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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. Ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 81/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. RODOLFO VENTURA
parte appellante
CONTRO
Contr
-
[...]
(C.F. Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. TRUDU PAOLA P.IVA_2
parte appellata
Oggetto: appalto pubblico di servizi All'udienza del 17/1/2025 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza appellata del Tribunale di Sassari, dr.ssa Mossa,
n. 1302/2022: accertata l'illegittimità della sentenza impugnata, dichiarare la sussistenza di un
Contr rapporto giuridico negoziale tra e e, per l'effetto, confermare Parte_1
la validità ed efficacia dei decreti ingiuntivi opposti in prime cure e, quindi, condannare ATS al versamento in favore del Parte_1
dell'importo di € 440.336,00, oltre interessi e rivalutazione sin dal momento della domanda, nonché € 4.270,00 per compenso dell'avvocato ed € 813,00 per spese, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Vittoria di spese, funzioni ed onorari oltre rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio, dichiarandosi sin d'ora il sottoscritto difensore antistatario.”;
Nell'interesse di parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma corte d'Appello adita
- confermare integralmente il contenuto della sentenza n. 1302/2022
pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 28 dicembre 2012 – con conseguente pronuncia di revoca dei Decreti Ingiuntivi n. 455/2021 e 813/2021, anche in punto di spese liquidate;
- con vittoria di competenze professionali del presente grado del giudizio (con oneri riflessi al 24,30% di cui CPDEL 23,80% e 0,50% in luogo di IVA e CP_3
CPA, come dovuti in favore dell'Avvocatura pubblica).”.
Svolgimento del processo Con distinti atti di citazione, che davano luogo a diversi giudizi poi riuniti,
l' (ora Parte_2 Controparte_2
della disciolta , proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi con CP_2
cui le era stato ingiunto il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per prestazioni di ricezione, lettura, riconoscimento, trattamento dati, obliterazione, custodia e distruzione delle ricette della farmaceutica convenzionata e del privato accreditato eseguite, in via d'urgenza, nelle more della stipula del formale contratto, da aggiudicataria del servizio. Parte_1
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa stipula del contratto che solo sarebbe stato fonte del diritto azionato e, comunque, la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni e, in subordine, l'inesatto adempimento;
in via riconvenzionale agiva per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto sino a quel momento. si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui Parte_1
contestava la fondatezza essendo state le prestazioni eseguite, comunque, in virtù della consegna in via d'urgenza dei lavori cui si ricollegherebbe l'insorgenza di diritti e obblighi pur in assenza di formale contratto ed evidenziava che mai la committente, durante lo svolgimento del rapporto, ebbe a contestare l'esecuzione delle prestazioni.
Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 130/2022, ritenuta l'assenza di un valido titolo contrattuale, accoglieva le opposizioni e la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Parte_3
deducendone, a suo dire, l'erroneità per i seguenti motivi: a) il tribunale non avrebbe tenuto conto che l'omessa stipulazione del contratto d'appalto sarebbe stata imputabile esclusivamente all'Amministrazione appaltante, che non avrebbe convocato l'appaltatore per la stipula e sarebbe rimasta inerte di fronte ai suoi solleciti, così
consentendo alla medesima di trarre vantaggi dall'inadempimento di un obbligo (quello di addivenire alla stipula) impostole dalla legge;
b) la disposizione contenuta nell'art. 32, co. 8 D. Lgs. 50/2016 troverebbe applicazione soltanto nei casi in cui l'Amministrazione revochi o annulli l'aggiudicazione – ipotesi che non sarebbe ricorrente nella specie-;
c) il tribunale avrebbe omesso di verificare l'esistenza, nel verbale di inizio dell'attività in via d'urgenza, degli elementi minimi necessari per la configurazione di un rapporto giuridico.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della disciolta si è CP_2
costituita in giudizio, resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
1. Il motivo d'impugnazione sub i)
L'appellante si è doluto dell'erroneità (a suo dire) della decisione impugnata in quanto avrebbe ricollegato all'omessa stipula del formale contratto la nullità del rapporto giuridico tralasciando di considerare che all'omessa formalizzazione si sarebbe giunti esclusivamente per fatto imputabile alla stazione appaltante, che non aveva provveduto a convocare esso appaltatore nonostante l'obbligo (ex lege) di stipulare il contratto e i numerosi solleciti da parte dell'impresa. La doglianza è infondata, solo ove si consideri che, correttamente, il tribunale evidenziava che:
“E' incontestato che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta a pena di nullità, del pari è pacifico che, nel caso in
esame, alcun contratto di appalto scritto è intervenuto tra le parti che si sono limitate a sottoscrivere un verbale di consegna lavori in esito all'aggiudicazione da parte di ”. Parte_4
È intendimento di questa corte riportarsi integralmente a tale motivazione, del tutto in linea, peraltro, con quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 32, co. 14 D. Lgs. 50/2016, secondo cui “Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Infondato è, inoltre, il rilievo secondo cui, a detta dell'appellante, la soluzione prescelta dal primo giudicante avrebbe trascurato di tenere in debito conto la condotta dell'ente, che non avrebbe ottemperato a un obbligo di legge ignorando i solleciti dell'appaltatore: è sufficiente, infatti, rispondere che il tribunale dava piena attuazione alla disposizione normativa di cui all'art. 32, co. 8 D. Lgs. 50 cit. ricollegando all'esecuzione del servizio in via d'urgenza da parte dell'aggiudicatario, che si era anche avvalso della facoltà di sciogliersi dal vincolo, gli effetti che dalla fattispecie in parola derivano in forza della citata disposizione e, pertanto, negando il diritto alla corresponsione del corrispettivo delle prestazioni asseritamente svolte in via d'urgenza (il petitum azionato) laddove la legge prevede il solo rimborso delle spese.
In altri termini, il tribunale, in maniera pienamente aderente al dettato normativo, individuava gli elementi della concreta fattispecie sottoposta al suo esame (caratterizzata, appunto, dall'esercizio del servizio aggiudicato in via d'urgenza da parte dell'aggiudicatario che si era anche sciolto dal vincolo) in relazione al petitum (pagamento del corrispettivo) e alla causa petendi (mancato pagamento delle fatture) dedotti e a essa riconduceva gli effetti previsti dall'ordinamento.
Pertanto, correttamente il tribunale escludeva il diritto al corrispettivo.
Del resto, sull'esclusione del diritto al corrispettivo, stante la previsione del solo ristoro degli oneri, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 3629/2021 della prima sezione civile) che ha declinato il seguente principio: “ In tema di appalti pubblici, la natura dell'esecuzione anticipata, quale
fase prodromica alla stipulazione del contratto, dotata di propria autonomia pur se innestata sul procedimento che conduce alla stipulazione del contratto nonché regolata dalla legge che prevede, all'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del
2006, soltanto il riconoscimento delle spese sostenute per l'espletamento della prestazione, rende superflua la pattuizione di un corrispettivo, essendo il
rapporto tra le parti destinato a confluire in quello contrattuale, in caso di stipulazione del contratto, ed in alternativa a concludersi con il solo ristoro degli oneri sopportati dalle parti”. È vero che la Suprema Corte si è espressa con riferimento all'art. 11 co. 9 D.
Lgs 163/2006, ma non è meno vero che esso contiene una disciplina sovrapponibile in parte qua a quella di cui all'art. 32, co. 8 D. Lgs. 50/2016 in disamina, posto che entrambe le disposizioni prevedono, per quanto di interesse,
il solo diritto al rimborso delle spese per l'aggiudicatario che si sciolga dal vincolo
(rimborso delle spese contrattuali) e per l'aggiudicatario che abbia dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza (rimborso spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione).
Il principio su esposto è, dunque, senz'altro applicabile anche alla fattispecie in disamina.
2. Il motivo d'impugnazione sub ii)
Con tale censura la parte appellante si è doluta dell'interpretazione, a suo dire erronea, offerta dal primo giudice, della disposizione contenuta nell'art. 32, co.
8 D. Lgs 50/2016.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, l'aggiudicazione costituirebbe l'accettazione della proposta contrattuale dell'aggiudicatario e il suo “ritiro”
(revoca o annullamento) determinerebbe l'inesistenza/nullità ab origine di qualunque rapporto obbligatorio nelle more sorto tra parte pubblica e privata, di talché la disposizione di cui all'art. 32, co. 8 D Lgs. 50/2016 troverebbe applicazione esclusivamente nelle ipotesi di revoca o annullamento dell'atto di aggiudicazione: solo in tali casi l'appaltatore avrebbe diritto almeno alla rifusione delle spese. La differente interpretazione data dal tribunale nella pronuncia impugnata condurrebbe a conseguenze aberranti, esentando l'Amministrazione dal pagamento dei servizi acquisiti nonostante l'inadempimento a essa sola imputabile dell'obbligo di addivenire alla stipula del contratto.
Neppure tale doglianza merita di essere condivisa.
Intanto, la premessa da cui muove la tesi dell'appellante è in contrasto con il chiaro dettato normativo: invero, a mente dell'art. 32, co. 6 D. Lgs 50 cit.
“l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta”. Non solo, l'incipit del comma 8 dell'art. 32 cit. presuppone che l'aggiudicazione sia efficace e si limita semplicemente a far salvo l'esercizio dei poteri di autotutela: ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del fallimento, la norma in commento non presuppone necessariamente il venir meno dell'aggiudicazione
(“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (…)”.
Il precedente di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato 5146/2017 invocato dalla difesa dell'appellante non conduce a differenti conclusioni.
Intanto, tale decisione riguarda una fattispecie di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo (la revoca dell'aggiudicazione) in cui l'ente appaltante aveva proceduto alla revoca in autotutela dell'aggiudicazione con esecuzione anticipata del servizio e senza esercizio della facoltà di scioglimento dal vincolo.
Inoltre, non è dato rinvenire nella pronuncia menzionata il principio come trascritto dalla difesa dell'appellante.
Il principio evocato dal fallimento (“l'esecuzione anticipata fa nascere, in capo
all'aggiudicatario, il solo diritto al rimborso delle spese sostenute, e non certo la pretesa a proseguire nell'esecuzione anticipata quando non è più possibile la stipulazione del contratto per il venir meno dell'aggiudicazione. Ciò rende evidente che, se la decisione di revocare l'aggiudicazione risulta fondata, da ciò conseguono il radicale difetto dei presupposti per il mantenimento dell'esecuzione anticipata di un contratto che non potrà mai più essere stipulato, con l'automatica caducazione degli effetti negoziali del “Foglio patti e condizioni”
relativo all'esecuzione in via di urgenza del contratto di concessione del servizio”) in realtà è riportato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1138/2017. La lettura integrale di essa consente, tuttavia, di affermare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, il giudice amministrativo lungi dal circoscrivere i presupposti applicativi della disposizione sul diritto al rimborso ai soli casi di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, a ben vedere, si è limitato ad applicare la disciplina normativa alla fattispecie sottoposta al suo esame in cui, appunto, vi era stata la revoca dell'aggiudicazione. Da ciò non discende tuttavia l'applicabilità della disposizione alle sole ipotesi di venir meno dell'aggiudicazione, dovendo più semplicemente prendersi atto che quello era il caso concreto sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato.
La disposizione di cui all'art. 32, co. 8 cit., a ben vedere è applicabile a tutte le ipotesi in cui l'esecuzione in via d'urgenza venga a cessare anticipatamente per effetto dell'accertata impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto
(come, ad esempio, nel caso in cui l'aggiudicatario si avvalga della facoltà di sciogliersi dal vincolo) o per effetto del venir meno dell'aggiudicazione o per effetto di altro autonomo provvedimento. In tal senso depone la già citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 3629/2021 che, in parte motiva, enuncia il seguente principio (in relazione all'art. 11, co. 9 D. Lgs. 163/2006 ma applicabile, stante l'identità di disciplina, anche all'art. 32, co. 8 in commento): “(…) L'avvio anticipato dell'esecuzione si configura, in altri termini, come una fase del procedimento che conduce alla stipulazione del contratto, dotata di proprie caratteristiche e finalità, avente origine da un apposito provvedimento, con cui viene disposta l'esecuzione in via d'urgenza, e destinata ad esaurirsi
naturalmente per effetto della stipulazione del contratto, la quale dà inizio all'esecuzione vera e propria, ovvero a cessare anticipatamente per effetto dell'accertata impossibilità di procedere alla stipulazione, del venir meno dell'aggiudicazione o di un altro autonomo provvedimento (…)”.
3. Il motivo d'impugnazione sub iii)
Con tale rilievo l'appellante ha addebitato alla sentenza gravata di aver apoditticamente e senza alcuna verifica istruttoria escluso che il verbale di inizio attività in via d'urgenza contenesse gli elementi minimi necessari per la configurazione di un rapporto giuridico.
Più precisamente, con la sottoscrizione del verbale di consegna anticipata lavori,
Contr la , a dire dell'appellante, avrebbe posto a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali in conformità agli atti di gara, con particolare riferimento al capitolato ed all'offerta presentata da e Parte_1
avrebbe dettato puntuali indicazioni per la fatturazione delle prestazioni, in tal modo riconoscendo a , a fronte dell'esecuzione delle prestazioni Parte_1
contenute nel capitolato e nell'offerta aggiudicataria, il diritto di fatturare i relativi compensi “con cadenza mensile”.
Neanche tale censura coglie nel segno per le ragioni di cui in appresso.
Ebbene, è appena il caso di rilevare come, nel corpo del verbale di consegna anticipata, le parti espressamente avevano limitato l'estensione della regolamentazione ivi contenuta alla sola esecuzione del servizio affidato in via d'urgenza, rimettendo la stipula del contratto a un momento successivo (“con il
Con presente verbale (…) si dà atto che ha ritenuto di dare esecuzione immediata ai servizi affidati, pur nelle more dei controlli di legge e in attesa della stipula di
un apposito contratto …”). Va da sé che, contenendo il verbale di consegna esclusivamente la disciplina del servizio avviato in via d'urgenza, risulta del tutto corretta l'affermazione del primo giudice, secondo cui “tale atto non può essere equiparato ad un contratto ed è regolato dall'art 32.8 DLgs n 50/2016 (…) Si deve concludere dunque che alcun valido contratto sia intervenuto tra le parti e che per l'effetto alcun credito per il corrispettivo possa essere vantato
dall'opposto il quale potrebbe al più vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese”.
Del resto, quanto sopra è pienamente conforme alla disciplina normativa e al riguardo non può che richiamarsi il principio declinato, in relazione alla disposizione precedentemente in vigore (art. 11, co. 9 D. Lgs 163/2006) ma sovrapponibile a quella in parola (art. 32, co. 8 D. lgs 50/2016), dalla Suprema
Corte di Cassazione n. 3629/2021, nella quale sono ben descritte la natura e la finalità dell'istituto dell'avvio anticipato del servizio per ragioni d'urgenza, da rinvenirsi nell'“oggetto di un rapporto distinto da quello derivante dall'aggiudicazione, anche se ad esso collegato e destinato a rimanere dallo stesso assorbito in caso di stipulazione del contratto, che s'instaura nel caso in
cui sia disposta l'esecuzione in via d'urgenza, e che non esclude la necessità della successiva stipulazione del contratto vero e proprio;
esso è volto a consentire l'esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio o della fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento dei controlli ed all'adempimento delle formalità preliminari alla stipulazione, e determina effetti quantitativamente più ridotti di quelli derivanti dal contratto, nonché temporalmente circoscritti alle prestazioni rese nel medesimo periodo: in tal
senso depone chiaramente il dettato della norma in esame, la quale prevede che, nel caso in cui la stipulazione non abbia luogo nel termine fissato,
l'aggiudicatario non ha diritto al corrispettivo contrattualmente previsto per le prestazioni eseguite, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute per
l'effettuazione delle stesse, e, nell'attribuire all'aggiudicatario la facoltà di sciogliersi da ogni vincolo, non ne esclude l'esercizio neppure nel caso in cui
l'esecuzione sia stata già intrapresa in via d'urgenza (…)”.
4. Conferma della sentenza appellata e regolamentazione delle spese di lite
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1302/2022 dev' essere rigettato.
In considerazione del criterio della soccombenza;
la parte appellante dev' essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22 (causa entro
1.000.000,00 avuto riguardo anche al valore della domanda riconvenzionale;
valori medi, per le questioni giuridiche e di fatto trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione e istruttoria stante la coincidenza degli elementi istruttori rispetto al precedente grado di giudizio). Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/2002 a carico della parte appellante, ove dovuto il contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Sassari n. 1302/2022;
- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado che si liquidano in euro 22.333,00 per compensi, oltre spese generali e accessori;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/2002 a carico della parte appellante ove dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Sassari, il 4/12/2025
La Presidente
Dott. Ssa Maria Grixoni
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi