Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2002, n. 332
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

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Al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell'atto Amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento - incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere - ma non ha il potere di sostituire l'amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito che sono di sua esclusiva competenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella quale il giudice, in relazione ad una controversia nella quale assumeva rilievo la verifica della legittimità di un provvedimento dell'INPS di autorizzazione alla cassa integrazione guadagni ordinaria, successivamente annullato di ufficio, anziché verificare se il provvedimento di annullamento era affetto da uno degli indicati vizi di legittimità, aveva ritenuto di poter accertare che nella fattispecie la CIG era stata autorizzata fuori dalle ipotesi consentite dalla legge - in quanto si era in presenza di una crisi non transitoria ma strutturale e permanente - giungendo così ad affermare che il provvedimento implicito di annullamento di tale autorizzazione era conforme alla legge; la S.C. ha, invece, ritenuto che il provvedimento di annullamento fosse da disapplicare perché viziato per violazione di legge e che, viceversa, dovessero essere riconosciuti all'atto di autorizzazione alla CIG tutti i suoi effetti tipici, non essendo stato accertato nel giudizio di merito alcun vizio di legittimità di tale atto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2002, n. 332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 332
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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