Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/02/2026, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03884/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3884 del 2025, proposto da Grazia Monte, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0002101 del 17-01-2025, comunicato in pari data alla ricorrente, di rigetto sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo professionale conseguito all’estero, Domanda n. 30227 prot. n. 26613 del 09/08/2023. A060 – TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO; del preavviso di rigetto; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. CI DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per le classi di concorso A60 (Tecnologia) e A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche negli istituti superiori).
2. In data 31.3.2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto solo formale.
3. Con ordinanza n. 2398 del 30.4.2025, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del diniego impugnato.
4. In data 24.10.2025, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 3175 del 24.10.2025, adottato all’esito del riesame dell’istanza del ricorrente, autonomamente svolto, che ha accolto l’istanza della ricorrente riconoscendo il titolo abilitativo per una delle classi di concorso richieste, subordinatamente al superamento di misure compensative.
5. Ad esito dell’udienza pubblica del 2.12.2025, il Collegio adottava ordinanza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sottoponendo alle parti una possibile causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Parte ricorrente depositava memoria il 27.12.2025 con cui rilevava come l’amministrazione fosse già in possesso della documentazione necessaria alle valutazioni sottese al nuovo provvedimento di riconoscimento, insistendo per la condanna alle spese.
7. All’udienza pubblica del 18.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Ritiene il Collegio che dall’intervenuta adozione del provvedimento di riconoscimento sopra richiamato sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, avendo il citato decreto sostituito l’atto impugnato, con conseguente inutilità della prosecuzione del ricorso originario per la sua definizione nel merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma1, lettera c), c.p.a.
9. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI DA IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI DA IR | AN ET |
IL SEGRETARIO