Improcedibile
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2026REG.PROV.COLL.
N. 04885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2025, proposto da:
CI IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Sandri, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
contro
Comune di Ponza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Mignano, con domicilio digitale pec in registri di giustizia
nei confronti
Regione Lazio, Agenzia del demanio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, n. 202/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ponza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere LA AR;
Nessuno presente per le parti nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar lazio, sezione staccata di Latina, 13 marzo 2025, n. 202 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza alla sentenza dello stesso Tar 22 dicembre 2010 n. 2035, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza 29 agosto 2018 n. 5071 con motivazione avente lo stesso contenuto dispositivo e conformativo.
Il comune appellato si è costituito depositando memoria con la quale ha chiesto la reiezione dell’appello.
In vista della trattazione l’appellante entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e, con separati atti, hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente ricostruita la vicenda processuale.
In data 15 maggio 2008 i signori LU IE (cui è succeduta l’odierna appellante CI IE), nonché IL, NI e AN RI ON proponevano ricorso al Tar lazio, sezione di Latina avverso gli atti con cui il comune di Ponza aveva deliberato la realizzazione di un edificio adibito a stazione marittima posizionato a pochissima distanza dalla loro proprietà.
Con sentenza del 24 dicembre 2010, n. 2035 il Tar accoglieva il ricorso e, per l’effetto, disponeva l’annullamento del complesso degli atti in base ai quali il manufatto in questione era stato approvato e realizzato.
Con successivo ricorso proposto dinanzi al medesimo Tar, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. tutti i suindicati ricorrenti chiedevano l’adozione delle misure necessarie ad assicurare la piena attuazione degli obblighi rinvenienti dalla pronuncia di annullamento, tuttavia con la sentenza n. 74 del 2012 il Tar dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per fare ricorso al rimedio dell’ottemperanza, trattandosi di decisione autoesecutiva.
Detta sentenza (impugnata dai signori IL, NI e AN RI ON ma non da IE LU) veniva riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4685 del 2012, che ordinava al comune di adottare tutti gli atti e attività necessari a garantire l’esecuzione della sentenza n. 2035/2010, fissando un termine di 120 giorni e prevedendo, in caso di inadempimento, l’intervento sostitutivo del Prefetto di Latina nonché la sanzione pecuniaria di € 500,00 per ogni 15 giorni di ritardo.
Successivamente, tuttavia, il manufatto non veniva mai rimosso e non venivano poste in essere le attività prescritte dal Consiglio di Stato al Commissario ad acta nominato con la citata sentenza.
Seguiva, anzi, l’adozione di alcuni atti da parte del comune, finalizzati al mantenimento e alla legittimazione del manufatto: in particolare la delibera di giunta municipale n. 91/2017 e il il provvedimento del Responsabile del servizio urbanistica del comune, prot. n. 172 in data 8 gennaio 2018, con cui veniva legittimato il manufatto in questione ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Quasi contestualmente, in data 29 agosto 2018 il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5071 del 2018 rigettava l’appello proposto dal comune avverso la sentenza del Tar n. 2035 del 2010, confermando pertanto l’invalidità del progetto che aveva portato all’approvazione della stazione marittima.
Quindi l’odierna appellante intimava al comune di Ponza, senza esito, di porre in essere le attività volte all’adempimento della sentenza n. 2035 del 2010, ricevendo anzi dal comune risposte tese a sostenere l’impossibilità di rimuovere il fabbricato; sicché la stessa, per l’ottemperanza alla citata sentenza, proponeva ricorso dinanzi al Tar Lazio, sede di Latina, che veniva dichiarato inammissibile per violazione del ne bis in idem con sentenza in intestazione, n. 202 del 13 marzo 2025.
Con l’appello in epigrafe la signora IE ha chiesto, quindi, la riforma della citata sentenza nonché:
- l’esatta ottemperanza della sentenza del Tar 24 dicembre 2010 n. 2035;
- la declaratoria di nullità della deliberazione di giunta comunale n. 91 del 2 luglio 2017 in quanto adottata in asserita violazione e/o elusione del giudicato;
- la nomina ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d) c.p.a., di un commissario ad acta che ottemperi in vece dell’amministrazione inadempiente;
- la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a. al pagamento di una somma di denaro di ammontare pari ad € 500 al giorno, dovuta dall’amministrazione comunale per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato (conformemente a quanto già statuito da questo Consiglio con la sentenza n. 4685/2012).
3. La sentenza impugnata con il presente appello, ossia la n. 202 del 13 marzo 2025 ha premesso: a) che con sentenza 6 febbraio 2012 n. 74 il Tar Latina ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza alla sentenza n. 2035 del 22 dicembre 2010, trattandosi di pronuncia autoesecutiva; b) che la suddetta sentenza n. 74 del 6 febbraio 2012 è stata impugnata solo dai signori IL ON, NI ON e AN RI ON (non dunque da LU IE, dante causa della ricorrente).
Sulla base di tali premesse ha osservato che, non avendo LU IE, dante causa di CI IE, appellato la sentenza n. 74 del 6 febbraio 2012 – con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza alla prefata sentenza del 22 dicembre 2010 – la ricorrente IE CI, avente causa dallo stesso, non può oggi giovarsi del fatto che la suddetta decisione del 6 febbraio 2012 sia stata riformata con sentenza del Consiglio di Stato n. 4685 del 2012, « all’esito di un giudizio di secondo grado a cui il suo dante causa non ha preso parte, posto che i relativi effetti favorevoli si sono prodotti unicamente nella sfera giuridica degli appellanti, con la conseguenza che è manifestamente fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’odierno gravame per difetto di legittimazione e per violazione del principio del ne bis in idem ».
4. L’appellante contesta tale statuizione di inammissibilità osservando che la sentenza n. 74 del 2012 non ha statuito sul merito dell’esecuzione né ha integrato in alcun modo il contenuto della sentenza n. 2035 del 2010, limitandosi a ritenere che la stessa fosse autoesecutiva.
Aggiunge che proprio tale statuizione è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4685 del 2012, che ha imposto al comune di Ponza l’obbligo di porre in essere le attività necessarie alla demolizione del manufatto illegittimo, stabilendo anche la sanzione per l’inottemperanza.
Quindi osserva che la sentenza oggi impugnata sarebbe errata in quanto non avrebbe considerato che non si è mai formato un giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c. sulla questione dell’ottemperanza.
5. La sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione e con diversa statuizione.
Va premesso che, in base a un consolidato orientamento, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto a un giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è adottata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16 aprile 2019, n.10641; id. sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26377).
Invero la forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunce a contenuto decisorio di merito, vale a dire quelle che statuiscono in ordine all'esistenza delle posizioni soggettive tutelate e dedotte in giudizio e non anche le statuizioni di carattere processuale, che producono effetti limitati al rapporto processuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2978).
Nel caso di specie, con la sentenza n. 74 del 2012 il Tar non ha statuito sul merito dell’esecuzione limitandosi ad affermare che sentenza n. 2035 del 2010 fosse autoesecutiva con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza.
Ne discende che la circostanza per cui il dante causa della signora IE non abbia impugnato detta pronuncia in rito, non preclude a quest’ultima la proposizione della stessa domanda in un diverso giudizio.
Ha, dunque, errato la sentenza impugnata laddove ha statuito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e per violazione del ne bis in idem .
6. Alla statuizione che precede consegue che la causa debba essere decisa anche quanto al merito dell’ottemperanza.
In proposito il Collegio, pur a fronte dell’errore commesso dal Tar nell'escludere la legittimazione o l'interesse della ricorrente, ritiene di dover trattenere la causa, senza disporre la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., anche per ragioni di economia processuale.
7. Nel merito, la domanda di ottemperanza alla sentenza del Tar 24 dicembre 2010 n. 2035, nonostante il precedente della sezione sesta, del 4 settembre 2012 n. 4685 che ha deciso accogliendo la analoga istanza proposta dagli altri ricorrenti IL, NI e AN RI ON, nel caso di specie è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come riportato in narrativa, nelle more del giudizio il comune ha adottato la delibera di giunta municipale n. 91 del 7 giugno 2017, con cui è stato adottato il piano particolareggiato del centro storico, e il provvedimento del Responsabile del servizio urbanistica del comune, prot. n. 172 in data 8 gennaio 2018, con cui è stato legittimato il manufatto in questione ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 in ragione del preminente interesse pubblico al mantenimento dell’opera.
Tale ultimo provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 23 gennaio 2018 e non è stato impugnato, al pari della delibera di giunta municipale n. 91 del 2017.
Osserva il Collegio che la delibera di giunta citata, con cui è stato adottato il piano particolareggiato del centro storico recependo l'opera di che trattasi, è espressione della attività di pianificazione del territorio, che è riservata al potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione; inoltre il provvedimento del Responsabile del servizio urbanistica del comune, prot. n. 172 in data 8 gennaio 2018, con cui è stato legittimato il manufatto in questione, dopo aver dato atto della sentenza del Tar, confermata dal Consiglio di Stato, con cui è stato annullato il progetto esecutivo e gli atti finalizzati all’esecuzione dell’opera, ha ampiamente esplicitato le ragioni di interesse pubblico per le quali ha ritenuto di non potere demolire l’opera, ancorché realizzata in violazione dell’art. 9, punto 32, del D.M. n. 1444 del 1968.
Il suddetto provvedimento in questione espone le ragioni della sua adozione nei termini che seguono:
- l'opera è stata realizzata con contributo della Regione Lazio quale ulteriore intervento teso alla qualificazione ed implementazione dell'infrastrutturazione del compendio del porto di Ponza e pertanto, la stessa rientra nel novero delle opere di competenza dello Stato, pur se la realizzazione è intervenuta a cura del comune di Ponza;
- l'opera così realizzata è necessaria per l'espletamento di un fondamentale servizio attinente il trasporto pubblico civile e commerciale ed ha una funzione pubblica;
- l'opera pubblica risulta incamerata al patrimonio dello Stato, come da nota dell'Agenzia del demanio prot. 9811 del 10 luglio 2007 e da verbale di acquisizione allo Stato n. 02/2009 in data 9 giugno 2009 - reg. acquisizioni allo Stato;
- ancorché in regime di salvaguardia, con l'intervenuta adozione del Piano particolareggiato del centro storico, l'opera è stata considerata nella pianificazione urbanistica comunale, precisando, per quanto di interesse, che a seguito della pubblicazione effettuata ai sensi della l. 1150/1942 non risultano pervenute osservazioni/opposizioni in merito;
- nell'ambito della concertazione di cui alla conferenza di servizi tenutasi preliminarmente alla approvazione formale del progetto, tutti gli enti aventi competenza, ivi inclusi il Ministero delle infrastrutture e il demanio dello Stato, hanno considerato l'indispensabilità dell'opera quale struttura necessaria alla corretta gestione dell'infrastruttura portale;
- l'opera così realizzata, ancorché in violazione dì quanto disposto dall'art. 9, punto 32, del D.M. 1444 del 1968, risulta acquisita al patrimonio dello Stato con l'impiego di risorse finanziarie pubbliche, dovendo preminentemente soddisfare determinati ed inconfutabili interessi pubblici non può essere demolita anche perché la demolizione pregiudicherebbe strutturalmente e funzionalmente la parte legittima.
Per tali ragioni, nel provvedimento si dispone espressamente, in relazione ai suindicati giudicati, di applicare l’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale prevede che in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l'amministrazione comunale.
Ogni questione relativa alla conformità fra i provvedimenti assunti dal Comune nel 2007-2008 e le decisioni della cui esecuzione si discute resta preclusa nell’esame in ragione della mancata, tempestiva impugnazione di tali provvedimenti. Tale esame resta precluso anche laddove si intenda contestare i possibili profili di nullità che interesserebbero i medesimi provvedimenti.
E infatti i suddetti provvedimenti, per essere posti nel nulla, sarebbero dovuti essere autonomamente impugnati, mediante formulazione di specifici motivi di illegittimità.
La mancata impugnazione dei suindicati provvedimenti ne cristallizza il contenuto, rendendo improcedibile la domanda di ottemperanza alla sentenza del Tar 24 dicembre 2010 n. 2035, avendo il comune espressamente affermato di non poter eseguire la demolizione.
Pertanto dall’accoglimento di tale domanda la parte ricorrente non potrebbe più trarre alcuna utilità.
8. Conclusivamente, per le suesposte motivazioni, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LA SS, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LA AR, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | LA SS |
IL SEGRETARIO