TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1038 /2024 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. GENTILI PATRIZIA, Parte_1 ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
GIAMPAOLO D'ANGELO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede: “1) accertare e dichiarare che il Sig. ha intrattenuto dal Parte_1
27.07.2023 al 02.10.2023 un rapporto lavorativo irregolare di natura subordinata ed a tempo indeterminato con la
in persona del suo l.r.p.t.; 2) per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a
CP_1 CP_1 CP_1 corrispondere al Sig. la somma di € 1.596,86 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di Parte_1 differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 27.07.2023 al 02.10.2023 come da CCNL Pubblici servizi;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento orale per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento dell'indennità per l'ingiusto ed illegittimo licenziamento,
CP_1 risarcimento da rapportare allo stipendio mensile di € 1.442,00 e da voler quantificare tra il minimo di sei mensilità al massimo di trentasei mensilità, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4) condannare, altresì, la al
CP_1 pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di € 128,70, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5) condannare, in ogni caso, la al pagamento, a titolo di indennizzo sostitutivo del preavviso, alla somma di
CP_1 euro 500,00 o di quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione alla data dell'effettivo pagamento;
6) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.” Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente 27.07.2023 al 02.10.2023, per sei giorni settimanali con turni di sette ore ogni giorno come più dettagliatamente indicato in ricorso e la qualifica di aiuto cuoco, senza alcuna regolarizzazione. Sostiene che il potere datoriale sia sempre stato esercitato dalla signora
[...]
e “da altro dipendente della cucina, Si. . Allega di aver in realtà sempre svolto le mansioni CP_2 CP_3 di cuoco.
2. Il ricorrente deduce di non aver ricevuto la giusta retribuzione per l'attività prestata, avendo percepito esclusivamente l'importo complessivo di € 800,00 corrisposto in tre acconti ed in contante. Deduce altresì di essere stato licenziato oralmente in data 2.10.2023, mediante messaggio vocale in atti (all. 6A). Formula quindi le domande richiamate in epigrafe.
3. Si è costituita la società resistente, deducendo che il rapporto tra le parti avrebbe avut il carattere della collaborazione autonoma;
che lo stesso avrebbe avuto inizio soltanto il giorno 21.8.2023
e si sarebbe concluso come da accordo delle parti il 2.10.2023, per le mansioni indicate anche in ricorso ossia “principalmente “nella ideazione e preparazione dei menù per il pranzo (doc. 7 A-B), nella ideazione e realizzazione dei nuovi menù per gli aperitivi, nonché per l'assistenza ad alcune feste private organizzate nella struttura””, e quindi come “supporto consulenziale”, sostenendo che il ricorrente avrebbe prestato la propria attività per complessivamente 28 giorni e “non più di 5-6 giorni alla settimana, mai di domenica e tra le 3 e 1/2 CP_ ore e 7 ore per volta/prestazione”. di aver corrisposto l'importo complessivo di 1.138,00 euro in contanti.
4. Deduce inoltre che il ricorrente avrebbe avuto nel corso del rapporto atteggiamenti censurabili, causativi di danni alla resistente di cui si chiede in via riconvenzionale la liquidazione in via equitativa.
5. La causa è stata istruita a mezzo di testimoni e trattenuta in discussione all'udienza odierna.
6. Tanto la domanda principale quanto la riconvenzionale sono infondate.
7. La prima questione controversa tra le parti concerne la natura e la durata del rapporto, al fine di verificare successivamente le concrete modalità di svolgimento di esso e di qualificare il recesso
8. Il lavoratore che intenda affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto ha l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'esistenza del rapporto, la data di inizio e di fine di esso, e le relative caratteristiche con particolare riferimento all'assoggettamento al potere datoriale, consistente nella eterodirezione dell'attività svolta da parte del resistente, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
9. La eterodirezione può a sua volta risultare da vari elementi fattuali, la cui valutazione deve essere apprezzata in riferimento al caso concreto. Fermo il riparto dell'onere come appena esposto, può in ogni caso ritenersi compatibile con la subordinazione un certo grado di flessibilità nelle modalità esecutive del rapporto, con riferimento in particolare agli orari e modalità di comunicazione ed autorizzazione delle assenze, compatibile con la subordinazione nell'ambito di un rapporto non regolarizzato, in quanto conseguenza stessa della mancata regolarizzazione, di cui il datore non può giovarsi.
10. Nel caso di specie, pur fornendo entrambe le parti ricostruzioni in fatto compatibili con la presenza del ricorrente nel locale gestito dalla resistente, sono controversi tutti i profili giuridicamente rilevanti del rapporto.
11. Va premesso a riguardo che le stesse allegazioni del ricorrente sono in parte contraddittorie, avendo egli riferito di aver lavorato dall'agosto 2023 al 2.10.2023, oltre ad un giorno di prova il 27.7.2023, salvo poi formulare i seguenti capitoli di prova: “Vero che il Sig. è stato Parte_1 occupato presso la struttura della di Mentana il 27.07.2023, poi ad agosto dal 19 al 25 e dal CP_1
03.09.2023 al 01.10.2023” e “Vero è che il contratto lavorativo si è concluso oralmente il 01.10.2023”. Non risultano quindi chiaramente allegate né la data di inizio né quella di fine del rapporto, di cui emerge la frammentarietà del rapporto stesso.
12. Quanto alla prova offerta, molti dei documenti allegati al ricorso sono in formato incompatibile con il PCT e conseguentemente non risultano ritualmente depositati e non possono essere esaminati.
13. Le testimonianze assunte, tra loro contraddittorie, non hanno consentito di provare l'esistenza di subordinazione tra le parti in un periodo compatibile con quello dedotto.
14. Quanto al teste egli riferisce infatti di periodi inconferenti rispetto alle Tes_1 allegazioni di parte: “ ha cominciato a lavorare per Life x l'anno dopo rispetto a quando ho cominciato io, nel Pt_1 periodo estivo dell'anno dopo, quindi del 2024, abbiamo lavorato insieme qualche mese. Prima di questo periodo Pt_1 non ha mai lavorato presso Preciso che per periodo estivo intendo la stagione primaverile, già da aprile 2024, e CP_1
CP
se ne è andato prima di me, quindi prima di agosto 2024 […] nel periodo in cui ha lavorato per Pt_1 Pt_1
X c'è stato sempre, anche perché avendo un cuoco solo altrimenti la cucina sarebbe rimasta scoperta, c'era una mole di lavoro abbastanza importante.”. Né può ritenersi che il teste sbagli semplicemente anno ed intenda riferirsi al 2023, sia perché espressamente sollecitato sul punto, sia in quanto la stessa resistente, su allegazione incontestata, colloca l'inizio delle attività nel 2023 (non potendosi quindi ritenere che il teste vi lavorasse già dal 2022), ed in quanto in ogni caso egli colloca la cessazione del rapporto tra ricorrente e resistente prima del mese di agosto, quado invece il ricorrente (nonché la resistente) collocano l'inizio del rapporto. Tale discrepanza rispetto alle stesse allegazioni della parte che ha richiesto la prova è sufficiente a ritenere non pienamente attendibile il teste.
15. Anche il teste ha riferito di una durata del rapporto in parte diversa da quella Tes_2 allegata dalle parti in causa, in quanto riferita ad un periodo diverso da quello indicato in ricorso (un giorno di prova a fine luglio e poi rapporto ripreso il 19 agosto e proseguito fino a tutto settembre con una interruzione di qualche giorno a fine agosto): “ lavorava in cucina, nel periodo estivo, per entrambi Pt_1 gli anni 2023 e 2024. Faccio riferimento alla stagione estiva, da giugno fino ad agosto. ADR. Oltre alla stagione estiva gli poteva venire chiesto di lavorare per qualche festa o evento privato. Singoli giorni quindi, non ricordo in che periodo.”.
Anche l'attendibilità di tale teste è quindi compromessa.
16. Il teste ha riferito di un rapporto breve, conforme alle allegazioni di entrambe le Tes_3 parti: “Ho conosciuto un paio di anni fa, non ricordo bene le date. Ci era stato presentato da uno dei Parte_1 colleghi come persona che poteva aiutarci per qualche consulenza per aumentare la qualità del servizio. Ci era stato indicato come tale”.
17. Tanto premesso circa l'attendibilità dei testi, deve darsi atto che il contenuto delle loro dichiarazioni è a sua volta contraddittorio, avendo i testi e reso dichiarazioni tra loro Tes_1 Tes_2 concordi e dalle qual sembra emergere il carattere stabile dal rapporto ed il suo svolgimento secondo orari predeterminati, le mansioni svolte di aiuto cuoco d il conseguente carattere eterodeterminato delle stesse, direttamente dalla parte datoriale o per il tramite di un suo preposto. Il teste , la cui Tes_3 dichiarazione è maggiormente aderente alle allegazioni di entrambe le parte quanto a durata del rapporto, presenta invece degli elementi di contraddittorietà intrinseca, continuando il teste a sostenere che il ricorrente fosse stato chiamato quale consulente per i menù della cucina degli apritivi salvo poi affermare che, nei fatti, egli non abbia mai svolto tale attività nei confronti del cuoco, sostenendone l'inidoneità, salvo poi affermare che egli abbia svolto consulenze nei confronti di altri dipendenti. Il confronto disposto tra i testi non ha consentito di ritenere quale di essi fosse maggiormente attendibile, avendo tutti avuto conoscenza diretta dei fatti d avendo ciascuno di loro confermato la propria versione.
18. In mancanza di prova, la domanda relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro on regolarizzato deve essere rigettata.
19. Risultano assorbite tutte le domande relative alla qualificazione del recesso ed alle differenze retributive allegate. 20. Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa è infondata per difetto di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi.
21. La parte resistente ha infatti dedotto circostanze assolutamente generiche in base alle quali il ricorrente, in circostanze di tempo e di luogo non specificate, avrebbe tenuto comportamenti censurabili (“ritardi nel servizio, mancanza di rispetto verso i colleghi nonché della carente qualità del servizio prestato”) forieri di un danno per la società parimenti non meglio specificato se non genericamente come danno all'immagine e alla produttività a causa del clima di lavoro negativo.
22. Di tale danno, non provato (a fronte della assoluta inidoneità di dette generiche e non circostanziate allegazioni ad essere poste a base di prova orale), la parte chiede la liquidazione equitativa, che sarebbe stata comunque inammissibile in mancanza di parametri, nel caso di specie facilmente disponibili per la parte, quali ad esempio evidenze sul fatturato.
23. Il rigetto delle contrapporte domande comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1038 /2024 r.g.:
Rigetta la domanda principale, rigetta la domanda riconvenzionale, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
SI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1038 /2024 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. GENTILI PATRIZIA, Parte_1 ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
GIAMPAOLO D'ANGELO, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede: “1) accertare e dichiarare che il Sig. ha intrattenuto dal Parte_1
27.07.2023 al 02.10.2023 un rapporto lavorativo irregolare di natura subordinata ed a tempo indeterminato con la
in persona del suo l.r.p.t.; 2) per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a
CP_1 CP_1 CP_1 corrispondere al Sig. la somma di € 1.596,86 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di Parte_1 differenze retributive non corrisposte per il periodo dal 27.07.2023 al 02.10.2023 come da CCNL Pubblici servizi;
3) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento orale per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la in persona del l.r.p.t. al pagamento dell'indennità per l'ingiusto ed illegittimo licenziamento,
CP_1 risarcimento da rapportare allo stipendio mensile di € 1.442,00 e da voler quantificare tra il minimo di sei mensilità al massimo di trentasei mensilità, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
4) condannare, altresì, la al
CP_1 pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma di € 128,70, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
5) condannare, in ogni caso, la al pagamento, a titolo di indennizzo sostitutivo del preavviso, alla somma di
CP_1 euro 500,00 o di quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione alla data dell'effettivo pagamento;
6) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario.” Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.
Le motivazioni della sentenza
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente 27.07.2023 al 02.10.2023, per sei giorni settimanali con turni di sette ore ogni giorno come più dettagliatamente indicato in ricorso e la qualifica di aiuto cuoco, senza alcuna regolarizzazione. Sostiene che il potere datoriale sia sempre stato esercitato dalla signora
[...]
e “da altro dipendente della cucina, Si. . Allega di aver in realtà sempre svolto le mansioni CP_2 CP_3 di cuoco.
2. Il ricorrente deduce di non aver ricevuto la giusta retribuzione per l'attività prestata, avendo percepito esclusivamente l'importo complessivo di € 800,00 corrisposto in tre acconti ed in contante. Deduce altresì di essere stato licenziato oralmente in data 2.10.2023, mediante messaggio vocale in atti (all. 6A). Formula quindi le domande richiamate in epigrafe.
3. Si è costituita la società resistente, deducendo che il rapporto tra le parti avrebbe avut il carattere della collaborazione autonoma;
che lo stesso avrebbe avuto inizio soltanto il giorno 21.8.2023
e si sarebbe concluso come da accordo delle parti il 2.10.2023, per le mansioni indicate anche in ricorso ossia “principalmente “nella ideazione e preparazione dei menù per il pranzo (doc. 7 A-B), nella ideazione e realizzazione dei nuovi menù per gli aperitivi, nonché per l'assistenza ad alcune feste private organizzate nella struttura””, e quindi come “supporto consulenziale”, sostenendo che il ricorrente avrebbe prestato la propria attività per complessivamente 28 giorni e “non più di 5-6 giorni alla settimana, mai di domenica e tra le 3 e 1/2 CP_ ore e 7 ore per volta/prestazione”. di aver corrisposto l'importo complessivo di 1.138,00 euro in contanti.
4. Deduce inoltre che il ricorrente avrebbe avuto nel corso del rapporto atteggiamenti censurabili, causativi di danni alla resistente di cui si chiede in via riconvenzionale la liquidazione in via equitativa.
5. La causa è stata istruita a mezzo di testimoni e trattenuta in discussione all'udienza odierna.
6. Tanto la domanda principale quanto la riconvenzionale sono infondate.
7. La prima questione controversa tra le parti concerne la natura e la durata del rapporto, al fine di verificare successivamente le concrete modalità di svolgimento di esso e di qualificare il recesso
8. Il lavoratore che intenda affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione in assenza di un contratto scritto ha l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, ossia nel caso di specie l'esistenza del rapporto, la data di inizio e di fine di esso, e le relative caratteristiche con particolare riferimento all'assoggettamento al potere datoriale, consistente nella eterodirezione dell'attività svolta da parte del resistente, intesa quale potere di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, il quale risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
9. La eterodirezione può a sua volta risultare da vari elementi fattuali, la cui valutazione deve essere apprezzata in riferimento al caso concreto. Fermo il riparto dell'onere come appena esposto, può in ogni caso ritenersi compatibile con la subordinazione un certo grado di flessibilità nelle modalità esecutive del rapporto, con riferimento in particolare agli orari e modalità di comunicazione ed autorizzazione delle assenze, compatibile con la subordinazione nell'ambito di un rapporto non regolarizzato, in quanto conseguenza stessa della mancata regolarizzazione, di cui il datore non può giovarsi.
10. Nel caso di specie, pur fornendo entrambe le parti ricostruzioni in fatto compatibili con la presenza del ricorrente nel locale gestito dalla resistente, sono controversi tutti i profili giuridicamente rilevanti del rapporto.
11. Va premesso a riguardo che le stesse allegazioni del ricorrente sono in parte contraddittorie, avendo egli riferito di aver lavorato dall'agosto 2023 al 2.10.2023, oltre ad un giorno di prova il 27.7.2023, salvo poi formulare i seguenti capitoli di prova: “Vero che il Sig. è stato Parte_1 occupato presso la struttura della di Mentana il 27.07.2023, poi ad agosto dal 19 al 25 e dal CP_1
03.09.2023 al 01.10.2023” e “Vero è che il contratto lavorativo si è concluso oralmente il 01.10.2023”. Non risultano quindi chiaramente allegate né la data di inizio né quella di fine del rapporto, di cui emerge la frammentarietà del rapporto stesso.
12. Quanto alla prova offerta, molti dei documenti allegati al ricorso sono in formato incompatibile con il PCT e conseguentemente non risultano ritualmente depositati e non possono essere esaminati.
13. Le testimonianze assunte, tra loro contraddittorie, non hanno consentito di provare l'esistenza di subordinazione tra le parti in un periodo compatibile con quello dedotto.
14. Quanto al teste egli riferisce infatti di periodi inconferenti rispetto alle Tes_1 allegazioni di parte: “ ha cominciato a lavorare per Life x l'anno dopo rispetto a quando ho cominciato io, nel Pt_1 periodo estivo dell'anno dopo, quindi del 2024, abbiamo lavorato insieme qualche mese. Prima di questo periodo Pt_1 non ha mai lavorato presso Preciso che per periodo estivo intendo la stagione primaverile, già da aprile 2024, e CP_1
CP
se ne è andato prima di me, quindi prima di agosto 2024 […] nel periodo in cui ha lavorato per Pt_1 Pt_1
X c'è stato sempre, anche perché avendo un cuoco solo altrimenti la cucina sarebbe rimasta scoperta, c'era una mole di lavoro abbastanza importante.”. Né può ritenersi che il teste sbagli semplicemente anno ed intenda riferirsi al 2023, sia perché espressamente sollecitato sul punto, sia in quanto la stessa resistente, su allegazione incontestata, colloca l'inizio delle attività nel 2023 (non potendosi quindi ritenere che il teste vi lavorasse già dal 2022), ed in quanto in ogni caso egli colloca la cessazione del rapporto tra ricorrente e resistente prima del mese di agosto, quado invece il ricorrente (nonché la resistente) collocano l'inizio del rapporto. Tale discrepanza rispetto alle stesse allegazioni della parte che ha richiesto la prova è sufficiente a ritenere non pienamente attendibile il teste.
15. Anche il teste ha riferito di una durata del rapporto in parte diversa da quella Tes_2 allegata dalle parti in causa, in quanto riferita ad un periodo diverso da quello indicato in ricorso (un giorno di prova a fine luglio e poi rapporto ripreso il 19 agosto e proseguito fino a tutto settembre con una interruzione di qualche giorno a fine agosto): “ lavorava in cucina, nel periodo estivo, per entrambi Pt_1 gli anni 2023 e 2024. Faccio riferimento alla stagione estiva, da giugno fino ad agosto. ADR. Oltre alla stagione estiva gli poteva venire chiesto di lavorare per qualche festa o evento privato. Singoli giorni quindi, non ricordo in che periodo.”.
Anche l'attendibilità di tale teste è quindi compromessa.
16. Il teste ha riferito di un rapporto breve, conforme alle allegazioni di entrambe le Tes_3 parti: “Ho conosciuto un paio di anni fa, non ricordo bene le date. Ci era stato presentato da uno dei Parte_1 colleghi come persona che poteva aiutarci per qualche consulenza per aumentare la qualità del servizio. Ci era stato indicato come tale”.
17. Tanto premesso circa l'attendibilità dei testi, deve darsi atto che il contenuto delle loro dichiarazioni è a sua volta contraddittorio, avendo i testi e reso dichiarazioni tra loro Tes_1 Tes_2 concordi e dalle qual sembra emergere il carattere stabile dal rapporto ed il suo svolgimento secondo orari predeterminati, le mansioni svolte di aiuto cuoco d il conseguente carattere eterodeterminato delle stesse, direttamente dalla parte datoriale o per il tramite di un suo preposto. Il teste , la cui Tes_3 dichiarazione è maggiormente aderente alle allegazioni di entrambe le parte quanto a durata del rapporto, presenta invece degli elementi di contraddittorietà intrinseca, continuando il teste a sostenere che il ricorrente fosse stato chiamato quale consulente per i menù della cucina degli apritivi salvo poi affermare che, nei fatti, egli non abbia mai svolto tale attività nei confronti del cuoco, sostenendone l'inidoneità, salvo poi affermare che egli abbia svolto consulenze nei confronti di altri dipendenti. Il confronto disposto tra i testi non ha consentito di ritenere quale di essi fosse maggiormente attendibile, avendo tutti avuto conoscenza diretta dei fatti d avendo ciascuno di loro confermato la propria versione.
18. In mancanza di prova, la domanda relativa all'accertamento di un rapporto di lavoro on regolarizzato deve essere rigettata.
19. Risultano assorbite tutte le domande relative alla qualificazione del recesso ed alle differenze retributive allegate. 20. Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa è infondata per difetto di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi.
21. La parte resistente ha infatti dedotto circostanze assolutamente generiche in base alle quali il ricorrente, in circostanze di tempo e di luogo non specificate, avrebbe tenuto comportamenti censurabili (“ritardi nel servizio, mancanza di rispetto verso i colleghi nonché della carente qualità del servizio prestato”) forieri di un danno per la società parimenti non meglio specificato se non genericamente come danno all'immagine e alla produttività a causa del clima di lavoro negativo.
22. Di tale danno, non provato (a fronte della assoluta inidoneità di dette generiche e non circostanziate allegazioni ad essere poste a base di prova orale), la parte chiede la liquidazione equitativa, che sarebbe stata comunque inammissibile in mancanza di parametri, nel caso di specie facilmente disponibili per la parte, quali ad esempio evidenze sul fatturato.
23. Il rigetto delle contrapporte domande comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1038 /2024 r.g.:
Rigetta la domanda principale, rigetta la domanda riconvenzionale, compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 23/10/2025
Il Giudice
SI ON