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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21143 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21143 / 2024 avente ad oggetto: separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da
Parte_1
Con l'avv. MATTEO DEPICOLZUANE ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza dell'08/04/2025: “pronuncia della separazione, con rimessione della causa sul ruolo per la definizione anche della domanda divorzile”,
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 23/10/2024 , dopo aver premesso che in data Parte_1
18/10/1992 ha contratto matrimonio concordatario a Venezia con CP_1
; che dalla loro unione sono nati i figli (28/03/1993),
[...] Per_1 Per_2
(11/04/2000) e (21/03/2005), ad oggi tutti maggiorenni;
che negli ultimi anni Persona_3
l'affectio maritalis è venuta meno, tant'è che nel 2010 ha agito per ottenere la pronuncia di separazione, in procedimento contumaciale conclusosi con sentenza n. 244/2011 del
Tribunale di Venezia;
che nel successivo procedimento instaurato dalla sig.ra al Pt_1 fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto dell'eccezione sollevata dal marito in merito all'avvenuta ripresa della convivenza dei coniugi dal 2010 al
2012 – deducendone la riconciliazione -, codesto Tribunale ha rigettato la domanda attorea
(sentenza n. 865 del 2015); che, successivamente, la sig.ra ha nuovamente agito per Pt_1 ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui domanda è stata respinta da questo Tribunale perché “Dopo il primo – ed unico – giudizio di separazione delle odierne parti, infatti, queste hanno ripreso la convivenza per un lasso di tempo prevalente nel triennio rilevante e lege (quantomeno nella formulazione applicabile ratione temporis ossia prima dell'entrata in vigore della l. 55/2015) come accertato in via definitiva dalla sentenza depositata da questo Tribunale il 10.2.2015, agli atti. Non essendo possibile far decorrere il termine per lo scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 3, I co. n. 2) lett. b) l. 898/1970 ss.mm.ii. da un dies a quo diverso da quello cristallizzato dal Legislatore
– per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giudici – ed avendo le parti “consumato” tale termine riprendendo la convivenza in concomitanza con l'udienza presidenziale separativa, soltanto con una nuova pronuncia di separazione può considerarsi integrata la fattispecie a formazione successiva che conduce al divorzio” (sentenza n. 282/2021); tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, e, decorsi i termini di legge, ha chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio.
2 Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del l'8 aprile 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di separarsi e, precisato - quanto ai figli - che “Adesso vivo con la sola figlia , che lavora. ha 32 anni, non fa Per_2 Per_1 niente, vive col padre e da me non viene mai – ha preso da poco il diploma, Persona_3 ha iniziato uno stage presso Arcaplanet – viene pagato circa 800 € mensili lordi. Adesso sta dal padre, per maggiore comodità alla sede dello stage, ma è sempre stato un po' da me e un po' dal padre”, ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra e dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. intervenuto, il quale ha formulato proprie conclusioni come da nota agli atti del 10/04/2025 in senso favorevole all'“accoglimento di ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai definitivamente venuta meno. A sua volta il resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio e rimettendo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la statuizione sulle spese.
3 Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente, nella contumacia del resistente.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in data 18/10/1992 a Venezia, iscritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 163, parte 2, serie A, dell'anno 1992;
Spese alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21143 / 2024 avente ad oggetto: separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da
Parte_1
Con l'avv. MATTEO DEPICOLZUANE ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza dell'08/04/2025: “pronuncia della separazione, con rimessione della causa sul ruolo per la definizione anche della domanda divorzile”,
1 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 23/10/2024 , dopo aver premesso che in data Parte_1
18/10/1992 ha contratto matrimonio concordatario a Venezia con CP_1
; che dalla loro unione sono nati i figli (28/03/1993),
[...] Per_1 Per_2
(11/04/2000) e (21/03/2005), ad oggi tutti maggiorenni;
che negli ultimi anni Persona_3
l'affectio maritalis è venuta meno, tant'è che nel 2010 ha agito per ottenere la pronuncia di separazione, in procedimento contumaciale conclusosi con sentenza n. 244/2011 del
Tribunale di Venezia;
che nel successivo procedimento instaurato dalla sig.ra al Pt_1 fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, preso atto dell'eccezione sollevata dal marito in merito all'avvenuta ripresa della convivenza dei coniugi dal 2010 al
2012 – deducendone la riconciliazione -, codesto Tribunale ha rigettato la domanda attorea
(sentenza n. 865 del 2015); che, successivamente, la sig.ra ha nuovamente agito per Pt_1 ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui domanda è stata respinta da questo Tribunale perché “Dopo il primo – ed unico – giudizio di separazione delle odierne parti, infatti, queste hanno ripreso la convivenza per un lasso di tempo prevalente nel triennio rilevante e lege (quantomeno nella formulazione applicabile ratione temporis ossia prima dell'entrata in vigore della l. 55/2015) come accertato in via definitiva dalla sentenza depositata da questo Tribunale il 10.2.2015, agli atti. Non essendo possibile far decorrere il termine per lo scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 3, I co. n. 2) lett. b) l. 898/1970 ss.mm.ii. da un dies a quo diverso da quello cristallizzato dal Legislatore
– per evidenti ragioni di certezza dei rapporti giudici – ed avendo le parti “consumato” tale termine riprendendo la convivenza in concomitanza con l'udienza presidenziale separativa, soltanto con una nuova pronuncia di separazione può considerarsi integrata la fattispecie a formazione successiva che conduce al divorzio” (sentenza n. 282/2021); tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito, alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, e, decorsi i termini di legge, ha chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili di matrimonio.
2 Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del l'8 aprile 2025 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di separarsi e, precisato - quanto ai figli - che “Adesso vivo con la sola figlia , che lavora. ha 32 anni, non fa Per_2 Per_1 niente, vive col padre e da me non viene mai – ha preso da poco il diploma, Persona_3 ha iniziato uno stage presso Arcaplanet – viene pagato circa 800 € mensili lordi. Adesso sta dal padre, per maggiore comodità alla sede dello stage, ma è sempre stato un po' da me e un po' dal padre”, ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Preso atto di quanto sopra e dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. intervenuto, il quale ha formulato proprie conclusioni come da nota agli atti del 10/04/2025 in senso favorevole all'“accoglimento di ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai definitivamente venuta meno. A sua volta il resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio e rimettendo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio la statuizione sulle spese.
3 Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente, nella contumacia del resistente.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio in data 18/10/1992 a Venezia, iscritto nel registro degli
[...] atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 163, parte 2, serie A, dell'anno 1992;
Spese alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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