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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/08/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2185/2021 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 l cui corso Garibaldi n.41/67 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r ttore resso il cui studio in Sanremo al corso Garibaldi n.97/4 è eletto domicilio
–parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «in via principale, nel merito: per le ragioni e causali indicate in premessa, accertare, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il
, in persona del proprio Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali tutti patiendi e Controparte_1 patiendi dalla NO , così come delle spese dalla medesima sostenute, il tutto nella misura di Euro 11.933,00.= e/o in Parte_1 quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria, il tutto oltre interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal fatto alla data di effettivo soddisfo;
sempre nel merito: : per le ragioni e causali indicate in premessa, accertare, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del proprio Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore della NO , dei danni non patrimoniali tutti Parte_1 parimenti dalla medesima patiendi e patiendi, nella misura di Euro 5.000,00.= e/o in quel diverso importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto congruo anche in via equitativa dall'adito Giudice sulla base del proprio prudente apprezzamento. Tutto quanto sopra, in ogni caso, entro l'importo di Euro 26.000,00.=, somma da ritenersi altresì quale limite massimo della domanda anche ai fini della dichiarazione di valore della controversia per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dle sottoscritto procuratore antistatario. Sentenza esecutiva ex lege»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Imperia, contrariis reiectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum – in via principale di merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio essendo infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa»
Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di aver parcheggiato, in data 30.9.2018, la Parte_1 propria auto Fiat mod. 500, con targa francese AD718DK, alla via Cavour n.25 di
, nell'area di sosta regolamentata, in quanto si era accesa la spia rossa del CP_1
1 dott. Pasquale LONGARINI cruscotto indicante “grave malfunzionamento del motore” e di aver inviato, il pomeriggio del 11.10.2018, personale della officina di fiducia “Paint Concept” di Nizza per il “depannage” della vettura mediante recupero con idoneo mezzo che però non si trovava più in loco in quanto forzatamente rimossa dalla Polizia Municipale di per asserito CP_1 mancato pagamento di tariffe di sosta, contestato di aver mai ricevuto dal
[...]
la notifica di sanzioni amministrative per mancato pagamento CP_1 sosta né alcun verbale di contestazione per infrazioni al CdS, lamentata la illegittimità della rimozione, tanto che la vettura, previa domanda cautelare ex art. 700 cpc, veniva restituita alla legittima proprietaria previo pagamento delle spese di trasporto e custodia, con condanna del alle rifusione delle spese di causa Controparte_1 per soccombenza virtuale, dedotto di aver patito, in conseguenza della illegittima rimozione del proprio veicolo, danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 11.933,00 per spese sostenute, e danni non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa nella somma di E 5.000, 00, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei patiti e patiendi quantificati in complessivi € 16.933,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del legale Sindaco Controparte_1 pro-tempore, che, eccepita la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita, allegato di avere legittimamente disposto, in data 9.10.2018, il fermo amministrativo, ex art. 207 CdS, della Fiat mod. 500 tg AD718DK, affidandola in custodia alla ditta incaricata dal Comune, in quanto veniva più volte era stata sanzionata per divieto di sosta, rilevato di avere notificato alla
, in data 30.11.2018, l'atto di intimazione a ritirare il proprio veicolo, Pt_1 raccomandata ricevuta il 20.12.2018, contestato il quantum debeatur, instava, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito, per il rigetto delle domanda attoree, con vittoria di spese e competenze di causa 1.2) Concesso termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, assunta la prova orale (teste , la causa veniva trattenuta in Testimone_1 decisione nell'udienza del 15. ei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sul merito della domanda attorea.
2.1) italiana residente all'estero, il 30.9.2018, parcheggiava la Parte_1 propria autovettura Fiat 500, portante targa francese AD718DJ, alla via Cavour di
, in area di sosta a pagamento, in zona, dunque, non soggetta a rimozione CP_1 forzata, se non per il solo terzo mercoledì del mese (dalle ore 00,00 alle ore 06:00 per consentire la pulizia del sedime stradale), né in condizioni tali da costituire concreto e attuale pericolo né essendovi urgenza di spostarla. 2.2) Lamenta l'attrice, ivi giunta l'11.0.2018, per il suo recupero con un carro attrezzi, appositamente fatto arrivare, per il dépannagge, dalla RA (vedi dichiarazioni teste
, di non aver più trovato l'auto in quanto, nel frattempo, il Testimone_1
9.10.2018 [«persistendo la situazione di illegittimità della sosta, in data 9 ottobre 2018 il veicolo veniva rimosso (si vedano i n. 24 accertamenti ed il preavviso di accertamento del 6.10.18 che su producono Sub 2 e 3). In data 9.10.2018, sempre il veicolo della sig.ra , veniva Pt_1 sottoposto a fermo amministrativo ex art. 207 C.d.S. ed affidato in custodia alla specifica ditta incaricata dal per dette operazioni», pagg. ¾ della comparsa di costituzione del CP_1
era stata rimossa, sottoposta a fermo amministrativo ex art. Controparte_1
207 CdS e trattenuta in depositeria dal a fini cautelari, «per Controparte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI scongiurare che il proprietario del veicolo straniero si sottragga al pagamento delle relative sanzioni pecuniarie …» (pag. 12, comparsa di costituzione). 2.3) Dagli allegati nn.2/3 di parte convenuta si inferisce, come già rilevato dal giudice del cautelare (doc. n. 11 di parte attrice), che effettivamente «la donna fu ripetutamente multata per aver sostato ininterrottamente per aver sostato ininterrottamente su d'un area a pagamento senza corrispondere quanto dovuto per il parcheggio», circostanza della prolungata sosta che «collima con l'affermazione della ricorrente, secondo cui a causa d'un guasto occorso il 30-8-2019 ella fu costretta a posteggiare l'automobile in un rea di sosta regolamentata, per tentare di recuperarla successivamente l'11-10-2018» (pag. n. 2, doc. n. 11 di parte attrice). 2.4) In ragione della pacifica circostanza (la parte attrice ha negato il fatto e il
[...]
non ha asserito il contrario) che la non fu sanzionata CP_1 Pt_1 za, venendo in rilievo un veicolo i stero, mentre i cd preavvisi di contravvenzione avrebbero dovuto essere notificati all'attrice ai sensi dell'art. 201, co.1, ult. comma, cpv, CdS (il che peraltro è avvenuto, doc. n. 4 di parte resistente), il fermo del veicolo, in assenza di contestazione immediata della violazione e del rifiuto del trasgressore di pagare l'importo di cui alla sanzione amministrativa comminata, ai sensi dell'art. 207 CdS, non poteva essere compiuto. 2.5) Dal dettato dell'art. 207 CdS si evince, infatti, che (i) il fermo d'un veicolo immatricolato all'estero è consentito solo in caso di mancata prestazione della cauzione di cui al comma 2bis; (ii) la cauzione deve essere prestata “qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta” ossia della possibilità “d'effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202”. Il procedimento di fermo amministrativo, presupponendo che il trasgressore si sia rifiutato sia di corrispondere il dovuto in misura ridotta sia di versare una cauzione ammontante alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, postula logicamente che l'infrazione sia stata elevata nell'immediatezza. 2.6) Come condivisibilmente rilevato dal giudice della cautela, «nulla di ciò risulta essersi verificato nel caso di specie giacchè, per quanto è dato evincere dagli atti, non è stato possibile contestare all'attrice alcuna delle violazioni nei medesimi giorni in cui queste sono state rispettivamente commesse;
né tantomeno allo stato risultano esserle stati notificati neppure i relativi verbali» (pag. 4, doc. n. 11 di parte attrice). 2.7) La parte oggi convenuta, già parte resistente, non ha offerto elementi per discostarsi da quanto rilevato dal giudice della cautela, non avendo alcun rilievo, a fronte dell'ammissione che le sanzioni amministrative neppure erano state notificate e dell'assenza di una valida ragione per la rimozione dell'auto, la circostanza che la notifica delle violazioni potesse avvenire anche successivamente alla rimozione, la quale costituisce misura restrittiva e pregiudizievole, incidendo sulla sfera patrimoniale e personale del proprietario, che può essere disposta solo nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento ovvero previa contestazione o notifica della violazione, salvo i casi di urgenza o di pericolo concreto e attuale, non ricorrenti nel caso di specie. 2.8) Non ricorrendo i presupposti per procedere al fermo della vettura, peraltro mai prodotto il relativo formale provvedimento, il comportamento della Polizia Municipale del Comune di , seppur non integrante il reato di esercizio di esercizio CP_1 arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, del quale all'evidenza difetta sia l'elemento oggettivo che il dolo, è, dunque, illegittimo. 2.9) Lamenta quale conseguenza immediata e diretta della Parte_2 illegittima rimozione/fermo del veicolo, un danno patrimoniale, consistito nelle spese sostenute per il recupero del mezzo e per la sua sostituzione nel periodo di fermo, ed un
3 dott. Pasquale LONGARINI danno non patrimoniale, per il disagio/pregiudizio patito per la condotta degli agenti della polizia locale del Comune di , di quali chiede il risarcimento. CP_1
2.9.1) Il risarcimento del danno, che è il rimedio generale contro l'illecito contrattuale ed extracontrattuale, designa la reintegrazione di un pregiudizio subito dal danneggiato quale conseguenza di un comportamento antigiuridico di altro soggetto (nella specie, il Comune di Ventimiglia/polizia municipale del , sub specie di Controparte_1 inadempimento (responsabilità contrattuale) o, come nella specie, di fatto illecito (responsabilità aquiliana. Nella specie, illegittima rimozione/fermo dell'autovettura di proprietà). 2.9.2) Affinché un danno possa ricevere adeguato ristoro è necessario che esso sia causalmente riconducibile alla condotta del soggetto agente, nella specie degli agenti della polizia locale del Comune di . CP_1
2.9.3) L'accertamento di un danno–conseguenza (patrimoniale e non) ha valenza pregiudiziale nel giudizio di responsabilità, costituendo elemento costitutivo, non solo dell'obbligazione risarcitoria, ma anche della connessa responsabilità (cass. n. 1236/2023). Come le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno recentemente puntualizzato che «in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cc non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare, perché non vi è alcun danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 cc) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 cc. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il di cui fa menzione la seconda parte dell'art. 2043 cc non è altra cosa del
di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto, il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della consequenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica non cronologica» (cass. UU. n. 33645/2022). Ne segue che l'individuazione di un danno risarcibile è elemento essenziale ai fini della responsabilità civile. 2.10) Tanto premesso, quanto al danno patrimoniale, la parte attrice lo individua nelle spese sostenute in ragione e per causa dell'illegittima rimozione/fermo della Fiat 500 tg AD718DK, parcata in data 30.9.2018 nella via Cavour di in area di sosta CP_1 regolamentata, della quale veniva a conoscenza l'11.10.2018 allorchè ivi giungeva con carro attrezzi per recuperare il veicolo in panne. 2.10.1) Nello specifico, quantifica i danni patrimoniali in complessivi euro 11.933,00 (€ 468,00 per intervento carro attrezzi del 10.11.2018; € 270,00 per taxi Controparte_2 del 10.11.2018; € 10.800,00 per noleggio vettura sostitutiva;
€ 245 p Cap Martin–Ventimiglia del 04.01.18; € 420,00 per spese deposto e custodia impresa Cicerone;
€ 450,00 per adesione e intervento AADC–Konsumer), offrendo in prova: n. 7 documenti [(i) una ricevuta taxi dell'importo di € 270,00 del 11/10/2018 (doc. n. 4 di parte attrice), (ii) la fattura n.269 dell'11.10.2018 emessa dalla di Parte_3
Nizza nei confronti di dell' importo complessivo di € 2.268,00, Parte_4 di cui € 390 per “depannage a Ventimille” ed € 1.500,00 per “voiture de remplacement” per giorni 10 (doc. n.5 di parte attrice), (iii) una ricevuta taxi dell'importo di € 245,00 del 4/1/2019 (doc. n. 8 di parte attrice), (iv) la fattura n. 20 del 4.1.2019 emessa dalla Autoriparazioni Soccorso Stradale IC Mattia nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 420,00 (doc. n. 9 di parte attrice), (vi) la fattura n.5 del
[...]
4 dott. Pasquale LONGARINI
5.1.2019 emessa dalla di Nizza nei confronti di Parte_3
dell' importo complessivo di € 8.280,00, per “voiture de Parte_4 remplacement” per giorni 46 (doc, n.10 di parte attrice), (vii) estratto banca (doc. n. 12 di parte attrice)] nonché le dichiarazioni rese in udienza dal figlio _1
, utilizzabili, ai fini decisori, solo quelle relative ai fatti visti o appresi in prima
[...]
quelli cioè avvenuti alla sua presenza, quelli caduti sotto la sua diretta percezione ovvero di aver ricevuto l'incarico dalla madre, il 30.9.2018, di chiamare il carroattrezzi, di aver contattato il carro attrezzi e di essersi recato, unitamente al personale della carrozzeria contattata, l'11.10.2018, alla via Cavour n.25 di e CP_1 di non aver ivi trovato l'autovettura della madre, di aver fatto ritorno in RA a mezzo taxi e di essersi poi recato presso la Carrozzeria/officina/garage “Paint Concept” di Nizza ove provvedeva a saldare l'intervento, a vuoto, del carro attrezzi. 2.10.2) Rilevata l'irrilevanza dell'estratto conto (doc. n. 12 di parte attrice), privo di attestazione all'originale e non contenente l'indicazione del beneficiario (all'uopo, non è stato articolato specifico capitolo di prova volto a confermare l'erogazione, e la sua causale, della somma ivi riportata), non sono dovute: _ in quanto non conseguenza diretta ed immediata del fermo, la somma di € 1.500,00 per noleggio auto sostitutiva, di cui alla fattura 269/2018 del 11.10.2018 (doc. 5 di parte attrice), avendo la parte attrice ritenuto autonomamente di intervenire solo a distanza di 11 giorni per portare via la macchina parcheggiata in nell'area di CP_1 sosta regolamentata. La predetta spesa era, ed è, esclusivamente a carico dell'attrice, in quanto conseguenza del parcheggio dell'auto in panne in zona regolamentata a pagamento e soggetta a rimozione forzata, per ragioni di pulizia del sedime stradale, il terzo mercoledì del mese, non essendo imputabile al il Controparte_1 malfunzionamento del mezzo che avrebbe imposto all na autovettura sostitutiva in attesa del recupero del mezzo programmato per l'11.10.2018 _ in assenza di prova dell'effettività e della necessità del noleggio di altra vettura nel periodo dal 11.10.2018 alla data di restituzione del mezzo, della sua durata, del tipo di auto noleggiata nonchè tenuto conto di qualsivoglia element dal quale inferire il tipo di danno alla vettura ed il tempo necessario per la sua riparazione, tenuto conto che la sola produzione della fattura commerciale (quanto all'importo della fattura del 5.1.2019, il teste audito non ha fornito indicazione alcuna), essendo documento fornito dalla parte che se ne avvale, non può costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui è prodotta (come nella specie) contesti la somministrazione del servizio ivi indicato e la correttezza dell'importo, neppure è dovuta la somma di € 8.280 per noleggio auto sostitutiva (doc. n.10 di parte attrice). _ la somma di € 245,00 per taxi Roquebrune Cap Martin-Ventimiglia 4.1.2019 (doc. 8 di parte attrice), in ragione della circostanza che, a prescindere dal fermo, la parte attrice si sarebbe dovuta in ogni caso recare in una volta per il recupero CP_1 della macchina parcheggiata nella zona di sosta regolamentata 2.10.3) Sono invece dovute, quanto non conseguenza diretta ed immediata del fermo, la somma di € 390,00 per depannage a , di cui alla fattura 269/2018 del CP_1
11.10.2018 (doc. 5 di parte attrice), la s 245 per taxi IC (così' ridotto l'importo di € 270,00 in quanto la parte attrice risiedeva in Roquebrune Cap Martin e non a Nizza), pagata, per conto dell'attrice, dal figlio _1
(doc. n. 4 di parte attrice) e la somma € 420,00 per spese deposito e custodia
[...] pagata all'impresa IC (doc. n.9 di parte attrice). 2.10.4) Va, pertanto, riconosciuto il danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute in ragione dell'illegittimo fermo dalla autovettura di proprietà e documentato dalla parte attrice, nell'importo complessivo di € 1.055,00, oltre interessi legali ex art. 5 dott. Pasquale LONGARINI 1284, co.4, cc, a far data dalla notificazione dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo. 2.11) Non è, invece, dovuto, per assenza di prova, l'invocato danno non patrimoniale per pregiudizio alla sua vita di relazione/lavorativa. Anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 cc. Il danno non patrimoniale deve, dunque, essere sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno– conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti. Nella specie, non essendo stata fornita, neppure per presunzioni, la prova del lamentato danno non patrimoniale, soltanto allegato ma non provato, la domanda attorea va respinta.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_1 CP_3 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore fino ad euro 1.100,00 _ per la fase introduttiva, € 66,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 66,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 100,00 _ per la fase decisionale, € 100,00 per un compenso tabellare pari ad € 332,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge,
6 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro–tempore, al Controparte_1 pagamento in fa della somma pari ad € 1.055,00, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 12 lla notificazione dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo
2) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in fa elle spese di giudizio che liquida in € Parte_1 332,00 oltre spese gen per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 2.8.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2185/2021 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 l cui corso Garibaldi n.41/67 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 r ttore resso il cui studio in Sanremo al corso Garibaldi n.97/4 è eletto domicilio
–parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «in via principale, nel merito: per le ragioni e causali indicate in premessa, accertare, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il
, in persona del proprio Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali tutti patiendi e Controparte_1 patiendi dalla NO , così come delle spese dalla medesima sostenute, il tutto nella misura di Euro 11.933,00.= e/o in Parte_1 quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria, il tutto oltre interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal fatto alla data di effettivo soddisfo;
sempre nel merito: : per le ragioni e causali indicate in premessa, accertare, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del proprio Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore della NO , dei danni non patrimoniali tutti Parte_1 parimenti dalla medesima patiendi e patiendi, nella misura di Euro 5.000,00.= e/o in quel diverso importo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto congruo anche in via equitativa dall'adito Giudice sulla base del proprio prudente apprezzamento. Tutto quanto sopra, in ogni caso, entro l'importo di Euro 26.000,00.=, somma da ritenersi altresì quale limite massimo della domanda anche ai fini della dichiarazione di valore della controversia per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo della causa;
in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dle sottoscritto procuratore antistatario. Sentenza esecutiva ex lege»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1 «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Imperia, contrariis reiectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum – in via principale di merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice a mezzo dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio essendo infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di causa»
Ragioni della decisione (1) Abstract. premesso di aver parcheggiato, in data 30.9.2018, la Parte_1 propria auto Fiat mod. 500, con targa francese AD718DK, alla via Cavour n.25 di
, nell'area di sosta regolamentata, in quanto si era accesa la spia rossa del CP_1
1 dott. Pasquale LONGARINI cruscotto indicante “grave malfunzionamento del motore” e di aver inviato, il pomeriggio del 11.10.2018, personale della officina di fiducia “Paint Concept” di Nizza per il “depannage” della vettura mediante recupero con idoneo mezzo che però non si trovava più in loco in quanto forzatamente rimossa dalla Polizia Municipale di per asserito CP_1 mancato pagamento di tariffe di sosta, contestato di aver mai ricevuto dal
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la notifica di sanzioni amministrative per mancato pagamento CP_1 sosta né alcun verbale di contestazione per infrazioni al CdS, lamentata la illegittimità della rimozione, tanto che la vettura, previa domanda cautelare ex art. 700 cpc, veniva restituita alla legittima proprietaria previo pagamento delle spese di trasporto e custodia, con condanna del alle rifusione delle spese di causa Controparte_1 per soccombenza virtuale, dedotto di aver patito, in conseguenza della illegittima rimozione del proprio veicolo, danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 11.933,00 per spese sostenute, e danni non patrimoniali, da quantificarsi in via equitativa nella somma di E 5.000, 00, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei patiti e patiendi quantificati in complessivi € 16.933,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di causa. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del legale Sindaco Controparte_1 pro-tempore, che, eccepita la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita, allegato di avere legittimamente disposto, in data 9.10.2018, il fermo amministrativo, ex art. 207 CdS, della Fiat mod. 500 tg AD718DK, affidandola in custodia alla ditta incaricata dal Comune, in quanto veniva più volte era stata sanzionata per divieto di sosta, rilevato di avere notificato alla
, in data 30.11.2018, l'atto di intimazione a ritirare il proprio veicolo, Pt_1 raccomandata ricevuta il 20.12.2018, contestato il quantum debeatur, instava, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito, per il rigetto delle domanda attoree, con vittoria di spese e competenze di causa 1.2) Concesso termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita, assunta la prova orale (teste , la causa veniva trattenuta in Testimone_1 decisione nell'udienza del 15. ei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sul merito della domanda attorea.
2.1) italiana residente all'estero, il 30.9.2018, parcheggiava la Parte_1 propria autovettura Fiat 500, portante targa francese AD718DJ, alla via Cavour di
, in area di sosta a pagamento, in zona, dunque, non soggetta a rimozione CP_1 forzata, se non per il solo terzo mercoledì del mese (dalle ore 00,00 alle ore 06:00 per consentire la pulizia del sedime stradale), né in condizioni tali da costituire concreto e attuale pericolo né essendovi urgenza di spostarla. 2.2) Lamenta l'attrice, ivi giunta l'11.0.2018, per il suo recupero con un carro attrezzi, appositamente fatto arrivare, per il dépannagge, dalla RA (vedi dichiarazioni teste
, di non aver più trovato l'auto in quanto, nel frattempo, il Testimone_1
9.10.2018 [«persistendo la situazione di illegittimità della sosta, in data 9 ottobre 2018 il veicolo veniva rimosso (si vedano i n. 24 accertamenti ed il preavviso di accertamento del 6.10.18 che su producono Sub 2 e 3). In data 9.10.2018, sempre il veicolo della sig.ra , veniva Pt_1 sottoposto a fermo amministrativo ex art. 207 C.d.S. ed affidato in custodia alla specifica ditta incaricata dal per dette operazioni», pagg. ¾ della comparsa di costituzione del CP_1
era stata rimossa, sottoposta a fermo amministrativo ex art. Controparte_1
207 CdS e trattenuta in depositeria dal a fini cautelari, «per Controparte_1
2 dott. Pasquale LONGARINI scongiurare che il proprietario del veicolo straniero si sottragga al pagamento delle relative sanzioni pecuniarie …» (pag. 12, comparsa di costituzione). 2.3) Dagli allegati nn.2/3 di parte convenuta si inferisce, come già rilevato dal giudice del cautelare (doc. n. 11 di parte attrice), che effettivamente «la donna fu ripetutamente multata per aver sostato ininterrottamente per aver sostato ininterrottamente su d'un area a pagamento senza corrispondere quanto dovuto per il parcheggio», circostanza della prolungata sosta che «collima con l'affermazione della ricorrente, secondo cui a causa d'un guasto occorso il 30-8-2019 ella fu costretta a posteggiare l'automobile in un rea di sosta regolamentata, per tentare di recuperarla successivamente l'11-10-2018» (pag. n. 2, doc. n. 11 di parte attrice). 2.4) In ragione della pacifica circostanza (la parte attrice ha negato il fatto e il
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non ha asserito il contrario) che la non fu sanzionata CP_1 Pt_1 za, venendo in rilievo un veicolo i stero, mentre i cd preavvisi di contravvenzione avrebbero dovuto essere notificati all'attrice ai sensi dell'art. 201, co.1, ult. comma, cpv, CdS (il che peraltro è avvenuto, doc. n. 4 di parte resistente), il fermo del veicolo, in assenza di contestazione immediata della violazione e del rifiuto del trasgressore di pagare l'importo di cui alla sanzione amministrativa comminata, ai sensi dell'art. 207 CdS, non poteva essere compiuto. 2.5) Dal dettato dell'art. 207 CdS si evince, infatti, che (i) il fermo d'un veicolo immatricolato all'estero è consentito solo in caso di mancata prestazione della cauzione di cui al comma 2bis; (ii) la cauzione deve essere prestata “qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta” ossia della possibilità “d'effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202”. Il procedimento di fermo amministrativo, presupponendo che il trasgressore si sia rifiutato sia di corrispondere il dovuto in misura ridotta sia di versare una cauzione ammontante alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, postula logicamente che l'infrazione sia stata elevata nell'immediatezza. 2.6) Come condivisibilmente rilevato dal giudice della cautela, «nulla di ciò risulta essersi verificato nel caso di specie giacchè, per quanto è dato evincere dagli atti, non è stato possibile contestare all'attrice alcuna delle violazioni nei medesimi giorni in cui queste sono state rispettivamente commesse;
né tantomeno allo stato risultano esserle stati notificati neppure i relativi verbali» (pag. 4, doc. n. 11 di parte attrice). 2.7) La parte oggi convenuta, già parte resistente, non ha offerto elementi per discostarsi da quanto rilevato dal giudice della cautela, non avendo alcun rilievo, a fronte dell'ammissione che le sanzioni amministrative neppure erano state notificate e dell'assenza di una valida ragione per la rimozione dell'auto, la circostanza che la notifica delle violazioni potesse avvenire anche successivamente alla rimozione, la quale costituisce misura restrittiva e pregiudizievole, incidendo sulla sfera patrimoniale e personale del proprietario, che può essere disposta solo nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento ovvero previa contestazione o notifica della violazione, salvo i casi di urgenza o di pericolo concreto e attuale, non ricorrenti nel caso di specie. 2.8) Non ricorrendo i presupposti per procedere al fermo della vettura, peraltro mai prodotto il relativo formale provvedimento, il comportamento della Polizia Municipale del Comune di , seppur non integrante il reato di esercizio di esercizio CP_1 arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, del quale all'evidenza difetta sia l'elemento oggettivo che il dolo, è, dunque, illegittimo. 2.9) Lamenta quale conseguenza immediata e diretta della Parte_2 illegittima rimozione/fermo del veicolo, un danno patrimoniale, consistito nelle spese sostenute per il recupero del mezzo e per la sua sostituzione nel periodo di fermo, ed un
3 dott. Pasquale LONGARINI danno non patrimoniale, per il disagio/pregiudizio patito per la condotta degli agenti della polizia locale del Comune di , di quali chiede il risarcimento. CP_1
2.9.1) Il risarcimento del danno, che è il rimedio generale contro l'illecito contrattuale ed extracontrattuale, designa la reintegrazione di un pregiudizio subito dal danneggiato quale conseguenza di un comportamento antigiuridico di altro soggetto (nella specie, il Comune di Ventimiglia/polizia municipale del , sub specie di Controparte_1 inadempimento (responsabilità contrattuale) o, come nella specie, di fatto illecito (responsabilità aquiliana. Nella specie, illegittima rimozione/fermo dell'autovettura di proprietà). 2.9.2) Affinché un danno possa ricevere adeguato ristoro è necessario che esso sia causalmente riconducibile alla condotta del soggetto agente, nella specie degli agenti della polizia locale del Comune di . CP_1
2.9.3) L'accertamento di un danno–conseguenza (patrimoniale e non) ha valenza pregiudiziale nel giudizio di responsabilità, costituendo elemento costitutivo, non solo dell'obbligazione risarcitoria, ma anche della connessa responsabilità (cass. n. 1236/2023). Come le Sezioni Unite della corte di Cassazione hanno recentemente puntualizzato che «in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 cc non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare, perché non vi è alcun danno da risarcire. La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223 cc) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056 cc. Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il
€ 245 p Cap Martin–Ventimiglia del 04.01.18; € 420,00 per spese deposto e custodia impresa Cicerone;
€ 450,00 per adesione e intervento AADC–Konsumer), offrendo in prova: n. 7 documenti [(i) una ricevuta taxi dell'importo di € 270,00 del 11/10/2018 (doc. n. 4 di parte attrice), (ii) la fattura n.269 dell'11.10.2018 emessa dalla di Parte_3
Nizza nei confronti di dell' importo complessivo di € 2.268,00, Parte_4 di cui € 390 per “depannage a Ventimille” ed € 1.500,00 per “voiture de remplacement” per giorni 10 (doc. n.5 di parte attrice), (iii) una ricevuta taxi dell'importo di € 245,00 del 4/1/2019 (doc. n. 8 di parte attrice), (iv) la fattura n. 20 del 4.1.2019 emessa dalla Autoriparazioni Soccorso Stradale IC Mattia nei confronti di Parte_1
dell'importo di € 420,00 (doc. n. 9 di parte attrice), (vi) la fattura n.5 del
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4 dott. Pasquale LONGARINI
5.1.2019 emessa dalla di Nizza nei confronti di Parte_3
dell' importo complessivo di € 8.280,00, per “voiture de Parte_4 remplacement” per giorni 46 (doc, n.10 di parte attrice), (vii) estratto banca (doc. n. 12 di parte attrice)] nonché le dichiarazioni rese in udienza dal figlio _1
, utilizzabili, ai fini decisori, solo quelle relative ai fatti visti o appresi in prima
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quelli cioè avvenuti alla sua presenza, quelli caduti sotto la sua diretta percezione ovvero di aver ricevuto l'incarico dalla madre, il 30.9.2018, di chiamare il carroattrezzi, di aver contattato il carro attrezzi e di essersi recato, unitamente al personale della carrozzeria contattata, l'11.10.2018, alla via Cavour n.25 di e CP_1 di non aver ivi trovato l'autovettura della madre, di aver fatto ritorno in RA a mezzo taxi e di essersi poi recato presso la Carrozzeria/officina/garage “Paint Concept” di Nizza ove provvedeva a saldare l'intervento, a vuoto, del carro attrezzi. 2.10.2) Rilevata l'irrilevanza dell'estratto conto (doc. n. 12 di parte attrice), privo di attestazione all'originale e non contenente l'indicazione del beneficiario (all'uopo, non è stato articolato specifico capitolo di prova volto a confermare l'erogazione, e la sua causale, della somma ivi riportata), non sono dovute: _ in quanto non conseguenza diretta ed immediata del fermo, la somma di € 1.500,00 per noleggio auto sostitutiva, di cui alla fattura 269/2018 del 11.10.2018 (doc. 5 di parte attrice), avendo la parte attrice ritenuto autonomamente di intervenire solo a distanza di 11 giorni per portare via la macchina parcheggiata in nell'area di CP_1 sosta regolamentata. La predetta spesa era, ed è, esclusivamente a carico dell'attrice, in quanto conseguenza del parcheggio dell'auto in panne in zona regolamentata a pagamento e soggetta a rimozione forzata, per ragioni di pulizia del sedime stradale, il terzo mercoledì del mese, non essendo imputabile al il Controparte_1 malfunzionamento del mezzo che avrebbe imposto all na autovettura sostitutiva in attesa del recupero del mezzo programmato per l'11.10.2018 _ in assenza di prova dell'effettività e della necessità del noleggio di altra vettura nel periodo dal 11.10.2018 alla data di restituzione del mezzo, della sua durata, del tipo di auto noleggiata nonchè tenuto conto di qualsivoglia element dal quale inferire il tipo di danno alla vettura ed il tempo necessario per la sua riparazione, tenuto conto che la sola produzione della fattura commerciale (quanto all'importo della fattura del 5.1.2019, il teste audito non ha fornito indicazione alcuna), essendo documento fornito dalla parte che se ne avvale, non può costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro cui è prodotta (come nella specie) contesti la somministrazione del servizio ivi indicato e la correttezza dell'importo, neppure è dovuta la somma di € 8.280 per noleggio auto sostitutiva (doc. n.10 di parte attrice). _ la somma di € 245,00 per taxi Roquebrune Cap Martin-Ventimiglia 4.1.2019 (doc. 8 di parte attrice), in ragione della circostanza che, a prescindere dal fermo, la parte attrice si sarebbe dovuta in ogni caso recare in una volta per il recupero CP_1 della macchina parcheggiata nella zona di sosta regolamentata 2.10.3) Sono invece dovute, quanto non conseguenza diretta ed immediata del fermo, la somma di € 390,00 per depannage a , di cui alla fattura 269/2018 del CP_1
11.10.2018 (doc. 5 di parte attrice), la s 245 per taxi IC (così' ridotto l'importo di € 270,00 in quanto la parte attrice risiedeva in Roquebrune Cap Martin e non a Nizza), pagata, per conto dell'attrice, dal figlio _1
(doc. n. 4 di parte attrice) e la somma € 420,00 per spese deposito e custodia
[...] pagata all'impresa IC (doc. n.9 di parte attrice). 2.10.4) Va, pertanto, riconosciuto il danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute in ragione dell'illegittimo fermo dalla autovettura di proprietà e documentato dalla parte attrice, nell'importo complessivo di € 1.055,00, oltre interessi legali ex art. 5 dott. Pasquale LONGARINI 1284, co.4, cc, a far data dalla notificazione dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo. 2.11) Non è, invece, dovuto, per assenza di prova, l'invocato danno non patrimoniale per pregiudizio alla sua vita di relazione/lavorativa. Anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo, ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 cc. Il danno non patrimoniale deve, dunque, essere sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno– conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti. Nella specie, non essendo stata fornita, neppure per presunzioni, la prova del lamentato danno non patrimoniale, soltanto allegato ma non provato, la domanda attorea va respinta.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_1 CP_3 rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in Parte_1 dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo/medio di liquidazione previsto per le cause di valore fino ad euro 1.100,00 _ per la fase introduttiva, € 66,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 66,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 100,00 _ per la fase decisionale, € 100,00 per un compenso tabellare pari ad € 332,00 oltre spese generali al 15%, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge,
6 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro–tempore, al Controparte_1 pagamento in fa della somma pari ad € 1.055,00, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 12 lla notificazione dell'atto di citazione in giudizio sino all'effettivo soddisfo
2) condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in fa elle spese di giudizio che liquida in € Parte_1 332,00 oltre spese gen per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 2.8.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI