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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1020/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2943/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Falco - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3363/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 23/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I100890-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I100890-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7724/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 s.r.l. (Fallimento n. 68/2019 del Tribunale di Napoli Nord dichiarato con sentenza n. 70/2019) con sede in 80028 Grumo Nevano (NA) alla Indirizzo_2, codice fiscale P.IVA_1, in persona del Curatore fallimentare dott. Nominativo_1 (codice fiscale CF_1), impugnava l'Avviso di accertamento n. TF503I100890/2024 emesso dalla resistente Agenzia in relazione alle Imposte dirette (Ires e Irap) dell'anno 2018, notificato a mezzo pec in data 21.3.2024, del valore complessivo di euro 278.701,22 a titolo di maggiori imposte, sanzioni, interessi e spese di notificazione.
Eccepiva la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, l'illegittimo ricorso alla modalità induttiva e l'omessa prova della sussistenza dei requisiti di legge lamentando una illegittima irrogazione di sanzioni in assenza di violazione di legge e per carenza di imposte evase nonché per omessa prova dell'irregolare o mancata tenuta della contabilità.
L'Ufficio si costituiva controdeducendo ai motivi di ricorso e chiedendo dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento parziale degli atti impugnati a seguito istanza di Autotutela del 08.05.2024 prot. n. 11726 del Curatore Fallimentare della società, in ordine alla determinazione della redditività, avendo riscontrato un errore di trascrizione e rappresentazione di un settore di attività diverso da quello effettivo della società di Commercio all'Ingrosso di Calzature ed Accessori (Codice
ATECO 46.42.40), che aveva inficiato il corretto calcolo della redditività da attribuire alla ricorrente. Insisteva, per il resto, per la legittimità del proprio operato attraverso l'esposizione di una serie di ragioni integrative della motivazione dell'atto impugnato, rielaborate in sede di autotutela.
I primi giudici annullavano l'atto impugnato, condividendo l'eccezione preliminare sollevata dalla IT in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
assorbiti tutti gli altri motivi.
L'Agenzia delle entrate propone l'odierno appello, contestando la sentenza di primo grado per asserita violazione e falsa applicazione dell'art.
5-ter, c. 1, del d.lgs. n. 218/1997, sentenza ritenuta ingiusta e contraria ai principi dell'ordinamento giuridico tributario in materia di contraddittorio endoprocedimentale, chiedendo quindi la riforma integrale della sentenza gravata e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, spese vinte.
Si costituisce la società contribuente, che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Con l'atto di appello, l'Agenzia delle Entrate censura la motivazione del giudice di primo grado in relazione all'art.
5-ter, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997, deducendone la violazione e falsa applicazione in quanto, secondo l'Ufficio, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo sarebbe stata giustificata dalla circostanza che la società contribuente versava in stato di fallimento, con conseguente sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione del credito erariale. Tale assunto è fermamente contestato dalla parte appellata, risultando del tutto infondato e pretestuoso, oltre che privo di qualsivoglia riscontro fattuale, essendo de facto smentito dal comportamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non ha mai richiesto l'ammissione al passivo fallimentare del presunto credito derivante dagli atti di accertamento impugnati.
L'Ufficio, infatti, pur evocando una presunta situazione di urgenza tale da giustificare la compressione delle garanzie partecipative della contribuente, non ha mai formalmente avanzato istanza di insinuazione al passivo per i crediti asseritamente vantati, né ha proceduto alla formazione di ruoli straordinari o all'adozione di strumenti di riscossione coerenti con la dedotta esigenza di tutela erariale. Né potrebbe oggi farlo, essendo ormai spirato ogni termine utile, con conseguente inevitabile rigetto di un'eventuale istanza per ultratardività.
Tale condotta si pone in evidente contraddizione con la giurisprudenza richiamata dallo stesso Ufficio nell'atto di appello, la quale ha ritenuto giustificabile la mancata attivazione del contraddittorio preventivo esclusivamente in presenza di una concreta e attuale esigenza di urgenza, correlata alla necessità per l'Amministrazione di attivarsi tempestivamente, per il tramite dell'Agente della riscossione, al fine di partecipare alla procedura concorsuale mediante insinuazione al passivo.
Nel caso di specie, al contrario, la motivazione addotta dall'appellante si rivela meramente apparente e strumentale, risolvendosi in una formula di stile non sorretta da alcuna effettiva intenzione operativa né da una reale necessità di tutela del credito erariale. A ciò si aggiunga che l'Amministrazione finanziaria era venuta tempestivamente a conoscenza dell'intervenuto fallimento, essendone stata formalmente informata dal Curatore fallimentare, come documentalmente provato in atti, ed aveva altresì presentato, per il tramite dell'Agente della riscossione, istanza di partecipazione al passivo nei termini di legge. Ad ogni modo, la pendenza della procedura concorsuale, lungi dal costituire un fondato pericolo per la riscossione, deve essere piuttosto intesa come una condizione di maggiore garanzia per l'Erario. L'impresa sottoposta ad accertamento, come puntualmente evidenziato negli scritti difensivi e riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, era infatti gestita da un organo espressione di un'autorità pubblica – la Curatela fallimentare – operante sotto la costante vigilanza del Giudice delegato, la cui attività è, per sua stessa natura, finalizzata alla conservazione e alla tutela dell'attivo patrimoniale nell'interesse del ceto creditorio. Si tratta di una situazione radicalmente diversa rispetto a quella di un imprenditore privato in bonis, rispetto al quale può astrattamente configurarsi il rischio di condotte distrattive o fraudolente a pregiudizio dei creditori. Al contrario, proprio la condizione di “fallita”, intesa quale sottoposizione dell'impresa al controllo degli organi della procedura concorsuale, priva di qualsiasi consistenza l'asserito – quanto immotivato – “fondato pericolo per la riscossione” dietro cui l'Ufficio ha tentato di giustificare la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Nel caso in esame, infatti, il patrimonio dell'imprenditore risultava sostanzialmente vincolato e destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali, senza alcuna possibilità di distrazione per finalità estranee alla procedura. Ne consegue che la prospettata esigenza di urgenza, addotta dall'Amministrazione finanziaria, risulta non solo priva di fondamento, ma anche logicamente incompatibile con il contesto fattuale in cui l'azione amministrativa si è innestata. L'Ufficio, peraltro, si limita a richiamare il presunto “fondato pericolo per la riscossione” senza fornire alcuna motivazione concreta e individualizzata, in violazione della stessa norma su cui fonda la legittimità del proprio operato, la quale consente la deroga al contraddittorio preventivo esclusivamente “nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Come già evidenziato, tale motivazione non può in alcun modo essere surrogata dalla mera circostanza che la società sottoposta ad accertamento versasse in stato di fallimento, apparendo intempestiva e infondata e, come verosimilmente dedotto nel ricorso introduttivo, funzionale a controbilanciare la procedura di rimborso IVA legittimamente avviata dalla Curatela, mediante la contrapposizione di un presunto credito erariale da far valere in via compensativa. Non a caso, l'iniziativa accertativa risulta essere stata attivata, come ammesso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, a seguito della segnalazione prot. n. 7764 del 1° dicembre 2022 proveniente dall'Ufficio
A.P.S.R. (Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA), circostanza che conferma la consecutio temporum dell'azione amministrativa oggi impugnata rispetto alla richiesta di rimborso.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'atto impugnato risulta indubbiamente viziato da plurimi e concorrenti profili di illegittimità, in primis con riguardo al ricorso alla modalità induttiva di accertamento. Tale scelta risulta, infatti, del tutto ingiustificata in assenza delle gravi circostanze tipizzate dal Legislatore quali presupposto indefettibile per l'applicazione di una metodologia tanto sintetica e astratta di determinazione del reddito, a maggior ragione in un contesto caratterizzato dalla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, che – giova ribadirlo – avrebbe avuto quale interlocutore un organo di garanzia nominato dall'Autorità giudiziaria fallimentare. Ed infatti, non risultano in primo luogo sussistenti né provate le gravi ragioni richieste dall'art. 39, comma 2, lett. d), del d.
P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione finanziaria non ha documentato, nell'atto di accertamento, il ricorrere di gravi, numerose e ripetute omissioni, ovvero di false o inesatte indicazioni, né tantomeno di irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione tali da renderle complessivamente inattendibili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. In particolare, non risulta essere stata contestata né la regolarità formale delle scritture contabili, né la loro attendibilità complessiva, né il rispetto delle garanzie proprie della contabilità d'impresa. Sul punto, peraltro, l'Ufficio nulla argomenta, limitandosi a un apodittico richiamo al metodo induttivo, con conseguente mancato assolvimento dello specifico onere probatorio su di esso gravante. Ne discende che l'applicazione del metodo induttivo ai sensi del citato art. 39, comma 2, lett. d), deve ritenersi radicalmente illegittima per carenza dei presupposti di legge. Quanto, poi, all'ulteriore richiamo all'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, le specifiche circostanze che hanno interessato la Società – segnatamente la dichiarazione di fallimento e il conseguente insediamento della Curatela – consentono di escludere in modo netto l'ipotesi di omessa dichiarazione. La Dichiarazione
IVA 2019, infatti, non risulta omessa, bensì, al più, compilata solo parzialmente, circostanza puntualmente giustificata dal Curatore fallimentare, come emerge in modo chiaro dagli atti di causa e come tale inidonea a legittimare il ricorso a una forma di accertamento tanto eccezionale quanto afflittiva.
Infine, l'atto impugnato, nonostante il parziale annullamento degli atti originariamente emessi operato dall'Ufficio a seguito dell'istanza di autotutela presentata in data 8 maggio 2024, continua a presentare evidenti profili di manifesta infondatezza, oltre a macroscopici errori nel calcolo della redditività media di settore e nella stessa modalità di selezione del campione di riferimento, adottata in maniera discrezionale e metodologicamente incongruente. In particolare, il campione individuato dall'Amministrazione finanziaria risulta composto da imprese con caratteristiche dimensionali del tutto disomogenee rispetto a quelle della società appellante, con evidente violazione dei criteri minimi di comparabilità economica. Dalla lettura delle motivazioni dell'avviso di accertamento n. TF503I100890/2024 emerge, inoltre, in modo inequivoco che l'Ufficio ha deliberatamente escluso dal campione di riferimento le realtà imprenditoriali caratterizzate da risultati economici modesti o negativi, affermando di aver selezionato, ai fini dell'analisi, “un numero di soggetti pari a 30 con una redditività non inferiore al 10%”. Tale scelta, palesemente discrezionale e funzionale al risultato prefissato, ha comportato l'eliminazione dal computo di tutte le imprese che avrebbero abbassato sensibilmente la percentuale media di redditività, determinando una media artificiosamente elevata. Si tratta di un'impostazione metodologicamente scorretta, tanto più se si considera che è provato in atti come la Resistente_1 S.r.l. avesse manifestato i primi segnali di crisi già sul finire dell'anno 2017, con rilevanti tensioni di liquidità e una progressiva riduzione delle vendite, circostanze che avevano reso necessaria una significativa riduzione del personale dipendente. La crisi si è poi ulteriormente aggravata nel corso del 2018, fino a determinare la dismissione della sede operativa di Frattamaggiore, elemento fattuale che documenta in modo oggettivo e incontrovertibile l'avvio di un percorso di progressiva cessazione dell'attività d'impresa. Alla luce di tali circostanze, appare del tutto fondata l'eccezione della ricorrente che contesta l'assoluta irragionevolezza di porre a confronto una società in evidente e documentata crisi economico-finanziaria con imprese operanti in condizioni di normale gestione, caratterizzate da livelli di redditività che l'Ufficio arriva a quantificare finanche nella misura del 98,90%. I plurimi profili di incoerenza e incongruenza che connotano la metodologia utilizzata dall'Amministrazione finanziaria – quali l'esclusione delle imprese non performanti, l'utilizzo di un campione non omogeneo sotto il profilo dimensionale, la macroscopica divergenza di redditività tra imprese di piccole dimensioni e imprese strutturalmente più grandi, nonché la presenza di rilevanti anomalie nei dati relativi alle imprese selezionate – determinano l'assoluta inaffidabilità e, conseguentemente, l'infondatezza dei risultati accertativi raggiunti. Ne discende che la metodologia adottata dall'Ufficio, oltre a violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, si pone in aperto contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale che esige, ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo, un serio e puntuale ancoraggio alla realtà economica concreta del contribuente. L'accertamento impugnato risulta, pertanto, non solo carente sotto il profilo probatorio, ma anche strutturalmente viziato per difetto dei presupposti logici e giuridici richiesti dalla legge, con conseguente necessità del suo integrale annullamento, dovendo quindi confermare integralmente la sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2943/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Falco - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3363/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 23/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I100890-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I100890-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7724/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Resistente_1 s.r.l. (Fallimento n. 68/2019 del Tribunale di Napoli Nord dichiarato con sentenza n. 70/2019) con sede in 80028 Grumo Nevano (NA) alla Indirizzo_2, codice fiscale P.IVA_1, in persona del Curatore fallimentare dott. Nominativo_1 (codice fiscale CF_1), impugnava l'Avviso di accertamento n. TF503I100890/2024 emesso dalla resistente Agenzia in relazione alle Imposte dirette (Ires e Irap) dell'anno 2018, notificato a mezzo pec in data 21.3.2024, del valore complessivo di euro 278.701,22 a titolo di maggiori imposte, sanzioni, interessi e spese di notificazione.
Eccepiva la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, l'illegittimo ricorso alla modalità induttiva e l'omessa prova della sussistenza dei requisiti di legge lamentando una illegittima irrogazione di sanzioni in assenza di violazione di legge e per carenza di imposte evase nonché per omessa prova dell'irregolare o mancata tenuta della contabilità.
L'Ufficio si costituiva controdeducendo ai motivi di ricorso e chiedendo dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento parziale degli atti impugnati a seguito istanza di Autotutela del 08.05.2024 prot. n. 11726 del Curatore Fallimentare della società, in ordine alla determinazione della redditività, avendo riscontrato un errore di trascrizione e rappresentazione di un settore di attività diverso da quello effettivo della società di Commercio all'Ingrosso di Calzature ed Accessori (Codice
ATECO 46.42.40), che aveva inficiato il corretto calcolo della redditività da attribuire alla ricorrente. Insisteva, per il resto, per la legittimità del proprio operato attraverso l'esposizione di una serie di ragioni integrative della motivazione dell'atto impugnato, rielaborate in sede di autotutela.
I primi giudici annullavano l'atto impugnato, condividendo l'eccezione preliminare sollevata dalla IT in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
assorbiti tutti gli altri motivi.
L'Agenzia delle entrate propone l'odierno appello, contestando la sentenza di primo grado per asserita violazione e falsa applicazione dell'art.
5-ter, c. 1, del d.lgs. n. 218/1997, sentenza ritenuta ingiusta e contraria ai principi dell'ordinamento giuridico tributario in materia di contraddittorio endoprocedimentale, chiedendo quindi la riforma integrale della sentenza gravata e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, spese vinte.
Si costituisce la società contribuente, che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Con l'atto di appello, l'Agenzia delle Entrate censura la motivazione del giudice di primo grado in relazione all'art.
5-ter, comma 1, del d.lgs. n. 218/1997, deducendone la violazione e falsa applicazione in quanto, secondo l'Ufficio, la mancata attivazione del contraddittorio preventivo sarebbe stata giustificata dalla circostanza che la società contribuente versava in stato di fallimento, con conseguente sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione del credito erariale. Tale assunto è fermamente contestato dalla parte appellata, risultando del tutto infondato e pretestuoso, oltre che privo di qualsivoglia riscontro fattuale, essendo de facto smentito dal comportamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non ha mai richiesto l'ammissione al passivo fallimentare del presunto credito derivante dagli atti di accertamento impugnati.
L'Ufficio, infatti, pur evocando una presunta situazione di urgenza tale da giustificare la compressione delle garanzie partecipative della contribuente, non ha mai formalmente avanzato istanza di insinuazione al passivo per i crediti asseritamente vantati, né ha proceduto alla formazione di ruoli straordinari o all'adozione di strumenti di riscossione coerenti con la dedotta esigenza di tutela erariale. Né potrebbe oggi farlo, essendo ormai spirato ogni termine utile, con conseguente inevitabile rigetto di un'eventuale istanza per ultratardività.
Tale condotta si pone in evidente contraddizione con la giurisprudenza richiamata dallo stesso Ufficio nell'atto di appello, la quale ha ritenuto giustificabile la mancata attivazione del contraddittorio preventivo esclusivamente in presenza di una concreta e attuale esigenza di urgenza, correlata alla necessità per l'Amministrazione di attivarsi tempestivamente, per il tramite dell'Agente della riscossione, al fine di partecipare alla procedura concorsuale mediante insinuazione al passivo.
Nel caso di specie, al contrario, la motivazione addotta dall'appellante si rivela meramente apparente e strumentale, risolvendosi in una formula di stile non sorretta da alcuna effettiva intenzione operativa né da una reale necessità di tutela del credito erariale. A ciò si aggiunga che l'Amministrazione finanziaria era venuta tempestivamente a conoscenza dell'intervenuto fallimento, essendone stata formalmente informata dal Curatore fallimentare, come documentalmente provato in atti, ed aveva altresì presentato, per il tramite dell'Agente della riscossione, istanza di partecipazione al passivo nei termini di legge. Ad ogni modo, la pendenza della procedura concorsuale, lungi dal costituire un fondato pericolo per la riscossione, deve essere piuttosto intesa come una condizione di maggiore garanzia per l'Erario. L'impresa sottoposta ad accertamento, come puntualmente evidenziato negli scritti difensivi e riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, era infatti gestita da un organo espressione di un'autorità pubblica – la Curatela fallimentare – operante sotto la costante vigilanza del Giudice delegato, la cui attività è, per sua stessa natura, finalizzata alla conservazione e alla tutela dell'attivo patrimoniale nell'interesse del ceto creditorio. Si tratta di una situazione radicalmente diversa rispetto a quella di un imprenditore privato in bonis, rispetto al quale può astrattamente configurarsi il rischio di condotte distrattive o fraudolente a pregiudizio dei creditori. Al contrario, proprio la condizione di “fallita”, intesa quale sottoposizione dell'impresa al controllo degli organi della procedura concorsuale, priva di qualsiasi consistenza l'asserito – quanto immotivato – “fondato pericolo per la riscossione” dietro cui l'Ufficio ha tentato di giustificare la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
Nel caso in esame, infatti, il patrimonio dell'imprenditore risultava sostanzialmente vincolato e destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali, senza alcuna possibilità di distrazione per finalità estranee alla procedura. Ne consegue che la prospettata esigenza di urgenza, addotta dall'Amministrazione finanziaria, risulta non solo priva di fondamento, ma anche logicamente incompatibile con il contesto fattuale in cui l'azione amministrativa si è innestata. L'Ufficio, peraltro, si limita a richiamare il presunto “fondato pericolo per la riscossione” senza fornire alcuna motivazione concreta e individualizzata, in violazione della stessa norma su cui fonda la legittimità del proprio operato, la quale consente la deroga al contraddittorio preventivo esclusivamente “nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Come già evidenziato, tale motivazione non può in alcun modo essere surrogata dalla mera circostanza che la società sottoposta ad accertamento versasse in stato di fallimento, apparendo intempestiva e infondata e, come verosimilmente dedotto nel ricorso introduttivo, funzionale a controbilanciare la procedura di rimborso IVA legittimamente avviata dalla Curatela, mediante la contrapposizione di un presunto credito erariale da far valere in via compensativa. Non a caso, l'iniziativa accertativa risulta essere stata attivata, come ammesso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, a seguito della segnalazione prot. n. 7764 del 1° dicembre 2022 proveniente dall'Ufficio
A.P.S.R. (Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA), circostanza che conferma la consecutio temporum dell'azione amministrativa oggi impugnata rispetto alla richiesta di rimborso.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'atto impugnato risulta indubbiamente viziato da plurimi e concorrenti profili di illegittimità, in primis con riguardo al ricorso alla modalità induttiva di accertamento. Tale scelta risulta, infatti, del tutto ingiustificata in assenza delle gravi circostanze tipizzate dal Legislatore quali presupposto indefettibile per l'applicazione di una metodologia tanto sintetica e astratta di determinazione del reddito, a maggior ragione in un contesto caratterizzato dalla mancata attivazione del contraddittorio preventivo, che – giova ribadirlo – avrebbe avuto quale interlocutore un organo di garanzia nominato dall'Autorità giudiziaria fallimentare. Ed infatti, non risultano in primo luogo sussistenti né provate le gravi ragioni richieste dall'art. 39, comma 2, lett. d), del d.
P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione finanziaria non ha documentato, nell'atto di accertamento, il ricorrere di gravi, numerose e ripetute omissioni, ovvero di false o inesatte indicazioni, né tantomeno di irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione tali da renderle complessivamente inattendibili per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. In particolare, non risulta essere stata contestata né la regolarità formale delle scritture contabili, né la loro attendibilità complessiva, né il rispetto delle garanzie proprie della contabilità d'impresa. Sul punto, peraltro, l'Ufficio nulla argomenta, limitandosi a un apodittico richiamo al metodo induttivo, con conseguente mancato assolvimento dello specifico onere probatorio su di esso gravante. Ne discende che l'applicazione del metodo induttivo ai sensi del citato art. 39, comma 2, lett. d), deve ritenersi radicalmente illegittima per carenza dei presupposti di legge. Quanto, poi, all'ulteriore richiamo all'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, le specifiche circostanze che hanno interessato la Società – segnatamente la dichiarazione di fallimento e il conseguente insediamento della Curatela – consentono di escludere in modo netto l'ipotesi di omessa dichiarazione. La Dichiarazione
IVA 2019, infatti, non risulta omessa, bensì, al più, compilata solo parzialmente, circostanza puntualmente giustificata dal Curatore fallimentare, come emerge in modo chiaro dagli atti di causa e come tale inidonea a legittimare il ricorso a una forma di accertamento tanto eccezionale quanto afflittiva.
Infine, l'atto impugnato, nonostante il parziale annullamento degli atti originariamente emessi operato dall'Ufficio a seguito dell'istanza di autotutela presentata in data 8 maggio 2024, continua a presentare evidenti profili di manifesta infondatezza, oltre a macroscopici errori nel calcolo della redditività media di settore e nella stessa modalità di selezione del campione di riferimento, adottata in maniera discrezionale e metodologicamente incongruente. In particolare, il campione individuato dall'Amministrazione finanziaria risulta composto da imprese con caratteristiche dimensionali del tutto disomogenee rispetto a quelle della società appellante, con evidente violazione dei criteri minimi di comparabilità economica. Dalla lettura delle motivazioni dell'avviso di accertamento n. TF503I100890/2024 emerge, inoltre, in modo inequivoco che l'Ufficio ha deliberatamente escluso dal campione di riferimento le realtà imprenditoriali caratterizzate da risultati economici modesti o negativi, affermando di aver selezionato, ai fini dell'analisi, “un numero di soggetti pari a 30 con una redditività non inferiore al 10%”. Tale scelta, palesemente discrezionale e funzionale al risultato prefissato, ha comportato l'eliminazione dal computo di tutte le imprese che avrebbero abbassato sensibilmente la percentuale media di redditività, determinando una media artificiosamente elevata. Si tratta di un'impostazione metodologicamente scorretta, tanto più se si considera che è provato in atti come la Resistente_1 S.r.l. avesse manifestato i primi segnali di crisi già sul finire dell'anno 2017, con rilevanti tensioni di liquidità e una progressiva riduzione delle vendite, circostanze che avevano reso necessaria una significativa riduzione del personale dipendente. La crisi si è poi ulteriormente aggravata nel corso del 2018, fino a determinare la dismissione della sede operativa di Frattamaggiore, elemento fattuale che documenta in modo oggettivo e incontrovertibile l'avvio di un percorso di progressiva cessazione dell'attività d'impresa. Alla luce di tali circostanze, appare del tutto fondata l'eccezione della ricorrente che contesta l'assoluta irragionevolezza di porre a confronto una società in evidente e documentata crisi economico-finanziaria con imprese operanti in condizioni di normale gestione, caratterizzate da livelli di redditività che l'Ufficio arriva a quantificare finanche nella misura del 98,90%. I plurimi profili di incoerenza e incongruenza che connotano la metodologia utilizzata dall'Amministrazione finanziaria – quali l'esclusione delle imprese non performanti, l'utilizzo di un campione non omogeneo sotto il profilo dimensionale, la macroscopica divergenza di redditività tra imprese di piccole dimensioni e imprese strutturalmente più grandi, nonché la presenza di rilevanti anomalie nei dati relativi alle imprese selezionate – determinano l'assoluta inaffidabilità e, conseguentemente, l'infondatezza dei risultati accertativi raggiunti. Ne discende che la metodologia adottata dall'Ufficio, oltre a violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, si pone in aperto contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale che esige, ai fini della legittimità dell'accertamento induttivo, un serio e puntuale ancoraggio alla realtà economica concreta del contribuente. L'accertamento impugnato risulta, pertanto, non solo carente sotto il profilo probatorio, ma anche strutturalmente viziato per difetto dei presupposti logici e giuridici richiesti dalla legge, con conseguente necessità del suo integrale annullamento, dovendo quindi confermare integralmente la sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
5.000,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.