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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7268 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3547/ 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa MA D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti di seguito indicate e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all' appello avverso la sentenza n. n. 938/2019 del 15.04.2019 del Tribunale di Latina.
Tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1992 e residente in Sezze (LT), via Bassiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Conca (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto, 42 APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Fabrizio Cassoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via F.lli Bandiera n. 6 APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig.
[...] citava in giudizio innanzi al Tribunale di Latina il sig. Parte_1
e la Controparte_1 Controparte_2
nella persona di quest'ultimo ritenuto suo legale
[...] rappresentante,
presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: in via principale, accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Sig. in ordine all'infortunio occorso al Sig. Controparte_1 Parte_1 presso la palestra in Sezze (LT), Controparte_2
Via Piagge Marine il giorno 10.07.2009, per quanto esposto in premessa e per l'effetto, sussistendo la lesione dell'integrità psico-fisica subita dal Sig.
condannare il Sig. in solido con la Parte_1 Controparte_1 palestra , in quanto responsabile ex Controparte_2 art. 2049 c.c., in Sezze (LT) al risarcimento del danno biologico in favore dell'odierno attore, che si quantifica in complessivi € 100.000,00 di cui € 288,36 per spese mediche sostenute e documentate in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'evento sino al soddisfo o comunque nella misura maggiore o minore risultante di Giustizia. E/O accertare la sussistenza del danno morale subito dal Sig.
[...]
in occasione dell'infortunio de quo, dovuto per le sofferenze Parte_1 psico-fisiche inerenti alla persona e per l'effetto condannare il Sig.
in solido con la palestra Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno morale che si quantifica in €
[...]
50.000,00 pari ad 1/2 del danno biologico subito, o altrimenti nella maggiore o minore somma a risultante di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della pretesa l'attore, attuale appellante, deduceva che in data 10.07.2009 aveva riportato lesioni personali in conseguenza di un infortunio subito mentre stava praticando attività sportiva di IC IN colpito da “un calcio circolare” sferratogli dal sig. , suo Controparte_1 compagno di squadra, il quale, nel corso di una simulazione di combattimento, avrebbe colpito “con la sua gamba destra il fianco sinistro dell'attore”; che, recatosi presso la propria abitazione, veniva trasportato dai propri parenti presso il Pronto Soccorso S.M. Goretti di Latina, ove gli veniva diagnosticata la rottura traumatica della milza, emoperitoneo, frattura del processo traverso di L1, con prognosi di giorni 30 e ed esecuzione di intervento chirurgico d'urgenza.
Si costituivano in giudizio ed con Controparte_1 Controparte_2 separate comparse, contestando entrambi la pretesa di parte attrice.
In particolare, , negava ogni responsabilità e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda attorea.
si costituiva al solo fine di eccepire la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva non essendo esso il legale rappresentante della Palestra convenuta;
sottolineava che il non era Controparte_2 mai esistito quale soggetto giuridico autonomo non essendo un'associazione sportiva ma solo un team agonistico interno alla società a
, per conto della quale il aveva Controparte_3 CP_2 svolto attività di mero istruttore di kick boxing all'interno della palestra. Chiedeva, conseguentemente, l'estromissione dal giudizio.
Il procedimento di primo grado si concludeva con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_4
[...]
- condanna a rimborsare in favore dei convenuti Parte_1
e le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Controparte_2
(quanto al primo, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario) per ciascuno in € 3.627,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.”
In particolare il Giudice di prime cure precisa che: ““In altre parole il fatto lesivo non può e non deve mai essere conseguenza di colpi inferti per dolo o per colpa, come, per esempio, nei casi in cui l'esercizio dello sport divenga solo l'occasione per ledere volontariamente l'avversario ovvero per l'esplicazione di una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. "di base" necessaria per lo svolgimento dello sport." (cfr. Cass.sez. IV Pen. – Sent. n. 2286/2000). In particolare va premesso, come anche indicato dal Giudice di prime cure, che l'attore ha agito ex art. 2043 c.c. nei confronti di Controparte_1 nonché ex art. 2049 c.c. nei confronti dell'asserita “
[...]
” e comunque del costituito Controparte_2 Controparte_2
(salva una “svista” in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in cui la difesa attorea fa riferimento a pag. 2 a un “vincolo contrattuale”).
Il Giudice i prime cure evidenzia altresì che dall'istruttoria espletata è emerso che:
“- non possono sussistere dubbi (né la circostanza è stata contestata) sul fatto che la lesione è avvenuta durante un allenamento di kick boxing, praticato sia dall'attore che dal convenuto a un livello agonistico. CP_1
L'allenamento consisteva in tre fasi (riscaldamento, esercizi fisici e simulazione di combattimento), durante le quali gli atleti del Team IC IN indossavano obbligatoriamente tutte le protezioni CP_2 prescritte dal regolamento. Si vedano, sul punto, le risposte dei testi e , comuni ad entrambi i convenuti e Testimone_1 Testimone_2 presenti al momento del fatto (ma anche della teste ), Testimone_3 che hanno inoltre confermato che il 10.07.2009 sia il che Parte_1
l'Italiani indossavano i calzari, i paratibia, la conchiglia, il caschetto il paradenti e i guantoni, nonché che si era effettuato un allenamento la cui parte finale prevedeva la simulazione, che comunque è “a rotazione” e, pertanto, è quanto meno possibile (secondo i testi di parti convenute, addirittura certo) che il avesse già simulato il combattimento Parte_1 con altri atleti. D'altra parte, secondo la teste di parte attrice
[...]
, che stava assistendo all'allenamento, il malore fu Testimone_3 avvertito dal che dovette fermarsi e allontanarsi dal rettangolo, Parte_1 proprio dopo un calcio circolare sferrato dall' CP_1 - sebbene l'attore non abbia specificato la tipologia di kick boxing praticata, dal Regolamento prodotto sia dal medesimo (incompleto) che (completo) dalla difesa del convenuto (doc. n. 12 fasc. att. e 3 fasc. CP_1 conv.) emerge che ne esistono diverse tipologie, segnatamente il semi contact, il light contact e il full contact. Il teste ha chiarito che Tes_1 quella praticata dalle parti era il light contact, che comunque prevede, tra le sue tecniche basilari, il calcio circolare, cui sin dall'inizio (cfr. atto di citazione) l'attore ha imputato la lesione subìta. Anche la teste di parte attrice (nonché quelli dei convenuti, e Testimone_3 Tes_1
) ha ammesso che il calcio circolare “è un colpo consentito dal Tes_2 regolamento”, ma soprattutto è stato il teste (citato dal Testimone_4 convenuto e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, CP_1 essendo egli direttore tecnico dello ASD Olimpico di Latina ed istruttore di tale disciplina da 18 anni, praticata per 24) ha spiegato le regole della disciplina del kick boxing. In particolare, ha dichiarato “…il calcio circolare è una tecnica di calcio di base della disciplina dello kick boxing in ogni sua specialità comprese light contact o kick light…il middle kick è un calcio circolare portato al bersaglio grosso, quindi compreso il fianco, milza, fegato…il calcio circolare va parato con l'uso degli arti superiori, proteggendo il volto se il calcio è alto, proteggendo il bersaglio grosso se è mirato a media altezza …i colpi si possono prendere per svariati motivi. Trattasi di sport di contatto nel quale l'obiettivo è colpire l'avversario nei punti consentiti dal regolamento. ADR L'allenamento riproduce ciò che avviene in combattimento. Tanto più l'allenamento riproduce il combattimento, tanto più è efficace”. Ha, infine, anch'egli confermato che in fase di allenamento (come sopra già detto) si indossano tutte le protezioni obbligatorie;
- l'attore non si è presentato all'udienza appositamente fissata Parte_1
a rendere l'interrogatorio formale, di conseguenza le difese convenute hanno chiesto darsi atto della sua mancata risposta;
in particolare tra i capitoli ammessi vi erano quelli relativi (n. 1 – 3 mem. ex art. 183 co. VI n. 2 conv. Italiani e nn. 2 – 4 della mem. ex art. 183 co. VI n. 2 al CP_2 livello di esperienza agonistica dell'attore, nonché al fatto (n. 9 della mem. ex art. 183 co. VI n. 2 Italiani e n. 10 di quella che durante CP_2
l'allenamento/simulazione egli aveva combattuto già con altri atleti del Team prima di combattere con l . CP_1
Conclude il Giudice di prime cure che “in relazione alla posizione dell'Italiani, l'attore doveva provare che il danno “ingiusto”, cioè derivante dalla lesione di un interesse tutelato da una norma giuridica che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo, fosse conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. Cass., VI sez. pen., sent. n. 8133 del 12 luglio 2000) – nella specie, anche ad ammettere che il dolore al fianco sinistro si sia evidenziato solo dopo il combattimento con l'Italiani, comunque si sarebbe dovuto dimostrare che quest'ultimo, considerato che le parti stavano svolgendo un allenamento comunque a livello agonistico e di uno sport che consente di per sé dei calci e un contatto fisico, aveva sferrato il colpo con la gamba o con la volontà di ferire l'altro (dolo) o con un comportamento inadeguato a norme generali di prudenza e di diligenza, e segnatamente con l'impiego di una forza eccessiva e scorretta anche rispetto alle specifiche finalità agonistiche che si stavano perseguendo (colpa); comunque in violazione delle regole relative allo specifico sport praticato. In particolare, secondo la versione attorea l' avrebbe violato l'art. 27 del Regolamento prodotto in CP_1 versione incompleta in atti (“Azioni proibite” nel semi contact) o, più correttamente, l'art. 24 del regolamento relativo al light contact (prodotto dalla difesa , che vietano entrambi l'azione di “colpire, senza CP_1 controllo alcuno, di calcio o di pugno”. Tuttavia, tale mancanza di controllo nel colpo non è emersa da alcuna prova, di talché non può ritenersi superata la soglia del c.d. rischio consentito”
2. Il procedimento di appello.
Contro la citata sentenza presentava appello Parte_1 presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: in accoglimento del presente atto di appello dichiarare nulla e riformare l'appellata sentenza n. 938/2019 del 15.04.2019 nelle parti descritte in narrativa ed in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In via istruttoria: ammettere C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. al fine di quantificare la natura e l'entità delle lesioni Parte_1 subite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” A sostegno della pretesa rilevava l'indebita revoca della CTU ritualmente disposta in primo grado e mai iniziata a causa del mancato pagamento dell'anticipo da parte del citato appellante, ribadendo la necessità della perizia che chiedeva disporsi in sede di appello al fine di accertare il nesso causale tra le lesioni e la condotta tenuta in allenamento dall'appellato, nonché l'eccessiva intensità della forza apposta all'allenamento, risultante a suo parere dall'esito dell'istruttoria e soprattutto dalla gravità delle lesioni riportate.
Si costituiva parte appellata, deducendo che il Giudice di prime cure aveva correttamente accertato la legittimità della condotta, trattandosi di allenamento sportivo agonistico, ed istando per la reiezione dell'appello, presentando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione e previo rigetto della istanza di sospensione,
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis cpc. Conseguentemente, previa dichiarazione di inammissibilità, disporre in ordine alle spese del presente grado ai sensi del combinato disposto degli articoli 348-ter e 91 cpc.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 938/2019 emessa dal Tribunale civile di Latina.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, voglia la Corte adita: a) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità ex art. 2043 CC in capo al sig. ovvero perché non provata ex art. 2697 CC Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti dell'odierno convenuto;
b) In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento poiché non provata ex art. 2697 CC né riguardo alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento né riguardo alla sussistenza di un danno ingiusto riguardo al nesso causale tra condotta ed evento e la colpa del danneggiante. c) Accertare e dichiarare la sussistenza del fatto colposo del sig. Parte_1 nella causazione dell'evento danno;
d) Per l'effetto escludere la risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, CC ovvero, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si dichiara che la presente costituzione non modifica il valore della causa, incluso nello scaglione individuato da parte appellante.”
3. La decisione della Corte.
L'appello non è suscettibile di accoglimento. Va in primo luogo evidenziato che, come riconosciuto da pacifica giurisprudenza di legittimità, chi partecipa alle attività sportive accetta il rischio delle stesse.
In particolare "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi" (Cass. n. 1564 del 1997; Cass. n. 20597 del 2004; Cass. n. 2710 del 2005)”.
Trattandosi quindi di un rischio consentito la responsabilità per le lesioni conseguiti consegue esclusivamente dalla sussistenza del dolo o colpa grave dell'azione lesiva, i cui onere probatorio ricade sulla parte attrice, trattandosi di responsabilità ex art 2043 cc. (se lo sportivo procura danno, pur nel rispetto della regola di gioco, il danno può non porsi a carico del danneggiante per difetto di colpa” (Cassazione Civile, Ordinanza N. 35602/2021)
Nel caso che ci occupa, oltre a non essere certo che la condotta sia stata posta in essere dall'appellato, alla luce del fatto che l'appellante ha combattuto con altri atleti nel medesimo allenamento, si è allontanato da solo dal luogo dell'allenamento e non ha chiesto di essere accompagnato in ospedale subito dopo l'allenamento con l'appellato, non è emerso, nella modalità della condotta, alcun elemento doloso, né gravemente colposo. Invero dall'esame dell'istruttoria resa in primo grado è emerso che si trattasse di normale allenamento di IC IN, ed il calcio circolare rientra nella prassi e nelle regole del gioco. In questa prospettiva la richiesta di parte appellante di disporre la perizia medico legale non espletata in primo grado - per mancato anticipazione delle spese da parte dell'attore - risulta comunque da disattendere, non potendo evidenziarsi dall'esito della stessa la volontarietà o la colpa grave della normale azione sportiva di IC IN , sport da combattimento che combina i pugni (tipici della boxe) con i calci (tipici delle arti marziali orientali). In particolare si tratta di uno stile di combattimento in piedi che si concentra sui colpi e non prevede combattimento a terra. Inoltre, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, la sola entità delle lesioni riportate non può essere di per sé prova della colpa grave del convenuto, ulteriormente considerando che anche un movimento sbagliato della parte colpita, durante il combattimento, può aver aggravato le conseguenze del calcio sferrato dall'altro soggetto coinvolto nel combattimento. Il tutto non senza rimarcare che risulta acclarato e non contestato che si versa in ipotesi di allenamento per attività sportiva a livello agonistico, implicante una sicura dimestichezza con lo sport praticato. Le considerazioni relative alla insussistenza della responsabilità dell'appellato assorbono i rilievi relativi al mancato espletamento della CTU.
L'appello va quindi rigettato, le spese legali, decurtate della voce istruttoria/trattazione, perché non svolta, vanno liquidate in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per la corrispondente complessità della causa, per cause di valore indeterminabile complessità bassa, come in dispositivo indicato.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello, -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00 , oltre accessori di legge.
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, addì' 25 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa MA D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei seguenti magistrati:
dr.ssa MA D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera estensore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti di seguito indicate e iscritta al numero r.g. a margine indicato, relativa all' appello avverso la sentenza n. n. 938/2019 del 15.04.2019 del Tribunale di Latina.
Tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1992 e residente in Sezze (LT), via Bassiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Conca (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, viale dello Statuto, 42 APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Fabrizio Cassoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via F.lli Bandiera n. 6 APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig.
[...] citava in giudizio innanzi al Tribunale di Latina il sig. Parte_1
e la Controparte_1 Controparte_2
nella persona di quest'ultimo ritenuto suo legale
[...] rappresentante,
presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa: in via principale, accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del Sig. in ordine all'infortunio occorso al Sig. Controparte_1 Parte_1 presso la palestra in Sezze (LT), Controparte_2
Via Piagge Marine il giorno 10.07.2009, per quanto esposto in premessa e per l'effetto, sussistendo la lesione dell'integrità psico-fisica subita dal Sig.
condannare il Sig. in solido con la Parte_1 Controparte_1 palestra , in quanto responsabile ex Controparte_2 art. 2049 c.c., in Sezze (LT) al risarcimento del danno biologico in favore dell'odierno attore, che si quantifica in complessivi € 100.000,00 di cui € 288,36 per spese mediche sostenute e documentate in atti, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'evento sino al soddisfo o comunque nella misura maggiore o minore risultante di Giustizia. E/O accertare la sussistenza del danno morale subito dal Sig.
[...]
in occasione dell'infortunio de quo, dovuto per le sofferenze Parte_1 psico-fisiche inerenti alla persona e per l'effetto condannare il Sig.
in solido con la palestra Controparte_1 Controparte_2
al risarcimento del danno morale che si quantifica in €
[...]
50.000,00 pari ad 1/2 del danno biologico subito, o altrimenti nella maggiore o minore somma a risultante di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della pretesa l'attore, attuale appellante, deduceva che in data 10.07.2009 aveva riportato lesioni personali in conseguenza di un infortunio subito mentre stava praticando attività sportiva di IC IN colpito da “un calcio circolare” sferratogli dal sig. , suo Controparte_1 compagno di squadra, il quale, nel corso di una simulazione di combattimento, avrebbe colpito “con la sua gamba destra il fianco sinistro dell'attore”; che, recatosi presso la propria abitazione, veniva trasportato dai propri parenti presso il Pronto Soccorso S.M. Goretti di Latina, ove gli veniva diagnosticata la rottura traumatica della milza, emoperitoneo, frattura del processo traverso di L1, con prognosi di giorni 30 e ed esecuzione di intervento chirurgico d'urgenza.
Si costituivano in giudizio ed con Controparte_1 Controparte_2 separate comparse, contestando entrambi la pretesa di parte attrice.
In particolare, , negava ogni responsabilità e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda attorea.
si costituiva al solo fine di eccepire la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva non essendo esso il legale rappresentante della Palestra convenuta;
sottolineava che il non era Controparte_2 mai esistito quale soggetto giuridico autonomo non essendo un'associazione sportiva ma solo un team agonistico interno alla società a
, per conto della quale il aveva Controparte_3 CP_2 svolto attività di mero istruttore di kick boxing all'interno della palestra. Chiedeva, conseguentemente, l'estromissione dal giudizio.
Il procedimento di primo grado si concludeva con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda risarcitoria proposta da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_4
[...]
- condanna a rimborsare in favore dei convenuti Parte_1
e le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Controparte_2
(quanto al primo, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario) per ciascuno in € 3.627,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.”
In particolare il Giudice di prime cure precisa che: ““In altre parole il fatto lesivo non può e non deve mai essere conseguenza di colpi inferti per dolo o per colpa, come, per esempio, nei casi in cui l'esercizio dello sport divenga solo l'occasione per ledere volontariamente l'avversario ovvero per l'esplicazione di una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. "di base" necessaria per lo svolgimento dello sport." (cfr. Cass.sez. IV Pen. – Sent. n. 2286/2000). In particolare va premesso, come anche indicato dal Giudice di prime cure, che l'attore ha agito ex art. 2043 c.c. nei confronti di Controparte_1 nonché ex art. 2049 c.c. nei confronti dell'asserita “
[...]
” e comunque del costituito Controparte_2 Controparte_2
(salva una “svista” in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., in cui la difesa attorea fa riferimento a pag. 2 a un “vincolo contrattuale”).
Il Giudice i prime cure evidenzia altresì che dall'istruttoria espletata è emerso che:
“- non possono sussistere dubbi (né la circostanza è stata contestata) sul fatto che la lesione è avvenuta durante un allenamento di kick boxing, praticato sia dall'attore che dal convenuto a un livello agonistico. CP_1
L'allenamento consisteva in tre fasi (riscaldamento, esercizi fisici e simulazione di combattimento), durante le quali gli atleti del Team IC IN indossavano obbligatoriamente tutte le protezioni CP_2 prescritte dal regolamento. Si vedano, sul punto, le risposte dei testi e , comuni ad entrambi i convenuti e Testimone_1 Testimone_2 presenti al momento del fatto (ma anche della teste ), Testimone_3 che hanno inoltre confermato che il 10.07.2009 sia il che Parte_1
l'Italiani indossavano i calzari, i paratibia, la conchiglia, il caschetto il paradenti e i guantoni, nonché che si era effettuato un allenamento la cui parte finale prevedeva la simulazione, che comunque è “a rotazione” e, pertanto, è quanto meno possibile (secondo i testi di parti convenute, addirittura certo) che il avesse già simulato il combattimento Parte_1 con altri atleti. D'altra parte, secondo la teste di parte attrice
[...]
, che stava assistendo all'allenamento, il malore fu Testimone_3 avvertito dal che dovette fermarsi e allontanarsi dal rettangolo, Parte_1 proprio dopo un calcio circolare sferrato dall' CP_1 - sebbene l'attore non abbia specificato la tipologia di kick boxing praticata, dal Regolamento prodotto sia dal medesimo (incompleto) che (completo) dalla difesa del convenuto (doc. n. 12 fasc. att. e 3 fasc. CP_1 conv.) emerge che ne esistono diverse tipologie, segnatamente il semi contact, il light contact e il full contact. Il teste ha chiarito che Tes_1 quella praticata dalle parti era il light contact, che comunque prevede, tra le sue tecniche basilari, il calcio circolare, cui sin dall'inizio (cfr. atto di citazione) l'attore ha imputato la lesione subìta. Anche la teste di parte attrice (nonché quelli dei convenuti, e Testimone_3 Tes_1
) ha ammesso che il calcio circolare “è un colpo consentito dal Tes_2 regolamento”, ma soprattutto è stato il teste (citato dal Testimone_4 convenuto e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, CP_1 essendo egli direttore tecnico dello ASD Olimpico di Latina ed istruttore di tale disciplina da 18 anni, praticata per 24) ha spiegato le regole della disciplina del kick boxing. In particolare, ha dichiarato “…il calcio circolare è una tecnica di calcio di base della disciplina dello kick boxing in ogni sua specialità comprese light contact o kick light…il middle kick è un calcio circolare portato al bersaglio grosso, quindi compreso il fianco, milza, fegato…il calcio circolare va parato con l'uso degli arti superiori, proteggendo il volto se il calcio è alto, proteggendo il bersaglio grosso se è mirato a media altezza …i colpi si possono prendere per svariati motivi. Trattasi di sport di contatto nel quale l'obiettivo è colpire l'avversario nei punti consentiti dal regolamento. ADR L'allenamento riproduce ciò che avviene in combattimento. Tanto più l'allenamento riproduce il combattimento, tanto più è efficace”. Ha, infine, anch'egli confermato che in fase di allenamento (come sopra già detto) si indossano tutte le protezioni obbligatorie;
- l'attore non si è presentato all'udienza appositamente fissata Parte_1
a rendere l'interrogatorio formale, di conseguenza le difese convenute hanno chiesto darsi atto della sua mancata risposta;
in particolare tra i capitoli ammessi vi erano quelli relativi (n. 1 – 3 mem. ex art. 183 co. VI n. 2 conv. Italiani e nn. 2 – 4 della mem. ex art. 183 co. VI n. 2 al CP_2 livello di esperienza agonistica dell'attore, nonché al fatto (n. 9 della mem. ex art. 183 co. VI n. 2 Italiani e n. 10 di quella che durante CP_2
l'allenamento/simulazione egli aveva combattuto già con altri atleti del Team prima di combattere con l . CP_1
Conclude il Giudice di prime cure che “in relazione alla posizione dell'Italiani, l'attore doveva provare che il danno “ingiusto”, cioè derivante dalla lesione di un interesse tutelato da una norma giuridica che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo, fosse conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. Cass., VI sez. pen., sent. n. 8133 del 12 luglio 2000) – nella specie, anche ad ammettere che il dolore al fianco sinistro si sia evidenziato solo dopo il combattimento con l'Italiani, comunque si sarebbe dovuto dimostrare che quest'ultimo, considerato che le parti stavano svolgendo un allenamento comunque a livello agonistico e di uno sport che consente di per sé dei calci e un contatto fisico, aveva sferrato il colpo con la gamba o con la volontà di ferire l'altro (dolo) o con un comportamento inadeguato a norme generali di prudenza e di diligenza, e segnatamente con l'impiego di una forza eccessiva e scorretta anche rispetto alle specifiche finalità agonistiche che si stavano perseguendo (colpa); comunque in violazione delle regole relative allo specifico sport praticato. In particolare, secondo la versione attorea l' avrebbe violato l'art. 27 del Regolamento prodotto in CP_1 versione incompleta in atti (“Azioni proibite” nel semi contact) o, più correttamente, l'art. 24 del regolamento relativo al light contact (prodotto dalla difesa , che vietano entrambi l'azione di “colpire, senza CP_1 controllo alcuno, di calcio o di pugno”. Tuttavia, tale mancanza di controllo nel colpo non è emersa da alcuna prova, di talché non può ritenersi superata la soglia del c.d. rischio consentito”
2. Il procedimento di appello.
Contro la citata sentenza presentava appello Parte_1 presentando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: in accoglimento del presente atto di appello dichiarare nulla e riformare l'appellata sentenza n. 938/2019 del 15.04.2019 nelle parti descritte in narrativa ed in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In via istruttoria: ammettere C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. al fine di quantificare la natura e l'entità delle lesioni Parte_1 subite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” A sostegno della pretesa rilevava l'indebita revoca della CTU ritualmente disposta in primo grado e mai iniziata a causa del mancato pagamento dell'anticipo da parte del citato appellante, ribadendo la necessità della perizia che chiedeva disporsi in sede di appello al fine di accertare il nesso causale tra le lesioni e la condotta tenuta in allenamento dall'appellato, nonché l'eccessiva intensità della forza apposta all'allenamento, risultante a suo parere dall'esito dell'istruttoria e soprattutto dalla gravità delle lesioni riportate.
Si costituiva parte appellata, deducendo che il Giudice di prime cure aveva correttamente accertato la legittimità della condotta, trattandosi di allenamento sportivo agonistico, ed istando per la reiezione dell'appello, presentando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione e previo rigetto della istanza di sospensione,
- dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis cpc. Conseguentemente, previa dichiarazione di inammissibilità, disporre in ordine alle spese del presente grado ai sensi del combinato disposto degli articoli 348-ter e 91 cpc.
- Nel merito, rigettare l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 938/2019 emessa dal Tribunale civile di Latina.
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, voglia la Corte adita: a) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità ex art. 2043 CC in capo al sig. ovvero perché non provata ex art. 2697 CC Controparte_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento danni spiegata nei confronti dell'odierno convenuto;
b) In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento poiché non provata ex art. 2697 CC né riguardo alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento né riguardo alla sussistenza di un danno ingiusto riguardo al nesso causale tra condotta ed evento e la colpa del danneggiante. c) Accertare e dichiarare la sussistenza del fatto colposo del sig. Parte_1 nella causazione dell'evento danno;
d) Per l'effetto escludere la risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, CC ovvero, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Si dichiara che la presente costituzione non modifica il valore della causa, incluso nello scaglione individuato da parte appellante.”
3. La decisione della Corte.
L'appello non è suscettibile di accoglimento. Va in primo luogo evidenziato che, come riconosciuto da pacifica giurisprudenza di legittimità, chi partecipa alle attività sportive accetta il rischio delle stesse.
In particolare "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi" (Cass. n. 1564 del 1997; Cass. n. 20597 del 2004; Cass. n. 2710 del 2005)”.
Trattandosi quindi di un rischio consentito la responsabilità per le lesioni conseguiti consegue esclusivamente dalla sussistenza del dolo o colpa grave dell'azione lesiva, i cui onere probatorio ricade sulla parte attrice, trattandosi di responsabilità ex art 2043 cc. (se lo sportivo procura danno, pur nel rispetto della regola di gioco, il danno può non porsi a carico del danneggiante per difetto di colpa” (Cassazione Civile, Ordinanza N. 35602/2021)
Nel caso che ci occupa, oltre a non essere certo che la condotta sia stata posta in essere dall'appellato, alla luce del fatto che l'appellante ha combattuto con altri atleti nel medesimo allenamento, si è allontanato da solo dal luogo dell'allenamento e non ha chiesto di essere accompagnato in ospedale subito dopo l'allenamento con l'appellato, non è emerso, nella modalità della condotta, alcun elemento doloso, né gravemente colposo. Invero dall'esame dell'istruttoria resa in primo grado è emerso che si trattasse di normale allenamento di IC IN, ed il calcio circolare rientra nella prassi e nelle regole del gioco. In questa prospettiva la richiesta di parte appellante di disporre la perizia medico legale non espletata in primo grado - per mancato anticipazione delle spese da parte dell'attore - risulta comunque da disattendere, non potendo evidenziarsi dall'esito della stessa la volontarietà o la colpa grave della normale azione sportiva di IC IN , sport da combattimento che combina i pugni (tipici della boxe) con i calci (tipici delle arti marziali orientali). In particolare si tratta di uno stile di combattimento in piedi che si concentra sui colpi e non prevede combattimento a terra. Inoltre, come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, la sola entità delle lesioni riportate non può essere di per sé prova della colpa grave del convenuto, ulteriormente considerando che anche un movimento sbagliato della parte colpita, durante il combattimento, può aver aggravato le conseguenze del calcio sferrato dall'altro soggetto coinvolto nel combattimento. Il tutto non senza rimarcare che risulta acclarato e non contestato che si versa in ipotesi di allenamento per attività sportiva a livello agonistico, implicante una sicura dimestichezza con lo sport praticato. Le considerazioni relative alla insussistenza della responsabilità dell'appellato assorbono i rilievi relativi al mancato espletamento della CTU.
L'appello va quindi rigettato, le spese legali, decurtate della voce istruttoria/trattazione, perché non svolta, vanno liquidate in misura pari ai minimi tariffari vigenti, per la corrispondente complessità della causa, per cause di valore indeterminabile complessità bassa, come in dispositivo indicato.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello, -condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.473,00 , oltre accessori di legge.
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002
Così deciso in Roma, addì' 25 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
La Presidente
Dott.ssa MA D'Avino