Articolo 379 del Codice della navigazione
Articolo 378Articolo 380
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21 aprile 1942
Art. 379.
(Obblighi del locatore).

Il locatore e' tenuto a consegnare la nave, con le relative pertinenze, in stato di navigabilita' e munita dei documenti necessari per la navigazione, nonche' a provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale della nave secondo l'impiego convenuto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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