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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3011 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3011 /2024, promossa con ricorso depositato in data 02/05/2024
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SERNESI ANNA ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. TOGNONI PATRIZIO RENATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 30.01.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da scritti introduttivi.
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: In via provvisoria ed urgente, EX ART.473 bis cpc, n.15, a parziale modifica delle condizioni di separazione, disporre con provvedimento urgente ed inaudita altera parte l'assegnazione senza vincolo di termine alla signora che la abiterà con il figlio;
con fissazione di Parte_1 Per_1 udienza per la convalida e di termini per la notifica;
In via definitiva:
In parziale modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
disporre l'assegnazione della casa di abitazione familiare sita in Paderno Dugnano via Mozart, CP_1 alla signora che la abiterà con il figlio, senza condizioni;
Parte_1 in subordine: in parziale modifica delle condizioni di separazione tra i signori e Parte_1 [...]
disporre l'aumento dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio a carico del CP_1 Per_1 signor ed a favore della signora nella misura di euro 1.600,00 /mese, indicizzato CP_1 Parte_1
ISTAT; in ulteriore subordine: disporre che il signor provveda a versare il canone di locazione per una CP_1 abitazione idonea per il figlio e la madre prevalentemente collocataria dello stesso;
Per_1 confermare tutte le altre condizioni economiche e relative al diritto di visita tra le parti.
Con vittoria di spese competenze de onorari.
In via istruttoria:
- disporsi le opportune verifiche patrimoniali a carico del signor in caso di opposizione dello CP_1 stesso alla modifica delle condizioni di separazione;
- è fatta salva ogni ulteriore facoltà istruttoria e di modifica o integrazione della domanda e delle conclusioni a seguito della costituzione del convenuto.
Per parte resistente
Nel merito in via preliminare
- assegnare in via provvisoria la casa di Paderno Dugnano (MI), Via Mozart n. 5, sino al 30 giugno 2024 per permettere ad di concludere l'anno scolastico;
Per_1
Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in parziale modifica delle condizioni di separazione tra i signori e Parte_1 [...]
ridurre l'importo mensile del contributo al mantenimento per il figlio gravante sul resistente ad CP_1
€ 800,00, oltre il pagamento del 100% della mensa scolastica tolto l'importo di € 250,00 per la babysitter per tutti i motivi di cui in narrativa;
- confermare tutte le altre condizioni economiche e di visita tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre indagine tributaria e presso le competenti autorità sulla persona della signora Parte_1 al fine di verificare l'esatta condizione patrimoniale;
[...]
- ammettere, ove ritenuto opportuno, prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, da intendersi qui integralmente riprodotte dal n. 1 al n. 21, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione “è vero che”.
Si indicano a testi:
- Signor IN LI;
- Signora DI OT;
- Signora NA LI.
Con ogni più ampia riserva.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
****
con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis n.n. 15 e 29 c.p.c., depositato in data Parte_1
02.05.2024, adiva in via d'urgenza l'intestato Tribunale al fine di ottenere, in via definitiva, l'assegnazione della casa coniugale sita in Paderno Dugnano, a tutela del diritto abitativo del figlio minore . Per_1
Nello specifico, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con in data CP_1
29.10.2024 a Cuba e che dalla loro unione era nato, in data 12.09.2015, il figlio;
dava Persona_2 atto che il progetto di vita comune era naufragato, tanto che si addiveniva alla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 31.01.2023.
In particolare, le condizioni di separazione prevedevano che
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. AFFIDAMENTO
- disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, listruzione ed il Per_1 mantenimento nel rispetto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre: Per_1
3. CP_2
- la signora ed il figlio continueranno ad abitare nella casa di Paderno Dugnano, di proprietà della sorella e della Pt_1 madre del ricorrente e da questi goduta in comodato, che viene assegnata provvisoriamente alla signora CP_1 fino al 31 agosto Pt_1
2023; al termine dell'anno scolastico 2022/2023 i ricorrenti concordano che la signora ed il figlio si trasferiranno a vivere a Milano;
il canone di locazione della casa che sarà reperita Pt_1
Milano verrà corrisposto utilizzando l'importo ricavato dalla locazione della casa di
L'avana descritta al successivo punto 4
4. MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
- in esecuzione di più ampi accordi transattivi relativi alla composizione della crisi familiare in ordine al mantenimento della moglie, , il signor Parte_1 [...] si impegna a cedere in favore della stessa signora , che si impegna ad accettare, la CP_1 Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Cuba, così descritta:
- in Cuba, città L'Avana, Municipio Playa, località Miramar, avenida
Tercera, tra calle 6 e 8, numero 604, appartamento 3, unità immobiliare di mg 135 posta al primo piano e costituita da sala, sala da pranzo, cucina, 3 camere da letto, due bagni, corridoio, palio coperto, il tullo meglio descritto nell'atto di provenienza a ministero Licenciada Nury
Evarista Peña Taboada n. 674 del 14 luglio 2017, con rogito da effettuarsi presso un notaio di fiducia della signora quanto prima possibile dopo la sottoscrizione e il deposito del presente accordo e comunque entro e non oltre tre mesi Pt_1 dalla comunicazione della omologazione del presente verbale;
la cessione viene prevista nell'ambito di più ampi accordi relativi alla separazione tra i coniugi a titolo di mantenimento "una tantum" ed a tacitazione di ogni residuo ed eventuale rapporto di dare - avere tra le parti, ad esclusione di quanto previsto per il mantenimento del figlio come da successivo punto 6); i ricorrenti dichiarano che intendono avvalersi - ove possibile - del trattamento agevolato usufruibile per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
la signora si impegna a non cedere i diritti così acquisiti sulla casa in oggetto prima del raggiungimento Pt_1 della maggiore età del figlio
Per_1
5. DIRITTO DI VISITA
- alla luce della particolare attività lavorativa del padre, che trascorre diversi periodi di tempo durante l'anno all'estero, il figlio trascorrerà con il padre fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina, ed i pomeriggi nei periodi in Per_1 cui il padre sarà in Italia;
almeno una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua (ad anni alterni dal giovedi al sabato e dalla domenica al martedi); almeno quattro settimane anche consecutive nel periodo estivo in dale e periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori in ogni caso consentono che il figlio trascorra con uno e con l'altro periodi di vacanza anche Per_1 all'estero per visitare i parenti di ognuno, non in periodo scolastico e con adeguato preavviso;
ogni altro periodo o giornata sarà concordato eventualmente dai genitori compatibilmente con le esigenze e gli impegni personali e scolastici del figlio e personali e lavorativi dei genitori stessi;
6. MANTENIMENTO DEL FIGLIO
- alla luce della situazione reddituale dei coniugi e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore i ricorrenti pattuiscono che il signor corrisponda in favore della signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 la somma complessiva di euro 800/mese, indicizzate ISTAT con decorrenza dal mese corrispondente ed all'anno Per_1 successivo all'udienza di comparizione parti (anche virtuale) avanti al Presidente del Tribunale per la pronuncia della separazione, oltre al 100% della quota dovuta per mensa scolastica, ed al 100% di una attività sportiva all'anno; il signor corrisponderà inoltre nel periodo scolastico (e cioè per nove mesi/anno) la somma mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 spese per baby sitter, con dispensa dalla rendicontazione;
- le spese straordinarie per il figlio, ad eccezione delle suindicate spese per mensa ed attività sportiva e della somma fissa per baby sitter, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% tra le parti come da linee guida del Tribunale di Milano. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg): in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita degli stessi e che necessitano di interventi economici straordinari.
7. l'assegno unico per il nucleo familiare (e/o le altre eventuali agevolazioni per la famiglia) verrà percepito integralmente dalla moglie restando le detrazioni al 50% ciascuno tra i coniugi.
8. onde permettere alla signora di accompagnare il figlio Pt_1
a scuola e nelle varie attività che verranno concordate e/o che saranno necessarie, il signor provvederà ad Per_1 CP_1 acquistare una autovettura (anche usata purché in buone condizioni, con cambio automatico ed in grado di circolare ancora per diversi anni a Milano e quindi di classe almeno euro benzina) che intesterà alla moglie non appena la stessa avrà conseguito la patente di guida.
9. Spese per il presente procedimento compensate tra le parti, fermo restando che la signora gode dell'ammissione al Pt_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
A fondamento del ricorso di modifica delle condizioni di separazione, Parte_1 deduceva l'intervenuto mutamento delle condizioni di fatto che erano state poste alla base degli accordi di separazione;
in particolare, l'assegnazione della casa familiare in suo favore era stata pattuita con termine avente scadenza in data 31.08.2023, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico del figlio, con la precisazione che avrebbe iniziato il nuovo anno scolastico presso un istituto sito in Per_1
Milano e che ivi madre e figlio avrebbero stabilito la loro nuova residenza. Ulteriore condicio sine qua non per cui la ricorrente avrebbe rilasciato l'immobile di Paderno Dugnano era costituita dal trasferimento di una proprietà del resistente, sita in Cuba, in suo favore.
Tuttavia, tale progetto di vita naufragava;
, come da accordo tra i genitori, intraprendeva il nuovo Per_1 anno scolastico sempre in Paderno Dugnano e, vista la scadenza del termine per godere dell'assegnazione della casa familiare, la ricorrente subiva la minaccia del rilascio forzato dell'immobile.
Inoltre, il trasferimento immobiliare della casa di Cuba aveva richiesto tempistiche maggiori rispetto al previsto e, per di più, tale bene originariamente locato a terzi, risultava al momento improduttivo di reddito e di difficile commercializzazione a causa dello stato dell'immobile e delle condizioni socioeconomiche di Cuba. In ultimo, adduceva un peggioramento delle sue condizioni reddituali, contrariamente a quelle Pt_1 del resistente che, rispetto al periodo della separazione, aveva migliorato la propria condizione economica.
Il Giudice, con decreto del 02.05.2024 emesso inaudita altera parte, in accoglimento dell'istanza attorea e ritenuta la sussistenza dei presupposti, assegnava la casa coniugale a e fissava Parte_1 udienza per la comparizione personale delle parti.
Con comparsa depositata in data 15.05.2024 si costituiva in giudizio il quale, oltre a CP_1 contestare la ricostruzione dei fatti così come proposta dalla ricorrente, chiedeva l'integrale rigetto delle domande formulate in sede di ricorso introduttivo.
Relativamente alla questione della casa familiare di Paderno Dugnano, precisava, in via CP_1 preliminare, che l'immobile in questione risultava essere di proprietà di sua madre e di sua sorella;
in secondo luogo eccepiva il comportamento strumentale e contrario alla buona fede assunto da Pt_1 posto che costei, volontariamente, non si era premurata di reperire una nuova abitazione in Milano contravvenendo agli accordi di separazione, e costringendolo così, di fatto e a tutela del figlio, a lasciarle il godimento dell'immobile.
Altresì, lamentava che ormai da tempo la madre della ricorrente si era stabilita in questa abitazione senza il consenso delle legittime proprietarie;
tale circostanza assumeva rilievo anche in punto di contributo per il pagamento della baby-sitter, da considerarsi ormai ingiustificato dato l'ausilio apportato proprio dalla madre di nella gestione del minore. Parte_1
Infine, il resistente lamentava che la ricorrente si era resa inadempiente persino nel pagamento delle spese ordinarie relative all'immobile.
All'udienza del 06.06.2024, ove non compariva personalmente, i procuratori si accordavano Pt_1 affinché la ricorrente restasse nell'abitazione in questione sino al 05.10.2024, riservandosi di approfondire la questione alla successiva udienza e in presenza di entrambe le parti.
All'udienza del 15.10.2024, dopo ampia discussione ove si affrontava anche la disamina in merito alle difficoltà derivanti dalla casa di Cuba, le parti concordemente chiedevano disporsi un rinvio per tentare di addivenire ad un accordo risolutivo della controversia.
Nelle more, la casa familiare restava assegnata alla ricorrente.
All'udienza del 12.12.2024 le parti dichiaravano di non essere addivenute a nessun accordo e aveva luogo il contraddittorio tra le parti relativamente a questioni di natura squisitamente economica, tanto che i legali chiedevano di essere autorizzati alla produzione documentale in tal senso.
In particolare, il legale di parte ricorrente chiedeva di poter depositare documentazione attestante le critiche condizioni di Cuba, sia sotto il punto di vista politico che climatico, che rendevano di fatto difficoltosa la locazione della proprietà. Il resistente rappresentava di aver proposto a di riacquistare l'immobile, ma che tale proposta era Pt_1 stata declinata dalla ricorrente.
Il Giudice autorizzava la produzione di documenti così come richiesti dalle parti e rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di assegnazione in via definitiva della casa ex coniugale formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
Preliminarmente, osserva il Collegio che è dato statuire in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare in ragione dell'affidamento o del collocamento di figli minori (o maggiorenni non economicamente indipendenti).
Secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, infatti, è escluso che il Tribunale possa emettere qualsiasi provvedimento di assegnazione dell'abitazione al coniuge, allorché non vi siano figli minori affidati o collocati ovvero figli maggiorenni conviventi, dovendosi ritenere che l'assegnazione della casa coniugale non possa considerarsi una misura assistenziale, ma adempia alla finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.
Nel caso de quo, il figlio minore delle parti in causa risulta affidato a entrambi i genitori ed è collocato, già dai tempi della separazione, in via prevalentemente presso la madre.
E neppure i genitori hanno richiesto in questo giudizio modifiche relativamente alle modalità di affidamento o di collocamento attualmente in essere, non sussistendone i presupposti e non avendo, in ogni caso, il Collegio espletato eventuale approfondita istruttoria vista l'assenza di domanda delle parti in tal senso.
, di anni 9, ha sempre vissuto nell'abitazione sita in Paderno Dugnano, via Mozart n.5, e Persona_2 in tale contesto ha creato il proprio ambiente di vita, sia sotto il punto di vista scolastico che extra scolastico;
è in questo luogo che il minore ricerca, e ritrova, i propri affetti.
A nulla rilevano in questa sede le vicissitudini legate alla casa di Cuba, e neppure la circostanza in base alla quale l'immobile di Paderno Dugnano risulti effettivamente di proprietà della madre e della sorella del resistente, risultando mere questioni di fatto che indubbiamente devono essere post poste in ragione della tutela del preminente interesse del minore.
Relativamente agli accordi intercorsi in sede di separazione tra le parti, ove si prevedeva l'assegnazione a tempo della casa coniugale e sino al completamento dell'anno scolastico di , rileva che tale accordo Per_1 debba considerarsi tamquam non esset in ragione del fatto che non si è più perfezionato il trasferimento del minore presso altro istituto scolastico in altra città. Pertanto, frequentando sempre la scuola in Paderno Dugnano e restando fermo il suo Per_1 collocamento in via prevalente presso l'abitazione materna, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
II. La domanda di revisione dell'assegno per il contributo al mantenimento formulata da parte resistente
è fondata e meritevole di accoglimento.
Rileva che in sede di separazione le parti avevano pattuito che corrispondesse a , a titolo CP_1 Pt_1 di assegno per il contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di euro 800,00 oltre al Per_1
100% della quota dovuta per mensa scolastica, ed al 100% di una attività sportiva all'anno.
Inoltre, il padre si impegnava a corrispondere, nel periodo scolastico, la somma mensile di euro 250,00 a titolo di spese per baby sitter. Le restanti spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori.
Nel presente giudizio parte resistente ha chiesto di mantenere immutato l'importo di euro 800,00 e di dichiarare invariata la suddivisione delle percentuali relativa alle spese straordinarie, ma ha insistito affinché fosse dichiarato non più tenuto a corrispondere la somma mensile a titolo di contributo per il pagamento della baby-sitter.
In corso di causa è emerso che, già da diverso tempo, la madre della ricorrente si è trasferita in Italia presso l'abitazione familiare di Paderno Dugnano;
questa circostanza è stata determinante in tutte le attività relative alla gestione di , posto che la nonna ha potuto prestare il proprio ausilio nella Per_1 gestione del nipote, sgravando da svariate incombenze e rendendo pertanto superfluo Pt_1
l'intervento della baby-sitter.
Altresì, rileva che l'assegnazione della casa familiare, ove adesso vive anche la ex suocera di CP_1 costituisce un notevole valore economico che, come spesso ribadito dalla giurisprudenza, assolve anche a una funzione integrativa dell'assegno per il contributo al mantenimento.
Deve dunque disporsi la revoca del contributo economico per la baby-sitter come prima corrisposto da
CP_1
Non sussistono invece i presupposti per dare luogo ad un nuovo computo ed a una conseguenziale modifica dell'assegno di mantenimento, giacché, al di là delle potenziali variazioni delle condizioni economico-reddituali delle parti, che non appaiono neppure rilevanti e significative, non risultano mutate le esigenze e i bisogni del figlio minore dato il contenuto lasso di tempo trascorso dalla pronuncia di separazione.
III. Le parti hanno richiesto la conferma di tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione, in particolar modo quelle relative al diritto di visita del minore.
Il Collegio accoglie la domanda congiuntamente proposta dai genitori, non essendo emerse, in corso di causa, situazioni contrarie al preminente interesse del minore che potrebbero far propendere per la revisione delle condizioni in tal senso. IV. Con riferimento alle dinamiche e alle vicissitudini legate all'abitazione sita in Cuba, prima di proprietà del resistente e poi trasferita dallo stesso alla ricorrente, il Collegio ritiene irrilevanti le argomentazioni attoree, così come la documentazione prodotta a supporto.
lamenta un intervenuto deprezzamento economico del bene a causa di eventi di svariata natura, Pt_1 quali politici e climatici, che avrebbero colpito Cuba.
Rileva che le problematiche esposte non sono da considerarsi quali accadimenti improvvisi, imprevedibili, rari ed eccezionali che, proprio fortuitamente, avrebbero minato il prestigio e la solidità economica dell'immobile, essendo i fattori documentati da sempre esistenti e sussistenti sul territorio cubano.
In ultimo, appare opportuno evidenziare che la ricorrente ha declinato la proposta del resistente, il quale aveva manifestato l'intenzione di riacquistare la res al fine di dirimere gli aspetti conflittuali della controversia.
V. Rigetta le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti in quanto inconferenti o comunque irrilevanti ai fini del decidere.
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti (in punto di assegnazione della casa familiare per parte resistente e di assegno per il contributo al mantenimento per parte ricorrente), dichiara compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3011/24 del registro contenzioso civile, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, a modifica dell'omologa di separazione n cron. 1639/23 del 31.01.2023 -RG 10266/22 del 31.01.2023, così provvede:
I. Assegna la casa coniugale sita in Paderno Dugnano, via Mozart n.5, unitamente a tutti gli arredi, a ove vi continuerà a vivere con il figlio;
Parte_1 Per_1
II. Revoca il contributo per il pagamento della baby-sitter, pari a 250,00 euro mensili, versato da CP_1
a ;
[...] Parte_1
III. Conferma le ulteriori statuizioni di cui al provvedimento di separazione;
IV. Rigetta le istanze istruttorie;
V. Dichiara compensate le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 30.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 3011 /2024, promossa con ricorso depositato in data 02/05/2024
Da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SERNESI ANNA ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. TOGNONI PATRIZIO RENATO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 30.01.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da scritti introduttivi.
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così giudicare: In via provvisoria ed urgente, EX ART.473 bis cpc, n.15, a parziale modifica delle condizioni di separazione, disporre con provvedimento urgente ed inaudita altera parte l'assegnazione senza vincolo di termine alla signora che la abiterà con il figlio;
con fissazione di Parte_1 Per_1 udienza per la convalida e di termini per la notifica;
In via definitiva:
In parziale modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
disporre l'assegnazione della casa di abitazione familiare sita in Paderno Dugnano via Mozart, CP_1 alla signora che la abiterà con il figlio, senza condizioni;
Parte_1 in subordine: in parziale modifica delle condizioni di separazione tra i signori e Parte_1 [...]
disporre l'aumento dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio a carico del CP_1 Per_1 signor ed a favore della signora nella misura di euro 1.600,00 /mese, indicizzato CP_1 Parte_1
ISTAT; in ulteriore subordine: disporre che il signor provveda a versare il canone di locazione per una CP_1 abitazione idonea per il figlio e la madre prevalentemente collocataria dello stesso;
Per_1 confermare tutte le altre condizioni economiche e relative al diritto di visita tra le parti.
Con vittoria di spese competenze de onorari.
In via istruttoria:
- disporsi le opportune verifiche patrimoniali a carico del signor in caso di opposizione dello CP_1 stesso alla modifica delle condizioni di separazione;
- è fatta salva ogni ulteriore facoltà istruttoria e di modifica o integrazione della domanda e delle conclusioni a seguito della costituzione del convenuto.
Per parte resistente
Nel merito in via preliminare
- assegnare in via provvisoria la casa di Paderno Dugnano (MI), Via Mozart n. 5, sino al 30 giugno 2024 per permettere ad di concludere l'anno scolastico;
Per_1
Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in parziale modifica delle condizioni di separazione tra i signori e Parte_1 [...]
ridurre l'importo mensile del contributo al mantenimento per il figlio gravante sul resistente ad CP_1
€ 800,00, oltre il pagamento del 100% della mensa scolastica tolto l'importo di € 250,00 per la babysitter per tutti i motivi di cui in narrativa;
- confermare tutte le altre condizioni economiche e di visita tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre indagine tributaria e presso le competenti autorità sulla persona della signora Parte_1 al fine di verificare l'esatta condizione patrimoniale;
[...]
- ammettere, ove ritenuto opportuno, prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, da intendersi qui integralmente riprodotte dal n. 1 al n. 21, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione “è vero che”.
Si indicano a testi:
- Signor IN LI;
- Signora DI OT;
- Signora NA LI.
Con ogni più ampia riserva.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
****
con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis n.n. 15 e 29 c.p.c., depositato in data Parte_1
02.05.2024, adiva in via d'urgenza l'intestato Tribunale al fine di ottenere, in via definitiva, l'assegnazione della casa coniugale sita in Paderno Dugnano, a tutela del diritto abitativo del figlio minore . Per_1
Nello specifico, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con in data CP_1
29.10.2024 a Cuba e che dalla loro unione era nato, in data 12.09.2015, il figlio;
dava Persona_2 atto che il progetto di vita comune era naufragato, tanto che si addiveniva alla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 31.01.2023.
In particolare, le condizioni di separazione prevedevano che
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. AFFIDAMENTO
- disporre l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, listruzione ed il Per_1 mantenimento nel rispetto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
manterrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre: Per_1
3. CP_2
- la signora ed il figlio continueranno ad abitare nella casa di Paderno Dugnano, di proprietà della sorella e della Pt_1 madre del ricorrente e da questi goduta in comodato, che viene assegnata provvisoriamente alla signora CP_1 fino al 31 agosto Pt_1
2023; al termine dell'anno scolastico 2022/2023 i ricorrenti concordano che la signora ed il figlio si trasferiranno a vivere a Milano;
il canone di locazione della casa che sarà reperita Pt_1
Milano verrà corrisposto utilizzando l'importo ricavato dalla locazione della casa di
L'avana descritta al successivo punto 4
4. MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
- in esecuzione di più ampi accordi transattivi relativi alla composizione della crisi familiare in ordine al mantenimento della moglie, , il signor Parte_1 [...] si impegna a cedere in favore della stessa signora , che si impegna ad accettare, la CP_1 Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Cuba, così descritta:
- in Cuba, città L'Avana, Municipio Playa, località Miramar, avenida
Tercera, tra calle 6 e 8, numero 604, appartamento 3, unità immobiliare di mg 135 posta al primo piano e costituita da sala, sala da pranzo, cucina, 3 camere da letto, due bagni, corridoio, palio coperto, il tullo meglio descritto nell'atto di provenienza a ministero Licenciada Nury
Evarista Peña Taboada n. 674 del 14 luglio 2017, con rogito da effettuarsi presso un notaio di fiducia della signora quanto prima possibile dopo la sottoscrizione e il deposito del presente accordo e comunque entro e non oltre tre mesi Pt_1 dalla comunicazione della omologazione del presente verbale;
la cessione viene prevista nell'ambito di più ampi accordi relativi alla separazione tra i coniugi a titolo di mantenimento "una tantum" ed a tacitazione di ogni residuo ed eventuale rapporto di dare - avere tra le parti, ad esclusione di quanto previsto per il mantenimento del figlio come da successivo punto 6); i ricorrenti dichiarano che intendono avvalersi - ove possibile - del trattamento agevolato usufruibile per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
la signora si impegna a non cedere i diritti così acquisiti sulla casa in oggetto prima del raggiungimento Pt_1 della maggiore età del figlio
Per_1
5. DIRITTO DI VISITA
- alla luce della particolare attività lavorativa del padre, che trascorre diversi periodi di tempo durante l'anno all'estero, il figlio trascorrerà con il padre fine settimana alterni dal venerdì sera al lunedì mattina, ed i pomeriggi nei periodi in Per_1 cui il padre sarà in Italia;
almeno una settimana durante le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua (ad anni alterni dal giovedi al sabato e dalla domenica al martedi); almeno quattro settimane anche consecutive nel periodo estivo in dale e periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori in ogni caso consentono che il figlio trascorra con uno e con l'altro periodi di vacanza anche Per_1 all'estero per visitare i parenti di ognuno, non in periodo scolastico e con adeguato preavviso;
ogni altro periodo o giornata sarà concordato eventualmente dai genitori compatibilmente con le esigenze e gli impegni personali e scolastici del figlio e personali e lavorativi dei genitori stessi;
6. MANTENIMENTO DEL FIGLIO
- alla luce della situazione reddituale dei coniugi e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore i ricorrenti pattuiscono che il signor corrisponda in favore della signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1 la somma complessiva di euro 800/mese, indicizzate ISTAT con decorrenza dal mese corrispondente ed all'anno Per_1 successivo all'udienza di comparizione parti (anche virtuale) avanti al Presidente del Tribunale per la pronuncia della separazione, oltre al 100% della quota dovuta per mensa scolastica, ed al 100% di una attività sportiva all'anno; il signor corrisponderà inoltre nel periodo scolastico (e cioè per nove mesi/anno) la somma mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 spese per baby sitter, con dispensa dalla rendicontazione;
- le spese straordinarie per il figlio, ad eccezione delle suindicate spese per mensa ed attività sportiva e della somma fissa per baby sitter, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% tra le parti come da linee guida del Tribunale di Milano. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg): in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- In ogni caso, i genitori s'impegnano altresì a sopportare in eguale misura tutte le spese allo stato non prevedibili, che non rientrano nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli, ma che si rendano ugualmente necessarie per soddisfare particolari bisogni che possono inaspettatamente presentarsi nel corso della vita degli stessi e che necessitano di interventi economici straordinari.
7. l'assegno unico per il nucleo familiare (e/o le altre eventuali agevolazioni per la famiglia) verrà percepito integralmente dalla moglie restando le detrazioni al 50% ciascuno tra i coniugi.
8. onde permettere alla signora di accompagnare il figlio Pt_1
a scuola e nelle varie attività che verranno concordate e/o che saranno necessarie, il signor provvederà ad Per_1 CP_1 acquistare una autovettura (anche usata purché in buone condizioni, con cambio automatico ed in grado di circolare ancora per diversi anni a Milano e quindi di classe almeno euro benzina) che intesterà alla moglie non appena la stessa avrà conseguito la patente di guida.
9. Spese per il presente procedimento compensate tra le parti, fermo restando che la signora gode dell'ammissione al Pt_1
Patrocinio a Spese dello Stato.
A fondamento del ricorso di modifica delle condizioni di separazione, Parte_1 deduceva l'intervenuto mutamento delle condizioni di fatto che erano state poste alla base degli accordi di separazione;
in particolare, l'assegnazione della casa familiare in suo favore era stata pattuita con termine avente scadenza in data 31.08.2023, in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico del figlio, con la precisazione che avrebbe iniziato il nuovo anno scolastico presso un istituto sito in Per_1
Milano e che ivi madre e figlio avrebbero stabilito la loro nuova residenza. Ulteriore condicio sine qua non per cui la ricorrente avrebbe rilasciato l'immobile di Paderno Dugnano era costituita dal trasferimento di una proprietà del resistente, sita in Cuba, in suo favore.
Tuttavia, tale progetto di vita naufragava;
, come da accordo tra i genitori, intraprendeva il nuovo Per_1 anno scolastico sempre in Paderno Dugnano e, vista la scadenza del termine per godere dell'assegnazione della casa familiare, la ricorrente subiva la minaccia del rilascio forzato dell'immobile.
Inoltre, il trasferimento immobiliare della casa di Cuba aveva richiesto tempistiche maggiori rispetto al previsto e, per di più, tale bene originariamente locato a terzi, risultava al momento improduttivo di reddito e di difficile commercializzazione a causa dello stato dell'immobile e delle condizioni socioeconomiche di Cuba. In ultimo, adduceva un peggioramento delle sue condizioni reddituali, contrariamente a quelle Pt_1 del resistente che, rispetto al periodo della separazione, aveva migliorato la propria condizione economica.
Il Giudice, con decreto del 02.05.2024 emesso inaudita altera parte, in accoglimento dell'istanza attorea e ritenuta la sussistenza dei presupposti, assegnava la casa coniugale a e fissava Parte_1 udienza per la comparizione personale delle parti.
Con comparsa depositata in data 15.05.2024 si costituiva in giudizio il quale, oltre a CP_1 contestare la ricostruzione dei fatti così come proposta dalla ricorrente, chiedeva l'integrale rigetto delle domande formulate in sede di ricorso introduttivo.
Relativamente alla questione della casa familiare di Paderno Dugnano, precisava, in via CP_1 preliminare, che l'immobile in questione risultava essere di proprietà di sua madre e di sua sorella;
in secondo luogo eccepiva il comportamento strumentale e contrario alla buona fede assunto da Pt_1 posto che costei, volontariamente, non si era premurata di reperire una nuova abitazione in Milano contravvenendo agli accordi di separazione, e costringendolo così, di fatto e a tutela del figlio, a lasciarle il godimento dell'immobile.
Altresì, lamentava che ormai da tempo la madre della ricorrente si era stabilita in questa abitazione senza il consenso delle legittime proprietarie;
tale circostanza assumeva rilievo anche in punto di contributo per il pagamento della baby-sitter, da considerarsi ormai ingiustificato dato l'ausilio apportato proprio dalla madre di nella gestione del minore. Parte_1
Infine, il resistente lamentava che la ricorrente si era resa inadempiente persino nel pagamento delle spese ordinarie relative all'immobile.
All'udienza del 06.06.2024, ove non compariva personalmente, i procuratori si accordavano Pt_1 affinché la ricorrente restasse nell'abitazione in questione sino al 05.10.2024, riservandosi di approfondire la questione alla successiva udienza e in presenza di entrambe le parti.
All'udienza del 15.10.2024, dopo ampia discussione ove si affrontava anche la disamina in merito alle difficoltà derivanti dalla casa di Cuba, le parti concordemente chiedevano disporsi un rinvio per tentare di addivenire ad un accordo risolutivo della controversia.
Nelle more, la casa familiare restava assegnata alla ricorrente.
All'udienza del 12.12.2024 le parti dichiaravano di non essere addivenute a nessun accordo e aveva luogo il contraddittorio tra le parti relativamente a questioni di natura squisitamente economica, tanto che i legali chiedevano di essere autorizzati alla produzione documentale in tal senso.
In particolare, il legale di parte ricorrente chiedeva di poter depositare documentazione attestante le critiche condizioni di Cuba, sia sotto il punto di vista politico che climatico, che rendevano di fatto difficoltosa la locazione della proprietà. Il resistente rappresentava di aver proposto a di riacquistare l'immobile, ma che tale proposta era Pt_1 stata declinata dalla ricorrente.
Il Giudice autorizzava la produzione di documenti così come richiesti dalle parti e rinviava ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note conclusive;
all'esito, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di assegnazione in via definitiva della casa ex coniugale formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
Preliminarmente, osserva il Collegio che è dato statuire in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare in ragione dell'affidamento o del collocamento di figli minori (o maggiorenni non economicamente indipendenti).
Secondo orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, infatti, è escluso che il Tribunale possa emettere qualsiasi provvedimento di assegnazione dell'abitazione al coniuge, allorché non vi siano figli minori affidati o collocati ovvero figli maggiorenni conviventi, dovendosi ritenere che l'assegnazione della casa coniugale non possa considerarsi una misura assistenziale, ma adempia alla finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.
Nel caso de quo, il figlio minore delle parti in causa risulta affidato a entrambi i genitori ed è collocato, già dai tempi della separazione, in via prevalentemente presso la madre.
E neppure i genitori hanno richiesto in questo giudizio modifiche relativamente alle modalità di affidamento o di collocamento attualmente in essere, non sussistendone i presupposti e non avendo, in ogni caso, il Collegio espletato eventuale approfondita istruttoria vista l'assenza di domanda delle parti in tal senso.
, di anni 9, ha sempre vissuto nell'abitazione sita in Paderno Dugnano, via Mozart n.5, e Persona_2 in tale contesto ha creato il proprio ambiente di vita, sia sotto il punto di vista scolastico che extra scolastico;
è in questo luogo che il minore ricerca, e ritrova, i propri affetti.
A nulla rilevano in questa sede le vicissitudini legate alla casa di Cuba, e neppure la circostanza in base alla quale l'immobile di Paderno Dugnano risulti effettivamente di proprietà della madre e della sorella del resistente, risultando mere questioni di fatto che indubbiamente devono essere post poste in ragione della tutela del preminente interesse del minore.
Relativamente agli accordi intercorsi in sede di separazione tra le parti, ove si prevedeva l'assegnazione a tempo della casa coniugale e sino al completamento dell'anno scolastico di , rileva che tale accordo Per_1 debba considerarsi tamquam non esset in ragione del fatto che non si è più perfezionato il trasferimento del minore presso altro istituto scolastico in altra città. Pertanto, frequentando sempre la scuola in Paderno Dugnano e restando fermo il suo Per_1 collocamento in via prevalente presso l'abitazione materna, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a . Parte_1
II. La domanda di revisione dell'assegno per il contributo al mantenimento formulata da parte resistente
è fondata e meritevole di accoglimento.
Rileva che in sede di separazione le parti avevano pattuito che corrispondesse a , a titolo CP_1 Pt_1 di assegno per il contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di euro 800,00 oltre al Per_1
100% della quota dovuta per mensa scolastica, ed al 100% di una attività sportiva all'anno.
Inoltre, il padre si impegnava a corrispondere, nel periodo scolastico, la somma mensile di euro 250,00 a titolo di spese per baby sitter. Le restanti spese straordinarie suddivise al 50% tra i genitori.
Nel presente giudizio parte resistente ha chiesto di mantenere immutato l'importo di euro 800,00 e di dichiarare invariata la suddivisione delle percentuali relativa alle spese straordinarie, ma ha insistito affinché fosse dichiarato non più tenuto a corrispondere la somma mensile a titolo di contributo per il pagamento della baby-sitter.
In corso di causa è emerso che, già da diverso tempo, la madre della ricorrente si è trasferita in Italia presso l'abitazione familiare di Paderno Dugnano;
questa circostanza è stata determinante in tutte le attività relative alla gestione di , posto che la nonna ha potuto prestare il proprio ausilio nella Per_1 gestione del nipote, sgravando da svariate incombenze e rendendo pertanto superfluo Pt_1
l'intervento della baby-sitter.
Altresì, rileva che l'assegnazione della casa familiare, ove adesso vive anche la ex suocera di CP_1 costituisce un notevole valore economico che, come spesso ribadito dalla giurisprudenza, assolve anche a una funzione integrativa dell'assegno per il contributo al mantenimento.
Deve dunque disporsi la revoca del contributo economico per la baby-sitter come prima corrisposto da
CP_1
Non sussistono invece i presupposti per dare luogo ad un nuovo computo ed a una conseguenziale modifica dell'assegno di mantenimento, giacché, al di là delle potenziali variazioni delle condizioni economico-reddituali delle parti, che non appaiono neppure rilevanti e significative, non risultano mutate le esigenze e i bisogni del figlio minore dato il contenuto lasso di tempo trascorso dalla pronuncia di separazione.
III. Le parti hanno richiesto la conferma di tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione, in particolar modo quelle relative al diritto di visita del minore.
Il Collegio accoglie la domanda congiuntamente proposta dai genitori, non essendo emerse, in corso di causa, situazioni contrarie al preminente interesse del minore che potrebbero far propendere per la revisione delle condizioni in tal senso. IV. Con riferimento alle dinamiche e alle vicissitudini legate all'abitazione sita in Cuba, prima di proprietà del resistente e poi trasferita dallo stesso alla ricorrente, il Collegio ritiene irrilevanti le argomentazioni attoree, così come la documentazione prodotta a supporto.
lamenta un intervenuto deprezzamento economico del bene a causa di eventi di svariata natura, Pt_1 quali politici e climatici, che avrebbero colpito Cuba.
Rileva che le problematiche esposte non sono da considerarsi quali accadimenti improvvisi, imprevedibili, rari ed eccezionali che, proprio fortuitamente, avrebbero minato il prestigio e la solidità economica dell'immobile, essendo i fattori documentati da sempre esistenti e sussistenti sul territorio cubano.
In ultimo, appare opportuno evidenziare che la ricorrente ha declinato la proposta del resistente, il quale aveva manifestato l'intenzione di riacquistare la res al fine di dirimere gli aspetti conflittuali della controversia.
V. Rigetta le istanze istruttorie rispettivamente formulate dalle parti in quanto inconferenti o comunque irrilevanti ai fini del decidere.
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale soccombenza di entrambe le parti (in punto di assegnazione della casa familiare per parte resistente e di assegno per il contributo al mantenimento per parte ricorrente), dichiara compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3011/24 del registro contenzioso civile, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, a modifica dell'omologa di separazione n cron. 1639/23 del 31.01.2023 -RG 10266/22 del 31.01.2023, così provvede:
I. Assegna la casa coniugale sita in Paderno Dugnano, via Mozart n.5, unitamente a tutti gli arredi, a ove vi continuerà a vivere con il figlio;
Parte_1 Per_1
II. Revoca il contributo per il pagamento della baby-sitter, pari a 250,00 euro mensili, versato da CP_1
a ;
[...] Parte_1
III. Conferma le ulteriori statuizioni di cui al provvedimento di separazione;
IV. Rigetta le istanze istruttorie;
V. Dichiara compensate le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 30.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona