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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VA AN IC AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002021000 IVA-ALIQUOTE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002021000 IVA-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009347017000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001337672000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3054/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo il signor
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, meglio indicato in epigrafe, notificato il 25.02.2025, limitatamente a quanto richiesto per IVA anni 2007 e 2008, per un importo complessivo di €. 2.606,38 .
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) Prescrizione di quanto richiesto con le cartelle indicate in ricorso
2) sospensione del provvedimento
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia Entrate Riscossione e Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo non si sono costituite in giudizio.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
A sensi dell'art. 22 D.Lvo 546/1992 il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Corte adita,
a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Parte ricorrente ha dato prova di aver notificato il ricorso tramite PEC in data 10. 4 2025, per cui, tenendo conto del suddetto termine di 30 giorni avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro e non oltre il 12 maggio 2025, termine che non ha rispettato avendo depositato il ricorso in data 9/6/2025.
Non si statuisce sulle spese non essendosi costituite in giudizio le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso il
10.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VA AN IC AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002021000 IVA-ALIQUOTE 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500002021000 IVA-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110009347017000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120001337672000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3054/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo il signor
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, meglio indicato in epigrafe, notificato il 25.02.2025, limitatamente a quanto richiesto per IVA anni 2007 e 2008, per un importo complessivo di €. 2.606,38 .
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) Prescrizione di quanto richiesto con le cartelle indicate in ricorso
2) sospensione del provvedimento
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Agenzia Entrate Riscossione e Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo non si sono costituite in giudizio.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
A sensi dell'art. 22 D.Lvo 546/1992 il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Corte adita,
a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Parte ricorrente ha dato prova di aver notificato il ricorso tramite PEC in data 10. 4 2025, per cui, tenendo conto del suddetto termine di 30 giorni avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro e non oltre il 12 maggio 2025, termine che non ha rispettato avendo depositato il ricorso in data 9/6/2025.
Non si statuisce sulle spese non essendosi costituite in giudizio le parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso il
10.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez