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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 6888/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. GABELLINI SPARTACO) Parte_1
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. SARRA ROBERTO) ontumace CP_2
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la parte convenuta di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare l'esistenza di due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal 01.02.2019 al
16.05.2022, con condanna delle convenute, in solido, individualmente o pro quota ex art.29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003, anche con riferimento alla legge 92/2012, la TÀ
[...]
in caso di inadempienza dell'appaltatore, al pagamento, in suo favore CP_3 CP_1 della somma complessiva di € 3.650,11 a titolo di differenze retributive, o di quella diversa di giustizia, anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, lavorato alle dipendenze della dal CP_3
01.02.2019 al 16.05.2022 regolarizzato con contratto a tempo indeterminato full time Liv 2 svolgendo mansioni di impiegato presso la sede legale (gli uffici interni) della TÀ
sita in Piazzale Ostiense 2 -Roma, ove la all'epoca dei fatti, gestiva CP_1 CP_3
l'appalto di consulenza informatica;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva sempre osservato le direttive impartitegli dal Manager della D , che Parte_2
gli comunicava le varie attività e i cantieri da raggiungere;
che il rapporto era cessato per dimissioni in data 09.05.2022 e che aveva prestato attività lavorativa durante il preavviso;
di essere rimasto creditore delle somme rivendicate in ricorso, in conseguenza dell'erogazione degli emolumenti dovuti in misura inferiore ai parametri contrattuali collettivi.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta si costituiva in giudizio CP_4
restando contumace.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto, per CP_1
non essere mai stato stipulato alcun contratto di appalto con la TÀ convenuta convenuta contumace.
La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, dalle parti costituite, la causa veniva decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata nei confronti di CP_1
A tale proposito, si osserva in via preliminare che, “in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti pagina 2 di 6 privati e nello specifico alle TÀ partecipate pubbliche, assoggettate, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Nell'affermare tale principio la Cassazione ne ha scrutinato anche la compatibilità costituzionale delle disposizioni evidenziando che tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per
l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr. Cass. 03/05/2017 n.10777 e successivamente anche Cass.
05/03/2019 n. 6333)” (Cass. Ordinanza 5415/2022).
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta nella memoria difensiva, in linea astratta non può essere esclusa la solidarietà ex art. 29 d.lgs n. 276/03 tra la committente e il datore di lavoro effettivo del lavoratore.
Ed invero, ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs n. 276/03, nel testo vigente, come modificato dal d.l n. 25/2017 convertito in l. n. 49/17 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”.
La norma citata non prevede il beneficium escussionis, dovendosi peraltro evidenziare che detto beneficio sarebbe comunque destinato ad operare solo in sede di esecuzione.
Ciò in conformità con la ratio garantista dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 che sancisce il principio della c.d. responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore.
Pertanto, il lavoratore e agli Istituti previdenziali possono esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tali crediti sono maturati. pagina 3 di 6 Nello stesso senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, che ha affermato:
“L'art. 29 citato regola la responsabilità solidale, nell'ambito dell'appalto di opere o servizi, a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore
e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali. Si tratta di una tutela che ha il suo antecedente nella più corposa garanzia dell'art.3 della legge 1369/60 che prevedeva per gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di trattamento. La norma si traduce in un'obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. (…) Il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi, ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati” (Cass. Sent. n. 27382/2019).
Ne consegue, quindi, la facoltà del lavoratore di agire indistintamente, per i crediti retributivi, nei confronti del datore di lavoro committente o dell'appaltatore.
Ne consegue, quindi, la facoltà del lavoratore di agire indistintamente, per i crediti retributivi, nei confronti del datore di lavoro committente o dell'appaltatore.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente non ha idoneamente e compiutamente dimostrato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, benchè incombesse sulla stessa l'onere della prova, ex art.2697 c.c.
Difatti, lo stesso non ha dimostrato la sussistenza di un contratto di appalto tra la TÀ datrice di lavoro e Né può imputare a quest'ultima la mancata deduzione e prova CP_1
dell'affidamento a terzi dell'appalto sulla consulenza informatica, atteso che tale circostanza rappresenterebbe una inversione dell'onere della prova. Né l'amissione delle istanze istruttorie dedotte in ricorso avrebbe consentito di assolvere all'onere posto a carico della parte ricorrente, in ragione della necessità della prova documentale occorrente per acclarare la sussistenza dell'appalto, e della irrilevanza della prova per testi dedotta.
La domanda pertanto, deve essere rigettata.
pagina 4 di 6 Nei confronti della TÀ , i documenti prodotti hanno evidenziato che con il CP_2
ricorrente sussistesse un rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti in ricorso
(inquadramento, decorrenza, durata, ccnl applicabile); peraltro le differenze retributive calcolate nel conteggio allegato per i singoli emolumenti rivendicati (paga giornaliera, ratei della tredicesima mensilità, festività, permessi non goduti, ferie non godute), sono tutte riferite a voci già indicate nelle buste paga prodotte, e ricalcolate sulla base di conteggi non contestati dalla convenuta che ha operato la scelta processuale non costituita in giudizio.
In conclusione, in tale contesto probatorio, deve valorizzarsi la circostanza che la TÀ non si è costituita in giudizio e non ha pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice.
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte e conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Le somme possono essere pertanto, liquidate utilizzando i conteggi allegati al ricorso, elaborati sul parametro contrattuale collettivo di fatto utilizzato dalle parti.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo
Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38).
Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
pagina 5 di 6 - Rigetta il ricorso nei confronti di e condanna la parte ricorrente al CP_1
pagamento delle spese processuali, in favore della predetta convenuta, che liquida in complessivi €1184,00, oltre iva e cpa come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma CP_2
complessiva pari ad € 3.650,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €1184,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Antonianna Colli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 6888/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. GABELLINI SPARTACO) Parte_1
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. SARRA ROBERTO) ontumace CP_2
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio la parte convenuta di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di accertare l'esistenza di due rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal 01.02.2019 al
16.05.2022, con condanna delle convenute, in solido, individualmente o pro quota ex art.29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003, anche con riferimento alla legge 92/2012, la TÀ
[...]
in caso di inadempienza dell'appaltatore, al pagamento, in suo favore CP_3 CP_1 della somma complessiva di € 3.650,11 a titolo di differenze retributive, o di quella diversa di giustizia, anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda, lavorato alle dipendenze della dal CP_3
01.02.2019 al 16.05.2022 regolarizzato con contratto a tempo indeterminato full time Liv 2 svolgendo mansioni di impiegato presso la sede legale (gli uffici interni) della TÀ
sita in Piazzale Ostiense 2 -Roma, ove la all'epoca dei fatti, gestiva CP_1 CP_3
l'appalto di consulenza informatica;
che per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva sempre osservato le direttive impartitegli dal Manager della D , che Parte_2
gli comunicava le varie attività e i cantieri da raggiungere;
che il rapporto era cessato per dimissioni in data 09.05.2022 e che aveva prestato attività lavorativa durante il preavviso;
di essere rimasto creditore delle somme rivendicate in ricorso, in conseguenza dell'erogazione degli emolumenti dovuti in misura inferiore ai parametri contrattuali collettivi.
Nonostante la ritualità della notifica, la parte convenuta si costituiva in giudizio CP_4
restando contumace.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto, per CP_1
non essere mai stato stipulato alcun contratto di appalto con la TÀ convenuta convenuta contumace.
La causa veniva istruita con prova documentale e, quindi, rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive d'udienza, dalle parti costituite, la causa veniva decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere rigettata nei confronti di CP_1
A tale proposito, si osserva in via preliminare che, “in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti pagina 2 di 6 privati e nello specifico alle TÀ partecipate pubbliche, assoggettate, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Nell'affermare tale principio la Cassazione ne ha scrutinato anche la compatibilità costituzionale delle disposizioni evidenziando che tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per
l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr. Cass. 03/05/2017 n.10777 e successivamente anche Cass.
05/03/2019 n. 6333)” (Cass. Ordinanza 5415/2022).
Pertanto, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta nella memoria difensiva, in linea astratta non può essere esclusa la solidarietà ex art. 29 d.lgs n. 276/03 tra la committente e il datore di lavoro effettivo del lavoratore.
Ed invero, ai sensi dell'art. 29 comma 2 d.lgs n. 276/03, nel testo vigente, come modificato dal d.l n. 25/2017 convertito in l. n. 49/17 “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”.
La norma citata non prevede il beneficium escussionis, dovendosi peraltro evidenziare che detto beneficio sarebbe comunque destinato ad operare solo in sede di esecuzione.
Ciò in conformità con la ratio garantista dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 che sancisce il principio della c.d. responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore.
Pertanto, il lavoratore e agli Istituti previdenziali possono esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tali crediti sono maturati. pagina 3 di 6 Nello stesso senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, che ha affermato:
“L'art. 29 citato regola la responsabilità solidale, nell'ambito dell'appalto di opere o servizi, a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore
e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali. Si tratta di una tutela che ha il suo antecedente nella più corposa garanzia dell'art.3 della legge 1369/60 che prevedeva per gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di trattamento. La norma si traduce in un'obbligazione di garanzia prevista dalla legge, incentrata sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. (…) Il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi, ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati” (Cass. Sent. n. 27382/2019).
Ne consegue, quindi, la facoltà del lavoratore di agire indistintamente, per i crediti retributivi, nei confronti del datore di lavoro committente o dell'appaltatore.
Ne consegue, quindi, la facoltà del lavoratore di agire indistintamente, per i crediti retributivi, nei confronti del datore di lavoro committente o dell'appaltatore.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente non ha idoneamente e compiutamente dimostrato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003, benchè incombesse sulla stessa l'onere della prova, ex art.2697 c.c.
Difatti, lo stesso non ha dimostrato la sussistenza di un contratto di appalto tra la TÀ datrice di lavoro e Né può imputare a quest'ultima la mancata deduzione e prova CP_1
dell'affidamento a terzi dell'appalto sulla consulenza informatica, atteso che tale circostanza rappresenterebbe una inversione dell'onere della prova. Né l'amissione delle istanze istruttorie dedotte in ricorso avrebbe consentito di assolvere all'onere posto a carico della parte ricorrente, in ragione della necessità della prova documentale occorrente per acclarare la sussistenza dell'appalto, e della irrilevanza della prova per testi dedotta.
La domanda pertanto, deve essere rigettata.
pagina 4 di 6 Nei confronti della TÀ , i documenti prodotti hanno evidenziato che con il CP_2
ricorrente sussistesse un rapporto di lavoro subordinato nei termini dedotti in ricorso
(inquadramento, decorrenza, durata, ccnl applicabile); peraltro le differenze retributive calcolate nel conteggio allegato per i singoli emolumenti rivendicati (paga giornaliera, ratei della tredicesima mensilità, festività, permessi non goduti, ferie non godute), sono tutte riferite a voci già indicate nelle buste paga prodotte, e ricalcolate sulla base di conteggi non contestati dalla convenuta che ha operato la scelta processuale non costituita in giudizio.
In conclusione, in tale contesto probatorio, deve valorizzarsi la circostanza che la TÀ non si è costituita in giudizio e non ha pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice.
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte e conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Le somme possono essere pertanto, liquidate utilizzando i conteggi allegati al ricorso, elaborati sul parametro contrattuale collettivo di fatto utilizzato dalle parti.
Su tali somme, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria, con la sola precisazione che gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo, e non invece sulla somma interamente rivalutata al momento del soddisfo (così da ultimo
Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38).
Il ricorso deve essere deciso come da dispositivo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
pagina 5 di 6 - Rigetta il ricorso nei confronti di e condanna la parte ricorrente al CP_1
pagamento delle spese processuali, in favore della predetta convenuta, che liquida in complessivi €1184,00, oltre iva e cpa come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma CP_2
complessiva pari ad € 3.650,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €1184,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2024
Il giudice del lavoro
Antonianna Colli
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