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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 4251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro in persona del dott. AR OS all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa promossa da
, difeso dall'avv. Valeria Marmorato e dall'Avv. Silvio Morando, Parte_1 per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO difeso dall'Avv. Alessandro Lanata, come da mandato in atti Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cpc, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendo l'accertamento del suo diritto a conseguire l'adeguamento CP_1 retributivo, da1 aprile 2018, o da altra data meglio vista, a titolo di aumento retributivo o c.d. assegno ad personam, ex art. 36 ccnl Comparto Sanità 7.4.1999 e successivi ccnl di comparto, con conseguente condanna dell' al pagamento in Parte_2 suo favore della somma dovuta a tale titolo, da determinarsi mediante CTU contabile, oltre all'accredito nella posizione del ricorrente degli arretrati dei ratei di in CP_2 considerazione del maggiore trattamento retributivo spettante.
L ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
E' pacifico in causa: -che il ricorrente, dipendente è stato titolare di posizione organizzativa “Dip CP_1
Cardiologia” a decorrere dal 1/1/2014 e che tale posizione è stata prorogata nel tempo ed infine soppressa a seguito di adozione del nuovo Regolamento aziendale per l'individuazione, il conferimento e la valorizzazione delle P.O. (delibera n. 129 del 28/2/2018), con conseguente revoca dell'incarico al ricorrente dal 1/3/2018;
-che al ricorrente, a seguito di procedura selettiva interna, è stata conferita dal 22/7/2021 una nuova P.O.. Contr Lamenta il ricorrente, che l dopo la revoca dell'incarico per soppressione della P.O, non gli ha corrisposto, pur sussistendone tutti i requisiti (titolarità da almeno tre anni dell'incarico e valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti) il trattamento retributivo pari all' “importo corrispondente all'ultimo incremento di fascia ottenuto”, previsto dall'art. 36, comma 3, del CCNL 7/4/1999.
Sostiene per contro l' la non spettanza di tale assegno ad personam, CP_1 essendo entrato in vigore il nuovo CCNL di comparto del 21/5/2018 che, all'art. 23, ha soppresso l'art. 36 del CCNL previgente.
Replica la Difesa attorea che parte ricorrente, al momento dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, aveva già maturato il diritto all'assegno ad personam ex art. 36 CCNL 7/4/1999, con conseguente diritto alla conservazione di tale trattamento retributivo.
La domanda è fondata nei ristretti limiti di cui al seguito.
Secondo consolidato principio della S.C. “nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007) (tra le altre, Ord. Cass. Sez. lav. N. 31148/2022; 36708/2021; 36923/2021).
Ed ancora recentemente, Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 5478/2025: “la successione nel tempo di fonti contrattuali del rapporto realizza l'immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, ancorché queste ultime siano meno favorevoli ai lavoratori, senza che, in contrario, possa invocarsi il divieto di reformatio in peius (che opera sul diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro) o l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori, atteso che (… ) di diritti acquisiti può parlarsi solo con riferimento a quei diritti già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori, in relazione ad un evento già maturato, e non con riferimento ad aspettative sorte sulla base di regole previgenti o a semplici pretese di stabilità nel tempo di una regolamentazione di origine pattizia (Cass. 14/02/2024 n.9136; id .30/09/2022 n.28550, id . 08/05/2000 n.5825).
Nella fattispecie in esame non può parlarsi di diritto quesito, in quanto non si configura una situazione che sia entrata a far parte del patrimonio del lavoratore, in funzione di un corrispettivo di una prestazione già resa e nell'ambito quindi di un rapporto o di una fase già esauriti (Cass. 12751/1992).
Nel Pubblico impiego la norma di CCNL, equiparata a norma di legge, regola il rapporto ab esterno giorno per giorno, con effetto dalla sua data di efficacia, salvo diversa disposizione dello stesso CCNL;
ed è altresì indubbio che il principio di irretroattività della legge non può essere utilmente invocato in caso di c.d.
“irretroattività impropria”, ossia in caso di norma di legge che, intervenendo su una fattispecie di durata, perdurante nel tempo, quale è quella del rapporto di lavoro, ne disciplini gli effetti in modo differente, anche deteriore rispetto al regime previgente, con decorrenza però da momento successivo alla sua entrata in vigore.
Diversamente, se la successiva norma di legge (o di ccnl) intendesse regolare in modo differente, modificandola, una fattispecie già per intero realizzatasi, ad esempio, fissando una deteriore retribuzione per il lavoro straordinario anche con riferimento a prestazioni lavorative già eseguite;
in questo caso a ragione potrebbe invocarsi l'intangibilità e il principio di irretroattività (propria) della legge.
Con riguardo alla irretroattività impropria, il solo limite è invece quello derivante dalla violazione dall'art. 36 Cost. Il trattamento in esame, in quanto “aggiuntivo” non rientra certamente nella sfera di garanzia costituito dal cd. “minimo retributivo costituzionale”.
L'odierna fattispecie rientra nel caso dell'irretroattività impropria, ed infatti, la Contrattazione collettiva di comparto, dopo aver stabilito, nella vecchia edizione del CCNL, l'erogazione di un assegno ad personam, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo CCNL, non riconosce più tale adeguamento retributivo che è erogabile solo fino alla data di efficacia della nuova disciplina.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto a percepire il trattamento richiesto fino alla domanda di adeguamento retributivo deve essere accolta limitatamente al periodo compreso tra la revoca dell'incarico (cfr. punto 7 del ricorso, non contestato dalla convenuta) fino all'entrata in vigore del nuovo ccnl, ossia per 52 girni (dal 1/4/2018 al 22/5/2018).
Parte convenuta dovrà corrispondere, ex art. 36, terzo comma, ccnl 7/4/1999, l'importo, che sulla base dei dati evincibili dalla espletata CTU, ammonta ad uro 188,50 (euro 3,624 giornalieri x 52 giorni); con accredito di detto importo sui ratei di TFS.
Le spese di lite, liquidate sul valore dell'importo riconosciuto, seguono la soccombenza. Contr Costi di CTU a definitivo carico dell convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 188,50, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 321,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso c.u.. Contr Spese di CTU a carico dell' convenuta.
Genova, 16/12/2025
Il Giudice
AR OS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro in persona del dott. AR OS all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestualmente motivata nella causa promossa da
, difeso dall'avv. Valeria Marmorato e dall'Avv. Silvio Morando, Parte_1 per mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO difeso dall'Avv. Alessandro Lanata, come da mandato in atti Controparte_1
CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cpc, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendo l'accertamento del suo diritto a conseguire l'adeguamento CP_1 retributivo, da1 aprile 2018, o da altra data meglio vista, a titolo di aumento retributivo o c.d. assegno ad personam, ex art. 36 ccnl Comparto Sanità 7.4.1999 e successivi ccnl di comparto, con conseguente condanna dell' al pagamento in Parte_2 suo favore della somma dovuta a tale titolo, da determinarsi mediante CTU contabile, oltre all'accredito nella posizione del ricorrente degli arretrati dei ratei di in CP_2 considerazione del maggiore trattamento retributivo spettante.
L ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
E' pacifico in causa: -che il ricorrente, dipendente è stato titolare di posizione organizzativa “Dip CP_1
Cardiologia” a decorrere dal 1/1/2014 e che tale posizione è stata prorogata nel tempo ed infine soppressa a seguito di adozione del nuovo Regolamento aziendale per l'individuazione, il conferimento e la valorizzazione delle P.O. (delibera n. 129 del 28/2/2018), con conseguente revoca dell'incarico al ricorrente dal 1/3/2018;
-che al ricorrente, a seguito di procedura selettiva interna, è stata conferita dal 22/7/2021 una nuova P.O.. Contr Lamenta il ricorrente, che l dopo la revoca dell'incarico per soppressione della P.O, non gli ha corrisposto, pur sussistendone tutti i requisiti (titolarità da almeno tre anni dell'incarico e valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti) il trattamento retributivo pari all' “importo corrispondente all'ultimo incremento di fascia ottenuto”, previsto dall'art. 36, comma 3, del CCNL 7/4/1999.
Sostiene per contro l' la non spettanza di tale assegno ad personam, CP_1 essendo entrato in vigore il nuovo CCNL di comparto del 21/5/2018 che, all'art. 23, ha soppresso l'art. 36 del CCNL previgente.
Replica la Difesa attorea che parte ricorrente, al momento dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, aveva già maturato il diritto all'assegno ad personam ex art. 36 CCNL 7/4/1999, con conseguente diritto alla conservazione di tale trattamento retributivo.
La domanda è fondata nei ristretti limiti di cui al seguito.
Secondo consolidato principio della S.C. “nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni “in peius” per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 21234/2007) (tra le altre, Ord. Cass. Sez. lav. N. 31148/2022; 36708/2021; 36923/2021).
Ed ancora recentemente, Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 5478/2025: “la successione nel tempo di fonti contrattuali del rapporto realizza l'immediata sostituzione delle clausole precedenti con le nuove, ancorché queste ultime siano meno favorevoli ai lavoratori, senza che, in contrario, possa invocarsi il divieto di reformatio in peius (che opera sul diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro) o l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori, atteso che (… ) di diritti acquisiti può parlarsi solo con riferimento a quei diritti già entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori, in relazione ad un evento già maturato, e non con riferimento ad aspettative sorte sulla base di regole previgenti o a semplici pretese di stabilità nel tempo di una regolamentazione di origine pattizia (Cass. 14/02/2024 n.9136; id .30/09/2022 n.28550, id . 08/05/2000 n.5825).
Nella fattispecie in esame non può parlarsi di diritto quesito, in quanto non si configura una situazione che sia entrata a far parte del patrimonio del lavoratore, in funzione di un corrispettivo di una prestazione già resa e nell'ambito quindi di un rapporto o di una fase già esauriti (Cass. 12751/1992).
Nel Pubblico impiego la norma di CCNL, equiparata a norma di legge, regola il rapporto ab esterno giorno per giorno, con effetto dalla sua data di efficacia, salvo diversa disposizione dello stesso CCNL;
ed è altresì indubbio che il principio di irretroattività della legge non può essere utilmente invocato in caso di c.d.
“irretroattività impropria”, ossia in caso di norma di legge che, intervenendo su una fattispecie di durata, perdurante nel tempo, quale è quella del rapporto di lavoro, ne disciplini gli effetti in modo differente, anche deteriore rispetto al regime previgente, con decorrenza però da momento successivo alla sua entrata in vigore.
Diversamente, se la successiva norma di legge (o di ccnl) intendesse regolare in modo differente, modificandola, una fattispecie già per intero realizzatasi, ad esempio, fissando una deteriore retribuzione per il lavoro straordinario anche con riferimento a prestazioni lavorative già eseguite;
in questo caso a ragione potrebbe invocarsi l'intangibilità e il principio di irretroattività (propria) della legge.
Con riguardo alla irretroattività impropria, il solo limite è invece quello derivante dalla violazione dall'art. 36 Cost. Il trattamento in esame, in quanto “aggiuntivo” non rientra certamente nella sfera di garanzia costituito dal cd. “minimo retributivo costituzionale”.
L'odierna fattispecie rientra nel caso dell'irretroattività impropria, ed infatti, la Contrattazione collettiva di comparto, dopo aver stabilito, nella vecchia edizione del CCNL, l'erogazione di un assegno ad personam, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo CCNL, non riconosce più tale adeguamento retributivo che è erogabile solo fino alla data di efficacia della nuova disciplina.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto a percepire il trattamento richiesto fino alla domanda di adeguamento retributivo deve essere accolta limitatamente al periodo compreso tra la revoca dell'incarico (cfr. punto 7 del ricorso, non contestato dalla convenuta) fino all'entrata in vigore del nuovo ccnl, ossia per 52 girni (dal 1/4/2018 al 22/5/2018).
Parte convenuta dovrà corrispondere, ex art. 36, terzo comma, ccnl 7/4/1999, l'importo, che sulla base dei dati evincibili dalla espletata CTU, ammonta ad uro 188,50 (euro 3,624 giornalieri x 52 giorni); con accredito di detto importo sui ratei di TFS.
Le spese di lite, liquidate sul valore dell'importo riconosciuto, seguono la soccombenza. Contr Costi di CTU a definitivo carico dell convenuta.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 188,50, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 321,00, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso c.u.. Contr Spese di CTU a carico dell' convenuta.
Genova, 16/12/2025
Il Giudice
AR OS