Art. 6.
I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso e' ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.
I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste silla gravita' dei danni riportati dell'azienda sull'ammontare del credito occorrente.
I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso e' ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.
I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste silla gravita' dei danni riportati dell'azienda sull'ammontare del credito occorrente.