Sentenza breve 13 marzo 2026
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- 1. Delega di firma e avvisi di accertamento: un contenzioso senza fineAccesso limitatohttps://www.ratio.it/ · 8 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/03/2026, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04752/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01642/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2026, proposto da JA Pinkal Jogi, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Consolato Generale d’Italia a Mumbai, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n. 432 dell’8.12.2025 emesso dal Consolato generale d’Italia a Mumbai e notificato il 10.12.2025 ad oggetto il diniego del visto di per motivi di studio e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente incluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’ar. 35, comma 1, lett.c) c.p.a.;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot.432 emesso l’8 dicembre 2025, notificato il 10 dicembre 2025, con il quale il Consolato d’Italia a Mumbai ha rigettato la richiesta di visto per dichiarati motivi di studio presentata dal ricorrente;
Considerato che il Consolato d’Italia a Mumbai, con relazione prot. n. 3130203|24/02/2026|0000287, versata in atti il 9 marzo 2026, ha comunicato che il ricorrente è stato invitato a presentare una nuova domanda di visto;
Dato atto che con dichiarazione resa a verbale alla Camera di consiglio dell’11 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente ha comunicato che, in esito alla ridetta nuova domanda, il visto è stato rilasciato ed ha, pertanto, chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione dello stesso, instando per la condanna della parte resistente alle spese di lite e per la refusione del contributo unificato;
Dato atto che alla suindicata Camera di consiglio è stato dato avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti;
Ritenuto, pertanto, che, in ragione di quanto innanzi, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c);
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità del procedimento e della natura in rito della presente decisione, possano essere compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, comma 6- bis D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato, ove versato, ai sensi dell’art. 13, co. 6- bis D.P.R. n. 115/2002 da distarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IR, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | AN IR |
IL SEGRETARIO