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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 2808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
AN RR Presidente
IR ON IU rel.
NI EL IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/04/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio all'udienza del
15/10/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI ON presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione contenziosa
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “visto nulla si oppone”
1 Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a ipotesi i del reg. UE 1111 del 2019.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10.
Passando quindi al merito, parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in data 30/04/2019 a Bangkok (Thailandia), risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
Il ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione della resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Nulla per le spese alla luce della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 30/04/2019 a Bangkok (Thailandia), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera Del Garda (VR), nell'anno
2019, Numero 17, Parte II, Serie C.
2. Nulla sulle spese.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Peschiera del Garda (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2019, Numero 17, Parte II, Serie C).
2 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.10.2025
La IU est.
IR ON
La Presidente
AN RR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
AN RR Presidente
IR ON IU rel.
NI EL IU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/04/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio all'udienza del
15/10/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI ON presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ); Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione contenziosa
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “visto nulla si oppone”
1 Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nata in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a ipotesi i del reg. UE 1111 del 2019.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. a reg. UE 1259/10.
Passando quindi al merito, parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in data 30/04/2019 a Bangkok (Thailandia), risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
Il ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione della resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Nulla per le spese alla luce della contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 30/04/2019 a Bangkok (Thailandia), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Peschiera Del Garda (VR), nell'anno
2019, Numero 17, Parte II, Serie C.
2. Nulla sulle spese.
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Peschiera del Garda (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2019, Numero 17, Parte II, Serie C).
2 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.10.2025
La IU est.
IR ON
La Presidente
AN RR
3