TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, dott.ssa Stefania Rescigno, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari di Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Frosinone con il n.3204 / 2024 promossa con ricorso
da
elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico , presso lo Parte_1 studio legale dell'avv. MEI FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso UFFICIO LEGALE INPS - PIAZZA
[...]
GRAMSCI 03100 SI , rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
resistente
Oggetto del giudizio: liquidazione pensione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/10/2024 , la parte ricorrente, sul presupposto di aver presentato, in data 21.12.2023, domanda di ricostituzione documentale per la liquidazione della pensione definitiva e di aver promosso, senza esito, ricorso al Comitato Provinciale;
conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale l' , in persona del legale rappresentante p.t. per CP_1
1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la trasformazione della prestazione previdenziale categoria VOART 33027643 da provvisoria a definitiva e, conseguentemente, condannare l'ente convenuto ad erogare la prestazione richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ”.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando che trattandosi di pensione ad iscritto nella CP_1 gestione speciale Artigiani/commercianti, la stessa deve essere calcolata sulla base dei contributi versati, dovuti in misura fissa ed a percentuale sul reddito fiscalmente imponibile. Il ricorrente, in pensione dal 1.6.2023, ha continuato a lavorare sino al 19.7.2023. La trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva presuppone dunque la acquisizione dei redditi fino all'anno 2023. La convenuta precisava, inoltre, che il reddito 2023 è da CP_ intendersi acquisibile dall' solo successivamente alla liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte della Agenzia delle Entrate e che il ricorrente ha presentato la dichiarazione solo nel mese di ottobre 2024. Ciò specificato, avendo potuto l' provvedere alla CP_1 trasformazione solo dopo l'acquisizione della documentazione suddetta richiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio. La parte ricorrente pur richiedendo la cessata materia del contendere insisteva sulla richiesta di condanna dell' al pagamento delle spese legali allegando di aver depositato, al momento CP_1 della presentazione della domanda, dichiarazione dei redditi utile ai fini della liquidazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni e tenuto conto dell'accoglimento della domanda deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In relazione alle spese relative al presente procedimento, si osserva che l' ha provveduto CP_1 ad accogliere la domanda solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, pur se in possesso di tutta la documentazione utile ai fini del calcolo pensionistico, per tale ragione, si ritiene di dover porre le spese di lite, liquidate in dispositivo,
a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda o eccezione rigettata: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, in virtù dell'accoglimento della domanda da parte dell' . CP_1
2 Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del sig. liquidate in CP_1 Parte_1
€.900.00, per compensi, oltre IVA e cassa di previdenza in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
3