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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/11/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR TO, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 20/11/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4994/2025 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Cataldo Balducci, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Matteo Ruggiero, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito, pari a €40.100,00, oltre accessori e spese, vantato dalla parte opposta nei confronti della parte opponente sulla scorta dell'accordo di collaborazione del 25/05/2021 e della connessa esecuzione di attività di assistenza e supporto resa da in favore di nella fase Parte_1 Controparte_1 precontrattuale e fino all'affidamento a dell'appalto per la Parte_1 ristrutturazione del Condominio sito in Polignano a Mare alla via Berlinguer 53/63.
1 TRIBUNALE DI BARI
I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (d.i. n.
303/2025 del 05-07/02/2025), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., muovendo contestazioni circa l'eccessività della pretesa creditoria, perciò chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato via pec il 19/03/2025).
I.3.- La società opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la “Improcedibilità della causa per tardiva iscrizione a ruolo”, sulla scorta delle seguenti deduzioni: “L'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.ro . 337/2025 veniva notificato il 19 marzo 2025 alla pec dello scrivente difensore, ma il giudizio veniva iscritto a ruolo solo in data 02.05.2025 e quindi ben oltre i 10 giorni stabiliti ex art. 165
e ss cpc., rendendo pertanto improcedibile il presente giudizio di opposizione (RG.
4994/2025) per tardiva iscrizione a ruolo;
all'uopo si tiene a puntualizzare che di nessun ausilio può ritenersi la certificazione rilasciata dalla cancelleria centrale civile del 22.04.2025 in cui viene attestato che, a causa di un errore la busta di deposito dell'iscrizione a ruolo non poteva essere accettata, ma senza specificare quale tipo di errore e perché non potuta accettare, e pertanto rifiutata. Infatti, se il nuovo deposito viene effettuato oltre i termini previsti, la parte si trova comunque di fronte a una tardiva iscrizione a ruolo e in tal caso, avrebbe dovuto avviare una richiesta di rimessione in termini al giudice competente, fornendo tutti gli elementi e la documentazione utile per l'accertamento di una motivazione valida che giustifichi il ritardo, che nel caso di specie non è dato comprendere”; “in considerazione della eccepita tardività della iscrizione a ruolo dell'opposizione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel sostenere che “In tema di procedimenti per decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente è del tutto equiparabile alla mancata costituzione
e, quindi, comporta l'improcedibilità dell'opposizione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell'opposto” (cfr. Cass., sez. I, 27-11-1998 n.2044, vedasi anche Cass.
6304/99. Cass. 3316/98 e Tribunale di Nola, sentenza del 17 settembre 2009).
L'equivalenza della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c., di talché, oltre a determinare
l'improcedibilità dell'opposizione, legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto (ove non ne sia già stato munito ai sensi dell'art. 642 c.p.c.) e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato ( Cass 2707/90)”.
In ogni caso, nel merito, ha contestato l'avversa ricostruzione, insistendo per la
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fondatezza integrale del proprio credito e invocando il rigetto dell'opposizione.
Il tutto, con vittoria di spese e istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 18/07/2025).
I.4.- All'esito dei controlli preliminari, questo giudice nel decreto ex art. 171 bis
c.p.c. del 06/08/2025 ha così disposto:
< dell'opposizione, in difetto altresì di istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte opponente atta a superare il rifiuto della busta da parte della Cancelleria (così nella comparsa di costituzione: “
1. Improcedibilità della causa per tardiva iscrizione a ruolo.
L'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.ro . 337/2025 veniva notificato il 19 marzo 2025 alla pec dello scrivente difensore, ma il giudizio veniva iscritto a ruolo solo in data 02.05.2025 e quindi ben oltre i 10 giorni stabiliti ex art. 165 e ss cpc., rendendo pertanto improcedibile il presente giudizio di opposizione (RG. 4994/2025) per tardiva iscrizione a ruolo. All'uopo si tiene a puntualizzare che di nessun ausilio può ritenersi la certificazione rilasciata dalla cancelleria centrale civile del 22.04.2025 in cui viene attestato che, a causa di un errore la busta di deposito dell'iscrizione a ruolo non poteva essere accettata, ma senza specificare quale tipo di errore e perché non potuta accettare, e pertanto rifiutata. Infatti, se il nuovo deposito viene effettuato oltre i termini previsti, la parte si trova comunque di fronte a una tardiva iscrizione a ruolo e in tal caso, avrebbe dovuto avviare una richiesta di rimessione in termini al giudice competente, fornendo tutti gli elementi e la documentazione utile per l'accertamento di una motivazione valida che giustifichi il ritardo, che nel caso di specie non è dato comprendere…In considerazione di quanto sopra, il presente giudizio dovrà esser dichiarato improcedibile ed indi estinto per iscrizione tardiva a ruolo della causa, con conseguente definitività del Decreto Ingiuntivo n. 337/2025 Trib. Bari”); ritenuto, sulla base di preliminare verifica prima facie, che l'eccezione appaia meritevole di accoglimento sulla base delle tempistiche documentate, poiché se è pur vero che vi è stato (come da attestazione di Cancelleria) un tentativo infruttuoso di deposito tempestivo della busta in data 19/03/2025, a fini di iscrizione a ruolo, la parte opponente non ha però avanzato istanza rituale e pronta di rimessione in termini (a fronte di termine perentorio), atta a sanare lo spirare del termine per causa non imputabile;
anzi, la parte opponente non ha neppure menzionato nell'atto oppositivo le circostanze occorse (limitandosi ad allegare la certificazione di Cancelleria di cui, come
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detto, non vi è menzione alcuna nelle difese;
l'evenienza è emersa dall'attività difensiva della controparte); considerato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente rispetto al termine di cui all'art. 165 c.p.c. comporta l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi della norma speciale di cui all'art. 647, co. 1,
c.p.c., rilevabile anche d'ufficio, conseguendone la necessità di adottare sentenza in rito
(vedasi la giurisprudenza menzionata dalla parte opposta (Cass. n. 10116/2004, tra le molte1), con conseguente consolidarsi del titolo monitorio;
di talchè, allo stato, le parti sono dispensate dal deposito delle memorie di legge per evidenti esigenze di economia processuale, poiché all'udienza le parti preciseranno le proprie conclusioni anche ai sensi dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c.: applicato l'art. 171 bis, co. 3, c.p.c.;
P.Q.M.
FISSA al 20/11/2025 l'udienza di prima comparizione, che sarà tenuta per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale sulla questione di cui in parte motiva, assegnando termine per brevi note difensive entro i 30 giorni anteriori.
Con riserva di ogni provvedimento>>.
Dunque, all'esito della costituzione del contraddittorio la causa è stata rimessa 1 Queste le pertinenti citazioni pretorie della parte opposta:
“In tema di procedimenti per decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente è del tutto equiparabile alla mancata costituzione e, quindi, – comporta l'improcedibilità dell'opposizione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell'opposto” (cfr. Cass., sez. I, 27-11-1998 n.2044, vedasi anche Cass. 6304/99. Cass. 3316/98 e Tribunale di Nola, sentenza del 17 settembre 2009). L'equivalenza della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c., di talché, oltre a determinare l'improcedibilità dell'opposizione, legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto (ove non ne sia già stato munito ai sensi dell'art. 642 c.p.c.) e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato ( Cass 2707/90). Ne consegue che: “l'opponente non può più riassumere il giudizio, indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine, poiché la dichiarazione d'improcedibilità deriva dalla circostanza che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno sul titolo del credito azionato” (cfr. Cassazione civile , sez. III, 06 giugno 2006, n. 13252). Ed ancora, secondo una costante giurisprudenza, infatti, nel caso di mancata costituzione dell'attore (sic opponente), o di costituzione tardiva, non solo l'opposizione è improcedibile e tale conseguenza deve essere rilevata anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, ma l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio anche se non è stato ancora pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione e indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine (Cassazione Cass. Civ. 23/10/2008, 18942/2006, Cass. 5039/2005, Cass. 10116/2004, Cass. 6304/1999, Cass. 2707/90). La tardiva iscrizione a ruolo dell' opposizione a Decreto ingiuntivo, comporta ai sensi del disposto dell'art. 647 c.p.c., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte cost. (sent. n. 18 del 2002) purché effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (Cass. civile, sez. I, 01/09/2006, n. 18942)”.
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immediatamente alla fase decisoria, stante l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opposta.
I.5.- La causa perviene pertanto all'udienza cartolare del 20/11/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate, previa concessione di termine per memorie finali.
Nell'alveo delle difese finali, la parte opponente (memorie del 17/10/2025) ha avanzato istanza di remissione in termini, mentre la parte opposta (memorie del 20/10/2025) ha insistito nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, ribadendo l'assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini.
II.- In via preliminare e assorbente, per le ragioni esposte nel decreto del
06/08/2025, è fondata l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente, in assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini.
Il vizio della costituzione dell'opponente è in effetti sussistente, con la conseguente improcedibilità dell'opposizione, nei sensi precisati nel richiamato decreto e rimasti insuperati da successive difese rese nell'apposito contraddittorio tra le parti. E, come già rilevato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio.
Quanto alla tardività dell'istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c., va richiamata a sostegno, in ordine cronologico, la seguente consolidata giurisprudenza:
- per Cass., n. 4841/2012, la rimessione in termini prevista dall'art. 153, co. 2, c.p.c.
(ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis c.p.c.) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione di una notificazione non andata a buon fine, proposta a distanza di un anno e mezzo dall'infruttuoso tentativo della prima notifica);
- per Cass., n. 32296/2023, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello per
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tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto a un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l'appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine);
- per Cass., n. 1348/2024, in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la Cancelleria
(nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito);
- per Cass., n. 4034/2025, l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, co. 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).
Nella specie, volendo radicarsi la sussistenza di una causa effettivamente non imputabile al difensore istante, va in via dirimente rilevato che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, quest'ultimo si è attivato ex art. 153, co. 2, c.p.c. in un termine evidentemente non congruo né ragionevole.
Tenuto conto della sospensione feriale dei termini, l'istanza de qua è stata infatti
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avanzata per la prima volta - e solamente a seguito dell'eccezione di parte e del rilievo del magistrato (anzi, la parte opponente non ha neppure menzionato nell'atto oppositivo le circostanze occorse, limitandosi ad allegare la certificazione di Cancelleria di cui, come detto, non vi è menzione alcuna nelle difese atta a illustrare gli avvenimenti;
l'evenienza è emersa dall'attività difensiva della controparte) - soltanto nelle note del
17/10/2025 e quindi a distanza di circa cinque mesi dalla scoperta dell'evento critico (la certificazione di Cancelleria è datata 22/04/2025); per di più, l'istanza è intervenuta circa due mesi dopo rispetto all'eccezione di parte opposta di cui alla comparsa di costituzione del 18/07/2025 e circa un mese e mezzo dopo il citato conseguente provvedimento del magistrato del 06/08/2025.
Ne discende l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutorietà del decreto opposto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva;
peraltro, l'opponente ha ammesso in citazione quantomeno una parte del credito.
IV.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva (alla luce della pronta definizione in rito della lite) e difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato e del comportamento processuale (v. par. III), al netto dell'insussistente fase istruttoria (parametri minimi).
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
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P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
19/03/2025, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
2) AN la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €2.768,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/11/2025
Il Giudice
AR TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice AR TO, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 20/11/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4994/2025 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Cataldo Balducci, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Matteo Ruggiero, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito, pari a €40.100,00, oltre accessori e spese, vantato dalla parte opposta nei confronti della parte opponente sulla scorta dell'accordo di collaborazione del 25/05/2021 e della connessa esecuzione di attività di assistenza e supporto resa da in favore di nella fase Parte_1 Controparte_1 precontrattuale e fino all'affidamento a dell'appalto per la Parte_1 ristrutturazione del Condominio sito in Polignano a Mare alla via Berlinguer 53/63.
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I.2.- Richiesta e ottenuta dal creditore l'ingiunzione di pagamento (d.i. n.
303/2025 del 05-07/02/2025), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645
c.p.c., muovendo contestazioni circa l'eccessività della pretesa creditoria, perciò chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese (atto di citazione notificato via pec il 19/03/2025).
I.3.- La società opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la “Improcedibilità della causa per tardiva iscrizione a ruolo”, sulla scorta delle seguenti deduzioni: “L'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.ro . 337/2025 veniva notificato il 19 marzo 2025 alla pec dello scrivente difensore, ma il giudizio veniva iscritto a ruolo solo in data 02.05.2025 e quindi ben oltre i 10 giorni stabiliti ex art. 165
e ss cpc., rendendo pertanto improcedibile il presente giudizio di opposizione (RG.
4994/2025) per tardiva iscrizione a ruolo;
all'uopo si tiene a puntualizzare che di nessun ausilio può ritenersi la certificazione rilasciata dalla cancelleria centrale civile del 22.04.2025 in cui viene attestato che, a causa di un errore la busta di deposito dell'iscrizione a ruolo non poteva essere accettata, ma senza specificare quale tipo di errore e perché non potuta accettare, e pertanto rifiutata. Infatti, se il nuovo deposito viene effettuato oltre i termini previsti, la parte si trova comunque di fronte a una tardiva iscrizione a ruolo e in tal caso, avrebbe dovuto avviare una richiesta di rimessione in termini al giudice competente, fornendo tutti gli elementi e la documentazione utile per l'accertamento di una motivazione valida che giustifichi il ritardo, che nel caso di specie non è dato comprendere”; “in considerazione della eccepita tardività della iscrizione a ruolo dell'opposizione, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel sostenere che “In tema di procedimenti per decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente è del tutto equiparabile alla mancata costituzione
e, quindi, comporta l'improcedibilità dell'opposizione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell'opposto” (cfr. Cass., sez. I, 27-11-1998 n.2044, vedasi anche Cass.
6304/99. Cass. 3316/98 e Tribunale di Nola, sentenza del 17 settembre 2009).
L'equivalenza della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c., di talché, oltre a determinare
l'improcedibilità dell'opposizione, legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto (ove non ne sia già stato munito ai sensi dell'art. 642 c.p.c.) e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato ( Cass 2707/90)”.
In ogni caso, nel merito, ha contestato l'avversa ricostruzione, insistendo per la
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fondatezza integrale del proprio credito e invocando il rigetto dell'opposizione.
Il tutto, con vittoria di spese e istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (comparsa di risposta depositata il 18/07/2025).
I.4.- All'esito dei controlli preliminari, questo giudice nel decreto ex art. 171 bis
c.p.c. del 06/08/2025 ha così disposto:
< dell'opposizione, in difetto altresì di istanza di rimessione in termini avanzata dalla parte opponente atta a superare il rifiuto della busta da parte della Cancelleria (così nella comparsa di costituzione: “
1. Improcedibilità della causa per tardiva iscrizione a ruolo.
L'atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.ro . 337/2025 veniva notificato il 19 marzo 2025 alla pec dello scrivente difensore, ma il giudizio veniva iscritto a ruolo solo in data 02.05.2025 e quindi ben oltre i 10 giorni stabiliti ex art. 165 e ss cpc., rendendo pertanto improcedibile il presente giudizio di opposizione (RG. 4994/2025) per tardiva iscrizione a ruolo. All'uopo si tiene a puntualizzare che di nessun ausilio può ritenersi la certificazione rilasciata dalla cancelleria centrale civile del 22.04.2025 in cui viene attestato che, a causa di un errore la busta di deposito dell'iscrizione a ruolo non poteva essere accettata, ma senza specificare quale tipo di errore e perché non potuta accettare, e pertanto rifiutata. Infatti, se il nuovo deposito viene effettuato oltre i termini previsti, la parte si trova comunque di fronte a una tardiva iscrizione a ruolo e in tal caso, avrebbe dovuto avviare una richiesta di rimessione in termini al giudice competente, fornendo tutti gli elementi e la documentazione utile per l'accertamento di una motivazione valida che giustifichi il ritardo, che nel caso di specie non è dato comprendere…In considerazione di quanto sopra, il presente giudizio dovrà esser dichiarato improcedibile ed indi estinto per iscrizione tardiva a ruolo della causa, con conseguente definitività del Decreto Ingiuntivo n. 337/2025 Trib. Bari”); ritenuto, sulla base di preliminare verifica prima facie, che l'eccezione appaia meritevole di accoglimento sulla base delle tempistiche documentate, poiché se è pur vero che vi è stato (come da attestazione di Cancelleria) un tentativo infruttuoso di deposito tempestivo della busta in data 19/03/2025, a fini di iscrizione a ruolo, la parte opponente non ha però avanzato istanza rituale e pronta di rimessione in termini (a fronte di termine perentorio), atta a sanare lo spirare del termine per causa non imputabile;
anzi, la parte opponente non ha neppure menzionato nell'atto oppositivo le circostanze occorse (limitandosi ad allegare la certificazione di Cancelleria di cui, come
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detto, non vi è menzione alcuna nelle difese;
l'evenienza è emersa dall'attività difensiva della controparte); considerato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente rispetto al termine di cui all'art. 165 c.p.c. comporta l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi della norma speciale di cui all'art. 647, co. 1,
c.p.c., rilevabile anche d'ufficio, conseguendone la necessità di adottare sentenza in rito
(vedasi la giurisprudenza menzionata dalla parte opposta (Cass. n. 10116/2004, tra le molte1), con conseguente consolidarsi del titolo monitorio;
di talchè, allo stato, le parti sono dispensate dal deposito delle memorie di legge per evidenti esigenze di economia processuale, poiché all'udienza le parti preciseranno le proprie conclusioni anche ai sensi dell'art. 80 bis disp. att. c.p.c.: applicato l'art. 171 bis, co. 3, c.p.c.;
P.Q.M.
FISSA al 20/11/2025 l'udienza di prima comparizione, che sarà tenuta per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale sulla questione di cui in parte motiva, assegnando termine per brevi note difensive entro i 30 giorni anteriori.
Con riserva di ogni provvedimento>>.
Dunque, all'esito della costituzione del contraddittorio la causa è stata rimessa 1 Queste le pertinenti citazioni pretorie della parte opposta:
“In tema di procedimenti per decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente è del tutto equiparabile alla mancata costituzione e, quindi, – comporta l'improcedibilità dell'opposizione, a nulla rilevando la tempestiva costituzione dell'opposto” (cfr. Cass., sez. I, 27-11-1998 n.2044, vedasi anche Cass. 6304/99. Cass. 3316/98 e Tribunale di Nola, sentenza del 17 settembre 2009). L'equivalenza della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c., di talché, oltre a determinare l'improcedibilità dell'opposizione, legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto (ove non ne sia già stato munito ai sensi dell'art. 642 c.p.c.) e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato ( Cass 2707/90). Ne consegue che: “l'opponente non può più riassumere il giudizio, indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine, poiché la dichiarazione d'improcedibilità deriva dalla circostanza che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno sul titolo del credito azionato” (cfr. Cassazione civile , sez. III, 06 giugno 2006, n. 13252). Ed ancora, secondo una costante giurisprudenza, infatti, nel caso di mancata costituzione dell'attore (sic opponente), o di costituzione tardiva, non solo l'opposizione è improcedibile e tale conseguenza deve essere rilevata anche d'ufficio, in via pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, ma l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio anche se non è stato ancora pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione e indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine (Cassazione Cass. Civ. 23/10/2008, 18942/2006, Cass. 5039/2005, Cass. 10116/2004, Cass. 6304/1999, Cass. 2707/90). La tardiva iscrizione a ruolo dell' opposizione a Decreto ingiuntivo, comporta ai sensi del disposto dell'art. 647 c.p.c., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte cost. (sent. n. 18 del 2002) purché effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto (Cass. civile, sez. I, 01/09/2006, n. 18942)”.
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immediatamente alla fase decisoria, stante l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opposta.
I.5.- La causa perviene pertanto all'udienza cartolare del 20/11/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate, previa concessione di termine per memorie finali.
Nell'alveo delle difese finali, la parte opponente (memorie del 17/10/2025) ha avanzato istanza di remissione in termini, mentre la parte opposta (memorie del 20/10/2025) ha insistito nell'accoglimento dell'eccezione preliminare, ribadendo l'assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini.
II.- In via preliminare e assorbente, per le ragioni esposte nel decreto del
06/08/2025, è fondata l'eccezione, sollevata dalla parte opposta, di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente, in assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini.
Il vizio della costituzione dell'opponente è in effetti sussistente, con la conseguente improcedibilità dell'opposizione, nei sensi precisati nel richiamato decreto e rimasti insuperati da successive difese rese nell'apposito contraddittorio tra le parti. E, come già rilevato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio.
Quanto alla tardività dell'istanza ex art. 153, co. 2, c.p.c., va richiamata a sostegno, in ordine cronologico, la seguente consolidata giurisprudenza:
- per Cass., n. 4841/2012, la rimessione in termini prevista dall'art. 153, co. 2, c.p.c.
(ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis c.p.c.) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione di una notificazione non andata a buon fine, proposta a distanza di un anno e mezzo dall'infruttuoso tentativo della prima notifica);
- per Cass., n. 32296/2023, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello per
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tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto a un'anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l'appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine);
- per Cass., n. 1348/2024, in tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. quarta PEC, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la Cancelleria
(nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un'istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell'esito negativo del tentativo di deposito);
- per Cass., n. 4034/2025, l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, co. 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attivata solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici).
Nella specie, volendo radicarsi la sussistenza di una causa effettivamente non imputabile al difensore istante, va in via dirimente rilevato che, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, quest'ultimo si è attivato ex art. 153, co. 2, c.p.c. in un termine evidentemente non congruo né ragionevole.
Tenuto conto della sospensione feriale dei termini, l'istanza de qua è stata infatti
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avanzata per la prima volta - e solamente a seguito dell'eccezione di parte e del rilievo del magistrato (anzi, la parte opponente non ha neppure menzionato nell'atto oppositivo le circostanze occorse, limitandosi ad allegare la certificazione di Cancelleria di cui, come detto, non vi è menzione alcuna nelle difese atta a illustrare gli avvenimenti;
l'evenienza è emersa dall'attività difensiva della controparte) - soltanto nelle note del
17/10/2025 e quindi a distanza di circa cinque mesi dalla scoperta dell'evento critico (la certificazione di Cancelleria è datata 22/04/2025); per di più, l'istanza è intervenuta circa due mesi dopo rispetto all'eccezione di parte opposta di cui alla comparsa di costituzione del 18/07/2025 e circa un mese e mezzo dopo il citato conseguente provvedimento del magistrato del 06/08/2025.
Ne discende l'improcedibilità dell'opposizione e l'esecutorietà del decreto opposto.
III.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva;
peraltro, l'opponente ha ammesso in citazione quantomeno una parte del credito.
IV.- Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva (alla luce della pronta definizione in rito della lite) e difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato e del comportamento processuale (v. par. III), al netto dell'insussistente fase istruttoria (parametri minimi).
V.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che
“In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281- sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
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P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
19/03/2025, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
2) AN la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del giudizio di opposizione, che liquida in €2.768,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cap come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 22/11/2025
Il Giudice
AR TO
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