TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26375 2023 RG
FRA
Avv. AMERICO Parte_1
FRANCESCO
E
Controparte_1
[...]
Avv. OLINI VELIA
FATTO E DIRITTO
Col presente ricorso il ricorrente indicato in epigrafe ha agito per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato, prima della sua assunzione a tempo indeterminato;
2) condannare il Controparte_2 CP_1 a riconoscere al ricorrente l'intera anzianità di servizio maturata in Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato stipulati con l' resistente CP_3 precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l'effetto a ricostruire la carriera del ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire;
1) condannare il Controparte_4
a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre
[...] accessori nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” A sostegno della domanda ha allegato essere attualmente dipendente del CP_1 (nato dall'incorporazione dell' Controparte_5
,
[...] Controparte_6 con il ) con Controparte_7 profilo professionale di ricercatore ed inquadramento al III livello, del c.c.n.l. relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli enti di Ricerca e Sperimentazione.
Ha precisato di voler richiedere il riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di CP_ lavoro prestato presso lo stesso convenuto con contratti a tempo determinato ed in maniera continuativa, nell'ambito del profilo professionale di ricercatore e con le medesime mansioni che, in maniera irragionevole ed illegittima, il non aveva CP_1 riconosciuto al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, con conseguente danno sia economico sia sotto il profilo dei tempi di maturazione per il passaggio alla successiva fascia stipendiale. All'atto dell'assunzione, con decorrenza 1.5.2020, era stato infatti inquadrato nella fascia stipendiale 1 (fascia base) senza considerazione dell'intero periodo in cui aveva svolto le medesime mansioni e/o comunque mansioni equivalenti riconducibili al medesmo profilo professionale di ricercatore (indicate) in virtù dei contratti a termine intercorsi sin dal 10 gennaio 2001 (parimenti indicati e depositati in allegato).
Dopo aver argomentato in diritto con riferimento anche alla giurisprudenza di merito e di legittimità, ha quindi concluso nei sensi sopra indicati.
Si è costituito con memoria difensiva il per contestare tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto poiché infondato sia in fatto che in diritto, ovvero per eccepire la prescrizione delle differenze retributive richieste, la diversa natura delle prestazioni rese in virtù di una serie di contratti di lavoro flessibili tutti riconducibili a diversi progetti a termine, la non automaticità dei passaggi di fascia stipendiale.
Alla odierna udienza, concesso termine per scambio di note, il processo è stato deciso allo stato degli atti, non necessitando di ulteriore istruzione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Rileva il Giudice che le questioni poste dall'odierno ricorrente sono state già in varie occasioni risolte sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, con riferimento al principio di non discriminazione - Direttiva 1999/70/CE e degli approdi della Corte di Giustizia, che tuttavia, non attengono al computo della anzianità del contratto espressamente qualificato di natura autonoma (v. in tal senso Trib. Roma sent. sul proced. n. 31124/2020).
Si deve quindi ritenere fondata la relativa rivendicazione alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea da ultimo con la sentenza del 18.10.2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11, avente ad oggetto una ipotesi analoga alla presente fattispecie. La Corte di Giustizia ha infatti precisato : “ la clausola 4 dell'accordo quadro, figurante quale allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere. (punto 71
Sentenza 18.10.2012). Peraltro, la Corte ha chiarito che la nozione di "ragioni oggettive" che secondo la clausola n. 4, punto l, potrebbe giustificare un diverso trattamento, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise c concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dai perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Tali principi sono stati sostanzialmente confermati dalla Suprema Corte di cassazione (v. fra le altre, l'ordinanza n.7705/2020). Nel caso in questione è documentato dalla attestazione rilasciata dalla parte convenuta in ordine ai citati contratti a tempo determinato, che il ricorrente ha svolto nei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mansioni di Ricercatore (allegato 1, parte ricorrente). Dal 1.1.2001, invero il ha svolto attività di ricerca riconducibile e Pt_1 sovrapponibile a quella svolta dai dipendenti a tempo indeterminato (v. primo contratto “in virtù di contratti a tempo determinato allo scopo di svolgere, presso I'Unità Organica di Tecnologie Alimentari Speciali, attività lavorativa riservata a personale laureato e comportante 1o svolgimento della seguente attività di ricerca: Valutazione della presenza di PCB (Policlorobifenili), Pesticidi organoclorurati ed eventualmente Diossine, mediante gas cromatografo con rilevatore a cattura di elettroni e rivelatore di massa, srl orate e spigole prevenienti da varie modalità di allevamento e sui mangimi impiegati per la loro crescita") mentre il fatto che i contratti riguardassero progetti che avrebbero avuto una scadenza o che erano limitati nel tempo non consente di ritenere che le mansioni di fatto svolte fossero diverse da quelle svolte dai ricercatori III profilo professionale assunti a tempo indeterminato e quindi, di ritenere che vi fosse una ragione obiettiva tale da determinare una differenziazione nella prestazione.
La mancata valutazione di detta attività ai fini della anzianità di servizio maturata del ricorrente durante i contratti a termine appare quindi illegittima perché contraria alla Direttive CEE ed all'accordo quadro, già richiamati, secondo il principio enunciato dalla Corte di Giustizia.
In fatto, peraltro la parte resistente assume che tutti i contratti stipulati dovrebbero considerarsi autonomi (ed anche che l'attività non era relativa a progetti sovrapponibili a quelli degli assunti a tempo indeterminato) ma tale asserzione confligge con il tenore degli stessi, esplicitamente qualificati a tempo determinato, con previsione di periodo di prova, orario di lavoro, con iscrizione per il trattamento di quiescenza alla dipendenti degli Enti Locali, proprio per Parte_2 svolgere progetti di ricerca mentre, l'oggetto di tali ricerche, non assume rilevanza dirimente al fine anelato, attesa la pure prevista “equiparazione” dell'attività prestata a quella del III liv. professionale, profilo di Ricercatore, sempre come da contratti in atti. Sussiste quindi il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della sua anzianità di servizio di detti periodi mentre non può essere considerato al fine il “contratto d'opera” del 1.10.2003 (a tutto il 31.12.2003), in quanto l'attività evidentemente svolta in autonomia (natura del rapporto non contestata sul punto specificamente) non abilita a ritenere la equivalenza della prestazione ai fini anelati. Peraltro, prima della stipulazione di tale contratto d'opera viene liquidata al ricorrente l'indennità di anzianità “ragguagliata a 2 anni e 9 mesi di servizio”, calcolata sul trattamento economico maturato alla data del 30.9.2003 equiparato al III liv. Professionale Profilo di ricercatore fascia iniziale (al netto l'importo di euro 3.994,94). L'iter della vicenda lavorativa del poi, prosegue con i contratti a tempo Pt_1 determinato e relative proroghe ed in data 17.12.2010 viene liquidato il TFR (det. Det. in pari data) per complessivi anni 3 mesi 3, per un totale di euro 5.763,32 (7.423,04 lordi).
Il viene quindi assunto a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 1° Pt_1 maggio 2010 ed il servizio pregresso svolto a tempo determinato nel corso degli incontestati rapporti di lavoro a termine intercorsi prima della stabilizzazione del rapporto, deve essergli riconosciuto.
Sulla prescrizione.
Al riguardo si ritiene di aderire ai principi enunciati dalla Suprema Corte con la Ordinanza n.2232/2020 con cui si è precisato “ 2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass.,
Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio
2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 10settembre 2003, n. 12756;
Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio
2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n.
477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); 2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -).
Anche tale eccezione va quindi respinta.
Il ricorrente, infatti, esplicitamene nella propria domanda, posto l'accertamento del proprio diritto “a vedersi considerare, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l'intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato, prima della sua assunzione a tempo indeterminato” (v. sub 1 concl.) ed a vedersi riconosciuta “l'intera anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato stipulati con l' resistente precedentemente…” CP_3
(sub 2 concl.) ha limitato la richiesta di condanna del alla corresponsione delle CP_1 differenze retributive maturate “nei limiti della prescrizione quinquennale” del tutto in linea con la disciplina di legge.
Il ricorso, in definitiva, considerate le esposte motivazioni, va accolto con l'affermazione del diritto del al riconoscimento del servizio svolto in virtù dei Pt_1 contratti a tempo determinato, con esclusione del contratto “d'opera”, e la parte convenuta condannata al riconoscimento degli stessi a fini giuridici ed economici, nonché al pagamento delle differenze dovute a far data dal 15.2.2019, in considerazione del primo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso del
15.2.2024, considerato quanto già percepito a tutolo di indennità di anzianità/TFR.
Le spese vanno regolate secondo la sostanziale soccombenza, come liquidate in dispositivo, considerata anche la assenza di rilevanti e complesse questioni giuridiche, ormai pacificamente risolte dalla giurisprudenza maggioritaria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del l riconoscimento a fini economici e giuridici del periodo Pt_1 di lavoro svolto in virtù dei contratti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato precedenti la stabilizzazione avvenuta con decorrenza 1° maggio 2010, e per l'effetto, condanna il alla ricostruzione della sua carriera nonché al CP_1 pagamento delle differenze con quanto effettivamente percepito, oltre interessi e rivalutazione al saldo, nonché al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Roma lì, 20.2.2025 Il Giudice