TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 22444 /2024 da:
L'avv. SPAMPATTI LUCIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DEDONI ANDREA per il le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_1
integralmente trascritte;
CP_ L'avv. Busi per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA IO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 22444 del RGAC dell'anno 202 4, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Parte_1 C.F._1
TI
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 dall'avv. Andrea Dedoni
OPPOSTO
E
(P.I. Controparte_5
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Busi P.IVA_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione all'intimazione di rilascio dell'alloggio CP_2 notificata il 4 ottobre 2024, deducendo di aver diritto a subentrare ai genitori assegnatari oggi defunti per aver fatto parte, ai sensi della normativa di settore, del nucleo familiare sin dalla
1 assegnazione pur se tale circostanza non è menzionata nel relativo provvedimento n. 538 del
26 novembre 2009.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Ha, poi, spiegato intervento volontario Ater, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. L'opposizione è infondata.
Infatti, le deduzioni attoree sull'aver fatto parte del nucleo familiare dei genitori assegnatari dell'alloggio descritto in citazione risultano info ndate. CP_2
In particolare, nel provvedimento di assegnazione il padre dell'odierna opponente, assegnatario dell'alloggio, non ha indicato l'opponente medesima quale componente del nucleo familiare, bensì soltanto il coniuge . Persona_1
Su tale circostanza parte opponente non ha fornito alcuna prova che si sia trattato di un mero errore materiale, non essendo sufficienti a tal fine dei meri certificati anagrafici.
Al contrario, dalla documentazione prodotta da parte convenuta e, in particolare, dalla p rova della presentazione di autonoma domanda di assegnazione di alloggio emerge come CP_2
l'opponente non fosse affatto inclusa nel nucleo dei genitori (se così fosse non è dato comprendere le ragioni per le quali la stessa abbia presentato autonoma doman da).
Pertanto, l'opposizione è respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle due altre parti costituite, in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
TA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta e da parte intervenuta, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA IO
2
L'avv. SPAMPATTI LUCIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. DEDONI ANDREA per il le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_1
integralmente trascritte;
CP_ L'avv. Busi per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Trattiene la causa in decisione ed emette la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA IO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 22444 del RGAC dell'anno 202 4, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Parte_1 C.F._1
TI
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 dall'avv. Andrea Dedoni
OPPOSTO
E
(P.I. Controparte_5
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Busi P.IVA_2
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione all'intimazione di rilascio dell'alloggio CP_2 notificata il 4 ottobre 2024, deducendo di aver diritto a subentrare ai genitori assegnatari oggi defunti per aver fatto parte, ai sensi della normativa di settore, del nucleo familiare sin dalla
1 assegnazione pur se tale circostanza non è menzionata nel relativo provvedimento n. 538 del
26 novembre 2009.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Ha, poi, spiegato intervento volontario Ater, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. L'opposizione è infondata.
Infatti, le deduzioni attoree sull'aver fatto parte del nucleo familiare dei genitori assegnatari dell'alloggio descritto in citazione risultano info ndate. CP_2
In particolare, nel provvedimento di assegnazione il padre dell'odierna opponente, assegnatario dell'alloggio, non ha indicato l'opponente medesima quale componente del nucleo familiare, bensì soltanto il coniuge . Persona_1
Su tale circostanza parte opponente non ha fornito alcuna prova che si sia trattato di un mero errore materiale, non essendo sufficienti a tal fine dei meri certificati anagrafici.
Al contrario, dalla documentazione prodotta da parte convenuta e, in particolare, dalla p rova della presentazione di autonoma domanda di assegnazione di alloggio emerge come CP_2
l'opponente non fosse affatto inclusa nel nucleo dei genitori (se così fosse non è dato comprendere le ragioni per le quali la stessa abbia presentato autonoma doman da).
Pertanto, l'opposizione è respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle due altre parti costituite, in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
TA IO, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta e da parte intervenuta, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Venezia, 1 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA IO
2