Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
Al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto Amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento - incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere - ma non ha il potere di sostituire l'amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito che sono di sua esclusiva competenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella quale il giudice, in relazione ad una controversia nella quale assumeva rilievo la verifica della legittimità di un provvedimento dell'INPS di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, successivamente annullato di ufficio, anziché verificare se il provvedimento di annullamento era affetto da uno degli indicati vizi di legittimità, aveva ritenuto di poter accertare che nella fattispecie la CIG era stata autorizzata fuori dalle ipotesi consentite dalla legge - in quanto si era in presenza di una crisi non transitoria ma strutturale e permanente - giungendo così ad affermare che il provvedimento implicito di annullamento di tale autorizzazione era conforme alla legge; la S.C. ha, invece, ritenuto che il provvedimento di annullamento fosse da disapplicare perché viziato per violazione di legge e che, viceversa, dovessero essere riconosciuti all'atto di autorizzazione alla CIG tutti i suoi effetti tipici, non essendo stato accertato nel giudizio di merito alcun vizio di legittimità di tale atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2002, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NI SP, in persona del legale rappresentante AN CL AY;
2) AT AN CL in proprio;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Ruggiero Fauro, n. 43, presso l'avv. Ugo Petronio, che, unitamente agli avv. Roberto Pinza e Romualdo Ghigi, li rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (IN), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Goretti, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (IN), in persona del presidente in carica, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
NI SP e AT EA CL, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 941 in data 15 gennaio 1999 (R.G. 1554/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Petronio e Sgroi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo, assorbito il secondo, del ricorso principale, per il rigetto del quarto motivo dello stesso ricorso e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
La IN SP e AN CL AY in proprio domandano per quattro motivi la cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna, di parziale accoglimento dell'appello da essi proposto contro la decisione del Pretore della stessa sede, che, tra l'altro, aveva definito il giudizio sulle opposizioni a decreto ingiuntivo e ad ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle somme pretese dall'IN nei confronti della società a titolo di contributi assicurativi e nei confronti di entrambi i soggetti in solido a titolo di sanzioni amministrative.
Resiste con controricorso l'IN e propone con lo stesso atto ricorso incidentale avverso la stessa sentenza per un unico motivo. Al ricorso incidentale resistono i ricorrenti principali con controricorso e depositano altresì memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Limitatamente a quanto rileva nel giudizio di legittimità, il Pretore aveva ritenuto fondate le pretese dell'IN di pagamento della contribuzione per il periodo aprile 1992 - aprile 1993, perché la concessione della cassa integrazione guadagni era stata annullata di ufficio dall'IN, non sussistendone i presupposti di legge;
di pagamento dei contributi dovuti per i dipendenti FA e ON perché, non operando la sospensione dei rapporti di lavoro per collocamento in Cig, era dovuta ad essi la normale retribuzione per il periodo aprile 1992 - aprile 1993, restando irrilevante la transazione intervenuta con la società datrice di lavoro;
di pagamento dei contributi dovuti per i dipendenti GR e UZ, perché non potevano essere collocati in cig prima dell'esaurimento del periodo feriale, esaurimento che non vi era stato per l'insorgenza dello stato di malattia.
Aveva ritenuto, invece, infondata la pretesa dello stesso Istituto al pagamento dei contributi sulle prestazioni di lavoro straordinario svolte in azienda.
Quest'ultimo punto è stato investito da appello incidentale dell'IN.
Il Tribunale ha accolto l'appello principale limitatamente alla necessità di revocare il decreto ingiuntivo e l'ordinanza- ingiunzione per effetto del parziale accoglimento delle opposizioni, confermando nel resto la sentenza impugnata, con il rigetto anche dell'appello incidentale.
Sull'obbligo di contribuzione relativamente al periodo di ammissione alla cassa integrazione, il Tribunale ha ritenuto che fosse intervenuto, quale manifestazione di autotutela decisoria, un provvedimento di annullamento di ufficio del relativo provvedimento. sia pure implicito nel comportamento tenuto dall'IN; tale annullamento, ha quindi osservato il giudice di appello, era conforme alla legge perché effettivamente non sussistevano i presupposti per l'ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria in presenza di una crisi strutturale, collegata ad un andamento negativamente stabile del mercato, non congiunturale e temporanea. Sulla contribuzione relativa alla retribuzione dovuta ai dipendenti FA e ON, il Tribunale ha osservato che non vi era dubbio circa la sussistenza del diritto dei detti dipendenti a percepire la normale retribuzione, con la conseguenza che sull'obbligo contributivo non poteva incidere il fatto che fosse intervenuta rinunzia al pagamento dei relativi crediti per effetto di transazione conclusa con la società datrice di lavoro.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto dovuta la contribuzione sulla retribuzione spettante ai dipendenti GR e UZ, perché gli stessi non potevano essere considerati sospesi dal servizio durante il periodo feriale, periodo che non era compiuto al momento della collocazione in cig, e ciò per effetto del sopravvenuto stato di malattia, stato da ritenere non compatibile con il godimento delle ferie in difetto di una prova contraria che avrebbe dovuto fornire la società IN.
In ordine, infine, all'appello incidentale dell'IN, ha rilevato il Tribunale che la prova testimoniale aveva consentito di accertare che i prolungamenti dell'orario di lavoro non erano stati disposti dalla società IN, della quale, anzi, era stato provato il "dissenso", nè, del resto, i lavoratori avevano mai chiesto di essere compensati;
per altro verso, ha aggiunto il Tribunale, se continuità e sistematicità delle prestazioni eccedenti vi era stata, come sostenuto dall'IN, ciò faceva piuttosto pensare ad una modifica convenzionale dell'orario di lavoro normale. Doveva, quindi, escludersi l'esistenza di diritti retributivi dei dipendenti connessi alle pretese prestazioni straordinarie, alle quali collegare l'obbligazione contributiva.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e in particolare degli art. 1, 6, 7, 8, e 9 della legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, anche con riferimento agli art. 24 e 111 Cost., e degli art. 8 e 9 D.lgt. 9 novembre 1945, n. 789; violazione e falsa applicazione degli art. 3, 4, e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare - anche ammesso che fosse nella specie configurabile - l'atto di annullamento di ufficio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria dell'aprile 1992, perché non conforme a legge sotto numerosi profili: l'IN non avrebbe potuto prescindere dalla deliberazione della commissione provinciale di cui all'art. 8, comma primo, 1. 164/1975, titolare degli effettivi i poteri decisori, atteso che l'integrazione è disposta previa conforme deliberazione di tale organo collegiale;
in ogni caso, il preteso annullamento di ufficio era stato disposto mediante un comportamento materiale, senza l'apertura di un procedimento ed il relativo avviso agli interessati, senza alcuna motivazione e, quindi, ponderazione degli interessi in conflitto.
2.1. Il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all'affermazione del carattere strutturale e non congiunturale della crisi della IN SP, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 164/1975 in relazione all'art. 4 l. 23 luglio 1991, n. 223. Premesso che non sarebbe stato consentito sindacare il complesso accertamento tecnico posto a base dei provvedimenti autorizzativi dell'intervento della Cig, si deduce comunque che nessuno degli elementi valorizzati dal Tribunale era tale da escludere, secondo una valutazione da effettuarsi ex ante e non certo a posteriori, che la crisi dell'impresa potesse essere giudicata transitoria.
2.3. Esaminati congiuntamente i suesposti motivi perché concernenti questioni da considerare unitariamente, la Corte li giudica fondati, sia pure per ragioni non totalmente coincidenti con le tesi giuridiche prospettate dai ricorrenti.
Premessa fondamentale delle argomentazioni che saranno sviluppate è che, in tema di integrazione salariale ordinaria autorizzata dall'IN (così come in quella straordinaria autorizzata dal ministero del lavoro), l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo secondo la disciplina normativa di detta integrazione, come tali tutelabili dinanzi al giudice ordinario, sia nell'ambito del rapporto assicurativo, sia nell'ambito del rapporto di lavoro, postula il provvedimento amministrativo di autorizzazione dell'integrazione medesima, il quale configura atto di natura discrezionale di portata costitutiva, di esercizio dei potere attribuito dalla legge ai competenti organi amministrativi, di fronte al quale il datore di lavoro ed il lavoratore sono portatori di meri interessi legittimi rispetto ai benefici ed agli effetti complessivi discendenti della suddetta disciplina. (cfr. ex plurimis, Cass, sez. un., 12 ottobre 1990 n. 10016; 19 marzo 1997, n. 2432; 5 febbraio 1999, n. 30; 23 novembre 1999, n. 823).
2.4. Non si dubita, di conseguenza, che l'organo amministrativo competente ad adottare il provvedimento, sia titolare anche del potere di riesaminare quanto deciso nel precedente procedimento, onde porre riparo alle eventuali illegittimità mediante l'annullamento di ufficio del provvedimento (ed. autoannullamento), potere questo immanente nello stesso potere di provvedere sopra determinati oggetti (denominato di "autotutela decisoria", sia pure impropriamente, giacché vengono in considerazione profili di diritto sostanziale e non attinenti alla tutela in senso tecnico). La giurisprudenza, infatti, riconosce il potere di annullamento di ufficio (cft. Cass 19 gennaio 1996, n. 415), precisando altresì che l'esercizio di tale potere (al pari di quello di revoca), produce l'affievolimento delle situazioni di diritto soggettivo insorte per effetto del provvedimento annullato, con la conseguenza che le contestazioni riguardanti l'esercizio dell'autotutela vanno proposte davanti al giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 823/1999, cit.).
2.5. Nella controversia in esame, peraltro, non sono prospettabili questioni di consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, e quindi inerenti alla giurisdizione, siccome ne costituisce oggetto il rapporto obbligatorio contributivo del quale l'IN pretende l'adempimento. Tra l'altro, sulla giurisdizione si è anche formato il giudicato in forza dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata e non investita dai motivi di ricorso, dell'appartenenza della controversia all'esclusiva giurisdizione del giudice ordinario. E tuttavia il giudice competente, per decidere sul rapporto controverso, deve estendere la sua cognizione, in via meramente incidentale e senza effetti di giudicato, al provvedimento amministrativo di annullamento dell'autorizzazione all'integrazione salariale, la cui applicazione rappresenta il presupposto della conformazione del rapporto obbligatorio fatto valere dall'IN. Lo impone il disposto dell'art. 5, comma secondo, della l. 22418/1865, all. E, secondo il quale, nelle controversie di competenza del giudice ordinario, potranno essere riconosciuti gli effetti tipici di un provvedimento amministrativo solo nel caso che il provvedimento stesso risulti "conforme a legge".
2.6. La sentenza impugnata è affetta da errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto conforme a legge l'annullamento di ufficio del provvedimento di autorizzazione della cig.
Il Tribunale ha accertato in fatto che, nel caso di specie, era emerso da verbale di accertamento ispettivo che non ricorrevano i presupposti della cig ordinaria e il direttore della sede provinciale dell'IN aveva provveduto a richiedere il pagamento dei contributi nel presupposto che sospensione dei rapporti di lavoro non vi fosse stata. Si era, quindi, ha ritenuto il giudice di merito, in presenza di un provvedimento di annullamento di ufficio dell'autorizzazione alla cig implicito negli atti compiuti dal detto organo amministrativo.
2.7. La nozione di atto implicito al quale il Tribunale si è attenuto è senz'altro corretta. A parte le ipotesi in cui è la legge a stabilire direttamente che un determinato atto deve considerarsi implicito nell'emanazione di un diverso atto, così risolvendo ogni problema, si ha atto amministrativo implicito allorché una dichiarazione di volontà amministrativa (non di scienza) sia manifestata in modo certo ed inequivoco mediante l'emanazione di un atto esplicito che ammetta a suo presupposto soltanto l'atto da individuare e costituisca a sua volta l'unico atto da emanare sulla base di quel presupposto, ovvero sia manifestata mediante un comportamento che presenti la stessa relazione di biunivocità. Nella specie, quindi, sussistevano i presupposti per ritenere che l'IN aveva manifestato la volontà di eliminare ex tunc il provvedimento di autorizzazione della cig.
2.8. Peraltro, sebbene comunemente ammessa dalla giurisprudenza nei termini sopra precisati, la categoria concettuale dell'atto amministrativo implicito desta notevoli perplessità ed origina numerosi problemi.
Se può convenirsi con il rilievo che l'atto amministrativo implicito si risolve pur sempre in una manifestazione espressa della volontà amministrativa, sicché la sua ammissibilità non incontra l'ostacolo dell'obbligo fatto all'amministrazione di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 2, l. 241/1990), resta il fatto che si è presenza di un atto emanato in assenza di un procedimento. Il procedimento amministrativo, infatti, considerato sul piano funzionale, è preordinato alla valutazione e comparazione dei diversi interessi implicati nell'azione amministrativa, in attuazione del precetto di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sicché viene efficacemente definito come la "forma della funzione amministrativa". Del resto, con riferimento specifico ai provvedimenti amministrativi il cui effetto tipico consiste nell'incisione di diritti soggettivi, la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte ha da tempo rilevato che il potere è attribuito come supremazia tipica e formale e non può considerarsi esercitato mediante atti del tutto difformi dal modello normativo, come sono gli atti impliciti nella cd. "via di fatto" (es. apprensione di un suolo privato per costituirvi un'opera pubblica senza l'emanazione del decreto di occupazione o di espropriazione).
2.9. Nell'economia della decisione, peraltro, non è necessario prendere posizione sul problema se i provvedimenti impliciti di affievolimento dei diritti soggettivi debbano considerarsi emanati in carenza di potere e siano, quindi, giuridicamente inesistenti. È sufficiente, infatti, rilevare come sia indubitabile che l'ammissibilità, in linea astratta e generale, dell'atto amministrativo implicito, impone pur sempre di verificare, di volta in volta e con riguardo alla fattispecie concreta, la conformità tra l'atto stesso e le norme, posto che il regime giuridico dell'atto implicito non può che essere lo stesso dell'atto esplicito. L'atto implicito provvedimentale, perciò, per essere valido, deve essere imputato all'organo attributario del potere e competente a provvedere, non deve violare la legge, anche con riguardo alle disposizioni che prevedono una determinata forma, non deve essere affetto dal vizio di eccesso di potere. In altri termini - e tale precisazione appare persino ovvia - qualunque sia il modo di manifestare la statuizione di volontà amministrativa, implicitamente o esplicitamente, la disciplina applicabile resta la stessa. Ciò premesso, l'annullamento di ufficio in esame, è stato certamente posto in essere dall'organo competente, poiché la commissione prevista dall'art. 8 l. 164/1975 è pur sempre chiamata ad esercitare una funzione consultiva, ancorché con effetti vincolanti in ordine al contenuto del provvedimento;
ma risulta affetto, in primo luogo, da violazioni di legge: ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, si sarebbe dovuta assicurare la partecipazione degli interessati al procedimento;
ancora, in violazione della regola secondo cui il procedimento amministrativo di secondo grado, quale manifestazione dello stesso potere di provvedere, deve assicurare le stesse garanzie del procedimento di primo grado, non è intervenuto il parere della commissione sopra indicata.
In secondo luogo, in ordine alla necessaria motivazione dell'atto di autotutela, anche a volerla considerare contenuta nei verbali di accertamento ispettivo consegnati agli interessati (e non violato, quindi, il disposto dell'art. 3 l. 241/1990), mancava comunque - e non avrebbe potuto essere altrimenti nell'ambito di un'attività ispettiva - l'indicazione precisa del vizio di legittimità riscontrato e l'individuazione dello specifico interesse pubblico all'eliminazione ex tunc dell'atto, considerato prevalente rispetto agli interessi privati, venendosi così a configurare il vizio di eccesso di potere.
Non si potevano, quindi, riconoscere effetti al provvedimento di annullamento di ufficio ai fini della decisione della controversia, in quanto non conforme a legge.
2. 10. Va, a questo punto, considerato che il Tribunale, sia pure al fine dichiarato di verificare se vi fossero i presupposti per un annullamento di ufficio, ha ritenuto di poter accertare che nella fattispecie la cig era stata autorizzata fuori delle ipotesi consentite dalla legge.
Il risultato di una simile indagine, nella vicenda giuridica ricostruita nei termini di cui sopra, è giuridicamente qualificabile in astratto come disapplicazione del provvedimento di autorizzazione della cig.
Senonché, anche per questa parte la decisione del Tribunale è inficiata da errore di diritto.
Il giudice ordinario, nell'esercizio del potere di disapplicare ai soli fini della decisione della controversia gli atti amministrativi illegittimi, non ha poteri di cognizione maggiori di quanto ne abbia il giudice amministrativo, deputato ad accertare in via principale l'illegittimità dell'atto ed a procedere al suo annullamento. Si intende dire che alla disapplicazione si procede ove si riscontri il vizio di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, ma il giudice non ha il potere di sostituire l'amministrazione negli accertamenti e valutazioni di sua esclusiva competenza (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 1992 n. 12868; 11 luglio 1994, n. 6532). È accaduto, invece, che il Tribunale ha completamente ignorato il provvedimento, che avrebbe dovuto costituire l'unico oggetto della sua indagine, affermando che nel caso di specie si era in presenza di una crisi strutturale e permanente, non transitoria. Si tratta all'evidenza di inammissibile sindacato sul merito riservato all'amministrazione, non riconducibile neppure al vizio di eccesso di potere sotto profilo dell'elemento sintomatico del travisamento del fatto, siccome il tribunale giudica errata la valutazione della natura e dei caratteri della crisi, e dunque riscontra, inammissibilmente come si è detto, un travisamento del giudizio. Insomma, il Tribunale ha trascurato di considerare che l'emanazione di un provvedimento amministrativo impedisce al giudice che è chiamato ad esercitare il sindacato di legittimità la conoscenza diretta della realtà, superando il filtro rappresentato dall'atto, dovendosi, invece, limitare a riscontrare la sussistenza di uno dei vizi indicati dalla legge.
La conclusione è che, non essendo stato accertato nel giudizio di merito alcun vizio di legittimità dell'atto di autorizzazione alla cig, ai fini della decisione della controversia devono riconoscersi sussistenti tutti gli effetti tipici dell'atto stesso.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 in relazione all'art. 1965 c.c., con riferimento all'assoggettamento a contribuzione della retribuzione dovuta ai dipendenti TI e ON.
Si assume che la transazione, intervenuta nel corso del giudizio à~ instaurato per l'accertamento dell'illegittima della loro collocazione in cig, aveva escluso il diritto alla retribuzione, dietro corresponsione di somme aventi titolo nel contratto di transazione e non nel rapporto di lavoro.
3. 1. Il motivo non può trovare accoglimento.
In effetti, malgrado le apparenze, non vi è contrasto nelle tesi di fondo tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le ragioni giuridiche del motivo di ricorso in esame: le somme corrisposte in esecuzione di un contratto di transazione trovano realmente titolo nel predetto contratto e non nel rapporto di lavoro.
Il Tribunale, infatti, non si è sostanzialmente discostato dal corretto principio secondo il quale, posta la premessa di cui sopra, l'IN non può, quale terzo, rispetto al contratto, riceverne pregiudizio. Agli effetti dell'obbligazione contributiva, quindi, la transazione non impedisce l'indagine diretta a stabilire se e quale sia la retribuzione "dovuta", ancorché non effettivamente corrisposta per qualunque causa. All'uopo. il diritto retributivo può essere comprovato (dall'IN) sulla base dello stesso contratto transattivo o con altri mezzi.
Nella specie il Tribunale ha affermato che risultava accertato il diritto alla retribuzione dei due dipendenti e tale affermazione non ha formato oggetto di specifiche censure.
4. Con il quarto e ultimo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento al riparto dell'onere della prova in relazione all'interruzione delle ferie per sopravvenuta malattia, nonché violazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 in relazione all'art. 1965 c.c.
Premesso che la questione investita dal motivo in esame concerne l'obbligo di versare i contributi sulla retribuzione dovuta ai lavoratori GR e UZ, si deduce che con il primo era intervenuta transazione e, comunque, non il datore di lavoro ma l'IN avrebbe dovuto fornire la prova dell'incompatibilità tra malattia e fruizione delle ferie, avendo su tale base azionato il credito contributivo.
4. 1. Il motivo non è fondato.
Quanto alle argomentazioni fondate sull'intervenuta transazione, si rinvia integralmente a quanto osservato nell'esame del terzo motivo. Quelle che denunciano la violazione dell'art. 2697 c.c. non possono essere condivise perché il rapporto contributivo assume a sua presupposto la conformazione del rapporto di lavoro, sicché, onde decidere sulla sua consistenza è necessario accertare la regola del rapporto di lavoro.
Nel procedere a tale accertamento, quindi, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo il quale la sospensione delle ferie per malattia può essere esclusa soltanto se, nel caso concreto, il godimento delle ferie non sia pregiudicato dall'insorto stato morboso, ma la prova di questa compatibilità deve essere fornita dal datore di lavoro, quale debitore che assume di aver adempiuto l'obbligo di consentire il godimento delle ferie (da ultimo, Cass. 14 dicembre 2000, n. 15768).
5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale è denunciata dall'IN violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, dell'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, nonché vizio della motivazione.
Si sostiene che, ammesso che la società datrice di lavoro non avesse prestato il suo consenso (esprimendo anzi "dissenso") all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, i dipendenti avrebbero avuto comunque diritto aì relativi compensi ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, quindi, l'obbligazione contributiva doveva considerarsi esistente. Quanto all'affermazione del Tribunale secondo cui si era piuttosto in presenza di un patto inteso a prolungare l'orario ordinario, la stessa non era certamente idonea ad escludere i relativi crediti retributivi da assoggettare a contribuzione.
5. 1. La Corte giudica infondato il ricorso incidentale. L'accertamento in fatto, non contestato, secondo cui le prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale erano state eseguite senza autorizzazione, anzi con il dissenso del datore di lavoro, vale a collocarle al di fuori dell'ambito di esecuzione del contratto di lavoro, nell'ambito di una fattispecie non negoziale e puramente di fatto.
Ne discende l'erroneità del richiamo operato dal motivo di ricorso all'art. 2126 c.c., norma che necessariamente presuppone che sia configurabile oggettivamente, materialmente, uno schema negoziale frutto del consenso delle parti, ancorché invalido, potendosi avere altrimenti solo fattispecie rilevanti ai fini dell'art. 2041 c.c. (Cass., sez. un., 22 marzo 1983, n. 2007; Cass.17 agosto 1963, n. 2330; 31 gennaio 1967, n. 276; 4 febbraio 1983, n. 927; 16 febbraio 1993, n. 1906).
5.2. Poiché a sorreggere la decisione del Tribunale è sufficiente la prima argomentazione, contro la quale le censure dell'IN non hanno fondamento, non si procede all'esame della seconda parte del motivo di ricorso, che investe il secondo ordine di argomentazioni della sentenza impugnata, non avendo interesse il ricorrente incidentale a tale esame.
6. In accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice che dovrà giudicare sulle opposizioni a decreto ingiuntivo e ad ordinanza ingiunzione negando ogni effetto al provvedimento di annullamento dell'autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo aprile 1992 - aprile 1993. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2002