Art. 2.
L'organico del ricostituito comune di Castiglione dei Genovesi ed il nuovo organico del comune di S. Cipriano Picentino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 244 .
Al personale gia' in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
L'organico del ricostituito comune di Castiglione dei Genovesi ed il nuovo organico del comune di S. Cipriano Picentino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 244 .
Al personale gia' in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.