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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12665/2023 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. FORESIO Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 18.10.2022 inoltrava domanda amministrativa alla competente Commissione sanitaria ASL di Lecce ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile per le patologie di cui è affetta. Nella seduta del
28.11.2022, la Commissione, dopo averla sottoposta a visita, l'ha riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88: 55%).
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
6459/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 6.11.2023
1 concludeva riconoscendo un aumento percentuale della invalidità civile al 68% non tale da comportare un requisito sanitario cui consegue la corresponsione dell'assegno.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Visti i risultati dell'esame obiettivo ed esaminata la documentazione sanitaria esibita, ritengo di poter formulare le seguenti considerazioni. A livello dell'apparato osteoarticolare è presente un interessamento artrosico dimostrato strumentalmente a carico del rachide cervicale e lombare, associato a multiple discopatie. L'artrosi, come è noto, è un processo degenerativo a carico delle cartilagini articolari, che ha in genere un andamento cronico, ed è aggravato da condizioni di sovraccarico. Nel caso in esame detta patologia è andata aggravandosi nel tempo - anche rispetto all'epoca della precedente CTU, stando a quanto descritto nell'esame obiettivo dal Dr. nel Suo elaborato peritale del Luglio 2023 - fino a Per_1 prendere i connotati di una sindrome algodisfunzionale a carico sia del rachide cervicale che di quello lombare, necessitando la prescrizione di busto ortopedico. Inoltre da considerare l'incidenza sulla funzionalità dell'apparato della severa rotoscoliosi a doppia curva dorsale destro-convessa e lombare sinistro-convessa, e la presenza di osteoporosi che aumenta significativamente il rischio di fratture.
Obiettivamente è molto evidente la scoliosi dorso-lombare sopra richiamata che si associa a segni di irritazione radicolare ai gradi medi agli arti inferiori bilateralmente. Il codice che identifica l'intero quadro descritto, scelto con criterio analogico, è il 7004 che prevede una percentuale d'invalidità pari al 55%
(cinquantacinque). Passando alla sfera neuro-psichica, è stata fatta diagnosi di sindrome depressiva cronica, giudicata grave nel Luglio 2023, con disturbo di ansia generalizzata (GAD) ed attacchi panico per il quale è stato intrapreso opportuno percorso terapeutico. A questa si associa una sindrome vertiginosa soggettiva con relativa lamentata instabilità posturale. All'atto della visita peritale è risultata particolarmente evidente la depressione del tono dell'umore. Il codice da adottare, per analogia, è il 2205 che prevede una percentuale invalidante pari al 25% (venticinque). Infine è stata ben dimostrata una tireopatia nodulare con ipotiroidismo in trattamento, che può essere identificata dal codice 9322 e dalla percentuale dell'11% (undici). Dall'esame dalla documentazione allegata agli Atti e dalla visita clinica eseguita non ho rilevato altre patologie di particolare interesse medico-legale.
2 CONCLUSIONI
In base ai rilievi anamnestici, documentali e clinici ed alla luce delle considerazioni sopra formulate, ritengo di poter affermare che il complesso patologico accertato alla sig.ra determini un grado di Parte_1 invalidità, ottenuto mediante calcolo riduzionistico, pari al 74% (settantaquattro). in merito alla cronologia del complesso morboso, non vi sono episodi patologici acuti rilevanti che consentono di collocare con certezza nel tempo la decorrenza dello stato invalidante. la stessa pertanto deve essere valutata con un criterio presuntivo, in base all'evoluzione delle patologie descritte ed alla documentazione presentata, e può essere fissata presumibilmente nel mese di giugno 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche la sua evoluzione alla luce della documentazione medica sopravvenuta prodotta che ha evidenziato un peggioramento del quadro clinico nel tempo. Invero, il medesimo ctu ha avuto modo di precisare che la decorrenza dello stato invalidante, in assenza di un criterio certo che consenta di determinarla con certezza, va valutato mediante un criterio presuntivo in base all'evoluzione delle patologie ed alla documentazione presentata.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (giugno 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla
3 domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12665/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data da giugno
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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