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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/07/2025, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
• Dott. Emanuele Pinto - Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10241/2023 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucarelli Erica, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Francesca, in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 2.7.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13.9.2023 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 4054/2014 del 10.9.2014 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1
recependo le condizioni concordate tra le parti che prevedevano, tra
[...]
l'altro, l'obbligo di esso istante di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla controparte della somma mensile di
€275,00 oltre adeguamento annuale istat;
- che la figlia era divenuta oramai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente lavorando dal 3.1.2022 presso Foot Locker Italy a tempo indeterminato;
- che non era stato possibile raggiungere un accordo con la controparte;
chiedeva, pertanto, la revoca del suo contributo al mantenimento della figlia. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva la quale non si opponeva alla domanda del Controparte_1 ricorrente e contestava l'avverso assunto circa la carenza di disponibilità a raggiungere un accordo. A seguito dell'istruzione della causa, in data 18.2.2025 le parti depositavano convenzione debitamente sottoscritta, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale. Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato, all'esito della trattazione cartolare disposta per l'udienza del 2.7.2025, sulle conformi conclusioni rese dai difensori delle parti con nota del 17.6.2025, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie è incontestato che la figlia nata dall'unione coniugale, ormai Per_1 maggiorenne, abbia raggiunto l'indipendenza economica, tanto che le parti hanno sottoscritto il 3.2.2025 apposita convenzione, depositata il 18.2.2025, prevedendo l'elisione dell'obbligo di mantenimento della figlia posto in capo al ricorrente;
le Per_1 condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge. Le spese processuali vanno compensate attesa la composizione bonaria della lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza di divorzio n.4054/2014 del 28.7.2014 (depositata il 10.9.2014) in conformità al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 3.2.2025 e depositato il 18.2.2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24.7.2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera
• Dr.ssa Rosella Nocera - Presidente
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
• Dott. Emanuele Pinto - Giudice ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10241/2023 R.G. pendente T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucarelli Erica, in virtù di procura Parte_1 in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Francesca, in virtù di procura Controparte_1 in atti
- RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 2.7.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13.9.2023 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 4054/2014 del 10.9.2014 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1
recependo le condizioni concordate tra le parti che prevedevano, tra
[...]
l'altro, l'obbligo di esso istante di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento alla controparte della somma mensile di
€275,00 oltre adeguamento annuale istat;
- che la figlia era divenuta oramai maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente lavorando dal 3.1.2022 presso Foot Locker Italy a tempo indeterminato;
- che non era stato possibile raggiungere un accordo con la controparte;
chiedeva, pertanto, la revoca del suo contributo al mantenimento della figlia. Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva la quale non si opponeva alla domanda del Controparte_1 ricorrente e contestava l'avverso assunto circa la carenza di disponibilità a raggiungere un accordo. A seguito dell'istruzione della causa, in data 18.2.2025 le parti depositavano convenzione debitamente sottoscritta, chiedendone il recepimento da parte del Tribunale. Disposta la riassegnazione del procedimento allo scrivente magistrato, all'esito della trattazione cartolare disposta per l'udienza del 2.7.2025, sulle conformi conclusioni rese dai difensori delle parti con nota del 17.6.2025, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta. Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie è incontestato che la figlia nata dall'unione coniugale, ormai Per_1 maggiorenne, abbia raggiunto l'indipendenza economica, tanto che le parti hanno sottoscritto il 3.2.2025 apposita convenzione, depositata il 18.2.2025, prevedendo l'elisione dell'obbligo di mantenimento della figlia posto in capo al ricorrente;
le Per_1 condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge. Le spese processuali vanno compensate attesa la composizione bonaria della lite. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza di divorzio n.4054/2014 del 28.7.2014 (depositata il 10.9.2014) in conformità al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 3.2.2025 e depositato il 18.2.2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 24.7.2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera