Articolo 8 della Legge 11 agosto 1984, n. 449
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 agosto 1984
Art. 8.
Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorita' competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti.
Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.
Entrata in vigore il 28 agosto 1984