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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. EP RI Presidente dott.ssa SA UM Giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1345/2025 del registro generale degli af- fari contenziosi civili
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Alessandra Bova per mandato in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- CP_1
fesa dall'Avv. Giacomo Raneri per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio trasformati.
Conclusioni delle parti: come da accordo di trasformazione telematicamente depositato in data 22.10.2025 e verbale d'udienza del 27 ottobre 2025.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1345/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2025, ha chiesto la Parte_1
separazione dalla coniuge con cui si era unito in matrimonio CP_1
concordatario in Termini Imerese, in data 20.7.2013.
Esponeva l'attore che i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano adottato
Pers la minore nata a [...] il [...], e che, ciononostante, la vi- ta coniugale era divenuta insostenibile per sopravvenuta incompatibilità carat- teriale.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dalla moglie, con affidamento
Pers condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la ma- dre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quale genitore collocatario della figlia;
la previsione di un assegno di mantenimento mensile a suo carico di € 300,00 a titolo di man- tenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Chiedeva, altresì, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra le parti, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contrat- to con la convenuta in data 20.7.2013 in Termini Imerese.
Ritualmente costituitasi, si associava alle domande proposte dal CP_1
marito, chiedendo, altresì, la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, e la ripartizione delle spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse della figlia minore nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazio- ne del 27.10.2025 le parti e i rispettivi procuratori rappresentavano di aver
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1345/2025
raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, già te- lematicamente depositato in data 22.10.2025, e chiedevano, previa trasforma- zione del rito, la decisione della causa.
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha disposto la trasformazione del rito e rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condi- zioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di separazione telematicamente depositato in data 22.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Ciò posto, avendo le parti chiesto, altresì, la pronuncia di cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni di cui all'accordo di separa- zione e non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termi- ne indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifica- zioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché que- sti – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad ac- quisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970.
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a Parte_1
Palermo il 15/10/1984, e , nata a [...] il CP_1
21/7/1988, che omologa alle condizioni di cui all'accordo telematicamente depositato in data 22.10.2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al compe-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1345/2025
tente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20 luglio 2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Ter- mini Imerese al n. 46 - P. II – Serie A - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 no- vembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA UM EP RI
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. EP RI Presidente dott.ssa SA UM Giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1345/2025 del registro generale degli af- fari contenziosi civili
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Alessandra Bova per mandato in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- CP_1
fesa dall'Avv. Giacomo Raneri per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio trasformati.
Conclusioni delle parti: come da accordo di trasformazione telematicamente depositato in data 22.10.2025 e verbale d'udienza del 27 ottobre 2025.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1345/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.6.2025, ha chiesto la Parte_1
separazione dalla coniuge con cui si era unito in matrimonio CP_1
concordatario in Termini Imerese, in data 20.7.2013.
Esponeva l'attore che i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano adottato
Pers la minore nata a [...] il [...], e che, ciononostante, la vi- ta coniugale era divenuta insostenibile per sopravvenuta incompatibilità carat- teriale.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dalla moglie, con affidamento
Pers condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la ma- dre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, quale genitore collocatario della figlia;
la previsione di un assegno di mantenimento mensile a suo carico di € 300,00 a titolo di man- tenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Chiedeva, altresì, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra le parti, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contrat- to con la convenuta in data 20.7.2013 in Termini Imerese.
Ritualmente costituitasi, si associava alle domande proposte dal CP_1
marito, chiedendo, altresì, la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, e la ripartizione delle spese straordinarie sostenute dai genitori nell'interesse della figlia minore nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di conciliazio- ne del 27.10.2025 le parti e i rispettivi procuratori rappresentavano di aver
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1345/2025
raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e del divorzio, già te- lematicamente depositato in data 22.10.2025, e chiedevano, previa trasforma- zione del rito, la decisione della causa.
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha disposto la trasformazione del rito e rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condi- zioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di separazione telematicamente depositato in data 22.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Ciò posto, avendo le parti chiesto, altresì, la pronuncia di cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni di cui all'accordo di separa- zione e non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termi- ne indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifica- zioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché que- sti – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad ac- quisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n. 898/1970.
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a Parte_1
Palermo il 15/10/1984, e , nata a [...] il CP_1
21/7/1988, che omologa alle condizioni di cui all'accordo telematicamente depositato in data 22.10.2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al compe-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1345/2025
tente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20 luglio 2013 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Ter- mini Imerese al n. 46 - P. II – Serie A - Anno 2013).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 no- vembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA UM EP RI
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile