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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1345/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2639/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 12/07/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 2639/03/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 12/07/2022, non notificata, avente ad oggetto il rimborso delle imposte versate per gli anni 1990-1992 (c.
d. “Sisma '90”), emessa a seguito di ricorso proposto da Ricorrente, difeso dall'avv.
Nominativo_1,
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette (IRPEF e ILOR) versate negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi legali, compensando le spese.
L'appellante ha dedotto, in sintesi:
Manifesta inammissibilità del ricorso originario per inesistenza del silenzio-rifiuto, stante la carenza di documentazione allegata all'istanza di rimborso.
Violazione della normativa sul “Sisma '90” e incompatibilità con il diritto UE, richiamando la decisione della Commissione Europea n. C(2015)5549 final e la giurisprudenza di legittimità.
Il contribuente si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla dedotta inammissibilità del ricorso originario:
La Commissione di primo grado ha correttamente ritenuto che l'istanza di rimborso, pur priva di allegati iniziali, è stata integrata nel corso del giudizio con la produzione delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione probatoria, in conformità ai principi del processo tributario e al consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la sanatoria del vizio mediante produzione successiva in sede contenziosa.
Sul merito: La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, che riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, con esclusione dei titolari di redditi d'impresa.
Nel caso di specie, il contribuente ha dimostrato di non aver svolto attività d'impresa nel triennio considerato e di non aver beneficiato di aiuti di Stato, come da dichiarazione sostitutiva acquisita agli atti.
Le eccezioni dell'Ufficio, basate sulla decisione della Commissione UE e sul regime “de minimis”, non incidono sulla fattispecie, atteso che il rimborso è stato riconosciuto limitatamente alle imposte dirette e non all'IVA, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12083/2012; 2208/2019).
Al di là della mancata costituzione della parte appellata contumace nel giudizio, nessun elemento depone per la fondatezza dell'appello. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta
"ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185)
Nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese
Palermo 10.11.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1345/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2639/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 12/07/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 2639/03/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 12/07/2022, non notificata, avente ad oggetto il rimborso delle imposte versate per gli anni 1990-1992 (c.
d. “Sisma '90”), emessa a seguito di ricorso proposto da Ricorrente, difeso dall'avv.
Nominativo_1,
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette (IRPEF e ILOR) versate negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi legali, compensando le spese.
L'appellante ha dedotto, in sintesi:
Manifesta inammissibilità del ricorso originario per inesistenza del silenzio-rifiuto, stante la carenza di documentazione allegata all'istanza di rimborso.
Violazione della normativa sul “Sisma '90” e incompatibilità con il diritto UE, richiamando la decisione della Commissione Europea n. C(2015)5549 final e la giurisprudenza di legittimità.
Il contribuente si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla dedotta inammissibilità del ricorso originario:
La Commissione di primo grado ha correttamente ritenuto che l'istanza di rimborso, pur priva di allegati iniziali, è stata integrata nel corso del giudizio con la produzione delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione probatoria, in conformità ai principi del processo tributario e al consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la sanatoria del vizio mediante produzione successiva in sede contenziosa.
Sul merito: La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, che riconosce il diritto al rimborso ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, con esclusione dei titolari di redditi d'impresa.
Nel caso di specie, il contribuente ha dimostrato di non aver svolto attività d'impresa nel triennio considerato e di non aver beneficiato di aiuti di Stato, come da dichiarazione sostitutiva acquisita agli atti.
Le eccezioni dell'Ufficio, basate sulla decisione della Commissione UE e sul regime “de minimis”, non incidono sulla fattispecie, atteso che il rimborso è stato riconosciuto limitatamente alle imposte dirette e non all'IVA, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 12083/2012; 2208/2019).
Al di là della mancata costituzione della parte appellata contumace nel giudizio, nessun elemento depone per la fondatezza dell'appello. L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta
"ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere ( Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185)
Nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese
Palermo 10.11.25
Il Relatore Il Presidente