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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 10490/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vinzaglio 12 bis, Torino, Parte_1 presso lo studio dell'avv. DEMICHELIS PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Duca degli Abruzzi 42, Torino, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. ROZZIO MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 19/05/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare (di sua esclusiva proprietà) con uso degli arredi ivi esistenti.
2.
Considerato che
al momento il sig. è costretto, per motivi di lavoro, a trascorrere fuori CP_1
Torino e fuori Italia lunghi periodi, inframezzati da brevi soggiorni a Torino, le parti stabiliscono – salvo diverso accordo - che al rientro a Torino del padre, la bambina trascorrerà con lui consecutivamente i primi dieci giorni. Successivamente, se il soggiorno a Torino del padre si protrarrà per un periodo di tempo più lungo o se il padre dovesse tronare a lavorare a Torino (o zone limitrofe) il padre terrà con sé la figlia quantomeno con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna e un giorno infrasettimanale (a titolo Per_1 esemplificativo il lunedì quando non avrà trascorso il week end con il padre ed il giovedì nella settimana successiva), seguito dal pernottamento dall'uscita dalla scuola sino al giorno successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 25 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre al rientro a scuola;
fermo restando quanto sopra, la bambina ogni anno trascorrerà il giorno della
Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
- le vacanze pasquali ad anni alterni così come le altre festività civili e religiose;
- durante le vacanze estive: due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo il padre terrà con sé la bambina il periodo dal
1- 15 agosto negli anni dispari e dal 16-31 agosto negli anni pari).
Nel caso in cui eventuali impegni di lavoro impediscano all'uno o all'altro genitore di tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito, dovranno darne comunicazione all'altro con congruo preavviso (possibilmente di almeno una settimana) ed avranno facoltà di recuperare successivamente l'incontro mancato. Sino a che il sig. lavorerà all'estero e quando per lunghi periodi non gli CP_1 sarà possibile rientrare in Italia, la madre si rende disponibile, compatibilmente con i suoi impegni personali, lavorativi nonché con quelli scolastici della bambina, ad accompagnare quest'ultima nel
Paese in cui si trova il padre per un periodo di vacanza da concordare e previa valutazione dell'opportunità del viaggio a seconda della meta e dei relativi costi che verranno sopportati dai genitori di secondo accordi che verranno presi di volta in volta. Per_1
3. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, versando alla madre la somma di € 700,00 al mese. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo d'intesa del 15.3.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, prescrivendo alle parti di attenersi a tutte le indicazioni ivi contenute.
DÀ ATTO che:
4. L'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori a decorrere dal mese di giugno.
5. La signora corrisponderà al sig. la somma di €. 20.000,00 (ventimila/00) a Parte_1 CP_1 definizione di ogni rapporto patrimoniale pendente fra i ricorrenti, dei quali €. 15.000,00 quindicimila/00) sono stati versati mediante bonifico bancario alla firma del ricorso congiunto ed i restanti €. 5.000,00 (cinquemila/00) sono e saranno versati in rate mensili da €. 1.000,00 (mille/00) ciascuna a partire dal mese di settembre 2025. Con l'integrale pagamento della predetta somma il sig. non avrà più nulla a pretendere dalla sig.ra per qualsivoglia ragione. CP_1 Parte_1
6. Si dà atto che il sig. ha già restituito alla sig.ra le chiavi ed i telecomandi per CP_1 Parte_1
l'accesso all'alloggio ove abitava la famiglia unita in Torino, via Lagnasco 3 bis, essendosene già allontanato.
7. I ricorrenti si atterranno alle presenti condizioni concordate dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto ed il padre ha cominciato a versare il mantenimento per di cui al precedente Per_1 punto 4 a partire dal mese di giugno 2025.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 10490/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in C.so Vinzaglio 12 bis, Torino, Parte_1 presso lo studio dell'avv. DEMICHELIS PAOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in C.so Duca degli Abruzzi 42, Torino, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. ROZZIO MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 19/05/2025 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 Controparte_1
- 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1. La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare (di sua esclusiva proprietà) con uso degli arredi ivi esistenti.
2.
Considerato che
al momento il sig. è costretto, per motivi di lavoro, a trascorrere fuori CP_1
Torino e fuori Italia lunghi periodi, inframezzati da brevi soggiorni a Torino, le parti stabiliscono – salvo diverso accordo - che al rientro a Torino del padre, la bambina trascorrerà con lui consecutivamente i primi dieci giorni. Successivamente, se il soggiorno a Torino del padre si protrarrà per un periodo di tempo più lungo o se il padre dovesse tronare a lavorare a Torino (o zone limitrofe) il padre terrà con sé la figlia quantomeno con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna e un giorno infrasettimanale (a titolo Per_1 esemplificativo il lunedì quando non avrà trascorso il week end con il padre ed il giovedì nella settimana successiva), seguito dal pernottamento dall'uscita dalla scuola sino al giorno successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 25 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 31 dicembre al rientro a scuola;
fermo restando quanto sopra, la bambina ogni anno trascorrerà il giorno della
Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
- le vacanze pasquali ad anni alterni così come le altre festività civili e religiose;
- durante le vacanze estive: due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo il padre terrà con sé la bambina il periodo dal
1- 15 agosto negli anni dispari e dal 16-31 agosto negli anni pari).
Nel caso in cui eventuali impegni di lavoro impediscano all'uno o all'altro genitore di tenere con sé la figlia secondo il calendario stabilito, dovranno darne comunicazione all'altro con congruo preavviso (possibilmente di almeno una settimana) ed avranno facoltà di recuperare successivamente l'incontro mancato. Sino a che il sig. lavorerà all'estero e quando per lunghi periodi non gli CP_1 sarà possibile rientrare in Italia, la madre si rende disponibile, compatibilmente con i suoi impegni personali, lavorativi nonché con quelli scolastici della bambina, ad accompagnare quest'ultima nel
Paese in cui si trova il padre per un periodo di vacanza da concordare e previa valutazione dell'opportunità del viaggio a seconda della meta e dei relativi costi che verranno sopportati dai genitori di secondo accordi che verranno presi di volta in volta. Per_1
3. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia, versando alla madre la somma di € 700,00 al mese. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo d'intesa del 15.3.2016 sottoscritto tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino, prescrivendo alle parti di attenersi a tutte le indicazioni ivi contenute.
DÀ ATTO che:
4. L'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori a decorrere dal mese di giugno.
5. La signora corrisponderà al sig. la somma di €. 20.000,00 (ventimila/00) a Parte_1 CP_1 definizione di ogni rapporto patrimoniale pendente fra i ricorrenti, dei quali €. 15.000,00 quindicimila/00) sono stati versati mediante bonifico bancario alla firma del ricorso congiunto ed i restanti €. 5.000,00 (cinquemila/00) sono e saranno versati in rate mensili da €. 1.000,00 (mille/00) ciascuna a partire dal mese di settembre 2025. Con l'integrale pagamento della predetta somma il sig. non avrà più nulla a pretendere dalla sig.ra per qualsivoglia ragione. CP_1 Parte_1
6. Si dà atto che il sig. ha già restituito alla sig.ra le chiavi ed i telecomandi per CP_1 Parte_1
l'accesso all'alloggio ove abitava la famiglia unita in Torino, via Lagnasco 3 bis, essendosene già allontanato.
7. I ricorrenti si atterranno alle presenti condizioni concordate dal momento della sottoscrizione del ricorso congiunto ed il padre ha cominciato a versare il mantenimento per di cui al precedente Per_1 punto 4 a partire dal mese di giugno 2025.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.