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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1338/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1338 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata in [...] il [...] e nato in Parte_1 Parte_2
Formia (LT) il 25.12.1960, entrambi elettivamente domiciliati in Gaeta (LT) via del Colle 8/A, presso lo studio dell'Avv. Sara Candido che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.06.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 19.04.2002 in Gaeta (LT) e che dall'unione è nata la figlia (il 24.05.2006); Per_1 che è venuta meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) alcun contributo economico per i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
2) porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla figlia Pt_2 la somma di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese Per_1 straordinarie. Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti chiedono, altresì, che venga pronunciato il divorzio.
All'udienza del 22.10.2025 le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1338/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
22.10.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 19.04.2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2002 al n. 6 parte I,);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 22 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1338 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata in [...] il [...] e nato in Parte_1 Parte_2
Formia (LT) il 25.12.1960, entrambi elettivamente domiciliati in Gaeta (LT) via del Colle 8/A, presso lo studio dell'Avv. Sara Candido che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24.06.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 19.04.2002 in Gaeta (LT) e che dall'unione è nata la figlia (il 24.05.2006); Per_1 che è venuta meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) alcun contributo economico per i coniugi in quanto economicamente indipendenti;
2) porsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla figlia Pt_2 la somma di euro mensili 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese Per_1 straordinarie. Passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, le parti chiedono, altresì, che venga pronunciato il divorzio.
All'udienza del 22.10.2025 le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1338/2025 V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
22.10.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Gaeta (LT) il 19.04.2002, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 2002 al n. 6 parte I,);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 22 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi