Sentenza 27 dicembre 2021
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 11/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA - 36/2026
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
RO MAIELLO
AO IG
AN LA
AR RR
AV D’ORO Presidente
Consigliere relatore Consigliere
Primo referendario Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60445 del registro di segreteria, proposto da:
xx (c.f. xx), nata a [...] il xx e residente in xx, rappresentata e difesa, per procura allegata al presente atto (ed in uno allo stesso notificata) ai sensi dell’art. 83 c.p.c., dall’avv. Fabrizio Calvo (c.f. [...], fax 0 95 533313, pec: fabriziocalvo@pec.it), presso il cui studio in Catania, Via Pietro Mascagni, 110, è elettivamente domiciliata;
-appellantecontro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale 8 0078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio EN (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale
[...];
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), PI NN (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
posta elettronica certificata:
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax n. 06 5 9058908)
-appellatoavverso la sentenza n. 474/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata il 27 dicembre 2 021;
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
DATA per letta, all’udienza del 21 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dr.ssa Alessia Spirito, con il consenso della parte presente, la relazione del Consigliere AO Briguori, assente xx appellante, presente, per l’appellato INPS, l’Avv. Lidia Carcavallo.
FATTO
1 . Con ricorso depositato il 29 marzo 2021, la dott.ssa xx adiva il Giudice delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti la regione Toscana deducendo di essere titolare di pensione di vecchiaia categoria “VOCUM”, n. 06701125, con decorrenza 1° gennaio 2019, conseguita mediante cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 2 39, legge n. 228/2012, con quota a carico INPS e quota a carico ENPAM.
In particolare, la ricorrente contestava il metodo di calcolo applicato dall’INPS alla quota di propria competenza, sostenendo che, ai fini della verifica del requisito dei 18 anni al 31 dicembre 1995 (rilevante per l’applicazione del sistema retributivo ex art. 1, comma 13, l. n. 335/1995), dovesse computarsi anche la contribuzione maturata presso ENPAM, in quanto gestione rientrante tra quelle considerate dal “cumulo gratuito” (art. 1, commi 239 e 246, l. n.
2 28/2012).
Pertanto, chiedeva la riliquidazione della quota INPS sulla base del sistema retributivo (almeno fino al 31.12.2011), con corresponsione delle differenze, interessi e rivalutazione.
L’INPS si costituiva in giudizio con note di memoria in data 27 ottobre 2021, chiedendo la reiezione nel merito del ricorso e deducendo che l’anzianità contributiva utile per individuare il sistema di calcolo della quota INPS doveva essere verificata con riferimento alle sole contribuzioni afferenti all’AGO e alle forme sostitutive/esclusive, e che, nella gestione pubblica (ex-INPDAP/Cassa Stato) l’appellante vantava al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai 18 anni (anni 14 e messi 11 cfr pag.5 della gravata sentenza n.474/2021) che comportava l’applicazione del sistema misto ai fini del calcolo della pensione.
2 . Con sentenza n. 474/2021, depositata il 27 dicembre 2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, ritenendo che:
• “dalla lettura della normativa in esame è agevole desumere come il cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 sia un istituto nuovo, diverso dalla ricongiunzione e dalla totalizzazione, in virtù del quale un soggetto può beneficiare di un trattamento di quiescenza dato dalla sommatoria dei singoli periodi contributi versati in diverse casse previdenza, purché non percepisca il trattamento di quiescenza da nessuno degli istituti coinvolti. Il testo normativo è chiaro nel determinare la piena autonomia dei diversi periodi contributivi coinvolti;
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il comma 244 dispone infatti che: “per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006”;
pertanto, le gestioni interessate provvedano alla determinazione della parte di pensione in modo autonomo, ciascuna per la parte di propria competenza. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni e il solo pagamento è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni a tal fine;
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la norma in esame è chiara, pertanto, nel mantenere separate le singole gestioni, tanto nel calcolo del trattamento di quiescenza quanto nel carico del relativo onere previdenziale (Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, 17 febbraio 2021, n. 74);
nell’ambito del calcolo del trattamento di quiescenza (che resta, come illustrato, autonomo tra le singole gestioni) rientra anche la determinazione del periodo utile per rientrare, o meno, nella categoria a esaurimento delle pensioni calcolate con il sistema retributivo;
• nel caso di specie, infatti, la ricorrente poteva vantare al 31 dicembre 1995 un’anzianità nella gestione ex-INPDAP pari ad anni 14 e messi 11, come da estratto-conto contributivo dell’INPDAP allegato agli atti del giudizio dalla difesa. Pertanto, alla stessa deve essere, per la quota di interesse, applicato il sistema di calcolo contributivo”.
3 . Avverso la sentenza n. 474/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata il 27 dicembre 2021 proponeva atto di citazione d’appello la dott.ssa xx per i seguenti motivi:
(i) violazione dell’art. 1, commi 244-246, l. n. 228/2012, dell’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995 e dell’art. 12 preleggi, assumendo che il comma 246 imponga di considerare tutti i periodi non coincidenti nelle gestioni di cui al comma 2 39 (incluse, dopo la l. n. 232/2016, anche le Casse professionali ex d.lgs.
n. 509/1994, tra cui ENPAM) ai fini della determinazione dell’anzianità rilevante per l’applicazione del sistema di calcolo;
(ii) erronea regolamentazione delle spese del primo grado;
sulla base delle argomentazioni che si intendono qui richiamate.
Pertanto, l’appellante dott.ssa xx concludeva chiedendo a questa Sezione centrale di Appello disapplicato e/o annullato, in quanto illegittimo, ogni provvedimento in senso contrario dell’Istituto resistente di:
- ritenere e dichiarare il diritto dell’appellante di avere riconosciuta la propria pensione di vecchiaia categoria VOCUM, recante il n. 06701125, con determinazione della quota a carico dell’INPS secondo il sistema di calcolo retributivo (ex art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995), in applicazione dell’art. 1, comma 246, della L. n. 228/2012;
- per l’effetto, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare detta pensione, così ricalcolata, in favore dell’appellante, a far data dal 1° gennaio 2019, ed a corrispondere all’appellante medesima le differenze economiche sulla stessa, derivanti dal ricalcolo, con la medesima decorrenza, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3 .1. In prossimità dell’udienza, l’appellante depositava memoria insistendo nelle conclusioni e chiedendo, altresì, il deferimento della questione interpretativa alle Sezioni Riunite ex art. 114 c.g.c.
4 . All’udienza del 14 maggio 2025, era assente dell’appellante xx, mentre era presente per l’INPS l’avv. Sergio EN.
Pertanto, il Presidente, sentito il Collegio, rilevata l’assenza dell’appellante xx, disponeva il rinvio, ex art. 196 c.g.c., del giudizio all’udienza del 21 gennaio 2026, con onere della Segreteria di comunicare l’estratto del verbale dell’udienza, per la notifica alla controparte nel rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell’udienza di discussione e con l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
5 . All’udienza odierna, il Collegio accertava l’assenza dell’appellante xx, e la presenza per l’appellato INPS, dell’Avv. Lidia Carcavallo.
Pertanto, la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio n. 60445 1 era stata fissata per l’udienza del 14 maggio 2025.
Constatata l’assenza dell’appellante xx, a tale udienza, veniva disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza del 21 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 196 del c.g.c..
Tale rinvio era stato correttamente comunicato all’appellante, come da ricevuta di consegna dell’estratto del verbale di udienza nella casella pec del patrono dell’appellante del 30.5.2025.
Pervenuto il giudizio all’odierna pubblica udienza del 21 gennaio 2026, nuovamente veniva constatata l’assenza della parte appellante.
Il Collegio evidenzia che l’art.196 c.g.c. prevede che: “se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante.
Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio dichiara l’improcedibilità del giudizio de quo, con conferma della sentenza appellata.
Ai sensi dell’art.31, terzo comma, c.g.c. si dispone la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 196 c.g.c DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO n.60445 e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza n. 474/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana in composizione monocratica, depositata il 27 dicembre 2021;
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
L’ESTENSORE Dott.ssa AO Briguori f.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Dr. RO AI f.to digitalmente 11/02/2026 Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
RO AI
f.to digitalmente 11/02/2026 Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
RO AI
f.to digitalmente 11/02/2026 Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 11/02/2026 Il Dirigente f.to digitalmente