Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 23121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23121 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10617 del 2025, proposto da
Samaviya Samaviya , rappresentato e difeso dall'avvocato MA LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione al fine della formalizzazione dell’istanza dl visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. BE RI GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- il resistente MAECI ha comunicato che – nelle more dell’esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cpa - la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato parte ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio. Né parte ricorrente ha contestato alcunchè al riguardo.
Considerato che
-pertanto, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso a parte ricorrente del contributo unificato - attesa la ragionevolezza del termine entro cui la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salvo rimborso a parte ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LO, Presidente
BE RI GI, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RI GI | AN LO |
IL SEGRETARIO