Sentenza 4 maggio 2026
Decreto presidenziale 6 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00869/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2026, proposto da
MA AD in proprio, con domicilio eletto in Roma, via San Nicola De Cesarini 3;
contro
la Commissione Elettorale Circondariale di TO in persona del Presidente pro tempore , in proprio;
nei confronti
del Comune di TO in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di estromissione dalla competizione elettorale del Comune di prato della lista “Popolo della famiglia” per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026, comunicato in data 26.04.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Elettorale Circondariale di TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 4 maggio 2026 il dott. Alessandro Cacciari e udito il ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Il sig. MA AD, odierno ricorrente, sostenuto dalla lista denominata “Popolo della famiglia” intende concorrere quale candidato sindaco alle elezioni amministrative per il Comune di TO, programmate per i giorni 24 e 25 maggio 2026. Tale comune ha popolazione legale di 195.213 abitanti come risultanti dal censimento svolto nell’anno 2021, e al fine dell’ammissione alla competizione elettorale locale la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco deve essere assistita da almeno 350 sottoscrizioni di elettori, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, lett. c) della legge 25 marzo 1993, n. 81, per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti.
La lista in parola ha prodotto 463 sottoscrizioni a proprio sostegno (449 rese tutte il 12 aprile 2026 nel comune di Riolo Terme in provincia di Ravenna e ivi autenticate), delle quali 371 riconducibili a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di TO.
La Commissione Elettorale Circondariale di TO (nel seguito anche “Commissione”), con verbale 41 del 26 aprile 2026, ha ricusato la lista e la candidatura dell’AD a sindaco poiché dall’esame delle suddette 449 sottoscrizioni sarebbe emerso che:
- 69 di esse, delle quali 49 di elettori del Comune di TO, sono riferite a persone identificate con documenti di identità scaduti;
- altre 2 di esse sarebbero riconducibili a persone decedute e contenute nel modulo denominato “atto separato 25”, il quale contiene altre 25 sottoscrizioni delle quali 15 riconducibili a elettori pratesi, da ritenersi tutte nulle.
Ulteriori approfondimenti svolti dalla Commissione hanno consentito di acquisire la dichiarazione di due cittadini del Comune di TO che figurano fra i sottoscrittori della lista, ma affermano di non avere mai reso detta sottoscrizione.
La Commissione quindi ha sottratto dal numero di 370 sottoscrizioni presentate 12 sottoscrizioni doppie; le 15 sottoscrizioni nulle nell’atto separato 25; le 49 sottoscrizioni con documento di identità non valido e le 2 disconosciute dagli apparenti sottoscrittori. Ne è seguita l’attribuzione alla lista “Popolo della famiglia” di sole 293 sottoscrizioni valide, in numero inferiore al minimo legislativamente previsto per l’ammissione alla competizione elettorale.
Tale provvedimento è stato impugnato dall’AD con ricorso notificato alla Commissione Elettorale Circondariale di TO e al Comune di TO, e depositato presso questo Tribunale Amministrativo. Lamenta il ricorrente che:
- le 12 sottoscrizioni doppie sono state raccolte il 12 aprile 2026, prima che le altre liste avessero completato le candidature e, pertanto, non dovevano essere defalcate;
- le sottoscrizioni ritenute invalide per scadenza del documento del sottoscrittore avrebbero dovuto essere computate poiché la condizione di elettore degli interessati risulta comprovata dal certificato elettorale;
- sarebbe poi priva di fondamento la circostanza della presentazione di due sottoscrizioni di persone decedute.
L’operato della Commissione contrasterebbe con il principio di massima partecipazione alle competizioni elettorali.
Si è costituita la Commissione Elettorale Circondariale di TO.
All’udienza del 4 maggio 2026, sentito il ricorrente e acquisita agli atti la documentazione da lui presentata, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente, in udienza, ha contestato la mancata notificazione del provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale, avendone avuto la delegata di lista solo comunicazione telefonica il 24 aprile 2026. Il Collegio osserva, in proposito, che tale omissione non ha impedito al ricorrente di proporre il ricorso e contestare la ricusazione.
Il Collegio è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale, al quale aderisce, secondo cui “ nei processi elettorali dinanzi al giudice amministrativo l'individuazione dell'Amministrazione pubblica alla quale compete la qualità di parte necessaria va effettuata non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati, bensì secondo quello dell'imputazione dei risultati della consultazione, con la conseguenza che rispetto alle elezioni comunali parte necessaria è il Comune e non l'Amministrazione statale (la Prefettura) cui appartengono gli organi preposti alle operazioni ”, ossia le Commissioni Elettorali (C.d.S. V, 6 novembre 2015, n. 5069; conf. C.d.S. V, 19 giugno 2012, n. 3557). Ritiene tuttavia di prescindere dalla questione relativa alla legittimazione passiva della Commissione intimata in ragione dell’infondatezza del ricorso.
Il ricorrente non contesta che 69 sottoscrizioni, delle quali 49 elettori di TO, siano riferite a persone identificate grazie a documenti di identità scaduti. Secondo la sua tesi sarebbe sufficiente a garantire validità alla sottoscrizione il fatto che si tratta di persone aventi qualifica di elettori nel Comune, e tanto sarebbe comprovato dal certificato elettorale. In pubblica udienza ha rimarcato che non risulta che un documento scaduto infici la condizione di elettore del comune di TO.
La tesi non può essere accolta.
Non è in discussione la condizione di elettore pratese in capo ai nominativi risultanti dalle sottoscrizioni in discussione; piuttosto rileva che per la validità delle sottoscrizioni della lista non è sufficiente la condizione di elettore ma occorre anche che ognuna di esse sia collegabile con certezza alla persona fisica elettore (apparentemente) sottoscrittore. Questa certezza può essere assicurata solo dall’esibizione di un documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore. In altri termini, in assenza di documento di identità del sottoscrittore, o in presenza di documento di identità scaduto, non è possibile avere certezza che quel tale elettore abbia realmente sottoscritto la presentazione della lista. La previsione di un numero minimo di sottoscrizioni delle liste che intendono partecipare alla competizione elettorale è assicurare che questa si svolga tra liste concorrenti (e relativi candidati sindaci collegati) che abbiano un minimo radicamento nel corpo elettorale, onde evitare che il relativo procedimento sia appesantito dalla partecipazione di liste estranee al contesto sociale locale. A tal fine è necessario garantire certezza a ciascuna sottoscrizione; in caso contrario verrebbero frustrate tali finalità. Si tratta di un elemento non formale ma sostanziale, necessario per garantire il raggiungimento dello scopo delle norme che impongono che la presentazione delle liste e delle relative candidature a sindaco siano assistite da un numero minimo di sottoscrizioni da parte di elettori, variabile in base alla popolazione del Comune interessato dalla competizione elettorale.
Il numero di elettori del Comune di TO che hanno sottoscritto la lista in parola, come risultante dal verbale della Commissione che anche su questo punto non è contestata, ammonta a 370: sottraendo a questo numero i 49 elettori pratesi identificati tramite documento di identità scaduto ne risulta che le sottoscrizioni valide ammontano a (371-49) 322, in misura quindi inferiore al minimo di legge per partecipare alla competizione elettorale. Tanto è sufficiente alla reiezione del ricorso, a prescindere dalle questioni relative alle doppie sottoscrizioni e alle sottoscrizioni riferite a persone decedute poiché anche computando queste, la lista non raggiungerebbe comunque il numero minimo di 350 sottoscrizioni richiesto dalla legge per l’ammissione alla competizione elettorale.
I precedenti in udienza citati dal ricorrente non sono pertinenti al caso di specie.
Il caso deciso dal T.A.R. per la Calabria-Catanzaro riguarda la presentazione delle liste elettorali; quelli decisi dal T.A.R. per il Molise un asserito ritardo nella presentazione delle liste e quello deciso dal T.A.R. per il Veneto la riduzione del numero dei candidati consiglieri al di sotto del minimo di legge.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
Marcello Faviere, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO