Art. 3.
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 , e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 , e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni.