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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44/2025 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RU IO e Parte_1 C.F._1 l'avv. RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio C.F._2 dei difensori in Firenze, Via della Condotta, 12 (C.F. )con il patrocinio dell'avv. RU IO e l'avv. Parte_2 C.F._3 RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio dei C.F._2 difensori in Firenze, Via della Condotta, 12 (C.F. )con il patrocinio dell'avv. RU IO e Parte_3 C.F._4 l'avv. RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio dei C.F._2 difensori in Firenze, Via della Condotta, 12 (C.F. )con il patrocinio dell'avv. RU Parte_4 C.F._5 IO e l'avv. RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo C.F._2 Studio dei difensori in Firenze, Via della Condotta, 12
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RU IO e l'avv. Parte_5 C.F._6 RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio dei C.F._2 difensori in Firenze, Via della Condotta, 12
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 56125 PISApresso il difensore avv. MARIANI MICHELE
Parte resistente
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Parte_6 P.IVA_2 GN IN EN e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN PAOLO ALL'ORTO 22 56127 PISApresso il difensore avv. GN IN EN
Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.01.2025, , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4
e (tutti conducenti di autobus 18 mt destinati al servizio pubblico, già dipendenti Parte_3
, passati alle dipendenze di a far data dal 31 ottobre 2021 ) CP_2 Controparte_1 adivano il Tribunale di Firenze in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al
1 computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive: 1.
NI forfettaria ritardi (cfr. ai sensi dell' accordo 22.04.2004);
2. NI (ai Parte_7 sensi dell' art. 32 T.U. 23.12.1993 doc. 05);
3. Maggiorazione notturna;
4. Agente Unico ( ai sensi dell' Accordo 05.04.2002);
5. NI supero nastro ( ai sensi dell'art. 22 T.U. 23.12.1993 nonché dell'accordo 22.04.2004);
6. NI richiamo in servizio personale viaggiante/Impianti
SI ( ai sensi dell'accordo 05.04.2002 nonché dell' art. 44 T.U. 23.12.1993);
7. NI vendita biglietti (ai sensi dell' art. 37 T.U. 23.12.1995 nonché dell' Accordo 05.04.2002 e dell'
Accordo 29.05.2001);
8. NI DA LE (ai sensi dell' art. 28 T.U. 23.12.1993); 9.
NI Forfettaria Rischio;
10.NI presenza ST (ai sensi dell' art. 41 T.U.
23.12.1993); 11.NI lavoro Domenicale;
12. NI Forfettaria NO ( ai sensi dell'art. 23 T.U. 23.12.1993); 13.NI DA LE Estero ( ai sensi dell'Accordo COPIT
27.02.1995 nonché de Accordo COPIT 21.06.1995); 14.Premio di Risultato (ai sensi dell'
Accordo Premio di risultato 01.06.2020); 15.Diaria 9%;16.Diaria 24% ; 17.NI di Trasferta
90;
Il tutto previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6C) del CCNL 23.07.1976, e/o del punto 5 dell'Accordo Nazionale 21.05.1981 e/o degli artt. 10 e a1 del CCNL 12.03.1980 con le modifiche di cui all'Accordo Nazionale 27.11.2000 e/o di tutti gli accordi aziendali nella parte in cui escludano la computabilità delle indennità indicate nella retribuzione spettante per i giorni di ferie
Chiedevano inoltre di condannare la datrice al pagamento per i titoli Controparte_1 indicati della somma di € 6.935,13 ( , € 6.294,26 ( , € 5.583,46 ( , € 6.782,30 Pt_1 Pt_5 Pt_2
( ed € 6.788,83 ( maturata per tutti dal 19 luglio 2007 al 30 ottobre 2021 , oltre Parte_4 Pt_3 al rimborso delle spese di lite e di redazione dei conteggi.
Si costituiva in giudizio sostenendo di non essere titolare dal lato passivo Controparte_1 delle obbligazioni retributive maturate dai ricorrenti anteriormente al 1 novembre 2021, in subordine , insisteva per la chiamata in causa di precedente datrice di lavoro dei CP_2 ricorrenti, al fine di esercitare la manleva in caso di condanna dal pagamento delle differenze retributive maturate prima di tale data. Contestava, nel merito, l'esistenza dei diritti azionati.
Autorizzata la chiamata in causa di , la stessa, si costituiva contestando l'esistenza dei CP_2 presupposti di fatto e di diritto per l'insorgenza dei diritti azionati.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dei ricorrenti preveda che nella
2 retribuzione feriale non siano computate le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni
3 che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
In definitiva qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito come le sentenze della Corte di Giustizia UE abbiano efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talchè “i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se
l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 in motivazione.
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni
4 affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti.
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione dei ricorrenti durante il periodo feriale , effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Deva inoltre puntualizzarsi che l'esistenza delle voci retributive di cui è causa ( e quindi la circostanza che siano previste dalla contrattazione applicabile al rapporto) risulta dalle buste paga in atti , in cui le stesse sono identificate con il particolare codice allegato dai ricorrenti ( cfr pag
12 del ricorso), non specificamente contestato dalle convenute.
Ugualmente è a dirsi per il titolo che le giustifica, analiticamente allegato dai ricorrenti ( cfr pagg
10 e 11 del ricorso) e non specificamente contestato.
Applicando i principi di diritto surrichiamati al caso di specie ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di tutte le voci retributive indicate dai ricorrenti.
Le indennità 2,3,4, 7, 8,9,10, 11, 12,13 e 14 di cui all'elenco contenuto in ricorso sono connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte: la connessione è evidente per l'indennità forfettaria guida (9), per l'indennità agente unico (4) e per il premio di risultato (14) tutte collegate alla presenza in servizio , ma anche per l'indennità vendita biglietti (7) , per l'indennità di self service (2), indennità guida noleggio (8) e guida noleggio estero (12) volte a remunerare prestazioni accessorie alla mansione principale contrattualmente imposte.
L' indennità forfettaria ritardi (1), l'indennità supero nastro (5), l'indennità richiamo in servizio
(6) e la Diaria 9% (15), la .Diaria 24% (16), l'NI di Trasferta 90 ( n17 ), l'indennità presenza turnista (10), la maggiorazione notturna (3), per l'indennità lavoro domenicale (11) e indennità forfettaria turno (12) sono previste per compensare modalità imposte di attuazione della prestazione professionale aventi ciascuna carattere ampiamente prevedibile e abituale, ( cfr Corte di giustizia, quarta sezione, 13 dicembre 2018, C-385/17, Sig. c. Pt_8 [...]
come risulta dalle incontestate allegazioni effettuate in ricorso Parte_9
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto,
5 riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non fanno alcun riferimento a valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendono evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.
Irrilevante appare poi la circostanza che i ricorrenti abbiano effettivamente usufruito delle ferie atteso che i principi espressi dalla Corte di giustizia e richiamati dalla Cassazione hanno come obiettivo quello di eliminare ogni ostacolo, anche solo potenziale, all'effettivo godimento delle ferie “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è
6 volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che
“quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent.
CGUE 13 dicembre 2018. contro § 44) Ciò Parte_10 Controparte_3 impone al giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale in modo “che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE cit., § 52). Parte_10
I ricorrenti hanno quindi diritto , per ciascuna giornata di ferie, al pagamento di una retribuzione comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie goduti
Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute sono state calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo ( cfr doc 42 ric).
I conteggi prodotti non risultano efficacemente contestati atteso che l'unico rilievo sollevato (il fatto che negli stessi non risulti chiarita l'incidenza di ciascun emolumento) appare smentito dalla lettura del documento 42 allegato al ricorso nel quali è indicata ( per ciascun ricorrente)
l'incidenza delle indennità con riguardo ad ogni anno oggetto di causa.
Sulla base dei conteggi prodotti deve, quindi, essere condannata a Controparte_1 pagare in favore di ciascun ricorrente per i titoli indicati e per il periodo 19 luglio 2007- 31 marzo 2023 , la somma lorda di € 7.313,84 ( quanto al ricorrente , € 8.163,82 ( Pt_11 ricorrente , € 4.067,51 ( ricorrente , ed € 5.350,62 ( ricorrente , il tutto Per_4 Parte_12 Per_5 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Responsabilità ex art 2112 cc
E' pacifico in atti che tutti i ricorrenti, nel periodo di cui è causa (cioè a partire dal 19 luglio
2007 ) , abbiano lavorato con mansioni di conducente di autobus 18 mt alle dipendenze di CP_2 sino al 31 ottobre 2021 e siano transitati – senza soluzione di continuità- alle dipendenze di
[...]
, assegnataria a partire da tale data del servizio di Trasporto Pubblico Controparte_1
Locale.
7 All'atto del passaggio di titolarità del rapporto sono state osservate le procedure previste dall'art. 47 l. 428 del 1990 ( cfr doc 1 ric).
Ciò significa che le parti interessate ( compresa la convenuta ) hanno Controparte_1 ritenuto sussistente un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art 2112 cc.
E' noto che costituisce cessione di azienda ( ai fini che qui interessano) la modificazione nella titolarità di un'entità economica organizzata in grado di produrre autonomamente beni e/o servizi,
“nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità”, e a condizione che “sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe” (C. Giust. 18 marzo 1986, causa C-24/85, in Racc., 1986, 01119).
La Corte di Giustizia, ha espressamente affermato che “la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della detta direttiva consiste quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., segnatamente, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Racc. Per_6 pag. 1119, punti 11 e 12, e 15 dicembre 2005, cause riunite 0232/04 e 0233/04, Güney-Görres e
Racc, pag. I-11237, punto 31 e giurisprudenza ivi citata) ( così testualmente C. Giust. 13 Per_7 settembre 2007, causa C-485/05, in Racc., 2007 I-07301).
In concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui “Perché si abbia trasferimento
d'impresa, ai fini della direttiva comunitaria 77/187 e succ. mod. come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'entità oggetto di trasferimento deve, successivamente al medesimo, conservare la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate (così Cass Sez. L, Sentenza n. 11622 del 02/08/2002 conf
Cass. Sez. L , Sentenza n. 29422 del 07/12/2017 ) .
Quindi tutte le volte che, in concreto, si attui un trasferimento con le caratteristiche indicate, i lavoratori godono delle garanzie previste dall'art 2112 cc.
Nel caso di specie - per contrastare il dato probatorio costituito dal documentato riconoscimento effettuato dalle parti circa il fatto che la fattispecie oggetto di causa avesse la caratteristiche di fatto idonee a qualificarla come cessione di azienda- , Controparte_1 avrebbe dovuto allegare e poi provare l'esistenza di elementi fattuali tali rendere evidente il denunciato errore di qualificazione.
8 Ciò non è stato.
Irrilevante appare il riferimento al contenuto delle invocate norme regionali ( art 18 comma 2 legge regionale Toscana n. 42 del 1998) o dell'art 26 dell'allegato a del RD 148/31, in quanto – in presenza di una fattispecie aventi le caratteristiche precisate dalla giurisprudenza succitata - le garanzie di cui all'art 2112 cc, dovute sulla base della direttiva comunitaria 2001/23 non posso essere escluse né in base ad un datata legge statale, né tantomeno sulla base di una legge regionale.
Ciò basta a motivare la ritenuta responsabilità solidale di per tutte le Controparte_1 obbligazioni retributive, comprese quelle maturate ante 1 novembre 2021, con diritto di rivalsa ( azionato in via riconvenzionale trasversale) nei confronti della cessionaria per la CP_2 somma maturata anteriormente alla cessione .
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, tenuto conto dei valori minimi previsti dal Dm 55/14 ( in ragione del carattere seriale della controversia) e dell' aumento previsto dall' art 4 comma 2 Del citato D.M.
I ricorrenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del credito, pari per ognuno ad € 299,44 come da fatture in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento della somma di € 6.935,13 in favore di Controparte_1 Pt_1
, € 6.294,26 in favore di , € 5.583,46 in favore di , € 6.782,30 in
[...] Parte_5 Parte_2 favore di ed € 6.788,83 in favore di il tutto oltre Parte_4 Parte_3 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna a rimborsare ad quanto versato in favore di CP_2 Controparte_1 ciascun ricorrente in adempimento dell'obbligo sopra indicato, limitatamente alle giornate di ferie godute anteriormente al 31 ottobre 2021.
Condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 299,44 e a rifondere agli stessi le spese di lite , che si liquidano ( questa volta in solido tra i ricorrenti) in € 259 per cu e complessivi € 4150 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
9 Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
10 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44/2025 promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RU IO e Parte_1 C.F._1 l'avv. RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio C.F._2 dei difensori in Firenze, Via della Condotta, 12 (C.F. )con il patrocinio dell'avv. RU IO e l'avv. Parte_2 C.F._3 RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio dei C.F._2 difensori in Firenze, Via della Condotta, 12 (C.F. )con il patrocinio dell'avv. RU IO e Parte_3 C.F._4 l'avv. RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio dei C.F._2 difensori in Firenze, Via della Condotta, 12 (C.F. )con il patrocinio dell'avv. RU Parte_4 C.F._5 IO e l'avv. RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo C.F._2 Studio dei difensori in Firenze, Via della Condotta, 12
(C.F. con il patrocinio dell'avv. RU IO e l'avv. Parte_5 C.F._6 RU MASSIMO ( elettivamente domiciliato, presso lo Studio dei C.F._2 difensori in Firenze, Via della Condotta, 12
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIANI Controparte_1 P.IVA_1 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G.B. COTTOLENGO 8 56125 PISApresso il difensore avv. MARIANI MICHELE
Parte resistente
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Parte_6 P.IVA_2 GN IN EN e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN PAOLO ALL'ORTO 22 56127 PISApresso il difensore avv. GN IN EN
Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7.01.2025, , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_4
e (tutti conducenti di autobus 18 mt destinati al servizio pubblico, già dipendenti Parte_3
, passati alle dipendenze di a far data dal 31 ottobre 2021 ) CP_2 Controparte_1 adivano il Tribunale di Firenze in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al
1 computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie delle seguenti voci retributive: 1.
NI forfettaria ritardi (cfr. ai sensi dell' accordo 22.04.2004);
2. NI (ai Parte_7 sensi dell' art. 32 T.U. 23.12.1993 doc. 05);
3. Maggiorazione notturna;
4. Agente Unico ( ai sensi dell' Accordo 05.04.2002);
5. NI supero nastro ( ai sensi dell'art. 22 T.U. 23.12.1993 nonché dell'accordo 22.04.2004);
6. NI richiamo in servizio personale viaggiante/Impianti
SI ( ai sensi dell'accordo 05.04.2002 nonché dell' art. 44 T.U. 23.12.1993);
7. NI vendita biglietti (ai sensi dell' art. 37 T.U. 23.12.1995 nonché dell' Accordo 05.04.2002 e dell'
Accordo 29.05.2001);
8. NI DA LE (ai sensi dell' art. 28 T.U. 23.12.1993); 9.
NI Forfettaria Rischio;
10.NI presenza ST (ai sensi dell' art. 41 T.U.
23.12.1993); 11.NI lavoro Domenicale;
12. NI Forfettaria NO ( ai sensi dell'art. 23 T.U. 23.12.1993); 13.NI DA LE Estero ( ai sensi dell'Accordo COPIT
27.02.1995 nonché de Accordo COPIT 21.06.1995); 14.Premio di Risultato (ai sensi dell'
Accordo Premio di risultato 01.06.2020); 15.Diaria 9%;16.Diaria 24% ; 17.NI di Trasferta
90;
Il tutto previa declaratoria di nullità degli artt. 5 e 6C) del CCNL 23.07.1976, e/o del punto 5 dell'Accordo Nazionale 21.05.1981 e/o degli artt. 10 e a1 del CCNL 12.03.1980 con le modifiche di cui all'Accordo Nazionale 27.11.2000 e/o di tutti gli accordi aziendali nella parte in cui escludano la computabilità delle indennità indicate nella retribuzione spettante per i giorni di ferie
Chiedevano inoltre di condannare la datrice al pagamento per i titoli Controparte_1 indicati della somma di € 6.935,13 ( , € 6.294,26 ( , € 5.583,46 ( , € 6.782,30 Pt_1 Pt_5 Pt_2
( ed € 6.788,83 ( maturata per tutti dal 19 luglio 2007 al 30 ottobre 2021 , oltre Parte_4 Pt_3 al rimborso delle spese di lite e di redazione dei conteggi.
Si costituiva in giudizio sostenendo di non essere titolare dal lato passivo Controparte_1 delle obbligazioni retributive maturate dai ricorrenti anteriormente al 1 novembre 2021, in subordine , insisteva per la chiamata in causa di precedente datrice di lavoro dei CP_2 ricorrenti, al fine di esercitare la manleva in caso di condanna dal pagamento delle differenze retributive maturate prima di tale data. Contestava, nel merito, l'esistenza dei diritti azionati.
Autorizzata la chiamata in causa di , la stessa, si costituiva contestando l'esistenza dei CP_2 presupposti di fatto e di diritto per l'insorgenza dei diritti azionati.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi in forma scritta.
E' pacifico che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dei ricorrenti preveda che nella
2 retribuzione feriale non siano computate le voci rivendicate in ricorso.
L'oggetto del presente giudizio riguarda la legittimità della suddetta disciplina contrattuale alla luce del contenuto della direttiva comunitaria 88/2003 per come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea.
Il quadro normativo e la sua corretta interpretazione
È, principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo ( cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13425 del 17/05/2019). Ciò significa che durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause Persona_1 riunite C-131/04 e C-257/04 e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Persona_2
e altri) Per_3
La Corte di Giustizia ha in particolare evidenziato che:
a) un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione (CGUE C-
520/06 del 15 settembre 2011, e altri punto 21); Per_3
b) sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (cfr sent Williams cit punto
23);
c) qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea (cfr sent Williams cit punto 24).
d) gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni
3 che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (cfr sent Williams cit punto 25).
e) Il giudice nazionale deve valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongo la retribuzione e le mansioni del lavoratore in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto ( cfr sent Williams cit punto 26.).
In definitiva qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
I suddetti principi e il loro carattere cogente per il giudice nazionale sono stati ribaditi dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito come le sentenze della Corte di Giustizia UE abbiano efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, di talchè “i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se
l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021) così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024 in motivazione.
In sostanza la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
Da quanto detto deriva che per determinare la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento a tutte le indennità che sono intrinsecamente legate alle peculiari mansioni
4 affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore.
Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che i principi di diritto sopra enunciati sono inderogabili dalle parti.
La fattispecie concreta
Ciò chiarito in astratto si osserva che è pacifico che la quantificazione della retribuzione dei ricorrenti durante il periodo feriale , effettuata in applicazione delle norme collettive applicabili al rapporto, non ricomprenda le voci variabili della retribuzione indicate in ricorso.
Deva inoltre puntualizzarsi che l'esistenza delle voci retributive di cui è causa ( e quindi la circostanza che siano previste dalla contrattazione applicabile al rapporto) risulta dalle buste paga in atti , in cui le stesse sono identificate con il particolare codice allegato dai ricorrenti ( cfr pag
12 del ricorso), non specificamente contestato dalle convenute.
Ugualmente è a dirsi per il titolo che le giustifica, analiticamente allegato dai ricorrenti ( cfr pagg
10 e 11 del ricorso) e non specificamente contestato.
Applicando i principi di diritto surrichiamati al caso di specie ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale di tutte le voci retributive indicate dai ricorrenti.
Le indennità 2,3,4, 7, 8,9,10, 11, 12,13 e 14 di cui all'elenco contenuto in ricorso sono connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte: la connessione è evidente per l'indennità forfettaria guida (9), per l'indennità agente unico (4) e per il premio di risultato (14) tutte collegate alla presenza in servizio , ma anche per l'indennità vendita biglietti (7) , per l'indennità di self service (2), indennità guida noleggio (8) e guida noleggio estero (12) volte a remunerare prestazioni accessorie alla mansione principale contrattualmente imposte.
L' indennità forfettaria ritardi (1), l'indennità supero nastro (5), l'indennità richiamo in servizio
(6) e la Diaria 9% (15), la .Diaria 24% (16), l'NI di Trasferta 90 ( n17 ), l'indennità presenza turnista (10), la maggiorazione notturna (3), per l'indennità lavoro domenicale (11) e indennità forfettaria turno (12) sono previste per compensare modalità imposte di attuazione della prestazione professionale aventi ciascuna carattere ampiamente prevedibile e abituale, ( cfr Corte di giustizia, quarta sezione, 13 dicembre 2018, C-385/17, Sig. c. Pt_8 [...]
come risulta dalle incontestate allegazioni effettuate in ricorso Parte_9
Le suddette voci sono prive del carattere dell'occasionalità Deve infatti preliminarmente chiarirsi che il carattere dell'occasionalità non è connesso alla natura astrattamente eventuale dell'indennità ma deve essere valutato secondo un giudizio ancorato al concreto atteggiarsi del rapporto, di talchè l'occasionalità si riscontra solo ove la voce retributiva venga, di fatto,
5 riconosciuta in maniera episodica e non prevedibile. ( cfr sentenza della CGUE del 22.5.2014
Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12, in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi)
Dalla lettura delle buste paga prodotte emerge che tutte voci retributive di cui sopra sono corrisposte con continuità, essendo presenti in buona parte delle buste paga stesse.
Quanto alle argomentazioni svolte da parte convenuta a proposito della scarsa incidenza economica del mancato computo delle indennità in parola sulla retribuzione per i giorni di ferie, da cui ricavare l'insussistenza di un effetto disincentivamene della regolamentazione collettiva attuale, si osserva che
- i principi esposti dalla CGUE e richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione non fanno alcun riferimento a valori economici differenziali: “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” ( cosi sent Williams cit punto 21), “..quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previste dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così, Cass., 20216/2022, in motivazione).
- anche ad ammettere che scarse differenze tra retribuzione ordinaria e retribuzione prevista per le giornate di ferie non abbiano quell'effetto potenzialmente disincentivante rispetto alla fruizione di ferie che la direttiva comunitaria prima e la CGUE poi intendono evitare, stante la finalità della direttiva di garantire efficacemente il riposo dei lavoratori, nel caso di specie si riscontra dalla verifica delle buste paga che le indennità prese in considerazione hanno un'incidenza non trascurabile sul reddito non elevato percepito dal lavoratore.
Irrilevante appare poi la circostanza che i ricorrenti abbiano effettivamente usufruito delle ferie atteso che i principi espressi dalla Corte di giustizia e richiamati dalla Cassazione hanno come obiettivo quello di eliminare ogni ostacolo, anche solo potenziale, all'effettivo godimento delle ferie “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è
6 volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che
“quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent.
CGUE 13 dicembre 2018. contro § 44) Ciò Parte_10 Controparte_3 impone al giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale in modo “che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE cit., § 52). Parte_10
I ricorrenti hanno quindi diritto , per ciascuna giornata di ferie, al pagamento di una retribuzione comprensiva di tutte le indennità rivendicate per il numero dei giorni annui di ferie goduti
Rispetto alla quantificazione si osserva che le differenze dovute sono state calcolate sommando i compensi percepiti per i titoli suindicati nell'anno solare cui si riferiscono le ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo ( cfr doc 42 ric).
I conteggi prodotti non risultano efficacemente contestati atteso che l'unico rilievo sollevato (il fatto che negli stessi non risulti chiarita l'incidenza di ciascun emolumento) appare smentito dalla lettura del documento 42 allegato al ricorso nel quali è indicata ( per ciascun ricorrente)
l'incidenza delle indennità con riguardo ad ogni anno oggetto di causa.
Sulla base dei conteggi prodotti deve, quindi, essere condannata a Controparte_1 pagare in favore di ciascun ricorrente per i titoli indicati e per il periodo 19 luglio 2007- 31 marzo 2023 , la somma lorda di € 7.313,84 ( quanto al ricorrente , € 8.163,82 ( Pt_11 ricorrente , € 4.067,51 ( ricorrente , ed € 5.350,62 ( ricorrente , il tutto Per_4 Parte_12 Per_5 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Responsabilità ex art 2112 cc
E' pacifico in atti che tutti i ricorrenti, nel periodo di cui è causa (cioè a partire dal 19 luglio
2007 ) , abbiano lavorato con mansioni di conducente di autobus 18 mt alle dipendenze di CP_2 sino al 31 ottobre 2021 e siano transitati – senza soluzione di continuità- alle dipendenze di
[...]
, assegnataria a partire da tale data del servizio di Trasporto Pubblico Controparte_1
Locale.
7 All'atto del passaggio di titolarità del rapporto sono state osservate le procedure previste dall'art. 47 l. 428 del 1990 ( cfr doc 1 ric).
Ciò significa che le parti interessate ( compresa la convenuta ) hanno Controparte_1 ritenuto sussistente un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art 2112 cc.
E' noto che costituisce cessione di azienda ( ai fini che qui interessano) la modificazione nella titolarità di un'entità economica organizzata in grado di produrre autonomamente beni e/o servizi,
“nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità”, e a condizione che “sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe” (C. Giust. 18 marzo 1986, causa C-24/85, in Racc., 1986, 01119).
La Corte di Giustizia, ha espressamente affermato che “la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della detta direttiva consiste quindi nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., segnatamente, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Racc. Per_6 pag. 1119, punti 11 e 12, e 15 dicembre 2005, cause riunite 0232/04 e 0233/04, Güney-Görres e
Racc, pag. I-11237, punto 31 e giurisprudenza ivi citata) ( così testualmente C. Giust. 13 Per_7 settembre 2007, causa C-485/05, in Racc., 2007 I-07301).
In concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui “Perché si abbia trasferimento
d'impresa, ai fini della direttiva comunitaria 77/187 e succ. mod. come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, l'entità oggetto di trasferimento deve, successivamente al medesimo, conservare la propria identità da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate (così Cass Sez. L, Sentenza n. 11622 del 02/08/2002 conf
Cass. Sez. L , Sentenza n. 29422 del 07/12/2017 ) .
Quindi tutte le volte che, in concreto, si attui un trasferimento con le caratteristiche indicate, i lavoratori godono delle garanzie previste dall'art 2112 cc.
Nel caso di specie - per contrastare il dato probatorio costituito dal documentato riconoscimento effettuato dalle parti circa il fatto che la fattispecie oggetto di causa avesse la caratteristiche di fatto idonee a qualificarla come cessione di azienda- , Controparte_1 avrebbe dovuto allegare e poi provare l'esistenza di elementi fattuali tali rendere evidente il denunciato errore di qualificazione.
8 Ciò non è stato.
Irrilevante appare il riferimento al contenuto delle invocate norme regionali ( art 18 comma 2 legge regionale Toscana n. 42 del 1998) o dell'art 26 dell'allegato a del RD 148/31, in quanto – in presenza di una fattispecie aventi le caratteristiche precisate dalla giurisprudenza succitata - le garanzie di cui all'art 2112 cc, dovute sulla base della direttiva comunitaria 2001/23 non posso essere escluse né in base ad un datata legge statale, né tantomeno sulla base di una legge regionale.
Ciò basta a motivare la ritenuta responsabilità solidale di per tutte le Controparte_1 obbligazioni retributive, comprese quelle maturate ante 1 novembre 2021, con diritto di rivalsa ( azionato in via riconvenzionale trasversale) nei confronti della cessionaria per la CP_2 somma maturata anteriormente alla cessione .
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito accertato, tenuto conto dei valori minimi previsti dal Dm 55/14 ( in ragione del carattere seriale della controversia) e dell' aumento previsto dall' art 4 comma 2 Del citato D.M.
I ricorrenti hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del credito, pari per ognuno ad € 299,44 come da fatture in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento della somma di € 6.935,13 in favore di Controparte_1 Pt_1
, € 6.294,26 in favore di , € 5.583,46 in favore di , € 6.782,30 in
[...] Parte_5 Parte_2 favore di ed € 6.788,83 in favore di il tutto oltre Parte_4 Parte_3 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
Condanna a rimborsare ad quanto versato in favore di CP_2 Controparte_1 ciascun ricorrente in adempimento dell'obbligo sopra indicato, limitatamente alle giornate di ferie godute anteriormente al 31 ottobre 2021.
Condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 299,44 e a rifondere agli stessi le spese di lite , che si liquidano ( questa volta in solido tra i ricorrenti) in € 259 per cu e complessivi € 4150 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
9 Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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