in tema di perizia grafica che altro non fanno che ribadire processi peritali e protocolli operativi già ampiamente conosciuti nell'esperienza grafo-peritale italiana (cfr. B. Persona_3
, ecc.)” (v. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio del 2.5.2024). Per_4 Per_5
Per le ragioni esposte, pertanto, da un lato tutte le operazioni allo sportello sopra individuate devono considerarsi non autorizzate dalla unica intestataria del conto corrente oggetto di causa e da un altro lato la loro esecuzione va conseguentemente qualificata come inadempimento, da parte della banca, dell'obbligo contrattuale di verificare l'identità e la legittimazione ad operare del disponente.
Solo per completezza si rileva che, a fronte degli inequivocabili esiti raggiunti dal consulente tecnico d'ufficio, del tutto superflua si mostra la prova testimoniale chiesta da parte convenuta, rigettata con ordinanza emessa in occasione della prima udienza del 21.12.2023 ed oltretutto non puntualmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass.
Civ. Sez. II 31.5.2019, n. 15029; v., in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II 28.9.2017, n. 22709;
Cass. Civ. Sez. III 3.8.2017, n. 19352; v., infine, Cas. Civ. Sez. VI 5.2.2019, n. 3229)
2.2.2. pur gravata del relativo onere (v. ancora Cass. Sez. Un. Parte_3
Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.), non ha fornito alcuna idonea prova di fattori di esonero dalla responsabilità.
Con specifico riguardo al bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00
– con beneficiario -, recante n. ordine 3 (v. all. 3 della citazione), nessuna Persona_1 rilevanza riveste la circostanza per cui tale operazione sarebbe stata effettuata in favore del marito della correntista.
In proposito va ricordato che il conto corrente oggetto di causa ha individuato quale intestataria la sola mentre nessun altro soggetto è stato delegato ad operare Parte_1
o munito di potere di rappresentanza.
Non sussiste poi alcuna prova, per il bonifico del 15.5.2014, di un consenso della correntista alla effettuazione di esso in favore del marito, dalla quale la stessa, com'è rimasto incontestato, si è oltretutto separata di fatto – ancor prima di avviare giudizio di separazione
– in epoca coeva al compimento degli atti contestati (v. pag. 6 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 1 c.p.c. in cui – senza che ciò sia stato contestato – si legge testualmente che, “alla data in cui è stata eseguita l'operazione di cui si discute, i due ex coniugi vivevano separati, non potendo sussistere alcuna presunzione di conoscibilità in capo alla ; v. anche l'all. 16 della stessa memoria attorea depositata ai sensi dell'art. Pt_1
171-ter n. 1 c.p.c., contenente il ricorso per separazione).
Né tantomeno, per tutte le operazioni non autorizzate, l'acquiescenza di può Parte_1
desumersi dalla mancata contestazione delle risultanze del conto corrente.
Da tale angolo visuale, si osserva in primo luogo come radicalmente insostenibile risulti la tesi di parte convenuta per la quale il fallimento attore non avrebbe contestato la ricezione, nel tempo, degli estratti conto da parte della correntista (così pag. 9 della comparsa conclusionale di parte convenuta, ove si legge che “la mancata rilevazione tempestiva di queste operazioni appare ancor più improbabile data la, non contestata, circostanza per cui la ha sempre regolarmente trasmesso alla correntista gli estratti conto del rapporto, CP_1
dalla lettura dei quali sarebbe emersa immediatamente l'irregolarità oggi rilevata”; v., in senso analogo, pag. 2 della memoria di replica di parte convenuta).
Basti all'uopo ricordare che, fin dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c.
– ossia nel primo scritto successivo alla costituzione di -, parte Parte_3 attrice ha con chiarezza rappresentato che “la IG.ra non ha ricevuto gli estratti Pt_1
conto di cui si discute, né l'istituto bancario ha fornito prova della regolare trasmissione, non potendo, dunque, in questa sede invocarsi il termine decadenziale di cui all'art. 1832
c.c.” (v. pag. 4 della detta memoria;
v., sulla cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – ma con argomentazioni senz'altro estensibili alle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. -, Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali
e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma
6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass.
Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415).
Analoga contestazione è stata ripetuta anche nelle successive difese (v. pag. 2 della memoria attorea depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c., nonché pag. 3 della memoria di replica attorea).
Tanto chiarito, com'è noto, il Supremo Collegio ha evidenziato che con riferimento al contratto di conto corrente bancario la presunzione legale contenuta nel primo comma dell'art. 1832 c.c. della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista presuppone che la banca abbia trasmesso l'estratto conto al cliente e che questi l'abbia ricevuto (così Cass. Civ. Sez. I 13.1.1988, n. 178).
Nel caso di specie, pur a fronte della evidente contestazione articolata da parte attrice, nessuna prova della ricezione degli estratti conto da parte di è stata fornita da Parte_1 [...]
Parte_3
A prescindere da quanto sopra, si rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'approvazione tacita dell'estratto conto non impedisce al cliente di contestare le annotazioni eccependo, entro gli eventuali comuni termini prescrizionali, l'invalidità delle clausole contrattuali e in genere l'illegittimità sostanziale delle annotazioni per violazioni di legge
(cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I 19.3.2007, n. 6514, per la quale “in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino”; nel medesimo senso, in una fattispecie risarcitoria del tutto similare a quella oggetto di esame, v. anche Trib. Bologna Sez. II
17.5.2006, n. 1133 cit.).
Infine, non coglie nel segno la prospettazione di parte convenuta per cui la correntista avrebbe omesso di segnalare le anomalie nelle operazioni contestate entro i termini imposti dal testo costitutivo del rapporto contrattuale. Sotto tale profilo, non appaiono pertinenti le disposizioni negoziali richiamate da
[...]
Parte_3
In particolare, si legge nella Sezione III del testo contrattuale, dedicata ai Servizi di
Pagamento:
- all'art. 14: “1. Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare i propri strumenti di pagamento in conformità con quanto previsto nella presente Sezione e nei Contratti.
2. Il Cliente deve comunicare senza indugio alla Banca, adottando uno dei mezzi di comunicazione previsti nei
Contratti, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita e l'uso non autorizzato di uno qualsiasi dei propri strumenti di pagamento per i quali ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza.
3. Il Cliente non sopporta le conseguenze economiche degli indebiti utilizzi degli strumenti di pagamento intervenuti dopo la comunicazione fatta al
Cliente circa il furto, lo smarrimento, l'appropriazione indebita.
4. Per gli indebiti utilizzi, avvenuti prima della comunicazione, il Cliente sopporta le conseguenze economiche nel limite di euro 150,00; in assenza di comunicazione oppure in caso di frode, colpa grave e omissione delle misure di sicurezza relative agli strumenti di pagamento, il Cliente sopporta tutte le conseguenze economiche dell'utilizzo indebito degli anzidetti strumenti di pagamento”;
- all'art. 15: “1. La assicura che i dispositivi personali, che consentono l'utilizzo di CP_1
uno strumento di pagamento, sono sicuri e non sono accessibili a soggetti diversi dal Cliente fermo restando gli obblighi a carico del Cliente stesso.
2. La Banca si asterrà dall'inviare strumenti di pagamento, salvo il caso in cui l'invio si renda necessario per sostituire lo strumento di pagamento già nella disponibilità del Cliente;
in tal caso i rischi derivanti dalla spedizione sono a carico della Banca.
3. La assicura in ogni momento al Cliente la CP_1
possibilità di effettuare senza indugio e in modo efficace la comunicazione relativa allo smarrimento, furto, appropriazione indebita e uso non autorizzato degli strumenti di pagamento nonché la possibilità di chiedere la riattivazione o l'emissione di un nuovo strumento di pagamento, ove bloccato dalla . Le predette comunicazioni, a scelta del CP_1
Cliente, potranno avvenire secondo le modalità previste nei rispettivi Contratti nonché pubblicizzate sul sito internet www.creval.it.
5. La si impegna, sotto la propria CP_1
responsabilità, ad impedire ogni utilizzo di strumenti di pagamento successivamente alla succitata comunicazione del Cliente.
6. La fornirà su richiesta del Cliente i mezzi per CP_1
dimostrare che lo stesso abbia effettuato le comunicazioni di cui ai commi precedenti nei 18 mesi successivi alla comunicazione stessa.
7. In caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, purché sia pervenuta tempestivamente la comunicazione del
Cliente e, comunque, nel termine tassativo di 13 mesi dall'addebito/accredito, la CP_1
provvederà entro tre giorni a riaccreditare il cliente con pari valuta. Ove il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento o sostenga che la stessa non sia stata correttamente eseguita, sarà onere della Banca fornire le prove che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del mal funzionamento delle procedure necessarie per l'esecuzione o altri inconvenienti.
8. L'avvenuto rimborso non precluderà tuttavia alla la possibilità di CP_1
chiederne la restituzione dimostrando, anche in un secondo tempo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata o che il Cliente ha operato con frode, dolo, colpa grave o non ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, che consentono l'utilizzo degli strumenti di pagamento. Resta fermo che la potrà non dar CP_1
corso al rimborso, dandone immediata comunicazione al Cliente, nel caso di sospetto di frode ovvero nel caso in cui sia in grado di dimostrare tempestivamente che in realtà l'operazione era stata autorizzata.
9. La Banca non assume alcuna responsabilità nei casi di forza maggiore, caso fortuito e se abbia agito in conformità con vincoli derivanti da altri obblighi di legge (quali ad es.: pignoramenti, sequestri, ecc.)” (v. pag. 16 dell'all. 1 della citazione).
Dovendosi le suddette clausole interpretare le une per mezzo delle altre – secondo il canone ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. – si rileva che la previsione del termine di 13 mesi dall'accredito o addebito per l'inoltro alla banca della comunicazione appare con chiarezza rapportata esclusivamente alla ipotesi in cui l'operazione sia stata conclusa mediante
“strumenti di pagamento” il cui utilizzo è consentito da “dispositivi personali”.
Ed infatti, l'obbligo comunicativo testé delineato è correlato “allo smarrimento, furto, appropriazione indebita e uso non autorizzato degli strumenti di pagamento”.
In assenza di qualsiasi indice testuale che autorizzi a ritenere che il suddetto limite valga anche per fattispecie diverse da quelle espressamente considerate, l'opzione interpretativa più favorevole per il correntista – ossia quella che esclude l'operatività del prefigurato termine di
13 mesi per la diversa ipotesi in cui gli atti dispositivi siano compiuti allo sportello, alla quale
è dedicato il precedente e separato articolo 7 della Sezione III del testo contrattuale, denominata Servizi di Pagamento (v. pag. 15 dell'all. 1 della citazione) – va senz'altro preferita anche alla luce del criterio di cui all'art. 1370 c.c. Quest'ultimo chiarisce che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti – com'è incontrovertibilmente accaduto nel caso di specie con il testo costitutivo del rapporto di conto corrente – s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.
Solo per completezza va evidenziato che, a prescindere da quanto sopra, come affermato dalla stessa solo a far data dal 20.9.2017 la banca ha fornito a Parte_3 Pt_1
“copia completa delle contabili richieste” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione
[...]
e risposta di parte convenuta) e che, mentre è indimostrato – come si è visto – che la correntista abbia ricevuto costantemente gli estratti conto nel corso dell'attuazione della relazione contrattuale, la messa a disposizione degli stessi in favore della cliente può dirsi provata solo in seguito al 17.1.2022 (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, ove si legge che “il 17 gennaio 2022 … è pervenuta istanza ex art. 119 T.U.B. dall'avv.
Corrado V. Giuliano, il quale richiedeva la trasmissione e visione degli estratti conto del rapporto n. 5430843, degli specimen di firma e delle ricevute delle operazioni effettuate allo sportello dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Come anche rilevato da controparte nell'atto introduttivo, la ha prontamente trasmesso quanto richiesto”). CP_1
Alla luce di ciò e tenuto conto del fatto che nel giugno del 2022 parte attrice ha presentato istanza di mediazione, nessuna intempestività si registra, dunque, nella condotta assunta dalla stessa.
2.2.3. In conclusione, l'effettuazione di operazioni da parte di soggetto non autorizzato sul conto corrente di corrispondenza n. 5430843 intestato a integra Parte_1 inadempimento contrattuale di del quale quest'ultima è tenuta a Parte_3 rispondere ai sensi dell'art. 1228 c.c. quantunque la condotta materiale (quantomeno) colposa realizzativa della violazione negoziale sia stata posta in essere dal proprio personale.
2.3. Venendo al danno risarcibile, esso è stato individuato dalla parte attrice nell'aver subito illegittimi addebiti che hanno ridotto il saldo del conto (v. pag. 8 della citazione, ove si chiede di “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, stante la evidente discrasia tra la firma di cui allo specimen e quella apposta sugli ordini di bonifico e prelievo, la responsabilità contrattuale della per avere eseguito delle operazioni non autorizzate, CP_1 omettendo di adottare tutte le cautele necessarie e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione in favore della IG.ra delle somme illegittimamente addebitate sul conto Pt_1 della sig.ra pari ad euro 20.000,00, o quella maggiore e/o minore somma Parte_1 che verrà accertata in corso di causa”).
Dal momento che il nocumento lamentato si identifica secondo la stessa tesi attorea con gli importi sottratti dal conto senza alcuna autorizzazione della intestataria – in ciò risolvendosi l'ammanco richiamato -, deve conseguentemente ritenersi che nella determinazione del danno risarcibile occorra tener conto esclusivamente del:
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 6.3.2014 per €. 2.500,00, recante n. ordine 41;
- bonifico eseguito allo sportello in data 15.5.2014 per €. 16.000,00 – con beneficiario Per_1
-, recante n. ordine 3;
[...]
- prelievo di contanti effettuato allo sportello in data 5.6.2014 per €. 1.500,00, recante n. ordine 61.
All'importo complessivo di €. 20.000,00 vanno aggiunti, a far data dal giorno delle singole operazioni integranti inadempimento e fino alla data della liquidazione effettuata con la presente sentenza, la rivalutazione monetaria, secondo gli indici e gli interessi CP_3 compensativi, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari di quella da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (così Cass. Civ. Sez. I 27.12.2022, n. 37798, che, in virtù di tali principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).
Infine, dal momento della pubblicazione della presente pronuncia e fino all'effettivo soddisfo devono essere corrisposti, sulla somma totale liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., poiché, al momento della pubblicazione del provvedimento definitorio, l'obbligazione risarcitoria – che ha natura di debito di valore – si converte in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo di interessi maturati fino alla predetta data.
2.4. Va invece rigettata la domanda con cui parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno consistente nella mancata destinazione alle esigenze d'impresa del denaro oggetto delle operazioni non autorizzate.
Non risultano, invero, assolti gli oneri di allegazione e prova tipicamente gravanti sul danneggiato.
Ed invero, il pregiudizio lamentato risulta essere stato descritto in termini eccessivamente generici, non essendo stata in alcun modo precisata l'incidenza della condotta assunta da sull'attività svolta da Parte_3 Parte_1
Né tantomeno le carenze di allegazione e prova sopra evidenziate possono superarsi con la liquidazione equitativa del danno, in quanto l'applicazione dell'art. 1226 c.c. – com'è noto – postula che sia stata raggiunta la dimostrazione della “reale esistenza” del danno stesso,
“prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”
(v. testualmente Cass. Civ. Sez. I 29.7.2009, n. 17677).
Con specifica attinenza al caso di specie, poi, il Supremo Collegio ha ancora precisato in materia che il ricorso alla disposizione in esame esige il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. Civ. Sez. III 12.4.2023, n. 9744, che ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , in assenza di CP_4
prova di tale pregiudizio).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta
[...]
Parte_3
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa creditoria accolta (scaglione di riferimento: €.
5.201,00 - €. 26.000,00).
Dal momento che il fallimento di risulta ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, va condannata a pagare le spese in favore dello Stato, senza Parte_3
alcuna dimidiazione. Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità,
“in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002
e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto
a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass.
Civ. Sez. II 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Civ. Sez. II 3.1.2020, n. 19).
Gli oneri della consulenza grafologica espletata, per come già in atti quantificati, vanno posti definitivamente a carico di in ragione del principio di Parte_3
soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n.
R.G. 2777/2023, ogni altra domanda, azione ed eccezione disattese:
- condanna a risarcire al fallimento di la somma Parte_3 Parte_1
di €. 20.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna a pagare al fallimento di - e, per esso, Parte_3 Parte_1 in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le spese di lite, che liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della espletata Parte_3
consulenza tecnica grafologica.
Così deciso in Siracusa, il 24.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti