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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 5044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5044 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3747/2025 R.G. promossa da
(c.f. ), con l'avv. MOINO PIER FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
- accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte del Signor Controparte_1
(codice fiscale ) ex artt. 476 e 485 c.c. dell'eredità della madre Signora CodiceFiscale_2 [...]
(C.F. ) deceduta in data 29 maggio 2013, Persona_1 CodiceFiscale_3
ricomprendente l'immobile sito in Venezia - Mestre, via Garigliano n. 23, Piano T - 4, catastalmente censita al Comune di Venezia (L736), Foglio 135, Particella 4379, sub. 21, Zona censuaria 9,
Categoria A/4 , Classe 5, Vani 5,5, rendita catastale € 482,89 e il conseguente acquisto mortis causa da parte dello stesso del diritto di proprietà per la quota di 1000/1000 del suddetto immobile;
- ordinare la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese della parte resistente. pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 31.1.2025 il Parte_2
corrente in Venezia-Mestre, ha chiesto accertarsi che è erede puro e semplice, ex Controparte_1
art. 485 e/o 476 c.c., della madre . Persona_1
Secondo l'assunto del ricorrente, in particolare:
- , dopo la morte della madre il 29.5.2013, si è reso Controparte_1 Persona_1
inadempiente al pagamento degli oneri condominiali relativi all'immobile intestato alla madre, sito nel
Condominio " in Venezia-Mestre, nel quale egli ha sempre risieduto dopo il Parte_1
decesso del genitore;
- il dopo aver ottenuto ingiunzione nei confronti del debitore per Parte_1
il pagamento della somma di € 6.069,23, ha promosso due procedure esecutive mobiliari presso la residenza del resistente, con parziale soddisfo del credito, nell'ambito delle quali l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto il debitore personalmente nell'unità immobiliare presso il Parte_1 Parte_1
intestata alla madre ed in tali occasioni ha, inoltre, riconosciuto il proprio debito;
[...] CP_1
- il resistente, chiamato all'eredità, deve ritenersi erede puro e semplice ex art. 476 c.c. per aver tacitamente accettato l'eredità e, comunque, ai sensi dell'art. 485 c.c. essendo lo stesso nel possesso dell'immobile ereditario senza aver provveduto all'inventario nel termine di legge.
è rimasto contumace. Controparte_1
In corso di causa, parte ricorrente ha dato atto e documentato che, nell'ambito del procedimento di mediazione innanzi alla Camera Arbitrale di Venezia, è stato sottoscritto da tutte le parti in data
21.5.2025 un verbale di mediazione nel quale il resistente dichiara di essere erede legittimo della signora e si impegna a ripetere la dichiarazione di fronte al Notaio ai fini della Persona_1
trascrizione.
La causa è stata discussa all'udienza del 16.10.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte ricorrente.
pagina 2 di 4 Il ricorso può essere accolto.
In via preliminare, quanto alla dichiarazione del signor di cui al verbale di Controparte_1
mediazione di data 21.5.2025, non sembra che il sopravvenuto riconoscimento da parte del resistente della propria qualità di erede legittimo sia idoneo a far venir meno l'interesse alla richiesta pronuncia, suscettibile di essere trascritta, giacché, a quanto consta, alla dichiarazione di accettazione espressa non
è seguita la formalizzazione della stessa davanti al Notaio, necessaria per la trascrizione.
Nel merito, può ritenersi assorbente la sussistenza dei presupposti necessari per integrare l'ipotesi prevista dall'art. 485 c.c., ovvero il possesso di almeno un bene ereditario e la mancata erezione dell'inventario nel termine di tre mesi.
Appaiono concludenti in tal senso la circostanza che l'Ufficiale Giudiziario nel corso delle esecuzioni mobiliari abbia rinvenuto il resistente personalmente presso l'immobile condominiale, bene ereditario, nel corso degli accessi di data 8.9.2020 e 4.5.2023 (all.ti 8 e 11 ricorrente), nonché il certificato storico di residenza del signor (all. 5 ricorrente) dal quale risulta che lo stesso dal 2007 è Controparte_1
residente presso quell'indirizzo.
Da tali fatti sembra potersi ragionevolmente evincere che il resistente, dopo la morte della madre, ha sempre abitato presso l'immobile condominiale e, dunque, ne ha mantenuto il possesso.
Il possesso del bene ereditario è sufficiente ad integrare l'acquisto ex lege previsto dall'art. 485 co. 2
c.c. laddove, come nel caso, l'inventario non risulti compiuto nei tre mesi dall'apertura della successione.
A tale ultimo riguardo, si osserva, spettava al resistente dare eventualmente la prova di aver eseguito la detta formalità (in tal senso Cass. n. 11030/03).
Appare superfluo accertare che il resistente è erede in forza della dichiarazione di accettazione espressa resa in sede di mediazione, essendo tale dichiarazione sopravvenuta al già perfezionato acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, per le cause di valore ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00, avuto riguardo alla non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-accerta e dichiara che nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), è erede puro e semplice, ex art. 485, co. II, c.c., di , C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) e, per l'effetto, pieno proprietario C.F._4
dell'immobile sito in Venezia - Mestre, via Garigliano n. 23, Piano T - 4, catastalmente censito al
Comune di Venezia (L736), Foglio 135, Particella 4379, sub. 21, Zona censuaria 9, Categoria A/4 ,
Classe 5, Vani 5,5, rendita catastale € 482,89;
-ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da responsabilità al riguardo;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €
1.800,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 29/10/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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