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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 6732 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
MA
attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_1
ME RA
convenuta
Avente ad
OGGETTO: Domanda di restituzione
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 24/11/2018
[...]
conveniva in giudizio per sentir Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti richieste:
“1) condannare la dottoressa alla immediata Controparte_1
consegna dell'ecografo GE Voluson 730 expert Pro s/n. A43544, unitamente alla sonda convex AB2 – 7 s/n 49878 wp2 ed alla sonda endocavitaria ICS – 9H
s/n 161541 wx8, poiché da Ella illegittimamente detenuti;
2) condannare la dottoressa al pagamento, in favore Controparte_1
del dott. , dell'importo di € 8.534,24, oltre agli interessi Parte_1
legali, in relazione al pregiudizio patito per il periodo gennaio 2017 – novembre
2018, nonché all'ulteriore pregiudizio – che sarà quantificato nel corso del procedimento – dal mese di novembre 2018 e fino alla effettiva restituzione del bene;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, da liquidare secondo i parametri previsti nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno delle conclusioni che precedono il dott. precisava Parte_1
di svolgere la professione di medico, di aver stipulato in data 15/10/2015 un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di un ecografo, che gli venne consegnato in Pagani (SA) nello studio medico alla Via Ettore Padovani n. 48, presso lo studio professionale della dott.ssa , moglie Controparte_1
del dott. , dalla quale si è separato in data 2/05/2017. Parte_1 Aggiungeva di aver chiesto prima del giudizio la restituzione dell'ecografo e di avere subito un danno emergente pari ad € 8.534,24 corrispondenti a n. 22 canoni di locazione finanziaria erogati, somma in ordine alla quale chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_1
la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 163 n. 4 c.p.c..
Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea.
In particolare, la convenuta eccepiva che l'ecografo sarebbe stato “regalato alla moglie” e ciò “per consentire alla stessa una liberalità d'uso ai sensi dell'art.
770 2° comma c.c.”.
Ammessa la prova testimoniale, escussi i testimoni, formulata proposta conciliativa non accettata congiuntamente dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 12.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc di venti giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
non ha “regalato” l'ecografo oggetto del contratto di Parte_1
locazione e ciò anche in considerazione del fatto che giammai avrebbe potuto trasferire nell'altrui sfera giuridica un bene di cui egli non era proprietario (il bene in parola era condotto in locazione).
In ogni caso, la donazione avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam (e precisamente l'atto pubblico con i requisiti prescritti dagli artt. 782 c.c. e 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).
La qualificazione della liberalità d'uso è espressamente sconfessata dalla convenuta che, nel corso di una conversazione WhatsApp del 4 maggio 2017, dichiarava di dover effettuare il pagamento della rata dell'ecografo. Al più, il bene può essere stato concesso alla convenuta in comodato d'uso precario, ma sino a quando non è stato chiesto legittimamente in restituzione.
Dall'istruttoria non è emerso alcun motivo che possa legittimare la convenuta a trattenere il bene condotto in locazione dall'attore e poi da questi riscattato.
Le dichiarazioni rilasciate dai testimoni di entrambe le parti appaiono generiche ed irrilevanti ai fini del decidere.
Va anche accolta la domanda di pagamento ma solo con riferimento ai canoni maturati dalla costituzione in mora al riscatto del bene (euro 387,92 x 15 = euro
5.818,8).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto:
- condanna la convenuta alla restituzione immediata in favore dell'attore dell'ecografo GE . A43544, unitamente alla sonda Parte_2
convex AB2 – 7 s/n 49878 wp2 ed alla sonda endocavitaria ICS – 9H s/n
161541 wx8;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5818,8, oltre interessi legali moratori dal giorno 11.07.2018 al soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 6732 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
MA
attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_1
ME RA
convenuta
Avente ad
OGGETTO: Domanda di restituzione
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 24/11/2018
[...]
conveniva in giudizio per sentir Parte_1 Controparte_1
accogliere le seguenti richieste:
“1) condannare la dottoressa alla immediata Controparte_1
consegna dell'ecografo GE Voluson 730 expert Pro s/n. A43544, unitamente alla sonda convex AB2 – 7 s/n 49878 wp2 ed alla sonda endocavitaria ICS – 9H
s/n 161541 wx8, poiché da Ella illegittimamente detenuti;
2) condannare la dottoressa al pagamento, in favore Controparte_1
del dott. , dell'importo di € 8.534,24, oltre agli interessi Parte_1
legali, in relazione al pregiudizio patito per il periodo gennaio 2017 – novembre
2018, nonché all'ulteriore pregiudizio – che sarà quantificato nel corso del procedimento – dal mese di novembre 2018 e fino alla effettiva restituzione del bene;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, da liquidare secondo i parametri previsti nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre alle spese generali (ex art. 2 del D.M. cit.), C.P.A. ed IVA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno delle conclusioni che precedono il dott. precisava Parte_1
di svolgere la professione di medico, di aver stipulato in data 15/10/2015 un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di un ecografo, che gli venne consegnato in Pagani (SA) nello studio medico alla Via Ettore Padovani n. 48, presso lo studio professionale della dott.ssa , moglie Controparte_1
del dott. , dalla quale si è separato in data 2/05/2017. Parte_1 Aggiungeva di aver chiesto prima del giudizio la restituzione dell'ecografo e di avere subito un danno emergente pari ad € 8.534,24 corrispondenti a n. 22 canoni di locazione finanziaria erogati, somma in ordine alla quale chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente Controparte_1
la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., per la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 163 n. 4 c.p.c..
Nel merito deduceva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea.
In particolare, la convenuta eccepiva che l'ecografo sarebbe stato “regalato alla moglie” e ciò “per consentire alla stessa una liberalità d'uso ai sensi dell'art.
770 2° comma c.c.”.
Ammessa la prova testimoniale, escussi i testimoni, formulata proposta conciliativa non accettata congiuntamente dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 12.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc di venti giorni per le comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
non ha “regalato” l'ecografo oggetto del contratto di Parte_1
locazione e ciò anche in considerazione del fatto che giammai avrebbe potuto trasferire nell'altrui sfera giuridica un bene di cui egli non era proprietario (il bene in parola era condotto in locazione).
In ogni caso, la donazione avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam (e precisamente l'atto pubblico con i requisiti prescritti dagli artt. 782 c.c. e 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89).
La qualificazione della liberalità d'uso è espressamente sconfessata dalla convenuta che, nel corso di una conversazione WhatsApp del 4 maggio 2017, dichiarava di dover effettuare il pagamento della rata dell'ecografo. Al più, il bene può essere stato concesso alla convenuta in comodato d'uso precario, ma sino a quando non è stato chiesto legittimamente in restituzione.
Dall'istruttoria non è emerso alcun motivo che possa legittimare la convenuta a trattenere il bene condotto in locazione dall'attore e poi da questi riscattato.
Le dichiarazioni rilasciate dai testimoni di entrambe le parti appaiono generiche ed irrilevanti ai fini del decidere.
Va anche accolta la domanda di pagamento ma solo con riferimento ai canoni maturati dalla costituzione in mora al riscatto del bene (euro 387,92 x 15 = euro
5.818,8).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto:
- condanna la convenuta alla restituzione immediata in favore dell'attore dell'ecografo GE . A43544, unitamente alla sonda Parte_2
convex AB2 – 7 s/n 49878 wp2 ed alla sonda endocavitaria ICS – 9H s/n
161541 wx8;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5818,8, oltre interessi legali moratori dal giorno 11.07.2018 al soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 5077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo