TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 05/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31066 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2024 e vertente
TRA
(03.07.1983), elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Aldo Esposito e Parte_1 dell'avv. Ciro Santonicola, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona Ministro pro-tempore; nonché _1
, in persona del Dirigente pro tempore e Controparte_2
, in persona del Dirigente pro tempore;
Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20/08/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: “così provvedere:
1. Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121
Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente è stata assunta in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato nel 2023 e che, in precedenza, ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di vari contratti di supplenza: per l'anno scolastico 2018/2019 presso CP_1
l'I.C. Via IL ( ; per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 presso l'I.C. via Rugantino, CP_3
n. 91 ( ; per l'anno 2021/2022 presso l' CP_3 Controparte_4
1 Veniva ulteriormente dedotto che per tutti gli anni specificati, la sig.ra non beneficiava della Pt_1 somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Nonostante la rituale vocatio in ius il , nonché le altre amministrazioni convenute restavano CP_1 contumaci.
All'odierna udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e le note scritte tempestivamente depositate, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
^^^^^
Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M.
n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre,
l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
^^^^^
2 Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il
D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n.
69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
^^^^^
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2021/2022, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per tutti gli anni scolastici Pt_1 specificati in dispositivo, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n.107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo
(cfr. Corte Cass. n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n.
55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
^^^^
(
P.Q.M.
)
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) condanna il alla attribuzione della Carta Docente, in favore di _1
, per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022, secondo il sistema proprio Parte_1 di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori costituti _1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
3 Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Funzionario addetto Persona_1
UPP.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 05/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 31066 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2024 e vertente
TRA
(03.07.1983), elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Aldo Esposito e Parte_1 dell'avv. Ciro Santonicola, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona Ministro pro-tempore; nonché _1
, in persona del Dirigente pro tempore e Controparte_2
, in persona del Dirigente pro tempore;
Controparte_3
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20/08/2024 e ritualmente notificato, l'istante in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, chiedendo al Giudice di: “così provvedere:
1. Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121
Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Alle esposte conclusioni veniva premesso che la ricorrente è stata assunta in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato nel 2023 e che, in precedenza, ha prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in virtù di vari contratti di supplenza: per l'anno scolastico 2018/2019 presso CP_1
l'I.C. Via IL ( ; per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 presso l'I.C. via Rugantino, CP_3
n. 91 ( ; per l'anno 2021/2022 presso l' CP_3 Controparte_4
1 Veniva ulteriormente dedotto che per tutti gli anni specificati, la sig.ra non beneficiava della Pt_1 somma annua nominale di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Nonostante la rituale vocatio in ius il , nonché le altre amministrazioni convenute restavano CP_1 contumaci.
All'odierna udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, ritenutane l'opportunità anche in ragione della natura documentale del procedimento, letti gli atti e le note scritte tempestivamente depositate, ha deciso la causa come da sentenza contestuale.
^^^^^
Il ricorso è fondato e come tale merita di essere accolto.
A seguito dell'introduzione dell'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e del successivo D.P.C.M.
n. 32313 del 23/09/2015, al fine di sostenere la formazione degli insegnanti, è stata istituita la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.
La possibilità di usufruire di tale beneficio, però, è stata riservata, originariamente, ai soli docenti di ruolo. Tale previsione normativa ha generato un'inammissibile differenziazione nel trattamento degli insegnanti precari rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato, totalmente priva di qualsiasi giustificazione. I docenti assunti con contratti a tempo determinato, infatti, durante il periodo di precariato, svolgono le medesime mansioni del personale di ruolo e risultano, pertanto, assoggettati ai medesimi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25/09/2015, la previsione ivi contenuta è del tutto priva di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre,
l'estensione del beneficio costituito dalla Carta Docente anche agli insegnanti precari deriva dall'applicazione della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18/03/1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28/06/1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Pertanto, per un generale principio di non discriminazione, a parità di lavoro svolto, il beneficio deve essere accordato anche agli insegnati con contratto a tempo determinato.
L'odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, anche nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui attribuisce la carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato, deve essere disapplicato in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus di 500,00 euro, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete sia al personale assunto con contratto a termine, che al personale a tempo indeterminato.
^^^^^
2 Nella materia di cui trattasi è stata di recente introdotta una nuova previsione normativa, volta ad evitare l'esposizione dell'Italia a procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Con il
D.L. 13/06/2023, n. 69 (convertito in L. 10/08/2023, n. 103) all'art. 15, si prevede il riconoscimento del bonus in discorso, per l'anno 2023, ai docenti a tempo indeterminato ed altresì a quelli a termine ma a condizione che abbiano stipulato con l'amministrazione un contratto di supplenza annuale su posto vacante disponibile. Anche a tal proposito si osserva che la previsione di cui all'art. 15 D.L. n.
69/2023 deve essere disapplicata alla luce di quanto statuito dal citato art. 5 Direttiva 1999/70/UE poiché, al pari di quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015, anche la novella da ultimo introdotta, ove applicata secondo il suo senso strettamente letterale, comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli c.d. di ruolo.
^^^^^
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, il ricorso presentato in questa sede trova accoglimento con riferimento alla prestazione dovuta per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2021/2022, con la conseguenza che la sig.ra ha diritto a beneficiare, per tutti gli anni scolastici Pt_1 specificati in dispositivo, del bonus di € 500,00 di cui all'art. 1, Legge n.107/2015.
La ricorrente ha infatti depositato in atti la documentazione comprovante l'attuale inserimento nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione, dal quale è possibile desumere l'attualità dell'interesse della stessa a percepire gli importi della c.d. Carta docente a titolo di corrispettivo e non anche a titolo risarcitorio, stante la sua persistenza all'interno del sistema scolastico e il conseguente permanere del diritto/dovere formativo
(cfr. Corte Cass. n. 29961/2023).
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n.
55/2014 e s.m.i. da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
^^^^
(
P.Q.M.
)
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) condanna il alla attribuzione della Carta Docente, in favore di _1
, per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022, secondo il sistema proprio Parte_1 di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2) condanna il al pagamento, in favore dei procuratori costituti _1 dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
3 Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Funzionario addetto Persona_1
UPP.
4