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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/08/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3101/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3101/2025 promossa con ricorso congiunto in data 5.5.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Martina Galano che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Martina Galano che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I SI.ri e hanno deciso di separarsi raggiungendo un accordo in merito alla prole ed Pt_1 Pt_2 agli aspetti economici alle seguenti
CONDIZIONI CONDIVISE:
1) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ai Per_1 Per_2 sensi dell'art. 337 ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, ed attualmente si stabiliranno presso la casa familiare sita in LU (MB) in Via Toscanini n.
8. Si precisa che l'immobile è attualmente in vendita e pertanto i bambini verranno successivamente collocati presso la nuova abitazione reperita della SI.ra una volta effettuata la vendita. Pt_2
2) Le parti concordano che finché la predetta abitazione non verrà alienata la SI.ra potrà Pt_2 ivi dimorare con i figli. 3) Le parti si danno reciprocamente atto che il mantenimento momentaneo della residenza nello stesso immobile, non costituisce, ad ogni effetto di legge, atto di ricongiungimento familiare che annulli l'accordo di separazione oggi sottoscritto, salvo diversa dichiarazione contraria da entrambi sottoscritta.
4) L'immobile in comproprietà dei SI.ri e sito in LU (MB) in Via Pt_1 Pt_2 Toscanini n. 8 verrà messo in vendita ed il ricavato della vendita sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che il ricavato della vendita comporterà dapprima l'estinzione del mutuo (doc. 10) e del finanziamento legato all'immobile in essere con l'Istituto di credito Agos e, successivamente, la restante parte verrà suddivisa in parti uguali tra i SInori.
5) I SI.ri e concordano sin da ora che permarrà la convivenza presso l'immobile Pt_1 Pt_2 sito in LU (MB) in Via Toscanini n. 8 fino al momento della vendita e che ciò non determinerà il loro ricongiungimento. Dal momento in cui l'immobile verrà venduto gli stessi troveranno una nuova abitazione.
6) Il mutuo che grava ad oggi sull'immobile continuerà ad essere pagato secondo la pattuizione intrapresa al momento dell'acquisto dai SI.ri e In particolare la rata del mutuo pari Pt_1 Pt_2 ad Euro 971,23 continuerà ad essere addebitata sul conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito Banco BPM Milano [...] presso la filiale di LU (MB) ad oggi ancora cointestato.
7) Il finanziamento acceso presso l'Istituto di credito Agos per l'importo totale di Euro 29.470,00 continuerà ad essere addebitato sul conto corrente bancario acceso presso Banco BPM Milano [...] ad oggi ancora cointestato (doc. 11).
8) Per quanto riguarda l'arredamento, i SI.ri e concordano sin d'ora che Pt_1 Pt_2 procederanno a dividere i beni a seconda delle nuove abitazioni che reperiranno.
9) L'autovettura in uso alla famiglia Kia Sportage Tg. GV497NA verrà momentaneamente utilizzata da entrambi i SInori secondo le esigenze di ciascuno di loro. Il SI. in qualità di Pt_1 proprietario, continuerà a pagare la rata mensile per Euro 334,90 come da contratto a lui intestato (doc. 12). Qualora l'autovettura dovesse essere venduta, il SI. si impegnerà a versare alla Pt_1 SI.ra la metà dell'importo ricavato dalla vendita previa estinzione del finanziamento ancora Pt_2 in essere.
10) I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed al benessere di ed nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed Per_1 Per_2 aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno direttamente nei periodi di propria responsabilità.
11) Salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il diritto di visita verrà regolamentato nei seguenti termini: ed trascorreranno quattro giorni della settimana con un genitore e tre giorni della Per_1 Per_2 settimana con l'altro e così a settimane alterne. Si precisa sin d'ora che, se non diversamente concordato, il genitore collocatario si impegnerà ad accompagnare ovvero a ritirare i bambini da scuola in modo da favorire il cambio nella loro gestione. L'accompagnamento dei bambini all'altro genitore da parte di colui al quale spettava tenerli avverrà direttamente a scuola ovvero nella misura meglio concordata tra le parti.
Ad ogni modo le parti possono pattuire congiuntamente la modifica dei giorni di loro spettanza, previo congruo preavviso in forma scritta almeno 48 ore prima e conseguente disponibilità dell'altro genitore, compatibilmente con le sue esigenze. a) Riguardo ai compleanni i genitori si accordano come segue:
- il compleanno di ciascun genitore verrà passato con i figli, qualora lo stesso voglia avvalersene;
- con riferimento al compleanno dei figli, ciascun genitore ha diritto di trascorrerli con loro con attenzione a rispettare sempre la maggior alternanza possibile fra i genitori. Qualora non dovesse esserci accordo tra i genitori a trascorrerli congiuntamente, il genitore che non ha trascorso il compleanno con il proprio figlio potrà recuperare la giornata nel weekend.
b) Riguardo alle festività ed alle vacanze, i genitori si accordano come segue:
- le festività comuni cadenti in prossimità del weekend verranno godute dal genitore cui compete il weekend;
le festività comuni cadenti non in prossimità del weekend verranno godute a cadenze alterne da ciascun genitore;
- le festività estive (intese come i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) verranno godute nel seguente modo: almeno due settimane anche non consecutive con la madre ovvero con il padre con la facoltà di entrambi, quando i figli siano in vacanza con uno di loro, di vederli nei giorni di loro spettanza salvo che gli stessi si trovino in altro luogo a villeggiare.
Nei periodi di propria spettanza entrambi i genitori si impegnano ad effettuare regolari chiamate/videochiamate affinché i figli possano rimanere giornalmente in contatto con l'altro genitore.
Sempre compatibilmente con volontà dei minori:
- le festività Natalizie saranno godute nel seguente modo: i giorni non di scuola compresa la Vigilia i minori staranno con il genitore cui spetta. Il 25 ed il 26 dicembre saranno goduti ad anni alterni: il 25 con un genitore ed il 26 con l'altro genitore. Per quanto riguarda Capodanno, il 31 dicembre ed il 1 gennaio saranno goduti dai genitori ad anni alterni.
- le festività Pasquali verranno godute ad anni alterni nel seguente modo: dal venerdì alla domenica un genitore, dal lunedì al martedì l'altro genitore.
- le festività di Carnevale verranno godute ad anni alterni dai genitori cui spettano il lunedì e martedì di Pasqua.
Ogni variazione alle condizioni di cui al presente punto deve tenere conto prioritariamente degli impegni / orari scolastici / parascolastici di ed e dei loro eventuali periodi di malattia, Per_1 Per_2 dell'interesse dei minori in senso stretto e deve essere condiviso e concordato con l'altro genitore.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi sempre dove i figli si trovino ed il luogo in cui pernottino se diverso da quello abituale, nonché a non lasciarli in custodia a terzi estranei (nei quali non rientrano come estranei né i nonni, né gli zii, né la babysitter) senza preavviso e consenso reciproco, purché ciò rispetti il desiderio ed il benessere dei minori, nonché a garantire ai figli almeno una telefonata o videochiamata al giorno con l'altro genitore.
13) In ogni caso con più ampia libertà dei genitori di stabilire modalità e tempistiche differenti da quelle sopra menzionate in base ad impegni, esigenze e necessità dei minori e di ciascun genitore, purché condivise e concordate fra gli stessi e per iscritto (anche tramite WhatsApp).
14) Sin d'ora consensualmente i genitori acconsentono che ed passino del tempo Per_1 Per_2 con i nonni e che in caso di necessità gli stessi possano essere prelevati e successivamente riportati presso le rispettive case dei genitori dai parenti stretti e/o da persone di loro fiducia, salvo disponibilità dell'altro genitore.
15) I genitori si impegnano, ciascuno nel proprio periodo di responsabilità, con ed : Per_1 Per_2 - a rispettare i desideri e gli impegni dei figli ed a far frequentare loro, con continuità, le attività extrascolastiche, ivi compresi i campus estivi e/o le vacanze-studio anche all'estero, che verranno scelti e programmati di comune accordo tra loro;
- a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai figli (ovverosia scolastica, extrascolastica e relativa alla loro salute);
- a riferire gli indirizzi dei luoghi nei quali si recheranno insieme ai figli al di fuori del Comune di residenza.
16) I SI.ri e convengono che qualora, a seguito di debita comunicazione in forma Pt_1 Pt_2 scritta, uno dei due sia impedito per qualsivoglia ragione ovvero non provveda per tempo (fissato nelle 24 ore successive dall'avvenuta comunicazione ovvero con altra tempistica dettata dall'urgenza della sottoscrizione) a riscontrare all'altro il proprio assenso o dissenso in relazione ad uno degli ambiti relativi allo sviluppo psicofisico dei minori, ciascuno dei genitori potrà in autonomia sottoscrivere la documentazione oggetto della presentata richiesta.
17) In ogni caso il dissenso dovrà essere motivato in forma scritta ed il genitore dovrà fornire all'altra parte una valida e differente soluzione al fine di addivenire ad una conclusione della problematica sempre nell'ottica di salvaguardare l'interesse supremo dei minori.
18) In caso di impossibilità lavorativa e/o di indisponibilità del padre o della madre, da comunicarsi reciprocamente con un preavviso di almeno 48 ore, o di indisponibilità dei minori al diritto di visita, ciascun genitore potrà recuperare il giorno/i giorni persi nella settimana successiva previo accordo tra le parti sul giorno prescelto.
19) I genitori si impegnano ad introdurre i rispettivi nuovi partner con la necessaria e dovuta gradualità, condividendone le modalità.
20) Il SI. è titolare dell'impresa Elettrica D.e.a. S.r.l con la qualifica di socio lavoratore Pt_1 e percepisce uno stipendio mensile medio pari ad Euro 3.000,00.
21) La SI.ra lavorava come agente commerciale presso fino all'anno Pt_2 Controparte_1 2023 salvo poi aver deciso – anche come condivisa condizione di vita della coppia – di accudire i bambini ed . La SI.ra percepiva uno stipendio mensile medio di euro 1.500,00. Allo Per_1 Per_2 stato la SI.ra risulta disoccupata ed è in cerca di occupazione. Ad oggi ha terminato di Pt_2 percepire anche l'indennità Naspi.
22) Tenuto conto del tenore di vita di ed , dei tempi genitori figli, delle risorse Per_1 Per_2 economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre contribuirà al mantenimento dei bambini corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario sul proprio conto corrente [...] acceso presso l'Istituto di credito Banco Bpm di Milano presso la filiale di LU entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Euro 300,00 complessivi (trecento/00) per 12 mensilità, dal momento in cui i genitori troveranno una sistemazione autonoma;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Si precisa sin d'ora che il SI. si farà Pt_1 carico delle spese scolastiche relative alla mensa dei bambini e degli eventi scolastici ricreativi.
23) Ad oggi la SI.ra ha trovato lavoro e veniva assunta con contratto di lavoro a tempo Pt_2 determinato presso la Società Clarnetwork S.r.l. con sede lavorativa in Cologno Monzese (MI) in Viale Brianza n. 80. La SI.ra svolgerà l'impiego di operatore di telemarketing, come da Pt_2 documentazione che si allega (doc. 1).
Si precisa che la retribuzione indicata è in realtà commisurata in base all'orario di lavoro.
Qualora la SI.ra non dovesse vedersi rinnovato il contratto di lavoro attualmente in essere con Pt_2 scadenza in data 08.06.2026, il SI. nell'attesa del reperimento di un'occupazione da parte Pt_1 di quest'ultima e comunque per il periodo massimo di un anno, provvederà a versare in suo favore il contributo di Euro 300,00; 24) Le spese straordinarie relative ai minori, da individuarsi e concordarsi secondo le Linee Guida previste dal Protocollo del Tribunale di Monza, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
25) L'assegno unico per la somma di Euro 445,00 circa verrà percepito integralmente dalla SI.ra sul proprio conto corrente bancario. Pt_2
26) I genitori si autorizzano sin d'ora, reciprocamente, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per e per . Per_1 Per_2
27) Le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti.
28) I genitori si impegnano ad interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse di ed . Per_1 Per_2
29) dichiarano di rinunciare ad impugnare la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in LU (MB) in data 26.6.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 18.6.2025 per l'udienza del 18.6.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3101/2025 promossa con ricorso congiunto in data 5.5.2025 da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Martina Galano che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Martina Galano che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I SI.ri e hanno deciso di separarsi raggiungendo un accordo in merito alla prole ed Pt_1 Pt_2 agli aspetti economici alle seguenti
CONDIZIONI CONDIVISE:
1) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ai Per_1 Per_2 sensi dell'art. 337 ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, ed attualmente si stabiliranno presso la casa familiare sita in LU (MB) in Via Toscanini n.
8. Si precisa che l'immobile è attualmente in vendita e pertanto i bambini verranno successivamente collocati presso la nuova abitazione reperita della SI.ra una volta effettuata la vendita. Pt_2
2) Le parti concordano che finché la predetta abitazione non verrà alienata la SI.ra potrà Pt_2 ivi dimorare con i figli. 3) Le parti si danno reciprocamente atto che il mantenimento momentaneo della residenza nello stesso immobile, non costituisce, ad ogni effetto di legge, atto di ricongiungimento familiare che annulli l'accordo di separazione oggi sottoscritto, salvo diversa dichiarazione contraria da entrambi sottoscritta.
4) L'immobile in comproprietà dei SI.ri e sito in LU (MB) in Via Pt_1 Pt_2 Toscanini n. 8 verrà messo in vendita ed il ricavato della vendita sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che il ricavato della vendita comporterà dapprima l'estinzione del mutuo (doc. 10) e del finanziamento legato all'immobile in essere con l'Istituto di credito Agos e, successivamente, la restante parte verrà suddivisa in parti uguali tra i SInori.
5) I SI.ri e concordano sin da ora che permarrà la convivenza presso l'immobile Pt_1 Pt_2 sito in LU (MB) in Via Toscanini n. 8 fino al momento della vendita e che ciò non determinerà il loro ricongiungimento. Dal momento in cui l'immobile verrà venduto gli stessi troveranno una nuova abitazione.
6) Il mutuo che grava ad oggi sull'immobile continuerà ad essere pagato secondo la pattuizione intrapresa al momento dell'acquisto dai SI.ri e In particolare la rata del mutuo pari Pt_1 Pt_2 ad Euro 971,23 continuerà ad essere addebitata sul conto corrente bancario acceso presso l'istituto di credito Banco BPM Milano [...] presso la filiale di LU (MB) ad oggi ancora cointestato.
7) Il finanziamento acceso presso l'Istituto di credito Agos per l'importo totale di Euro 29.470,00 continuerà ad essere addebitato sul conto corrente bancario acceso presso Banco BPM Milano [...] ad oggi ancora cointestato (doc. 11).
8) Per quanto riguarda l'arredamento, i SI.ri e concordano sin d'ora che Pt_1 Pt_2 procederanno a dividere i beni a seconda delle nuove abitazioni che reperiranno.
9) L'autovettura in uso alla famiglia Kia Sportage Tg. GV497NA verrà momentaneamente utilizzata da entrambi i SInori secondo le esigenze di ciascuno di loro. Il SI. in qualità di Pt_1 proprietario, continuerà a pagare la rata mensile per Euro 334,90 come da contratto a lui intestato (doc. 12). Qualora l'autovettura dovesse essere venduta, il SI. si impegnerà a versare alla Pt_1 SI.ra la metà dell'importo ricavato dalla vendita previa estinzione del finanziamento ancora Pt_2 in essere.
10) I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni ed alle scelte più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed al benessere di ed nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed Per_1 Per_2 aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno direttamente nei periodi di propria responsabilità.
11) Salvi diversi e migliori accordi tra le parti, il diritto di visita verrà regolamentato nei seguenti termini: ed trascorreranno quattro giorni della settimana con un genitore e tre giorni della Per_1 Per_2 settimana con l'altro e così a settimane alterne. Si precisa sin d'ora che, se non diversamente concordato, il genitore collocatario si impegnerà ad accompagnare ovvero a ritirare i bambini da scuola in modo da favorire il cambio nella loro gestione. L'accompagnamento dei bambini all'altro genitore da parte di colui al quale spettava tenerli avverrà direttamente a scuola ovvero nella misura meglio concordata tra le parti.
Ad ogni modo le parti possono pattuire congiuntamente la modifica dei giorni di loro spettanza, previo congruo preavviso in forma scritta almeno 48 ore prima e conseguente disponibilità dell'altro genitore, compatibilmente con le sue esigenze. a) Riguardo ai compleanni i genitori si accordano come segue:
- il compleanno di ciascun genitore verrà passato con i figli, qualora lo stesso voglia avvalersene;
- con riferimento al compleanno dei figli, ciascun genitore ha diritto di trascorrerli con loro con attenzione a rispettare sempre la maggior alternanza possibile fra i genitori. Qualora non dovesse esserci accordo tra i genitori a trascorrerli congiuntamente, il genitore che non ha trascorso il compleanno con il proprio figlio potrà recuperare la giornata nel weekend.
b) Riguardo alle festività ed alle vacanze, i genitori si accordano come segue:
- le festività comuni cadenti in prossimità del weekend verranno godute dal genitore cui compete il weekend;
le festività comuni cadenti non in prossimità del weekend verranno godute a cadenze alterne da ciascun genitore;
- le festività estive (intese come i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) verranno godute nel seguente modo: almeno due settimane anche non consecutive con la madre ovvero con il padre con la facoltà di entrambi, quando i figli siano in vacanza con uno di loro, di vederli nei giorni di loro spettanza salvo che gli stessi si trovino in altro luogo a villeggiare.
Nei periodi di propria spettanza entrambi i genitori si impegnano ad effettuare regolari chiamate/videochiamate affinché i figli possano rimanere giornalmente in contatto con l'altro genitore.
Sempre compatibilmente con volontà dei minori:
- le festività Natalizie saranno godute nel seguente modo: i giorni non di scuola compresa la Vigilia i minori staranno con il genitore cui spetta. Il 25 ed il 26 dicembre saranno goduti ad anni alterni: il 25 con un genitore ed il 26 con l'altro genitore. Per quanto riguarda Capodanno, il 31 dicembre ed il 1 gennaio saranno goduti dai genitori ad anni alterni.
- le festività Pasquali verranno godute ad anni alterni nel seguente modo: dal venerdì alla domenica un genitore, dal lunedì al martedì l'altro genitore.
- le festività di Carnevale verranno godute ad anni alterni dai genitori cui spettano il lunedì e martedì di Pasqua.
Ogni variazione alle condizioni di cui al presente punto deve tenere conto prioritariamente degli impegni / orari scolastici / parascolastici di ed e dei loro eventuali periodi di malattia, Per_1 Per_2 dell'interesse dei minori in senso stretto e deve essere condiviso e concordato con l'altro genitore.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi sempre dove i figli si trovino ed il luogo in cui pernottino se diverso da quello abituale, nonché a non lasciarli in custodia a terzi estranei (nei quali non rientrano come estranei né i nonni, né gli zii, né la babysitter) senza preavviso e consenso reciproco, purché ciò rispetti il desiderio ed il benessere dei minori, nonché a garantire ai figli almeno una telefonata o videochiamata al giorno con l'altro genitore.
13) In ogni caso con più ampia libertà dei genitori di stabilire modalità e tempistiche differenti da quelle sopra menzionate in base ad impegni, esigenze e necessità dei minori e di ciascun genitore, purché condivise e concordate fra gli stessi e per iscritto (anche tramite WhatsApp).
14) Sin d'ora consensualmente i genitori acconsentono che ed passino del tempo Per_1 Per_2 con i nonni e che in caso di necessità gli stessi possano essere prelevati e successivamente riportati presso le rispettive case dei genitori dai parenti stretti e/o da persone di loro fiducia, salvo disponibilità dell'altro genitore.
15) I genitori si impegnano, ciascuno nel proprio periodo di responsabilità, con ed : Per_1 Per_2 - a rispettare i desideri e gli impegni dei figli ed a far frequentare loro, con continuità, le attività extrascolastiche, ivi compresi i campus estivi e/o le vacanze-studio anche all'estero, che verranno scelti e programmati di comune accordo tra loro;
- a scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa ai figli (ovverosia scolastica, extrascolastica e relativa alla loro salute);
- a riferire gli indirizzi dei luoghi nei quali si recheranno insieme ai figli al di fuori del Comune di residenza.
16) I SI.ri e convengono che qualora, a seguito di debita comunicazione in forma Pt_1 Pt_2 scritta, uno dei due sia impedito per qualsivoglia ragione ovvero non provveda per tempo (fissato nelle 24 ore successive dall'avvenuta comunicazione ovvero con altra tempistica dettata dall'urgenza della sottoscrizione) a riscontrare all'altro il proprio assenso o dissenso in relazione ad uno degli ambiti relativi allo sviluppo psicofisico dei minori, ciascuno dei genitori potrà in autonomia sottoscrivere la documentazione oggetto della presentata richiesta.
17) In ogni caso il dissenso dovrà essere motivato in forma scritta ed il genitore dovrà fornire all'altra parte una valida e differente soluzione al fine di addivenire ad una conclusione della problematica sempre nell'ottica di salvaguardare l'interesse supremo dei minori.
18) In caso di impossibilità lavorativa e/o di indisponibilità del padre o della madre, da comunicarsi reciprocamente con un preavviso di almeno 48 ore, o di indisponibilità dei minori al diritto di visita, ciascun genitore potrà recuperare il giorno/i giorni persi nella settimana successiva previo accordo tra le parti sul giorno prescelto.
19) I genitori si impegnano ad introdurre i rispettivi nuovi partner con la necessaria e dovuta gradualità, condividendone le modalità.
20) Il SI. è titolare dell'impresa Elettrica D.e.a. S.r.l con la qualifica di socio lavoratore Pt_1 e percepisce uno stipendio mensile medio pari ad Euro 3.000,00.
21) La SI.ra lavorava come agente commerciale presso fino all'anno Pt_2 Controparte_1 2023 salvo poi aver deciso – anche come condivisa condizione di vita della coppia – di accudire i bambini ed . La SI.ra percepiva uno stipendio mensile medio di euro 1.500,00. Allo Per_1 Per_2 stato la SI.ra risulta disoccupata ed è in cerca di occupazione. Ad oggi ha terminato di Pt_2 percepire anche l'indennità Naspi.
22) Tenuto conto del tenore di vita di ed , dei tempi genitori figli, delle risorse Per_1 Per_2 economiche delle parti e dei costi a carico di ciascuno di loro, il padre contribuirà al mantenimento dei bambini corrispondendo alla madre, a mezzo bonifico bancario sul proprio conto corrente [...] acceso presso l'Istituto di credito Banco Bpm di Milano presso la filiale di LU entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Euro 300,00 complessivi (trecento/00) per 12 mensilità, dal momento in cui i genitori troveranno una sistemazione autonoma;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Si precisa sin d'ora che il SI. si farà Pt_1 carico delle spese scolastiche relative alla mensa dei bambini e degli eventi scolastici ricreativi.
23) Ad oggi la SI.ra ha trovato lavoro e veniva assunta con contratto di lavoro a tempo Pt_2 determinato presso la Società Clarnetwork S.r.l. con sede lavorativa in Cologno Monzese (MI) in Viale Brianza n. 80. La SI.ra svolgerà l'impiego di operatore di telemarketing, come da Pt_2 documentazione che si allega (doc. 1).
Si precisa che la retribuzione indicata è in realtà commisurata in base all'orario di lavoro.
Qualora la SI.ra non dovesse vedersi rinnovato il contratto di lavoro attualmente in essere con Pt_2 scadenza in data 08.06.2026, il SI. nell'attesa del reperimento di un'occupazione da parte Pt_1 di quest'ultima e comunque per il periodo massimo di un anno, provvederà a versare in suo favore il contributo di Euro 300,00; 24) Le spese straordinarie relative ai minori, da individuarsi e concordarsi secondo le Linee Guida previste dal Protocollo del Tribunale di Monza, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
25) L'assegno unico per la somma di Euro 445,00 circa verrà percepito integralmente dalla SI.ra sul proprio conto corrente bancario. Pt_2
26) I genitori si autorizzano sin d'ora, reciprocamente, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per e per . Per_1 Per_2
27) Le spese del presente procedimento verranno compensate tra le parti.
28) I genitori si impegnano ad interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse di ed . Per_1 Per_2
29) dichiarano di rinunciare ad impugnare la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in LU (MB) in data 26.6.2014 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 18.6.2025 per l'udienza del 18.6.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LU (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi