CASS
Sentenza 11 dicembre 2020
Sentenza 11 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2020, n. 35464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35464 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Lo DE MA AT, nato a [...] il [...], contro il provvedimento del GIP di Cagliari del 16.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. RLuigi Cianfrocca. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 16.1.2020 il GIP di Cagliari ha respinto la opposizione a decreto penale che era stata proposta nell'interesse di MA AT Lo DE nell'ambito del procedimento 2981/RGNR sul rilievo secondo cui la oblazione con cui nella medesima istanza si intendeva definirlo, non è consentita in materia di delitti;
2. ricorre per cassazione il difensore di MA AT Lo DE lamentando violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 461 comma 5 cod. proc. pen.: rileva che, con il provvedimento impugnato, il GIP, rigettando la opposizione a decreto penale per la inammissibilità della richiesta oblazione, ha in realtà sovrapposto due distinte ed autonome richieste finendo per respingerle entrambe;
richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte a conforto della impossibilità di confondere i due piani e le due distinte questioni;
3. in data 30.7.2020 la Procura Generale ha fatto pervenire la propria requisitoria in cui conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
segnala che il provvedimento non contiene l'ordine di esecuzione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 35464 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/10/2020 decreto opposto, come invece previsto dall'art. 461 comma 5 cod. proc. pen., non potendo tuttavia essere inteso come rigetto della sola istanza di oblazione atteso il chiaro tenore della notifica inviata a mezzo PEC, con la conseguenza per cui il ricorrente conserva un indubbio interesse ad impugnare il rigetto della (sola) opposizione;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Con atto depositato in data 18.5.2019, il difensore di MA AT Lo DE, munito di procura speciale, aveva proposto opposizione contro il decreto penale di condanna n. 743/19 D.P. emesso in data 28.6.2019 dal GIP del Tribunale di Cagliari e chiesto la definizione del procedimento mediante oblazione ex art. 162bis cod. pen.. Con provvedimento del 16.1.2020, annotato a margine della istanza, GIP la ha "rigetta(ta) non essendo ammissibile l'oblazione nei delitti" (cfr., ivi, il provvedimento impugnato). Vero che il provvedimento non contiene l'ordine di esecuzione di cui all'art. 461 comma 5 cod. proc. pen. ma , come correttamente segnalato dal PG, la notifica eseguita il a mezzo PEC al difensore fa riferimento alla "inammissibilità opposizione D.P. mediante oblazione". Certo è che, avendo fatto riferimento alla inammissibilità della oblazione per i delitti, il GIP non ha tuttavia provveduto a fissare l'udienza dibattimentale emettendo il decreto di giudizio immediato come previsto dall'art. 464 commi 1 e 2 cod. proc. pen. (secondo cui "il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1". Questa Corte ha avuto modo di precisare che va considerato abnorme il provvedimento con il quale il GIP, a séguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione (non consentendolo il reato contestato), perché priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (cfr., Cass. Pen., 3, 1.7.2016 n. 35.442, Cozzolino, in cui si è segnalato come sia irrilevante che con l'atto di opposizione non sia stato richiesto il giudizio attesa la necessità, da parte del giudice, di emettere il decreto di giudizio immediato ai Il Cons RL Il Preside1nte EP sensi dell'art. 464 cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 3, 13.6.2019 n. 31.231, Lannbertini;
Cass. Pen., 4, 12.5.2010 n. 25.579, Ghiglione in cui si è chiarito che "le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione"; più recentemente, Cass. Pen., 7, 18.6.2020 n. 21.635, Cenino;
Cass. Pen., 3, 18.11.2018 n. 11.473, Messina). Consegue dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2020
udita la relazione svolta dal consigliere dott. RLuigi Cianfrocca. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 16.1.2020 il GIP di Cagliari ha respinto la opposizione a decreto penale che era stata proposta nell'interesse di MA AT Lo DE nell'ambito del procedimento 2981/RGNR sul rilievo secondo cui la oblazione con cui nella medesima istanza si intendeva definirlo, non è consentita in materia di delitti;
2. ricorre per cassazione il difensore di MA AT Lo DE lamentando violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 461 comma 5 cod. proc. pen.: rileva che, con il provvedimento impugnato, il GIP, rigettando la opposizione a decreto penale per la inammissibilità della richiesta oblazione, ha in realtà sovrapposto due distinte ed autonome richieste finendo per respingerle entrambe;
richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte a conforto della impossibilità di confondere i due piani e le due distinte questioni;
3. in data 30.7.2020 la Procura Generale ha fatto pervenire la propria requisitoria in cui conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
segnala che il provvedimento non contiene l'ordine di esecuzione del Penale Sent. Sez. 2 Num. 35464 Anno 2020 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 21/10/2020 decreto opposto, come invece previsto dall'art. 461 comma 5 cod. proc. pen., non potendo tuttavia essere inteso come rigetto della sola istanza di oblazione atteso il chiaro tenore della notifica inviata a mezzo PEC, con la conseguenza per cui il ricorrente conserva un indubbio interesse ad impugnare il rigetto della (sola) opposizione;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Con atto depositato in data 18.5.2019, il difensore di MA AT Lo DE, munito di procura speciale, aveva proposto opposizione contro il decreto penale di condanna n. 743/19 D.P. emesso in data 28.6.2019 dal GIP del Tribunale di Cagliari e chiesto la definizione del procedimento mediante oblazione ex art. 162bis cod. pen.. Con provvedimento del 16.1.2020, annotato a margine della istanza, GIP la ha "rigetta(ta) non essendo ammissibile l'oblazione nei delitti" (cfr., ivi, il provvedimento impugnato). Vero che il provvedimento non contiene l'ordine di esecuzione di cui all'art. 461 comma 5 cod. proc. pen. ma , come correttamente segnalato dal PG, la notifica eseguita il a mezzo PEC al difensore fa riferimento alla "inammissibilità opposizione D.P. mediante oblazione". Certo è che, avendo fatto riferimento alla inammissibilità della oblazione per i delitti, il GIP non ha tuttavia provveduto a fissare l'udienza dibattimentale emettendo il decreto di giudizio immediato come previsto dall'art. 464 commi 1 e 2 cod. proc. pen. (secondo cui "il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1". Questa Corte ha avuto modo di precisare che va considerato abnorme il provvedimento con il quale il GIP, a séguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione (non consentendolo il reato contestato), perché priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (cfr., Cass. Pen., 3, 1.7.2016 n. 35.442, Cozzolino, in cui si è segnalato come sia irrilevante che con l'atto di opposizione non sia stato richiesto il giudizio attesa la necessità, da parte del giudice, di emettere il decreto di giudizio immediato ai Il Cons RL Il Preside1nte EP sensi dell'art. 464 cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 3, 13.6.2019 n. 31.231, Lannbertini;
Cass. Pen., 4, 12.5.2010 n. 25.579, Ghiglione in cui si è chiarito che "le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione"; più recentemente, Cass. Pen., 7, 18.6.2020 n. 21.635, Cenino;
Cass. Pen., 3, 18.11.2018 n. 11.473, Messina). Consegue dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari in diversa composizione per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2020