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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 110/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
DA
, in persona del liquidatore pro-tempore sig. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in data 8.1.2025, dall'avv. Biagio Pt_2
IC (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cardito C.F._1
(NA) al corso Cesare Battisti n° 24;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
C.F. e numero iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito solo P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rizza (C.F. CP_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, Viale C.F._2
Tunisia n. 6;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: leasing pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
“rinuncia alla proposta domanda giudiziale con compensazione delle spese legali” (foglio di PC depositato il 19.9.2025)
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni altra domanda, eccezione e/o istanza, anche istruttoria: dichiarare inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., la riassunzione operata da
[...]
, c.f. , in persona del Liquidatore pro tempore Parte_1 P.IVA_2 per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
rigettare, per tutti i motivi dedotti negli atti di causa, anche con diversa motivazione ove occorra, il motivo d'appello devoluto da , in persona Parte_1 del Liquidatore pro tempore, c.f. , anche alla luce dell'ordinanza della Corte di P.IVA_2
Cassazione n. 28546/2024 pubblicata in data 06/11/2024, confermando per il resto la sentenza n. 2623/2021 di questa Corte d'Appello pubblicata in data 09/09/2021; In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari dei precedenti giudizi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio e con la precisazione che, in caso di declaratoria di inammissibilità della riassunzione avversaria, le spese del presente giudizio di rinvio vengano disposte in capo all'avvocato patrocinante Biagio IC (C.F. ) ovvero, C.F._1 in subordine, in capo all'ex liquidatore e legale rappresentante della società, Parte_2 (C.F. ”. C.F._3 chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i provvedimenti che questa Corte vorrà adottare e, se del caso, con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi”.
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza del 14/05/2024, pubblicata il 06/11/2024 e comunicata in pari data, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 2623/2021 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 9.9.2021, ha Parte_1 riassunto il giudizio in materia di leasing immobiliare introdotto in primo grado innanzi al Tribunale di Milano formulando originariamente le seguenti conclusioni “Applicare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 14/05/2024, così come riportato in narrativa.
2. Riformare, pertanto, in aderenza ad esso, la sentenza di secondo grado n. 2623/2021 pubblicata il 09/09/2021 dalla Corte di Appello di Milano all'esito del giudizio recante R.G. 274/2020 e ritenere che, nella relazione de qua, vada applicato il regime normativo di cui all'art. 1526 c.c. non potendosi applicare, in via analogica, l'art. 72 quater l. fall. La disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140,legge n°124del 2017 non ha effetti retroattivi, sicchè il comma
138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c.
3. Condannare, perciò, la al pagamento delle spese ed onorari Controparte_1 di causa del giudizio di primo grado, di quello d'appello, di quello di Cassazione e di quello riassunto, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la società di leasing ha chiesto in via preliminare una pronuncia di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione, notificatole in data pagina 2 di 5 10.1.2025, in quanto proveniente da società cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 10.11.2022 come da visura prodotta in atti. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità sul punto ed ha rilevato che “nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione con la succitata pronuncia l'atto di riassunzione era stato notificato nei confronti di una società estinta, statuendo che la riassunzione fosse inammissibile alla stregua dei principi sopra esposti e la notifica fosse parimenti inesistente per la mancata corretta individuazione della parte destinataria dell'atto che non avrebbe potuto consentire l'idonea instaurazione del rapporto processuale, essendosi la legittimazione attiva e passiva nelle more trasferitasi automaticamente ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci. Rapportando tali coordinate alla presente controversia, a fronte dei succitati Part medesimi principi, non vi è chi non veda come l'atto di riassunzione da parte di sia inammissibile e la relativa notificazione inesistente poiché proveniente da una società estinta”. In subordine ha chiesto comunque il rigetto nel merito della domanda dell'attrice.
All'udienza del 3.6.2025 il procuratore dell'attrice ha chiesto che venisse dichiarata l'interruzione della causa “in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese è intervenuta durante la pendenza del ricorso per Cassazione”. Il procuratore di parte convenuta si è opposto e ha insistito per una declaratoria di inammissibilità della proposta riassunzione con condanna del procuratore di controparte, o in subordine del ex legale rappresentante della società estinta, al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio.
La Corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2025. Il procuratore dell'attrice ha depositato foglio di PC in data 19.9.2025 con cui ha modificato le conclusioni originarie e, “attesa l'avvenuta cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della compagine attrice”, ha dichiarato di rinunciare alla proposta domanda giudiziale chiedendo la compensazione delle spese legali.
La convenuta ha insistito nelle conclusioni già formulate. La Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
La causa è stata poi discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 16.12.2025.
2. L'atto di citazione in riassunzione è inammissibile perché proposto e notificato da società estinta. E' pacifico, infatti, e non contestato nemmeno dall'attrice, che la società Parte_1 sia stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 10.11.2022 (v. visura camerale prodotta sub. doc. n. 2 di parte convenuta), in pendenza del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione. Ciò nonostante, il presente giudizio di rinvio è stato introdotto da “ Parte_1
, in persona del liquidatore pro-tempore sig. ”.
[...] Parte_2
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, “in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese avvenuta nel corso di giudizio la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (v. Cass., ord. n. 17192/2024).
Analoghi principi sono stati affermati dalla Suprema Corte in materia di società di persone con l'ordinanza n. 14859/2022, nei seguenti termini “in tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci”.
pagina 3 di 5 I principi esposti, riferiti alla proposizione di un atto di impugnazione, devono ragionevolmente trovare accoglimento anche al caso di specie (giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.), in quanto l'atto di citazione in riassunzione proposto da società cancellata dal giudizio delle Parte_1 imprese in pendenza del giudizio di legittimità, è “strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo” essendosi verificato, all'atto della cancellazione, un fenomeno di tipo successorio conseguente all'immediata estinzione della società. La citazione in riassunzione avrebbe dovuto quindi essere proposta e notificata dal socio, nel caso di specie dal liquidatore della e non essendo ciò avvenuto la stessa è Parte_1 inammissibile.
Né poteva essere dichiarata nel caso di specie l'interruzione del presente giudizio come inizialmente chiesto dal procuratore dell'attrice – con conclusioni che lo stesso ha poi modificato dichiarando di rinunciare alla domanda – in quanto il principio affermato in giurisprudenza, secondo il quale la cancellazione della società nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell'appello al procuratore della società costituita in giudizio in forza dell'ultrattività del mandato alla lite, non può operare nel diverso caso, quale quello in esame, in cui la società estinta non sia la destinataria di un atto di impugnazione, bensì proprio il soggetto che ha dato impulso processuale alla successiva fase del giudizio di rinvio notificando a controparte un atto di citazione in riassunzione.
Tale atto, va ribadito, proviene da soggetto giuridicamente inesistente, come tale nemmeno legittimato a conferire nuova procura al difensore come invece avvenuto nel caso di specie.
3. In accoglimento dell'eccezione preliminare di rito formulata dall'attrice, va quindi dichiarata l'inammissibilità della riassunzione proposta da Parte_1
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società - in persona del liquidatore
- che non era ancora stata cancellata dal registro delle imprese all'atto della proposizione del
Ricorso per Cassazione. Le spese del presente giudizio di rinvio vanno invece poste a carico del difensore Avv. Biagio IC del Foro di Napoli in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante;
ne consegue che
l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe
a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese” (Cass., ord. n. 11507/2024, n. 27847/2022, n. 16225/2022 e 10071/2017). Rileva il Collegio che è rimasto isolato l'unico precedente con cui la Suprema Corte (v. ord. n. 17360/2021) ha ritenuto necessaria la consapevolezza in capo al difensore circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura;
peraltro, è appena il caso di osservare che una simile consapevolezza appare anche riscontrabile nel caso di specie in considerazione del fatto che la società risultava estinta da più di due anni Parte_1
(10.11.2022) allorchè il procuratore ha sottoscritto per autentica la procura depositata in questo giudizio di rinvio (datata appunto 8.1.2025), così che difficilmente può sostenersi che la circostanza dell'avvenuta estinzione non gli fosse nota. pagina 4 di 5 Infine, va evidenziato che le conclusioni esposte non muterebbero nemmeno qualora – invece di emettere pronuncia di inammissibilità – si dichiarasse estinto il giudizio per intervenuta rinuncia all'unica domanda formulata da parte del procuratore dell'attrice, da intendersi quale rinuncia all'impugnazione: in tal caso, infatti, le spese sarebbero comunque regolate dall'art. 306 comma 4 c.p.c. e sarebbero quindi poste a carico del rinunciante, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass., ord. n. 5250 del 6.3.2018).
Le spese sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – indeterminabile, complessità media -, dei parametri medi per tutte le fasi svolte, e dei parametri minimi per la sola fase di trattazione del presente giudizio di rinvio in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 28546/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 6.11.2024, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA inammissibile la riassunzione proposta da Parte_1
, in persona del liquidatore pro-tempore;
[...]
- CO , in persona del liquidatore pro- Parte_1 tempore ed ex rappresentante legale Sig. , al pagamento in favore di Parte_2 delle spese processuali del giudizio avanti la Controparte_1 Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 6.585,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- CO l'Avv. IC Biagio del Foro di Napoli, personalmente, al pagamento in favore di delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio di rinvio, liquidate in complessivi 10.313,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
Così deciso in Milano, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: dr. Aponte Roberto Presidente dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato
DA
, in persona del liquidatore pro-tempore sig. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in data 8.1.2025, dall'avv. Biagio Pt_2
IC (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cardito C.F._1
(NA) al corso Cesare Battisti n° 24;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
C.F. e numero iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito solo P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Rizza (C.F. CP_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, Viale C.F._2
Tunisia n. 6;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: leasing pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
“rinuncia alla proposta domanda giudiziale con compensazione delle spese legali” (foglio di PC depositato il 19.9.2025)
PER LA CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni altra domanda, eccezione e/o istanza, anche istruttoria: dichiarare inammissibile, anche ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., la riassunzione operata da
[...]
, c.f. , in persona del Liquidatore pro tempore Parte_1 P.IVA_2 per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
rigettare, per tutti i motivi dedotti negli atti di causa, anche con diversa motivazione ove occorra, il motivo d'appello devoluto da , in persona Parte_1 del Liquidatore pro tempore, c.f. , anche alla luce dell'ordinanza della Corte di P.IVA_2
Cassazione n. 28546/2024 pubblicata in data 06/11/2024, confermando per il resto la sentenza n. 2623/2021 di questa Corte d'Appello pubblicata in data 09/09/2021; In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari dei precedenti giudizi di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio e con la precisazione che, in caso di declaratoria di inammissibilità della riassunzione avversaria, le spese del presente giudizio di rinvio vengano disposte in capo all'avvocato patrocinante Biagio IC (C.F. ) ovvero, C.F._1 in subordine, in capo all'ex liquidatore e legale rappresentante della società, Parte_2 (C.F. ”. C.F._3 chiede che la causa venga trattenuta in decisione con i provvedimenti che questa Corte vorrà adottare e, se del caso, con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi”.
MOTIVI IN FATTO e IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. A seguito dell'ordinanza del 14/05/2024, pubblicata il 06/11/2024 e comunicata in pari data, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza n. 2623/2021 della Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 9.9.2021, ha Parte_1 riassunto il giudizio in materia di leasing immobiliare introdotto in primo grado innanzi al Tribunale di Milano formulando originariamente le seguenti conclusioni “Applicare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 14/05/2024, così come riportato in narrativa.
2. Riformare, pertanto, in aderenza ad esso, la sentenza di secondo grado n. 2623/2021 pubblicata il 09/09/2021 dalla Corte di Appello di Milano all'esito del giudizio recante R.G. 274/2020 e ritenere che, nella relazione de qua, vada applicato il regime normativo di cui all'art. 1526 c.c. non potendosi applicare, in via analogica, l'art. 72 quater l. fall. La disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140,legge n°124del 2017 non ha effetti retroattivi, sicchè il comma
138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c.
3. Condannare, perciò, la al pagamento delle spese ed onorari Controparte_1 di causa del giudizio di primo grado, di quello d'appello, di quello di Cassazione e di quello riassunto, da attribuire allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo”.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la società di leasing ha chiesto in via preliminare una pronuncia di inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione, notificatole in data pagina 2 di 5 10.1.2025, in quanto proveniente da società cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 10.11.2022 come da visura prodotta in atti. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità sul punto ed ha rilevato che “nel caso scrutinato dalla Corte di Cassazione con la succitata pronuncia l'atto di riassunzione era stato notificato nei confronti di una società estinta, statuendo che la riassunzione fosse inammissibile alla stregua dei principi sopra esposti e la notifica fosse parimenti inesistente per la mancata corretta individuazione della parte destinataria dell'atto che non avrebbe potuto consentire l'idonea instaurazione del rapporto processuale, essendosi la legittimazione attiva e passiva nelle more trasferitasi automaticamente ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai soci. Rapportando tali coordinate alla presente controversia, a fronte dei succitati Part medesimi principi, non vi è chi non veda come l'atto di riassunzione da parte di sia inammissibile e la relativa notificazione inesistente poiché proveniente da una società estinta”. In subordine ha chiesto comunque il rigetto nel merito della domanda dell'attrice.
All'udienza del 3.6.2025 il procuratore dell'attrice ha chiesto che venisse dichiarata l'interruzione della causa “in quanto la cancellazione della società dal registro delle imprese è intervenuta durante la pendenza del ricorso per Cassazione”. Il procuratore di parte convenuta si è opposto e ha insistito per una declaratoria di inammissibilità della proposta riassunzione con condanna del procuratore di controparte, o in subordine del ex legale rappresentante della società estinta, al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio.
La Corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2025. Il procuratore dell'attrice ha depositato foglio di PC in data 19.9.2025 con cui ha modificato le conclusioni originarie e, “attesa l'avvenuta cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della compagine attrice”, ha dichiarato di rinunciare alla proposta domanda giudiziale chiedendo la compensazione delle spese legali.
La convenuta ha insistito nelle conclusioni già formulate. La Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
La causa è stata poi discussa dal Collegio nella camera di consiglio del 16.12.2025.
2. L'atto di citazione in riassunzione è inammissibile perché proposto e notificato da società estinta. E' pacifico, infatti, e non contestato nemmeno dall'attrice, che la società Parte_1 sia stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 10.11.2022 (v. visura camerale prodotta sub. doc. n. 2 di parte convenuta), in pendenza del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione. Ciò nonostante, il presente giudizio di rinvio è stato introdotto da “ Parte_1
, in persona del liquidatore pro-tempore sig. ”.
[...] Parte_2
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, “in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese avvenuta nel corso di giudizio la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (v. Cass., ord. n. 17192/2024).
Analoghi principi sono stati affermati dalla Suprema Corte in materia di società di persone con l'ordinanza n. 14859/2022, nei seguenti termini “in tema di società di persone, l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci”.
pagina 3 di 5 I principi esposti, riferiti alla proposizione di un atto di impugnazione, devono ragionevolmente trovare accoglimento anche al caso di specie (giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.), in quanto l'atto di citazione in riassunzione proposto da società cancellata dal giudizio delle Parte_1 imprese in pendenza del giudizio di legittimità, è “strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo” essendosi verificato, all'atto della cancellazione, un fenomeno di tipo successorio conseguente all'immediata estinzione della società. La citazione in riassunzione avrebbe dovuto quindi essere proposta e notificata dal socio, nel caso di specie dal liquidatore della e non essendo ciò avvenuto la stessa è Parte_1 inammissibile.
Né poteva essere dichiarata nel caso di specie l'interruzione del presente giudizio come inizialmente chiesto dal procuratore dell'attrice – con conclusioni che lo stesso ha poi modificato dichiarando di rinunciare alla domanda – in quanto il principio affermato in giurisprudenza, secondo il quale la cancellazione della società nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell'appello al procuratore della società costituita in giudizio in forza dell'ultrattività del mandato alla lite, non può operare nel diverso caso, quale quello in esame, in cui la società estinta non sia la destinataria di un atto di impugnazione, bensì proprio il soggetto che ha dato impulso processuale alla successiva fase del giudizio di rinvio notificando a controparte un atto di citazione in riassunzione.
Tale atto, va ribadito, proviene da soggetto giuridicamente inesistente, come tale nemmeno legittimato a conferire nuova procura al difensore come invece avvenuto nel caso di specie.
3. In accoglimento dell'eccezione preliminare di rito formulata dall'attrice, va quindi dichiarata l'inammissibilità della riassunzione proposta da Parte_1
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società - in persona del liquidatore
- che non era ancora stata cancellata dal registro delle imprese all'atto della proposizione del
Ricorso per Cassazione. Le spese del presente giudizio di rinvio vanno invece poste a carico del difensore Avv. Biagio IC del Foro di Napoli in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante;
ne consegue che
l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe
a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese” (Cass., ord. n. 11507/2024, n. 27847/2022, n. 16225/2022 e 10071/2017). Rileva il Collegio che è rimasto isolato l'unico precedente con cui la Suprema Corte (v. ord. n. 17360/2021) ha ritenuto necessaria la consapevolezza in capo al difensore circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura;
peraltro, è appena il caso di osservare che una simile consapevolezza appare anche riscontrabile nel caso di specie in considerazione del fatto che la società risultava estinta da più di due anni Parte_1
(10.11.2022) allorchè il procuratore ha sottoscritto per autentica la procura depositata in questo giudizio di rinvio (datata appunto 8.1.2025), così che difficilmente può sostenersi che la circostanza dell'avvenuta estinzione non gli fosse nota. pagina 4 di 5 Infine, va evidenziato che le conclusioni esposte non muterebbero nemmeno qualora – invece di emettere pronuncia di inammissibilità – si dichiarasse estinto il giudizio per intervenuta rinuncia all'unica domanda formulata da parte del procuratore dell'attrice, da intendersi quale rinuncia all'impugnazione: in tal caso, infatti, le spese sarebbero comunque regolate dall'art. 306 comma 4 c.p.c. e sarebbero quindi poste a carico del rinunciante, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass., ord. n. 5250 del 6.3.2018).
Le spese sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto, oltre al valore della controversia – indeterminabile, complessità media -, dei parametri medi per tutte le fasi svolte, e dei parametri minimi per la sola fase di trattazione del presente giudizio di rinvio in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 28546/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 6.11.2024, definitivamente pronunciando, così decide:
- DICHIARA inammissibile la riassunzione proposta da Parte_1
, in persona del liquidatore pro-tempore;
[...]
- CO , in persona del liquidatore pro- Parte_1 tempore ed ex rappresentante legale Sig. , al pagamento in favore di Parte_2 delle spese processuali del giudizio avanti la Controparte_1 Corte di Cassazione, liquidate in complessivi € 6.585,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
- CO l'Avv. IC Biagio del Foro di Napoli, personalmente, al pagamento in favore di delle spese processuali del presente Controparte_1 giudizio di rinvio, liquidate in complessivi 10.313,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge;
Così deciso in Milano, il 16.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott. Aponte Roberto
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