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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1363/2024
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1363/2024
Oggi 27 novembre 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, precisando le proprie conclusioni e svolgendo le proprie difese e che parte convenuta, già contumace, non si è nelle more costituita.
Il procuratore di parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che gli inconvenienti verificatisi nel giardino di proprietà del sig. sono da attribuirsi esclusivamente alla responsabilità della CP_1 [...]
per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente atto ed evidenziati Controparte_2 nell'elaborato peritale 24.01.2024 Dott. e per l'effetto condannare la Persona_1 medesima nella persona del rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla rifusione in favore del sig. della somma di € 14.500,00 CP_1 necessaria per eliminare gli inconvenienti per cui è causa;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni, tutti, subiti dal sig. in conseguenza dei disagi CP_1 procurati dagli inconvenienti verificatisi, come meglio specificati nelle premesse, da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa che sarà determinata dal
Tribunale adito;
- condannare la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del sig. delle spese CP_1 legali del presente procedimento per la cui quantificazione ci si rimette alla decisione del Giudice adito.”
pagina 1 di 7 Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1363/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PASQUALI FEDERICA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. NI OL esponeva: di aver conferito incarico, alla fine del 2022, alla , P.I. con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Trenzano (BS), via Umberto I, 30 di realizzare presso la sua abitazione pagina 3 di 7 sita in Castel Goffredo (MN), via Maurizio Maraglio, 274 un giardino con piantumazione di alberi, creazione di aiuole, posa di erba sintetica e installazione di fontanella e faretti, richiedendo anche la realizzazione e posa dell'impianto di irrigazione;
che la convenuta aveva rappresentato che l'impianto non era necessario per un prato sintetico e che gli alberi che sarebbero stati piantumati non avrebbero avuto necessità di irrigazione, ma solo di sporadiche annaffiature;
che, commissionati i lavori, il ricorrente aveva corrisposto in un'unica soluzione l'integrale pagamento del dovuto ammontante a € 17.250,00 di cui alla fattura pro forma n. 1757 del 20.12.2022; che i lavori avrebbero dovuto svolgersi in un paio di giorni;
che l'inizio degli stessi era stato più volte rinviato dalla convenuta e nel corso degli unici due interventi di qualche ora effettuati in data 22.12.2022 e 28.12.2022 gli addetti della convenuta si erano limitati a smuovere la terra, creare una buca per la collocazione di un ulivo e scaricare il materiale
(una decina di sacchi di ciottoli, rocce decorative, lamiere e rullo per schiacciare la terra ecc..) lasciando l'area avanti e intorno alla casa del sig. in pessimo stato;
che, CP_1 disattesi tutti i successivi appuntamenti, e stante il tempo trascorso, il ricorrente, a mezzo del proprio legale, con pec 14.02.2023 aveva diffidato la convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. a fare luogo all'adempimento degli obblighi assunti e pertanto a realizzare le opere così come descritte nella fattura pro forma 20.12.2022 nel termine perentorio di sette giorni dal ricevimento;
che a seguito dell'invio della pec la società resistente si era attivata e nel corso della giornata del 16.02.2023 aveva provveduto a piantumare un albero di ulivo e un acero, a realizzare delle aiuole e a posare il tappeto di erba sintetica, senza tuttavia terminare i lavori pattuiti;
che perdurando l'inadempimento ed avendo il giardino iniziato - quanto alle opere realizzate e agli alberi piantumati - a manifestare gravi inconvenienti, il ricorrente aveva promosso procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., nel quale la convenuta non si era costituita e non aveva dato alcun riscontro ai bonari inviti alla conciliazione;
che il CTU nominato aveva quindi depositato il proprio elaborato in data 24.01.2024, da cui risultava come
“alcune lavorazioni indicate nella fattura proforma non sono state compiute e nel complesso il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte. Per risolvere gli inconvenienti pagina 4 di 7 ad oggi è necessario smaltire il manto sintetico posato ed effettuare l'installazione ex novo con altro materiale”, operazioni comportanti un costo, stimato dal CTU, di €
14.500,00.
Ciò premesso in fatto il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni materiali causati dall'inadempimento di quest'ultima, quantificati nell'importo calcolato dal CTU, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti “in conseguenza dei disagi procurati dagli inconvenienti verificatisi” (“mancato godimento del giardino, necessità di interventi al fine di contenere le infestanti e impedire il proliferare delle formiche – che hanno raggiunto anche l'interno dell'abitazione -, i miasmi provenienti dal tappeto sintetico, soprattutto durante la stagione estiva, causati dalla mancanza di impianto di irrigazione, la difficoltà, in assenza di impianto di irrigazione e di fontana e/o di tubo multistrato, di annaffiare le piante (il sig. è costretto ad utilizzare CP_1
l'acqua del lavandino di casa e ad entrare e uscire più volte dall'abitazione), il danno di immagine”) da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa che sarà determinata dal Tribunale adito.
Verificata la rituale notifica degli atti introduttivi del giudizio e la mancata costituzione della convenuta, alla prima udienza ne veniva dichiarata la contumacia e, in assenza di richieste istruttorie da parte del ricorrente, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza.
Rilevato che:
parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Avendo agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento di controparte, danni costituiti, in primis, dai costi necessari per eliminare vizi e difetti nei lavori che si affermano eseguiti dalla società convenuta, e dai costi necessari per l'ultimazione di quelli non eseguiti, danni patrimoniali che si fondano sul presupposto del già avvenuto integrale pagamento dei suddetti lavori commissionati, era quindi onere del ricorrente fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto (contratto d'appalto o di prestazione d'opera, che non richiede forma pagina 5 di 7 scritta, e può essere quindi dimostrato mediante interpello, prova per testi, prove presuntive), dell'oggetto del suddetto contratto, e dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, essendo invece onere della controparte, cui è addebitato l'inadempimento, fornire prova dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte.
Parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria ed ha prodotto unicamente copia di una “fattura pro-forma” in data 20.12.2022, indirizzata al in cui sono CP_1 descritti i lavori da eseguirsi presso l'immobile di quest'ultimo, per un corrispettivo, complessivamente indicato, di € 17.250,00 (doc. 2), documento che non ha valore fiscale, trattandosi di “fattura pro-forma”, equiparabile a un preventivo, e copia di vari messaggi whatsapp (doc. 3) che, secondo quanto allegato, sarebbero intercorsi con il titolare della società convenuta, dato che tuttavia non è possibile evincere dalla mera copia di tali messaggi telefonici (intercorsi fra utenze non identificabili).
Pur avendo allegato di aver “corrisposto in un'unica soluzione l'integrale pagamento del dovuto ammontante ad € 17.500,00” di cui alla suddetta “fattura pro-forma”, il ricorrente non ha dimostrato, né offerto di dimostrare, l'avvenuto pagamento dell'importo indicato.
Com'è noto la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, potendo il principio di non contestazione, come espressamente previsto dall'art. 115 c.p.c., trovare applicazione solo con riguardo alle parti costituite.
Essendo stata qui fatta valere una responsabilità contrattuale, le domande risarcitorie avanzate dal ricorrente non possono essere accolte, non essendo gli unici documenti prodotti idonei a dimostrare l'avvenuta conclusione fra le parti di un contratto d'appalto, ossia l'assunzione, da parte della società convenuta, delle obbligazioni di cui è stato allegato inadempimento, neppure in via presuntiva, in assenza di prova dell'avvenuto pagina 6 di 7 pagamento da parte del ricorrente del corrispettivo indicato nel “preventivo”, ossia nella fattura “pro forma” (“fattura” che riporta peraltro nel frontespizio la sola denominazione
“Status Symbol Posa Erba Sintetica” e neppure l'esatta denominazione della società convenuta ”). Controparte_2
Tale mancata dimostrazione rende superfluo accertare sussistenza ed entità dei danni lamentati.
Le domande tutte di parte ricorrente devono essere quindi rigettate.
Nulla deve disporsi sulle spese, essendo la convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Rigetta le domande formulate da parte ricorrente.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 27/11/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
pagina 7 di 7
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1363/2024
Oggi 27 novembre 2025, il Giudice dott. Alessandra Venturini, verificata la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di fissazione di udienza in data odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza con trattazione scritta, dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, precisando le proprie conclusioni e svolgendo le proprie difese e che parte convenuta, già contumace, non si è nelle more costituita.
Il procuratore di parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che gli inconvenienti verificatisi nel giardino di proprietà del sig. sono da attribuirsi esclusivamente alla responsabilità della CP_1 [...]
per tutti i motivi esposti nelle premesse del presente atto ed evidenziati Controparte_2 nell'elaborato peritale 24.01.2024 Dott. e per l'effetto condannare la Persona_1 medesima nella persona del rappresentante pro Controparte_2 tempore, alla rifusione in favore del sig. della somma di € 14.500,00 CP_1 necessaria per eliminare gli inconvenienti per cui è causa;
- condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 risarcimento dei danni, tutti, subiti dal sig. in conseguenza dei disagi CP_1 procurati dagli inconvenienti verificatisi, come meglio specificati nelle premesse, da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa che sarà determinata dal
Tribunale adito;
- condannare la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del sig. delle spese CP_1 legali del presente procedimento per la cui quantificazione ci si rimette alla decisione del Giudice adito.”
pagina 1 di 7 Il Giudice si ritira per deliberare e rientrato dalla camera di consiglio pronuncia e deposita la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale.
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Venturini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1363/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PASQUALI FEDERICA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. NI OL esponeva: di aver conferito incarico, alla fine del 2022, alla , P.I. con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Trenzano (BS), via Umberto I, 30 di realizzare presso la sua abitazione pagina 3 di 7 sita in Castel Goffredo (MN), via Maurizio Maraglio, 274 un giardino con piantumazione di alberi, creazione di aiuole, posa di erba sintetica e installazione di fontanella e faretti, richiedendo anche la realizzazione e posa dell'impianto di irrigazione;
che la convenuta aveva rappresentato che l'impianto non era necessario per un prato sintetico e che gli alberi che sarebbero stati piantumati non avrebbero avuto necessità di irrigazione, ma solo di sporadiche annaffiature;
che, commissionati i lavori, il ricorrente aveva corrisposto in un'unica soluzione l'integrale pagamento del dovuto ammontante a € 17.250,00 di cui alla fattura pro forma n. 1757 del 20.12.2022; che i lavori avrebbero dovuto svolgersi in un paio di giorni;
che l'inizio degli stessi era stato più volte rinviato dalla convenuta e nel corso degli unici due interventi di qualche ora effettuati in data 22.12.2022 e 28.12.2022 gli addetti della convenuta si erano limitati a smuovere la terra, creare una buca per la collocazione di un ulivo e scaricare il materiale
(una decina di sacchi di ciottoli, rocce decorative, lamiere e rullo per schiacciare la terra ecc..) lasciando l'area avanti e intorno alla casa del sig. in pessimo stato;
che, CP_1 disattesi tutti i successivi appuntamenti, e stante il tempo trascorso, il ricorrente, a mezzo del proprio legale, con pec 14.02.2023 aveva diffidato la convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. a fare luogo all'adempimento degli obblighi assunti e pertanto a realizzare le opere così come descritte nella fattura pro forma 20.12.2022 nel termine perentorio di sette giorni dal ricevimento;
che a seguito dell'invio della pec la società resistente si era attivata e nel corso della giornata del 16.02.2023 aveva provveduto a piantumare un albero di ulivo e un acero, a realizzare delle aiuole e a posare il tappeto di erba sintetica, senza tuttavia terminare i lavori pattuiti;
che perdurando l'inadempimento ed avendo il giardino iniziato - quanto alle opere realizzate e agli alberi piantumati - a manifestare gravi inconvenienti, il ricorrente aveva promosso procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., nel quale la convenuta non si era costituita e non aveva dato alcun riscontro ai bonari inviti alla conciliazione;
che il CTU nominato aveva quindi depositato il proprio elaborato in data 24.01.2024, da cui risultava come
“alcune lavorazioni indicate nella fattura proforma non sono state compiute e nel complesso il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte. Per risolvere gli inconvenienti pagina 4 di 7 ad oggi è necessario smaltire il manto sintetico posato ed effettuare l'installazione ex novo con altro materiale”, operazioni comportanti un costo, stimato dal CTU, di €
14.500,00.
Ciò premesso in fatto il ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni materiali causati dall'inadempimento di quest'ultima, quantificati nell'importo calcolato dal CTU, oltre al risarcimento degli ulteriori danni subiti “in conseguenza dei disagi procurati dagli inconvenienti verificatisi” (“mancato godimento del giardino, necessità di interventi al fine di contenere le infestanti e impedire il proliferare delle formiche – che hanno raggiunto anche l'interno dell'abitazione -, i miasmi provenienti dal tappeto sintetico, soprattutto durante la stagione estiva, causati dalla mancanza di impianto di irrigazione, la difficoltà, in assenza di impianto di irrigazione e di fontana e/o di tubo multistrato, di annaffiare le piante (il sig. è costretto ad utilizzare CP_1
l'acqua del lavandino di casa e ad entrare e uscire più volte dall'abitazione), il danno di immagine”) da liquidarsi nella somma di € 10.000,00 o in quella diversa che sarà determinata dal Tribunale adito.
Verificata la rituale notifica degli atti introduttivi del giudizio e la mancata costituzione della convenuta, alla prima udienza ne veniva dichiarata la contumacia e, in assenza di richieste istruttorie da parte del ricorrente, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione all'odierna udienza.
Rilevato che:
parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Avendo agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento di controparte, danni costituiti, in primis, dai costi necessari per eliminare vizi e difetti nei lavori che si affermano eseguiti dalla società convenuta, e dai costi necessari per l'ultimazione di quelli non eseguiti, danni patrimoniali che si fondano sul presupposto del già avvenuto integrale pagamento dei suddetti lavori commissionati, era quindi onere del ricorrente fornire prova dell'avvenuta conclusione del contratto (contratto d'appalto o di prestazione d'opera, che non richiede forma pagina 5 di 7 scritta, e può essere quindi dimostrato mediante interpello, prova per testi, prove presuntive), dell'oggetto del suddetto contratto, e dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, essendo invece onere della controparte, cui è addebitato l'inadempimento, fornire prova dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte.
Parte ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria ed ha prodotto unicamente copia di una “fattura pro-forma” in data 20.12.2022, indirizzata al in cui sono CP_1 descritti i lavori da eseguirsi presso l'immobile di quest'ultimo, per un corrispettivo, complessivamente indicato, di € 17.250,00 (doc. 2), documento che non ha valore fiscale, trattandosi di “fattura pro-forma”, equiparabile a un preventivo, e copia di vari messaggi whatsapp (doc. 3) che, secondo quanto allegato, sarebbero intercorsi con il titolare della società convenuta, dato che tuttavia non è possibile evincere dalla mera copia di tali messaggi telefonici (intercorsi fra utenze non identificabili).
Pur avendo allegato di aver “corrisposto in un'unica soluzione l'integrale pagamento del dovuto ammontante ad € 17.500,00” di cui alla suddetta “fattura pro-forma”, il ricorrente non ha dimostrato, né offerto di dimostrare, l'avvenuto pagamento dell'importo indicato.
Com'è noto la contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, potendo il principio di non contestazione, come espressamente previsto dall'art. 115 c.p.c., trovare applicazione solo con riguardo alle parti costituite.
Essendo stata qui fatta valere una responsabilità contrattuale, le domande risarcitorie avanzate dal ricorrente non possono essere accolte, non essendo gli unici documenti prodotti idonei a dimostrare l'avvenuta conclusione fra le parti di un contratto d'appalto, ossia l'assunzione, da parte della società convenuta, delle obbligazioni di cui è stato allegato inadempimento, neppure in via presuntiva, in assenza di prova dell'avvenuto pagina 6 di 7 pagamento da parte del ricorrente del corrispettivo indicato nel “preventivo”, ossia nella fattura “pro forma” (“fattura” che riporta peraltro nel frontespizio la sola denominazione
“Status Symbol Posa Erba Sintetica” e neppure l'esatta denominazione della società convenuta ”). Controparte_2
Tale mancata dimostrazione rende superfluo accertare sussistenza ed entità dei danni lamentati.
Le domande tutte di parte ricorrente devono essere quindi rigettate.
Nulla deve disporsi sulle spese, essendo la convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così giudica:
Rigetta le domande formulate da parte ricorrente.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 27/11/2025
Il Giudice dott. Alessandra Venturini
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