Ordinanza cautelare 30 giugno 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01918/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2025, proposto da Asgi - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Brocchetto, Anna Brambilla, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, corso Magenta, 83;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Romano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 2;
Naga Odv - Organizzazione di Volontariato per L’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Losco, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Premuda, 23;
Camera Penale di Milano, rappresentata e difeso dall'avvocato Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Velasca, 4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Milano, Comune di Rozzano, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
A) dell'ordinanza del Prefetto della Provincia di Milano, prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2025 pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Milano e di Rozzano, valida dall'1/4/2025 al 30/9/2025;
B) del provvedimento recante il divieto di stazionamento e l'ordine di allontanamento dalla zona FF.-OMISSIS- fino al 30.9.2025, emesso dalla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia - Settore Operativo Polizia Ferroviaria -OMISSIS-, notificato al sig. -OMISSIS- in data 11.4.2025 ai sensi dell'ordinanza sub A);
C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali e gli atti adottati all'esito delle riunioni del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza richiamati per relationem nel provvedimento sub A);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il dott. CO BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Considerato che con nota congiunta in data 24 marzo 2026 i difensori delle parti hanno dichiarato che non persiste più alcun interesse alla decisione della causa nel merito, essendo altresì venuta meno l’efficacia degli atti impugnati, sì che il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese;
che al Collegio, visti gli articoli 35, comma 1, lett. c) e 85 del c.p.a. , non rimane che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona fisica ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO BU, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO BU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.